Certificato bianco

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I certificati bianchi, o più propriamente Titoli di Efficienza Energetica (TEE), sono titoli che certificano i risparmi energetici conseguiti attraverso la realizzazione di specifici interventi e rappresentano un incentivo atto a ridurre il consumo energetico in relazione al bene distribuito.

Indice

[modifica] Descrizione

Istituiti in Italia con i DD.MM. 20 luglio 2004 elettricità e gas, ed entrati in vigore nel gennaio 2005, i certificati bianchi consistono in titoli acquistabili e successivamente rivendibili il cui valore è stato originariamente fissato a 100 €/tep[1], valore soggetto a variazioni stabilite anche in funzione dell'andamento del mercato. Il valore energetico di un tep è comparabile col consumo annuale di energia elettrica di una famiglia media.[2]

Viene riconosciuto un risparmio di energia pari ad 1 tep secondo le seguenti equivalenze:

  • 1 tep = 11628 kWh per quanto riguarda i combustibili (1 tep = 41,860 GJ)[3];
  • 1 tep = 5347,59 kWh per i consumi elettrici (1 kWh = 0,187x10-3 tep).[4]

Questa differenza è dovuta al fatto che per produrre uguali quantità di energia termica ed elettrica sono necessari apporti di energia primaria diversi; in particolare questi sono maggiori nel secondo caso, a causa del rendimento di produzione del parco elettrico italiano. Per questo ad un mancato consumo elettrico è riconosciuto un maggiore risparmio in termini di tep a confronto di un analogo mancato consumo termico.

La soglia minima per il conseguimento del certificato bianco varia in funzione della tipologia di progetto sottoscritto e può consistere da un minimo di 25 tep annui a un massimo di 200 tep annui[5]. Gli interventi di risparmio possono essere sia a monte del processo produttivo sia presso l'utente finale, ad esempio favorendolo la sostituzione di elettrodomestici e caldaie più vecchie in favore di apparecchi a più alta efficienza. Per la maggior parte degli interventi il periodo di concessione è di 5 anni, mentre per gli interventi di isolamento termico degli edifici, di architettura bioclimatica e altri interventi similari il periodo di concessione è di 8 anni.[5]

La contrattazione dei TEE può avvenire bilateralmente tra le parti interessate o all'interno di uno specifico mercato gestito dal GME (Gestore dei Mercati Energetici). L'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) è l'ente che autorizza l'emissione dei certificati bianchi, gestisce la valutazione economica dei TEE e si occupa del controllo dell'effettivo risparmio energetico ottenuto. Dal 2006 anche l'ENEA collabora con l'AEEG nella valutazione del risparmio energetico effettivamente ottenuto.

I certificati bianchi riguardano tre tipi di interventi:

  1. risparmio di energia elettrica;
  2. risparmio di gas naturale;
  3. risparmio di altri combustibili.

I soggetti distributori interessati possono essere sia obbligati che volontari: sono soggetti obbligati tutti i distributori di energia elettrica e di gas la cui utenza finale è superiore alle 50.000 unità[6]; possono essere soggetti volontari distributori con utenza finale minore di quella prescritta o anche le società di servizi, produttori, impiantisti, ecc.

L'osservanza dei limiti di risparmio energetico viene premiato dall'Autorità e da altre fonti governative di finanziamento con un contributo economico, il cui valore viene stabilito annualmente dalla stessa Autorità. Inoltre è possibile guadagnare vendendo i titoli in eccesso grazie al raggiungimento di un risparmio superiore a quello annualmente prestabilito. Di contro, coloro i quali non riescono a ottemperare agli obblighi minimi assunti vengono conseguentemente sanzionati e dovranno acquistare sul mercato ulteriori titoli necessari al raggiungimento dell'obiettivo minimo prefissato.

I DD.MM. 20 luglio 2004 fissano anche gli obiettivi di risparmio in consumo energetico nazionale per il quinquennio 2005-2009 con valori che tendono a raddoppiare annualmente: in tal modo, partendo da 0,10 Mtep per anno relativamente al 2005, si arriva a 1,60 Mtep per anno da conseguire nel 2009.[3] Per il 2005 gli obiettivi di risparmio energetico sono stati superati di circa il 174%, con il 75% dovuto al risparmio di energia elettrica, il 21% al risparmio di gas naturale e il restante 4% al risparmio di altre forme di energia.[7]

In Europa, nell'ottica delle politiche di basso impatto ambientale e di risparmio energetico, i certificati bianchi non sono abbastanza diffusi. Oltre l'Italia, attualmente anche la Francia adotta tale certificazione, mentre altre nazioni o adottano altri schemi di risparmio energetico o si stanno avviando all'introduzione dei certificati bianchi in un futuro prossimo (per esempio il caso di Gran Bretagna, Danimarca e Olanda).

[modifica] Quadro normativo

[modifica] Decreti legislativi 79/99 e 164/00

Prevedono obiettivi obbligatori di risparmio energetico negli usi finali, a carico delle imprese:

  • di distribuzione di energia elettrica
  • di distribuzione di gas naturale

[modifica] Decreti ministeriali 20 luglio 2004

  • Rendono operative le previsioni dei decreti precedenti
  • Definiscono obiettivi nazionali di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di energia elettrica e di gas con più di 100.000 clienti finali, che devono quindi realizzare gli interventi o acquistare TEE per un ammontare equivalente al loro obiettivo (soglia abbassata a 50.000 clienti finali secondo il D.M. Sviluppo Economico 21 dicembre 2007)
  • Definiscono le modalità attraverso le quali i distributori possono conseguire tali obiettivi:
  • tipologie di interventi e di progetti ammissibili
  • avvio del Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE)
  • Prevedono la possibilità di un contributo tariffario alla copertura dei costi sostenuti dai distributori
  • Introducono sanzioni in caso di inadempienza
  • Affidano all’Autorità il compito di definire i criteri, le regole tecniche di funzionamento del nuovo impianto normativo e la gestione dell’intero meccanismo

[modifica] Delibere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas

Rendono operativo il meccanismo definito dai decreti ministeriali 20 luglio 2004

[modifica] Note

  1. ^ Delibera AEEG 219/04
  2. ^ Presentazione sul sito ENEA
  3. ^ a b D.M. 20 luglio 2004
  4. ^ Delibera EEN 3/08 - Aggiornamento del fattore di conversione dei kWh in tonnellate equivalenti di petrolio connesso al meccanismo dei titoli di efficienza energetica
  5. ^ a b (PDF) Delibera AEEG 103/03 - Allegato A aggiornato
  6. ^ DECRETO 21 Dicembre 2007
  7. ^ Risparmio energetico per il 2005, da dada.net

[modifica] Bibliografia

[modifica] Voci correlate

[modifica] Collegamenti esterni

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