Antinomia (diritto)

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Nel diritto si ha un'antinomia quando norme giuridiche diverse ricollegano ad una medesima fattispecie conseguenze tra loro logicamente incompatibili e, quindi, in conflitto. Nell'antinomia, dunque, c'è un eccesso di norme a differenza della lacuna in cui c'è una carenza di norme.

Indice

[modifica] Il principio di coerenza dell'ordinamento giuridico

Una norma è un enunciato sintatticamente condizionale, che riconduce una conseguenza giuridica ad una fattispecie astratta.
Tradizionalmente, i conflitti tra norme si inseriscono nella tematica dell'interpretazione e la presuppongono, nel senso che l'ordinamento non conosce antinomie prima dell'interpretazione, e quando quest'ultima è avvenuta, l'antinomia è stata già individuata e risolta.
Il conflitto normativo consiste nella contemporanea vigenza di due o più disposizioni contraddittorie che -in astratto- si elidono a vicenda.
Il mantenimento della coerenza dell'ordinamento è tra le funzioni essenziali della giurisprudenza, anche quando questa si esprime secondo equità, perché la coerenza dell'ordinamento è un valore costituzionalmente protetto, su cui si basa l'affidamento del cittadino.
In ordine alla portata del principio di coerenza, la Corte costituzionale italiana si è più volte espressa richiamando l'attenzione degli operatori giuridici:

[modifica] Classificazione delle antinomie

Secondo la classificazione del Roselli, le antinomie normative si dividono in:

  1. antinomie normative assolute che, dal punto di vista della logica giuridica, sono indecidibili. Si pensi ad esempio a due norme N-1 ed N-2, laddove N-1 qualifica come lecito il divorzio e lo disciplina, mentre N-2 lo qualifica come illecito e lo sanziona. Le due norme prevedono dunque conseguenze giuridiche incompatibili che si sovrappongono interamente, ed in tal caso la fattispecie concreta è suscettibile di diverse ed opposte soluzioni: si tratta cioè di una fattispecie indecidibile, che -se sottoposta a diversi giudici- può dar luogo a contrasti di giurisprudenza, con evidente violazione del principio di uguaglianza e certezza del diritto.
  2. antinomie normative unilaterali che, dal punto di vista della logica giuridica, sono parzialmente indecidibili. Ad esempio, si pensi alla norma N-1 che qualifica come illecito l'aborto, mentre la norma N-2 qualifica lecito l'aborto terapeutico. In questo caso, la fattispecie disciplinata dalla norma N-2 è interamente compresa nella fattispecie disciplinata dalla norma N-1, ed il conflitto è solo apparente, in quanto l'illiceità si presenta solo con riferimento a N-1.

[modifica] Tecniche di risoluzione delle antinomie

Gli ordinamenti giuridici contengono tradizionalmente tecniche di risoluzione delle antinomie normative di tipo ermeneutico, basate cioè sull'interpretazione delle norme:

  • il criterio gerarchico, espresso dal brocardo "lex superior derogat inferiori", secondo il quale prevale la norma posta dalla fonte del diritto sovraordinata secondo la gerarchia delle fonti esistente nell'ordinamento;
  • il criterio della competenza, secondo il quale prevale la norma posta dalla fonte del diritto cui è attribuita la riserva nel disciplinare la materia entro la quale ricade la fattispecie; può essere considerato un caso particolare del precedente;
  • il criterio di specialità, espresso dal brocardo "lex specialis derogat generali", secondo il quale prevale la norma più specifica, ossia quella la cui fattispecie è contenuta nella fattispecie dell'altra;
  • il criterio cronologico, espresso dal brocardo "lex posterior derogat priori", secondo il quale prevale la norma entrata in vigore successivamente, ossia la più recente.

L'esistenza di tali criteri non assicura, di per sè, la coerenza dell'ordinamento giuridico: non si può infatti escludere l'esistenza di antinomie alle quali non si possa applicare alcun criterio o si possano applicare più criteri con risultati contradditori (salvo esista una norma che stabilisce quale criterio in questo caso debba prevalere).

Secondo vari autori, inoltre, i criteri suddetti non sarebbero applicabili ai principi generali per i quali di dovrebbe ricorrere alla diversa tecnica del bilanciamento degli interessi.

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