Contrassegno per le esercitazioni di guida

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Contrassegno italiano per le esercitazioni alla guida[1]
Contrassegno italiano per i veicoli utilizzati dalle autoscuole
Versione anteriore del contrassegno italiano

Il contrassegno per le esercitazioni di guida è un contrassegno da esporre sui veicoli per segnalare che il conducente sta effettuando un'esercitazione o un esame per il conseguimento della patente di guida. Nei paesi dove è adottato, il contrassegno è obbligatorio e sono previste sanzioni per chi non lo espone, oppure non lo fa correttamente.[2][3][4]

Italia[modifica | modifica wikitesto]

In Italia, il contrassegno è composto dalla lettera P (iniziale del termine principiante) di colore nero su fondo bianco retroriflettente. Il Regolamento di attuazione del codice della strada disciplina anche le misure che i contrassegni devono avere: quello posteriore deve misurare 30x30 centimetri, mentre quello anteriore ha formato 12x15 centimetri.[5]

Entrambi i contrassegni vengono esposti in maniera tale che non sia ostacolata la visibilità sia da parte del conducente, sia da parte del suo accompagnatore.[6]

Per le autoscuole italiane, il contrassegno con la lettera P è invece sostituito da un pannello rettangolare recante la scritta "SCUOLA GUIDA"; anche tale contrassegno ha sfondo bianco retroriflettente e caratteri neri.[7]

Guida accompagnata[modifica | modifica wikitesto]

I contrassegni "GA" vengono utilizzati sui veicoli per le esercitazioni di conducenti minorenni con almeno 17 anni, già titolari di patenti A1 o B1, purché debitamente autorizzati dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, a condizione che abbiano a fianco un accompagnatore titolare di patente B o superiore da almeno dieci anni.[8] Le modalità di esposizione del contrassegno "GA" coincidono con quelle previste per il contrassegno "P".[9]

Tali contrassegni conservano le stesse misure di quelli per principianti e recano le iscrizioni "GA" di colore nero su sfondo giallo retroriflettente.[9] I contrassegni per guida accompagnata sono sostituiti, sui veicoli delle autoscuole, dai pannelli recanti l'iscrizione "SCUOLA GUIDA".[10]

Contrassegno per le esercitazioni in altri Paesi[modifica | modifica wikitesto]

San Marino[modifica | modifica wikitesto]

Nella Repubblica di San Marino, il contrassegno per esercitarsi alla guida viene fornito direttamente dall'Ufficio Registro Automezzi e si applica nella parte posteriore del veicolo.[11]

Svizzera[modifica | modifica wikitesto]

Contrassegno svizzero per le esercitazioni di guida

In Svizzera, il contrassegno per le esercitazioni di guida identifica i veicoli utilizzati da conducenti che siano in possesso della licenza di allievo conducente. Il contrassegno reca la lettera L di colore bianco su fondo azzurro e deve essere applicato sulla parte posteriore del veicolo.[4] L'omessa esposizione del contrassegno comporta il pagamento di una somma di denaro.[4]

Paesi di lingua inglese[modifica | modifica wikitesto]

Nei Paesi di lingua inglese è comune l'utilizzo di contrassegni recanti la lettera L (iniziale di learner). In particolare, nel Regno Unito il contrassegno "P" indica che il conducente ha superato da poco l'esame e non è obbligatorio, mentre i contrassegni "L" indicano che il veicolo è in uso da una persona che si sta esercitando alla guida.[12]

Asia[modifica | modifica wikitesto]

Ad Hong Kong il contrassegno per le esercitazioni di guida contiene il carattere 學, mentre in Giappone lo shoshinsha assume lo stesso significato.

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ (EN) Art. 334. - Contrassegno per le esercitazioni di guida, su ACI. URL consultato il 9 febbraio 2018 (archiviato dall'url originale il 10 febbraio 2018).
  2. ^ (EN) Restrictions for L and P plate drivers, su Geared. URL consultato il 9 febbraio 2018 (archiviato dall'url originale il 10 febbraio 2018).
  3. ^ art. 122, commi 4 e 9 del D.Lgs. 285/1992
  4. ^ a b c La «L», su auto.itheorie.ch. URL consultato il 24 novembre 2021.
  5. ^ art. 334, comma 1 del D.P.R. 495/1992
  6. ^ art. 122, comma 4 del D.Lgs. 285/1992
  7. ^ art. 334, comma 2 del D.P.R. 495/1992
  8. ^ art. 115, commi 1-bis, 1-ter del D.Lgs. 285/1992
  9. ^ a b art. 8, comma 1 del Decreto Ministero dei Trasporti n. 213/2011
  10. ^ art. 8, comma 2 del Decreto Ministero dei Trasporti n. 213/2011
  11. ^ Decreto Delegato 24 ottobre 2013 n. 137, art. 6
  12. ^ (EN) Driving lessons and learning to drive, su gov.uk.

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

Altri progetti[modifica | modifica wikitesto]