Diritto di difesa
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Il Diritto di difesa è uno dei principali diritti riconosciuti all'imputato (e all'indagato) nel diritto processuale penale.
Il diritto di difesa è tecnico e sostanziale: nella prima accezione si verifica con il diritto e dovere di avere un difensore che guida la parte nel processo tramite consigli tecnici, la seconda col la titolarità dell'imputato stesso che sceglie la tesi sulla quale dibattere la propria posizione (di ammissione o di sostegno dell'innocenza).
Il diritto si articola in vari aspetti:
- il principio secondo cui nessuno può essere obbligato a rendere dichiarazioni autoincriminanti. Fondamentale in tal senso è la forma d'interrogatorio dell'imputato disciplinata dall'art.64 .
- diritto di tacere, connesso anche al diritto di essere informato al riguardo
- diritto alla contestazione del fatto
- diritto di nominare uno o due difensori o di essere assistito in mancanza da un difensore d'ufficio, e di conferire in ogni stato e grado del procedimento
- diritto per i non abbienti di vedere garantiti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione (Patrocinio a spese dello Stato)[1].
- Diritto al contraddittorio nella formazione della prova
- diritto alla prova
[modifica] Note
- ^ Guida Breve per l'Accesso al Gratuito Patrocinio in Creative Commons. URL consultato il 21-07-2011.
[modifica] Voci correlate
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