Ultraleggero
Un ultraleggero (spesso anche definito come ULM, ultra leggero a motore - o motorizzato - o dal francese Ultra-Léger Motorisé) è un aeromobile, destinato esclusivamente al volo da diporto e con limiti di peso regolamentati, inferiori a quelli facenti parte dell'aviazione generale.
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[modifica] Descrizione
Dal punto di vista "tecnico" è un velivolo a tutti gli effetti, e anche dal punto di vista legale e normativo (legge italiana 106/85) è considerato un aeromobile (Decreto Legislativo 151/06), tuttavia non viene ad esso applicato il Libro Primo del codice della navigazione aerea.
È da notare comunque che la sua regolamentazione può variare anche sensibilmente in base alla nazione.
Generalmente vengono inseriti nella classe degli ultraleggeri anche il deltaplano ed il parapendio, sebbene non motorizzati.
Gli ultraleggeri motorizzati vengono generalmente divisi in:
- motoalianti
- pendolari (comandati su due assi con lo spostamento del peso)
- paramotore (parapendio con imbrago dotato di motore)
- tre assi (dotati di comandi sui tre assi spaziali: rollio, beccheggio ed imbardata)
- autogiri
- elicotteri
Sebbene gli ultraleggeri siano per la maggior parte di piccole dimensioni, semplici e lenti, alcuni possiedono il carrello retrattile, l'elica a passo variabile e possono raggiungere velocità intorno ai 350km/h.
[modifica] Regole
Le regole per gli ultraleggeri sono poche e semplici:
- Obbligo del casco. Durante il volo su tutti gli ultraleggeri con cabina aperta è obbligatorio indossare il casco protettivo di tipo rigido adeguato all'attività.
- Caratteristiche dei velivoli. Pesi massimi al decollo (comprensivi di strumenti, cinture e paracadute): Monoposto a motore 300 kg (350 kg per anfibi ed idrovolanti), velocità di stallo non superiore a 65 km/h. Biposto a motore 450 kg (500 kg per anfibi ed idrovolanti), velocità di stallo non superiore a 65 km/h.
- Biposto. È consentito l'uso del biposto a: istruttori, piloti con brevetto di pilota privato valido, piloti con almeno 30 ore di volo come responsabile ai comandi e superamento di apposito esame.
- Uso delle aree per decollo ed atterraggio. Si può decollare ed atterrare su qualsiasi area idonea con il consenso di chi può disporre dell'area. Per operazioni in prossimità o su aeroporti civili, occorre apposita autorizzazione.
- Limiti alle operazioni di volo. Si può volare su tutto il territorio dello Stato (il limite di volo a 4 km dal confine, è stato eliminato dalla legge 24 aprile 1998, n.128 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee" - legge comunitaria 1995/97- art.22 comma 20-, pubblicata sulla gazzetta ufficiale n.88/L del 7 maggio 1998). Non si può volare sulle città.
- Identificazione degli apparecchi. Per poter volare i velivoli devono essere muniti di targa metallica con il numero di identificazione rilasciato dall'Aero Club d'Italia (AeCI). Lo stesso numero deve essere riportato sulla parte inferiore dell'ala con lettere, ciascuna, della misura minima di cm 30x15, in colore contrastante. Tutti i documenti di identificazione devono essere tenuti a bordo. Modifiche alla struttura od ai colori, nonché passaggi di proprietà devono essere comunicati all'AeCI.
- Norme di circolazione. Si può volare dall'alba al tramonto; altezza massima dal terreno 500 piedi (150 metri circa); il sabato ed i festivi altezza massima 1000 piedi (300 metri circa); distanza da aeroporti non ubicati entro ATZ: 5 km. Per altezza massima si considera quella misurata rispetto al punto più alto nel raggio di 5 km.
- Attestato di idoneità. Per poter volare è necessario possedere tale attestato rilasciato a seguito di corso presso una scuola certificata, esame, e visite mediche specifiche.
- Assicurazione I velivoli devono essere coperti da assicurazione r.c.
