Assegno di congrua
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L'assegno di congrua rappresentava una erogazione mensile effettuata dallo Stato italiano ai parroci, a guisa di stipendio. Esso si fondava su un riconoscimento del pregiudizio subito dalla Santa Sede a seguito della breccia di Porta Pia, nel 1870, e della conseguente fine del potere temporale papale ed annessione di Roma al regno d'Italia.
Fino al 1932 la spesa gravava sul bilancio del Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto. Il beneficio era considerato diritto personalissimo dell'investito ed aveva natura di assegno alimentare, intrasmissibile agli eredi, i quali avevano però diritto alla percezione delle annualità di congrua maturate e non riscosse dal parroco [1].
Dal 1 luglio 1932[2], la competenza delle attribuzioni in materia di affari di culto passò al Ministero dell'Interno. I pagamenti venivano effettuati su ruoli di spesa fissa, come avviene ancor oggi per i dipendenti statali, a cura degli Uffici Provinciali del Tesoro[3].
Gli importi erogati non erano molto elevati tanto che spesso venivano stanziate in bilancio delle somme una tantum di integrazione. Per esempio ad un parroco - dal 1925 fino al 1944 - veniva liquidata la somma annua di 3.500 lire, negli anni '50 l'importo annuo era di poco superiore alle duecentomila lire e nel 1986, ultimo anno di pagamento della Congrua da parte delle Direzioni Provinciali del Tesoro, gli importi variavano tra gli otto e i dieci milioni di lire annue.
Dal 31 dicembre 1986 - data di entrata in vigore dell'art. 21 della legge 20 maggio 1985, n. 222 - l'assegno di congrua e' stato sostituito, per effetto delle modifiche al concordato del 1984, con il sistema dell'8 per 1000, pagato direttamente alla Santa Sede dall'erario, quale quota del gettito fiscale annuo.
[modifica] Note
- ^ Circolare del Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto - Ragioneria Generale - n. 9617 del 18 maggio 1924.
- ^ In seguito all'entrata in vigore del Regio Decreto 20 luglio 1932, n. 884
- ^ Allora sezioni dell'Intendenza di Finanza.

