Elettricista
Per elettricista si intende un addetto operativo artigiano che realizza e posa gli apparati di distribuzione dell'energia elettrica in un sito produttivo (fabbrica, stabilimento, magazzino) o in una abitazione civile.
La crescente diffusione ed utilizzazione di apparati alimentati ad energia elettrica per l'illuminazione, per la forza motrice, o per gli apparecchi elettrodomestici, ha aumentato conseguentemente la necessità di posa e collocazione di dispositivi elettrici come cavi di alimentazione, prese di forza, quadri di controllo, interruttori ed altri.
In Italia l'entrata in vigore della Legge 46/90 e del DRR 447/91 ha reso obbligatorio che ogni intervento sugli impianti elettrici sia eseguito da personale specializzato con adeguati requisiti tecnico professionali, ovvero l'abilitazione. L'installatore elettrico è perciò un tecnico in grado di installare un impianto elettrico, cioè praticamente progettare lo schema dell'impianto, reperire i materiali e provvedere al loro fissaggio, assemblaggio, collegamento, prova funzionale e collaudo. Per impianti che superano certe dimensioni è necessario un formale progetto redatto da un professionista abilitato nella materia, il quale ne certifica il rispetto delle norme tecniche ritenute accettabili.
L'installatore, inoltre, per poter esercitare la propria attività deve essere riconosciuto da un ente terzo quale è la camera di commercio che ne verifica le capacità professionali.[senza fonte] In Italia queste capacità professionali sono definite dalla legge 37/08.
L'installatore da un punto di vista giuridico può operare da solo come artigiano oppure costituirsi in società, può quindi avere dei dipendenti ed operare con una struttura. L'installatore elettrico in ogni caso deve avere sempre delle competenze tecniche acquisite con l'esperienza e/o con la formazione ed è sempre responsabile di quello che installa; a tal proposito, la legge 37/08 definisce il ruolo del responsabile tecnico che ogni impresa elettrica, individuale o societaria che sia, deve avere. Il responsabile tecnico, tra l'altro, è colui che deve possedere i requisiti previsti dalla legge 37/08 e deve essere dichiarato alla camera di commercio locale, ed è quello che poi firmerà la dichiarazione di conformità insieme all'amministratore se figura diversa dal responsabile tecnico.
Voci correlate [modifica]
Bibliografia [modifica]
- Amedeo Benedetti, "Impianti elettrici, illuminazione", in Bibliografia Artigianato. La manualistica artigiana del Novecento: pubblicazioni su arti e mestieri in Italia dall'Unità ad oggi, Genova, Erga, 2004, pp. 259-284. ISBN 88-8163-358-2J
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