In Italia, questa categoria di velivoli, viene compresa nella classificazione del VDS (Volo da Diporto o Sportivo) ed è regolamentata dalle leggi: Legge 25 marzo 1985, n.106 / (<D.P.R. 5 agosto 1988, n 404> ABROGATO da art.24 D.P.R. 9 Luglio 2010 n.133) / Decreto 19 novembre 1991 / D.P.R. 28 aprile 1993, n. 207. / D.P.R. 9 Luglio 2010 n.133
La normativa più recente è il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 133 in vigore dal 17-11-2010, che ha modificato alcune regole per quanto riguarda l'ultraleggero standard (aumento del raggio nel quale calcolare la quota massima, obbligo del paracadute balistico per le nuove immatricolazioni) ed ha introdotto una nuova categoria denominata ultraleggero avanzato, introducendo altresì una nuova abilitazione per il pilota, pilota avanzato.
[modifica] Ultraleggero Avanzato
Sotto il profilo tecnico un ultraleggero avanzato è un ultraleggero :
- avente caratteristiche tecniche conformi a standard tecnici almeno equivalenti a quelli riportati negli allegati tecnici II, III, IV e V del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 133;
- dotato di radio aeronautica, transponder in modalità A/C ed E.L.T. (Emergency Locator Transmitter);
- registrato presso l'AeCI come mezzo avanzato.
Gli ultraleggeri avanzati non sono soggetti ai limiti di quota imposti per gli ultraleggeri, potendo fruire di «tutti i servizi di navigazione aerea con le stesse modalita' e gli stessi obblighi degli altri aeromobili», pur dovendo condurre la propria attività «fuori dagli spazi aerei controllati e dalle zone di traffico aeroportuale, a distanza di sicurezza dagli ostacoli e a distanza non inferiore a cinque chilometri dagli aeroporti.». È evidente quindi che un ultraleggero avanzato, registrato come tale, può volare in tutto lo spazio aereo di classe G (spazio non controllato) con regole equivalenti a quelle dell'aviazione generale, relativamente al volo a vista (VFR).
Lo stesso DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 133 introduce inoltre una specifica abilitazione per il pilota, attestato avanzato, che consente al pilota ai comandi di un apparecchio qualificato avanzato di «operare su tutti gli aeroporti non aperti al traffico commerciale, su quelli aperti al traffico commerciale indicati dall'ENAC nonché in tutto lo spazio aereo italiano aperto al volo a vista.». Ciò consente ad un ultraleggero avanzato con un pilota avanzato ai comandi di operare con le stesse regole dell'aviazione generale, senza limitazioni di quota ed all'interno di spazi controllati, con completo accesso ai servizi ed alle infrastrutture aeronautiche nel rispetto delle regole del volo a vista (salvo limitazioni nell'uso di aeroporti con traffico commerciale, alcuni dei quali sono preclusi agli ultraleggeri avanzati). La qualifica di pilota avanzato prevede la frequenza ed il superamento di un apposito corso teorico/pratico, richiede il possesso del certificato di fonia aeronautica ottenuta presso il competente ministero e può essere richiesta solo trascorso un anno dall'abilitazione al trasporto del passeggero.
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Con il DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2006, n.151 dove vi sono delle disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del Codice della Navigazione(GU n. 88 del 14-4-2006). Delle distinzioni degli aeromobili
1. L'articolo 743 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Art. 743 (Nozione di aeromobile). - Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose. Sono altresì considerati aeromobili i mezzi aerei a pilotaggio remoto, definiti come tali dalle leggi speciali, dai regolamenti dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) e, per quelli militari, dai decreti del Ministero della difesa. Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche e secondo il loro impiego, sono stabilite dall'ENAC con propri regolamenti e, comunque, dalla normativa speciale in materia. Agli apparecchi costruiti per il volo da diporto o sportivo, compresi nei limiti indicati nell'allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, non si applicano le disposizioni del libro primo della parte seconda del presente codice.».
2. L'articolo 1 della legge 25 marzo 1985, n. 106, è sostituito dal seguente: «Art. 1. - 1. Agli apparecchi costruiti per il volo da diporto o sportivo, compresi nei limiti indicati nell'allegato annesso alla presente legge, non si applicano le disposizioni del libro primo della parte seconda del presente codice.
- 2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, determina le modifiche e le integrazioni da apportare all'Allegato annesso alla presente legge, che si rendano necessarie in relazione all'evoluzione della tecnica e alla sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo.».
La normativa più recente è il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 133 in vigore dal 17-11-2010
[modifica] Lista produttori aerei ultraleggeri
[modifica] A
- Aerosavage - Repubblica Ceca - Savage - Zlin Aviation s.r.o.
