Trattamento sanitario obbligatorio
Con trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.), in Italia si intendono procedure sanitarie normate e con specifiche tutele di legge, che possono essere applicate in caso di motivata necessità e urgenza clinica, conseguenti al rifiuto al trattamento del soggetto che soffra di una grave patologia psichiatrica o infettiva non altrimenti gestibile, a tutela della sua salute e sicurezza e/o della salute pubblica.
Indice |
Disciplina normativa [modifica]
Il trattamento sanitario obbligatorio, istituito dalla legge n. 180/1978 (legge Basaglia) e attualmente regolamentato dalla legge 23 dicembre 1978 n. 833 (articoli 33-35)[1], è un atto composito, di tipo medico e giuridico, che consente l'effettuazione di determinati accertamenti e terapie a un soggetto affetto da malattia mentale che, anche se in presenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, rifiuti il trattamento (solitamente per mancanza di consapevolezza di malattia).
Il concetto di T.S.O. basato su valutazioni di gravità clinica e di urgenza - e quindi inteso come una procedura esclusivamente finalizzata alla tutela della salute e della sicurezza del paziente - ha sostituito la precedente normativa del 1904 riguardante il "ricovero coatto" (legge n. 36/1904)[2], basato sul concetto di "pericolosità per sé e per gli altri e/o pubblico scandalo", concetto maggiormente orientato verso la difesa sociale.
Competenze e casi di applicazione [modifica]
Il T.S.O. viene disposto dal sindaco del comune (il sindaco è la massima autorità sanitaria di un comune) presso il quale si trova il paziente, su proposta motivata di un medico. Qualora il trattamento preveda un ricovero ospedaliero, è necessaria inoltre la convalida di un secondo medico, appartenente a una struttura pubblica. La procedura impone infine la convalida del provvedimento del sindaco da parte del giudice tutelare di competenza.
Il T.S.O. ospedaliero viene disposto quando:
- una persona affetta da malattia mentale necessiti di trattamenti sanitari urgenti;
- rifiuti il trattamento;
- non sia possibile prendere adeguate misure extraospedaliere.
Il T.S.O. ospedaliero ha una durata massima di sette giorni, ma può essere eventualmente rinnovato e quindi prolungato nel caso ne permanga la necessità clinica motivata.
Durante il T.S.O., che si svolge nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione, e può essere trasformato in qualunque momento in ricovero volontario su richiesta del paziente, viene mantenuto anche, per quanto possibile, il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.
Per quanto riguarda il T.S.O. ospedaliero, la legge indica la scelta del luogo di ricovero nei reparti di psichiatria esistenti negli ospedali generali (i cosiddetti Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura, o SPDC).
La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, insieme a chiarimenti su caratteri giuridici e procedurali nell'applicazione del T.S.O., nell'aprile 2009 [3] ha proposto alcune indicazioni tese alla possibilità di effettuare Trattamenti (o Accertamenti) Sanitari Obbligatori extraospedalieri, qualora sussistano i due criteri sopra citati ma non il terzo.
TSO in altri ambiti [modifica]
Possono essere effettuati interventi di TSO, a tutela della salute pubblica e con specifiche previsioni di legge, anche in ambito infettivologico; ad esempio, nel caso di malattie infettive e contagiose per le quali esista l'obbligo di denuncia (titolo V, L. n. 1265/1934), o per quanto riguarda le vaccinazioni obbligatorie previste dalla Legge.
Note [modifica]
- ^ Legge 23 dicembre 1978, n. 833
- ^ http://www.assr.it/dsm/laws%5Citalia%5CN-L-36-1904-IN.pdf
- ^ http://www.forumsalutementale.it/Leggi%20&%20Co/Conferenz%20Stato%20Regioni%20TSO%2006-05-09bis.PDF