Collegio elettorale di Desio (Regno d'Italia)

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Desio
collegio elettorale
StatoItalia (bandiera) Italia
CapoluogoDesio
Elezioni perCamera dei deputati
ElettiDeputati
Periodo 1859-1860
NomeMonza 2
Tipologiauninominale
Periodo 1861-1882
NomeDesio
Tipologiauninominale
Periodo 1891-1918
NomeDesio
Tipologiauninominale
Sostituito daMilano

Il collegio elettorale di Desio è stato un collegio elettorale uninominale del Parlamento subalpino e del Regno d'Italia per l'elezione della Camera dei deputati.

Il collegio uninominale venne istituito nel 1859 in seguito all’annessione della Lombardia alla monarchia costituzionale di re Vittorio Emanuele II. Comprendeva Cassina Aliprandi, Cusano sul Seveso, Desio, Dugnano, Incirano, Nova, Paderno Milanese, Seregno, Balsamo, Cassina de' Gatti, Cinisello, Lissone, Muggiò e Sesto San Giovanni.[1]

Fu ridisegnato diverso e più ampio, insieme ad altri 442, tramite regio decreto 17 dicembre 1860, n. 4513.[2] Comprendeva Cassina Aliprandi; Cusano sul Seveso; Desio; Dugnano; Incirano; Nova; Paderno Milanese; Seregno; Barlassina; Binzago; Birago; Bovisio; Cassina Amata; Cassina Savina; Ceriano; Cesano Maderno; Cogliate; Copreno; Lazzate; Lentate sul Seveso; Limbiate; Masciago Milanese; Meda; Misinto; Palazzolo Milanese; Seveso; Solaro; Varedo; Albiate, Paina e Sovico.

Fu soppresso nel 1882 in seguito alla riforma che stabilì complessivamente 135 collegi elettorali.

Venne poi ricostituito come collegio uninominale tramite regio decreto 14 giugno 1891, n. 280,[3] in seguito alla riforma che stabilì complessivamente 508 collegi elettorali.

Fu soppresso nel 1919 in seguito alla riforma che definì 54 collegi elettorali.

Dati elettorali

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Nel collegio si svolsero elezioni per quindici legislature.

VII legislatura

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Le votazioni si svolsero in 387 collegi uninominali a doppio turno. Come previsto dalla legge elettorale del 20 novembre 1859, era eletto al primo turno il candidato che «riunisce in suo favore più del terzo dei voti del total numero dei membri componenti il collegio e più della metà dei suffragi dati dai votanti presenti all'adunanza» (art. 91). Se nessun candidato era eletto, al ballottaggio tra i due candidati con più voti era eletto chi otteneva il maggior numero di voti (art. 92) o, in caso di ugual numero di voti, il maggiore d'età (art. 93).

Elezioni generali
PartitoCandidatoRisultati
25 marzo 1860
Voti%
Sinistra storicaPaolo Carlo Turati13094,20
Alberto De Herra53,62
Voti dispersi32,17
Iscritti258100,00
↳ Votanti (% su iscritti)14154,65
 ↳ Voti validi (% su votanti)13897,87
 ↳ Voti non validi (% su votanti)32,13
↳ Astenuti (% su iscritti)11745,35

VIII legislatura

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Le votazioni si svolsero in 443 collegi uninominali a doppio turno. Come previsto dalla legge elettorale del 17 dicembre 1860, era eletto al primo turno il candidato che «riunisce in suo favore più del terzo dei voti del total numero dei membri componenti il collegio e più della metà dei suffragi dati dai votanti presenti all'adunanza» (art. 91). Se nessun candidato era eletto, al ballottaggio tra i due candidati con più voti era eletto chi otteneva il maggior numero di voti (art. 92) o, in caso di ugual numero di voti, il maggiore d'età (art. 93).

IX legislatura

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Le votazioni si svolsero in 493 collegi uninominali a doppio turno con la stessa normativa precedente (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).

X legislatura

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Le votazioni si svolsero in 493 collegi uninominali a doppio turno con la stessa normativa precedente (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).

XI legislatura

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Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1860 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).

XII legislatura

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Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1860 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).

XIII legislatura

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Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1860 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).

XIV legislatura

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Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1860 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).

XVIII legislatura

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Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno. Come previsto dalla legge elettorale politica del 28 giugno 1892, era eletto al primo turno il candidato che «ha ottenuto un numero di voti maggiore del sesto del numero totale degli elettori iscritti nella lista del collegio e più della metà dei suffragi dati dai votanti» escludendo le schede nulle (art. 74). Se nessun candidato era eletto, al ballottaggio tra i due candidati con più voti (art. 75) era eletto chi otteneva il maggior numero di voti oppure, in caso di ugual numero di voti, il maggiore d'età (art. 77).

XIX legislatura

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Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto).

XX legislatura

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Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto).

XXI legislatura

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Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto).

XXII legislatura

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Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto).

XXIII legislatura

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Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto).

XXIV legislatura

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Le votazioni si svolsero negli stessi 508 collegi uninominali già esistenti ma, come previsto dal regio decreto del 26 giugno 1913, era eletto al primo turno il candidato che «ha ottenuto un numero di voti maggiore del decimo del numero totale degli elettori del collegio e più della metà dei suffragi dati dai votanti» escludendo le schede nulle (art. 91). Se nessun candidato era eletto, al ballottaggio tra i due candidati con più voti (art. 92) era eletto chi otteneva il maggior numero di voti oppure, in caso di ugual numero di voti, il maggiore d'età (art. 93).

  1. ^ wikisource
  2. ^ Decreto 17 dicembre 1860, n. 4513, in Gazzetta Ufficiale del Regno, 1º gennaio 1861. URL consultato il 10 luglio 2017 (archiviato dall'url originale il 20 dicembre 2016).
  3. ^ Decreto 14 giugno 1891, n. 280, in Gazzetta Ufficiale del Regno, 18 giugno 1891. URL consultato il 10 luglio 2017 (archiviato dall'url originale il 20 dicembre 2016).

Voci correlate

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