- Alisport - Italia - Yuma
[modifica] B
- BRM - Pèro Pinheiro, Portogallo - Argos - Okavango - Land Africa
[modifica] C
- CGS Aviation - Broadview Heights, OH , Stati Uniti - Hawk
- Challenger - Canada - Challenger - National Ultralight Inc
- Cosmos - Francia - Helios
[modifica] D
- DTA - Francia - Combo - Vojager II - Feeling - Evolution - Dynamic (450, 15/430 e 16/430)
[modifica] E
- Evektor - Repubblica Ceca - Eurostar - SportStarplus - Harmony - COBRA VUT100 - EV-55 Outback
[modifica] F
- Fisher Flying Products - Edgeley, North Dakota, Stati Uniti - (produce 15 differenti modelli)
- Fk Light Aircraft - Germania - B&F Technik Vertriebs - FK9 Mark IV - FK12 - FK14 Polaris
[modifica] I
- Icp - Castelnuovo Don Bosco, Asti, Italia - Savannah - Vimana - Bingo!
- Indy Aircraft - Independence, Iowa, Stati Uniti - T-Bird I - T-Bird II
- Ing. Nando Groppo Aviazione Leggera - Mezzana Bigli, Pavia, Italia - Trial - Groppino - Dui - Folder - XL
[modifica] K
- Kolb Aircraft - Phoenixville PA, Stati Uniti - Fire Fly - Firestar I - Firestar II - Mark III - Slingshot - Laser
- KR Rand Robinson Engineering - Naperville, IL, Stati Uniti - KR-1 - KR-1B - KR-2 - KR-2S
- Konner srl Amaro (UD)ITALY Konner K1
[modifica] M
- Microleve - Rio de Janeiro-RJ, Brasile - (produce 20 differenti modelli)
- Murphy Aircraft Manufacturing, Ltd. - Chilliwack, BC, Canada - Renegade Spirit - Elite - Rebel - Rebel Sport - Murphy Moose - Maverik
[modifica] O
[modifica] P
- P&M Aviation - Lancashire, Regno Unito - BLADE - QUIK - GT450 - Pegasus Quantum - CTSW
- Pipistrel - Ajdovščina, Slovenia - Sinus 912 - Virus 912 - Virus SW - Taurus - Taurus Electro G2 - Panthera - Apis/Bee
[modifica] Q
- Quicksilver - Temecula, Stati Uniti - MX - GT
[modifica] R
- Rans - Hays, Kansas, Stati Uniti - S-6ES COYOTE II - S-6S COYOTE II Like - S-7S/S7LS COURIER - S-12XL AIRAILE 2
- REMOS Aircraft GmbH - Pasewalk, Germania - REMOS G-3
[modifica] S
- Sabre Aircraft - Buckeye, AZ, Stati Uniti - Sabre Wildcat
- Skyranger - Francia - Skyranger V Fun - Skyranger V Max - Skyranger V Swift - Nynja
[modifica] T
- TL-ULTRALIGHT - Repubblica Ceca - TL-3000 SIRIUS - TL-2000 STING RG - TL-2000 STING S4 - TL-2000 STING S3
[modifica] Z
- Zlin Aviation s.r.o. - Repubblica Ceca - Savage
- Zenithair - Mexico Airport, Missouri, Stati Uniti - Zodiac CH 650 - Stol CH 701 - Stol CH 750 - Stol CH 801
[modifica] Altri progetti
Commons contiene immagini o altri file su Ultraleggero
[modifica] Voci correlate
- Federazioni
[modifica] Collegamenti esterni
- Paramotore;
- Aerosavage;
- Alisport;
- BRM;
- CGS Aviation;
- Challenger;
- DTA;
- Evektor;
- Fisher Flying Products;
- Fk Light Aircraft;
- ICP;
- Indy Aircraft;
- Ing. Nando Groppo Aviazione Leggera;
- Kolb Aircraft;
- KR Rand Robinson Engineering;
- Microleve;
- Murphy Aircraft Manufacturing, Ltd;
- Oskbes;
- P&M Aviation;
- Pipistrel;
- Quicksilver;
- Rans;
- REMOS Aircraft GmbH;
- Skyranger;
- TL-ULTRALIGHT;
- Zenithair.