Legge elettorale italiana del 1912
| Legge elettorale italiana del 1912 | |
|---|---|
| Titolo esteso | Legge 30 giugno 1912, n. 666 Contenente il nuovo testo unico della legge elettorale politica |
| Stato | |
| Tipo legge | Legge |
| Legislatura | XXIII |
| Proponente | Giovanni Giolitti |
| Schieramento | Liberali |
| Promulgazione | 30 giugno 1912 |
| A firma di | Vittorio Emanuele III |
| Abrogazione | 1919 |
| Testo | |
| Legge 30 giugno 1912, n. 666, in materia di "Contenente il nuovo testo unico della legge elettorale politica" | |
La legge elettorale italiana del 1912 fu la legge elettorale adottata dal Regno d'Italia nelle elezioni del 1913 (XXIV Legislatura).
Storia
[modifica | modifica wikitesto]Il 28 aprile 1910, alla presentazione alla Camera del governo Luzzatti per l'ottenimento della fiducia, il presidente del Consiglio delineò un programma di riforme che includesse anche la riforma elettorale. La riforma elettorale ipotizzata da Luigi Luzzatti prevedeva un allargamento del suffragio elettorale, basato sull'accertamento delle capacità di leggere e scrivere dell'elettore, oltre a introdurre una sistema proporzionale nelle grandi città e l'elezione democratica di parte del Senato, ancora interamente nominato dal re.[1] Se la riforma del Senato, si risolse immediatamente in un nulla di fatto a causa dell'ostilità dei senatori, quella sull'allargamento dell'elettorato trovò la contrarietà di socialisti, favorevoli al suffragio universale, ma anche dei radicali e di molti liberali, preoccupati dall'ingresso in politica delle masse clericali e conservatrici e culturalmente arretrate.[2] Il governo inoltre propose l'obbligatorietà alla partecipazione al voto, riscontrando nuovamente l'opposizione dei socialisti, che il 20 dicembre 1910 decisero quindi di uscire dalla maggioranza.[2] Il 18 febbraio 1911 fu presentata la commissione per il vaglio della legge elettorale presieduta da Pietro Lacava, sulla quale il 13 marzo radicali e socialisti posero una mozione per fissare dei limiti di tempo ai lavori della commissione. La mozione vide la contrarietà di Giovanni Giolitti, che però specificò la sua volontà di introdurre il suffragio universale maschile, a causa del voto della Camera favorevole alla commissione i ministri radicali si dimisero facendo cadere il governo e arenare la riforma elettorale.[3]
Con la nomina del governo Giolitti IV, il 6 aprile 1911 il presidente del consiglio propose una nuova riforma elettorale che semplicemente allargasse il suffragio agli uomini maggiori di trent'anni e anche ai maggiori di ventuno che avessero fatto il servizio militare o conseguito la licenza elementare, oltre ad introdurre un'indennità per i deputati allo scopo di far partecipare alla vita parlamentare anche le classi meno abbienti.[4] La legge continuò comunque a impiegare il sistema maggioritario in vigore dal 1891e ci fu il rifiuto di concedere il diritto di voto alle donne. Dal punto di vista politico Giovanni Giolitti propose l'estensione del suffragio per un duplice scopo: stroncare sul nascere una possibile protesta socialista e sindacale su questo tema, ed estendere la partecipazione democratica alla masse popolari in vista della guerra di Libia per ridurre le tensioni sociali.[5] Con lo scoppio della guerra di Libia il 29 settembre 1911, le forze politiche conservatrici contrarie al suffragio universale si trovarono infatti in una posizione di difficoltà, in questo modo la discussione alla Camera fu sostanzialmente breve.[6] La discussione iniziò il 9 maggio 1912 e si concluse con votazione segreta il 25 dello stesso mese, durante la quale la Camera approvò la riforma con 284 favorevoli e 62 contrari, seguita poi dal Senato il 29 giugno 1912 con 131 favorevoli e 49 contrari.[6]
Il seguito all'approvazione della legge il corpo elettorale passò dal 7% al 23,2% della popolazione. La legge fu poi presa più coerente con le normative vigenti prima delle elezioni con il Regio Decreto 26 giugno 1913, n. 821.
Caratteristiche
[modifica | modifica wikitesto]Corpo elettorale
[modifica | modifica wikitesto]La legge definisce in modo organico i requisiti necessari per l'esercizio del diritto di voto. La normativa stabilisce anzitutto che può essere elettore ogni cittadino che goda dei diritti civili e politici del Regno, diritti che devono essere posseduti per nascita o origine italiana; chi non li possiede per nascita può ottenerli mediante naturalizzazione con decreto reale e giuramento di fedeltà. È inoltre previsto che i cittadini italiani non nati tali possano acquistare il diritto elettorale secondo le disposizioni già stabilite dalla legislazione vigente. La legge introduce poi un ampliamento del corpo elettorale basato sull'età e su specifici requisiti personali. Diventano elettori i cittadini che abbiano compiuto trent'anni, senza ulteriori condizioni di censo o istruzione; per i cittadini tra i ventuno e i trent'anni il diritto di voto è invece subordinato al possesso di determinati requisiti, tra cui il conseguimento della licenza elementare inferiore oppure il compimento del servizio militare. Alla stessa fascia d'età è riconosciuto il diritto di voto anche sulla base di qualifiche culturali o professionali ritenute idonee a dimostrare capacità civile: tra queste rientrano titoli accademici, l'appartenenza ad accademie riconosciute, l'esercizio di professioni come notai, farmacisti, docenti, ministri di culto e altre categorie specificamente indicate nella legge. La normativa prevede infine procedure di accertamento della capacità elettorale per coloro che, pur non possedendo i titoli previsti, intendano ottenere il riconoscimento dell'idoneità: l'accertamento è affidato al pretore, che verifica le competenze minime stabilite dalla legge.[7] La legge stabilisce inoltre che ogni Comune deve compilare una lista generale degli elettori sulla base dei requisiti previsti per esserlo, aggiornata annualmente e affissa in luoghi pubblici per consentire reclami o segnalazioni. Le contestazioni vengono esaminate dalle autorità comunali o dagli organi competenti, e la lista definitiva, una volta approvata, ha valore legale per tutte le elezioni fino alla revisione successiva.[8]
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Candeloro VII, p. 300.
- 1 2 Candeloro VII, p. 303.
- ↑ Candeloro VII, p. 304.
- ↑ Candeloro VII, p. 305.
- ↑ Candeloro VII, p. 307.
- 1 2 Candeloro VII, p. 311.
- ↑ Legge 30 giugno 1912, n. 666, Titolo I
- ↑ Legge 30 giugno 1912, n. 666, Titolo II
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Legge 30 giugno 1912, n. 666, in materia di "Contenente il nuovo testo unico della legge elettorale politica"
- Giorgio Candeloro, La crisi di fine secolo e l'età giolittiana, in Storia dell'Italia moderna, collana Universale Economica Feltrinelli, vol. 7, 1995, ISBN 88-07-80802-1.