Trattamento sanitario obbligatorio

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Il Trattamento Sanitario Obbligatorio (T.S.O.), istituito dalla legge 180/1978 e attualmente regolamentato dalla legge 833/1978 (articoli 33-35)[1], è un atto composito, di tipo medico e giuridico, che consente l'imposizione di determinati accertamenti e terapie a un soggetto affetto da malattia mentale. Il concetto di T.S.O., basato su valutazioni di gravità clinica e di urgenza, e quindi procedura esclusivamente finalizzata alla tutela della salute, ha sostituito la precedente normativa riguardante il "ricovero coatto" (legge 36/1904)[2] basato sul concetto di "pericolosità per sè e per gli altri e/o pubblico scandalo", fortemente orientato verso la difesa sociale.

[modifica] Normativa

Dal punto di vista normativo, il T.S.O. viene emanato dal Sindaco del comune presso il quale si trova il paziente su proposta motivata di un medico. Qualora il trattamento preveda un ricovero ospedaliero, è necessaria la convalida di un secondo medico appartenente ad una struttura pubblica. La procedura impone infine l'informazione dell'avvenuto provvedimento al Giudice Tutelare di competenza.

Il T.S.O. ospedaliero viene disposto quando 1) una persona affetta da malattia mentale necessiti di trattamenti sanitari urgenti, 2) rifiuti il trattamento, e 3) non sia possibile prendere adeguate misure extraospedaliere. Pur non essendo esplicitamente citato nella legge, è opinione giuridica comune che sia possibile effettuare anche un T.S.O. extraospedaliero (tipicamente la somministrazione obbligatoria di una terapia a domicilio) qualora siano presenti i primi due criteri citati precedentemente, ma non il terzo.

Il T.S.O. ospedaliero ha una durata massima di sette giorni, ma può essere rinnovato e quindi prolungato in caso ne permanga la necessità. Durante il T.S.O. il paziente conserva tutti i suoi diritti, ivi compresi, ove possibile, la scelta del medico e del luogo di cura. Tuttavia, per quanto riguarda il T.S.O. ospedaliero, la legge restringe la scelta del luogo di ricovero ai reparti di psichiatria esistenti negli ospedali generali (i cosiddetti Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura o SPDC).

[modifica] Note

  1. ^ http://edscuola.it/archivio/norme/leggi/l833_78.html
  2. ^ http://www.assr.it/dsm/laws%5Citalia%5CN-L-36-1904-IN.pdf
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