Direttiva Seveso

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L'incidente di Seveso ha spinto gli stati dell'Unione europea a dotarsi di una politica comune in materia di prevenzione dei grandi rischi industriali a partire dal 1982.

La direttiva europea detta "direttiva Seveso" (82/501/CEE, recepita in Italia con il DPR 17 maggio 1988, n. 175) impone agli stati membri di identificare i propri siti a rischio. La direttiva è evoluta nel corso del tempo, la versione più recente è la direttiva 96/82/CE ("Seveso 2"), in vigore dal 3 febbraio 1999, concernente il controllo dei rischi da incidente rilevante che coinvolgano sostanze pericolose.

Indice

Disposizioni della direttiva [modifica]

  • il censimento degli stabilimenti a rischio, con identificazione delle sostanze pericolose
  • l'esistenza in ogni stabilimento a rischio di un piano di prevenzione e di un piano di emergenza
  • la cooperazione tra i gestori per limitare l'effetto domino
  • il controllo dell'urbanizzazione attorno ai siti a rischio
  • l'informazione degli abitanti delle zone limitrofe
  • l'esistenza di un'autorità preposta all'ispezione dei siti a rischio

La direttiva non include le installazioni militari ed i rischi connessi all'emissione di radiazioni ionizzanti.

In Italia il controllo dei siti a rischio è affidato alle agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA, Vigili del fuoco, CTR).

SEVESO II [modifica]

Si pensò successivamente di cambiare il sistema di approccio ai sistemi di sicurezza nell'ambito industriale con la direttiva 96/82 CEE, successivamente recepita in Italia con D.Lgs. 334/99, in cui venne diminuita il numero di sostanze nominali delle materie pericolose da 180 a 50, ma si affiancò a questo elenco, una lista di classi di pericolosità che ampliò di conseguenza il campo di applicazione del decreto.

SEVESO III [modifica]

Dopo l'incidente di una fabbrica di fertilizzanti a Tolosa che ha causato uno sversamento di nitrato di ammonio nell'ambiente circostante e lo scoppio di un'azienda di materiale pirotecnico in Olanda si è vista l'esigenza di attuare delle modifiche alla Seveso II con la direttiva 2003/105/CE, meglio conosciuta come Seveso III (o "Seveso ter").

In questa normativa si sono introdotti nuovi limiti per le aziende che detengono nitrato di ammonio, materiale pirotecnico e per le aziende minerarie, oltre all'abbassamento dei valori limite per le sostanze tossiche e l'innalzamento dei limiti per le sostanze ritenute cancerogene.

ADEMPIMENTI DELLE DIVERSE CATEGORIE

  • Art. 5.2
  • Individuare i rischi di incidente rilevante;
  • Integrare il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) di cui al D.Lgs.81/08;
  • Provvedere all’informazione, formazione e addestramento come previsto dal D.M.16/03/98.
  • Art.6
  • Trasmettere la notifica, con le modalità dell’autocertificazione, a: Min. Amb., Regione, Provincia, Comune, Prefetto e CTR;
  • Trasmettere la Scheda di Informazione di cui all’allegato V a: Min. Amb., Regione, Sindaco e Prefetto;
  • Redigere e riesaminare ogni 2 anni il documento di Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti di cui all’articolo 7;
  • Attuare il SGS (Sistema di Gestione della Sicurezza) di cui allo stesso documento.
  • Art.8
  • Trasmettere il RdS (Rapporto di sicurezza) all’autorità competente;
  • Riesaminare il rapporto di sicurezza: a) ogni 5 anni; b) ad ogni modifica che costituisca aggravio del preesistente livello di rischio; c) ogni volta che intervengano nuove conoscenze tecniche in materia di sicurezza;
  • Predisporre il Piano di Emergenza Interno;
  • Trasmettere al Prefetto e alla Provincia le informazioni per la stesura del Piano di Emergenza Esterno.

Collegamenti esterni [modifica]