Commissione massimo scoperto

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai a: navigazione, cerca

In un contratto di apertura di credito (fido bancario) sottoscritto tra banca e cliente, si definisce commissione di massimo scoperto una percentuale, calcolata al tasso convenuto, sulla massima esposizione (saldo negativo) avuta sul conto corrente durante il trimestre di riferimento ed essa si aggiunge agli interessi convenzionali (interesse).

La natura della commissione e la giustificazione per la sua applicazione si sono modificate nel tempo. Pur derivando dalla cosiddetta provvigione di conto, dovuta in relazione alla semplice disponibilità delle somme anche se non utilizzate, la commissione di massimo scoperto si giustifica in ragione del maggior rischio assunto dalla banca sulla somma massima utilizzata nel periodo.

La provvigione di conto, da cui deriva la commissione di massimo scoperto, è invece costituita dall’aggio dovuto alla banca, calcolato sulle somme poste a disposizione ma non utilizzate dal cliente. In sostanza la provvigione di conto remunera la banca per il semplice fatto di tenere impegnata e a disposizione una certa somma anche se non prelevata dal cliente. In questo modo, la banca percepisce la provvigione di conto sulle somme non utilizzate e gli interessi convenzionali su quelle utilizzate.

Nei contratti bancari normalmente sottoscritti dalla clientela non sono indicate le modalità di calcolo della commissione di massimo scoperto, ma soltanto il tasso della stessa.

In particolare, la commissione di massimo scoperto non veniva considerata per il calcolo del TAN e del TAEG. Di fatto, quindi, in caso di scoperto, l'interesse effettivo, comprensivo di tale commissione, poteva superare il limite consentito dalla legge antiusura. Ciò imponeva anche in passato di considerare la commissione di massimo scoperto nel calcolo del TAEG agli effetti dell'art. 644 c.p. (delitto di usura)[senza fonte].

La materia è stata disciplinata dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, ove si è stabilito che la commissione di massimo scoperto è valida solo in relazione a sconfinamenti assistiti da fido e di durata superiore a 30 giorni.

Parimenti, è valida la provvigione di conto, o comunque questa sia denominata, ma solo se prevista per iscritto in misura onnicomprensiva, in percentuale rispetto all’affidamento complessivo insieme all’interesse dovuto sui prelevamenti. Questa percentuale non può eccedere per ciascun trimestre lo 0,5% dell’esposizione complessiva (come precisato dall’art. 2, comma 2, decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78).

Il legislatore ha anche precisato che la commissione di massimo scoperto va computata nel calcolo degli interessi al fine dell’usura.

Con nota del 29 dicembre 2009, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha gravemente censurato la disciplina, ritenendo «che sia per gli affidamenti che per gli scoperti transitori di conto corrente, successivamente all’entrata in vigore dell’articolo 2-bis, comma 1, del D.L. n. 185 del 2008, convertito con modificazioni in legge n. 2 del 2009, si è verificato un innalzamento dei costi per i correntisti». [1]

[modifica] Criteri di calcolo

La commissione di massimo scoperto può essere calcolata seguendo criteri diversi:

  • criterio assoluto: la commissione di massimo scoperto viene calcolata sul massimo saldo debitore presente nel conto scalare (o riassunto scalare) del conto corrente;
  • criterio relativo: la commissione di massimo scoperto è calcolata sul massimo saldo debitore facente parte di una sequenza di saldi debitori di durata superiore a 10 giorni;
  • criterio misto: la commissione di massimo scoperto è calcolata sul massimo saldo debitore solo se nel riassunto scalare è presente una successione debitoria superiore a 10 giorni;

[modifica] Voci correlate

diritto Portale Diritto: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di diritto
Strumenti personali
Namespace
Varianti
Azioni
Navigazione
Comunità
Stampa/esporta
Strumenti