Infortunio sul lavoro: differenze tra le versioni

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Si differenzia dalla '''malattia lavoro-correlata''' o malattia professionale, termine che identifica una [[patologia]] provocata da un'agente presente nell'ambito lavorativo che abbia contribuito nel corso del tempo, mesi o anni, al manifestarsi della patologia.
Si differenzia dalla '''malattia lavoro-correlata''' o malattia professionale, termine che identifica una [[patologia]] provocata da un'agente presente nell'ambito lavorativo che abbia contribuito nel corso del tempo, mesi o anni, al manifestarsi della patologia.


L'incidente sul lavoro viene associato, in genere, ad ambienti lavorativi come fabbriche, opifici, o cantieri: tuttavia, secondo le statistiche [[INAIL]] (serie storica dal 2009 al 2013), la prima causa di infortuni mortali sul lavoro è data dagli [[incidenti stradali]], tra cui quelli che avvengono durante il tragitto casa-lavoro e viceversa<ref name="M. De Mitri"/> (i cosiddetti infortuni ''in itinere''). Ne consegue che ogni politica di prevenzione e di lotta contro gli infortuni sul lavoro non può limitari all'ambiente classico di lavoro, ma deve necessariamente per interventi riguardanti la [[sicurezza stradale]], in grado di incidere nella diminuzione del rischio derivante dalla [[circolazione stradale|circolazione]] degli [[autoveicoli]]<ref name="M. De Mitri">{{Cita web|autore = Marco De Mitri|url = http://www.marcodemitri.it/dati-inail-infortuni-lavoro-incidenti-stradali/|titolo = Dati INAIL sugli infortuni sul lavoro: prima causa di morte? Gli incidenti stradali!|accesso = |editore = |data = }}</ref>.
L'incidente sul lavoro viene associato, in genere, ad ambienti lavorativi come fabbriche, opifici, o cantieri: tuttavia, secondo le statistiche [[INAIL]] (serie storica dal 2009 al 2013), la prima causa di infortuni mortali sul lavoro è data dagli [[incidenti stradali]], tra cui sono compresi quelli che avvengono durante il tragitto per recarsi da casa al lavoro e viceversa<ref name="M. De Mitri"/> (i cosiddetti infortuni ''in itinere''). Ne consegue che ogni politica di prevenzione e di lotta contro gli infortuni sul lavoro non può limitari all'ambiente classico di lavoro, ma deve necessariamente per interventi riguardanti la [[sicurezza stradale]], in grado di incidere nella diminuzione del rischio derivante dalla [[circolazione stradale|circolazione]] degli [[autoveicoli]]<ref name="M. De Mitri">{{Cita web|autore = Marco De Mitri|url = http://www.marcodemitri.it/dati-inail-infortuni-lavoro-incidenti-stradali/|titolo = Dati INAIL sugli infortuni sul lavoro: prima causa di morte? Gli incidenti stradali!|accesso = |editore = |data = }}</ref>.


==Prevenzione==
==Prevenzione==

Versione delle 18:37, 11 ott 2014

Un infortunio sul lavoro è un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni traumatiche, verificatosi nello svolgimento dell'attività lavorativa, dal quale derivano morte o inabilità, permanente o temporanea.

La causa violenta deve essere idonea per intensità e tempo a causare il danno. Sono considerati infortuni sul lavoro anche gli eventi verificatisi "in itinere", ovvero durante il percorso abitazione-luogo di lavoro.

Si differenzia dalla malattia lavoro-correlata o malattia professionale, termine che identifica una patologia provocata da un'agente presente nell'ambito lavorativo che abbia contribuito nel corso del tempo, mesi o anni, al manifestarsi della patologia.

L'incidente sul lavoro viene associato, in genere, ad ambienti lavorativi come fabbriche, opifici, o cantieri: tuttavia, secondo le statistiche INAIL (serie storica dal 2009 al 2013), la prima causa di infortuni mortali sul lavoro è data dagli incidenti stradali, tra cui sono compresi quelli che avvengono durante il tragitto per recarsi da casa al lavoro e viceversa[1] (i cosiddetti infortuni in itinere). Ne consegue che ogni politica di prevenzione e di lotta contro gli infortuni sul lavoro non può limitari all'ambiente classico di lavoro, ma deve necessariamente per interventi riguardanti la sicurezza stradale, in grado di incidere nella diminuzione del rischio derivante dalla circolazione degli autoveicoli[1].

Prevenzione

Nell'ambito della gestione della sicurezza sul lavoro si deve tener presente il rapporto tra prevenzione e salute. Sono coinvolti nell'attuazione di interventi preventivi i competenti uffici statali, le imprese e le associazioni di lavoratori. Tali gruppi devono, nelle rispettive aree di competenza, attuare interventi di carattere tecnico, organizzativo, formativo e procedurale per garantire un ambiente di lavoro il più possibile sicuro, sia in caso di incidente, sia nell'ambito della prevenzione dell'incidente stesso.

All'interno dell'azienda si svolgono interventi preventivi specifici, anche per la predisposizione di sistemi di sorveglianza sanitaria, primo soccorso, scelta dei dispositivi di protezione individuale (DPI), individuazione delle mansioni a rischio, valutazione dell'efficacia degli interventi, attraverso il monitoraggio degli indicatori del fenomeno infortunistico.

Il problema degli infortuni riguarda ogni ambito di lavoro, dando luogo a costi notevoli oltre che per l'individuo anche per la società e le imprese stesse.

Normativa sulla sicurezza del lavoro in Italia

La normativa di riferimento in Italia è costituita da:

La fonte ufficiale dei dati in merito agli infortuni è l'INAIL, che, tra le sue attività istituzionali, si occupa anche di tenere aggiornate le statistiche in merito agli infortuni.

Prevenzione

Nell'ambito della valutazione del rischio, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro), e nella predisposizione di misure di prevenzione, è importante la raccolta da parte del datore di lavoro di tutte le informazioni sugli infortuni che comportino l'assenza dal lavoro dell'infortunato di almeno un giorno. Tale annotazioni devono essere contenute in un registro apposito, denominato "registro degli infortuni". Le informazioni registrate devono:

  • essere ordinate cronologicamente
  • contenere dati anagrafici del lavoratore
  • descrivere le circostanze dell'incidente
  • riportare le date di abbandono e ripresa del lavoro.

Dunque risulta efficace la predisposizione di schede da compilarsi nel caso di infortunio, allo scopo di migliorare la prevenzione e rendere più completa e accurata la raccolta dei dati.

Mancato infortunio

Un ruolo importante, nella prevenzione, è svolto dai mancati infortuni (near miss), la cui rilevazione è di notevole importanza nella prevenzione, per quanto gli eventi mancati non siano assoggettati a obbligo di registrazione.

Il mancato infortunio sul lavoro è definito come il manifestarsi non voluto di un evento, correlato al lavoro, che, seppur in grado di provocare danni a persone o a cose, non ha causato alcun infortunio, né malattia. Non va confuso con il rischio potenziale, previsto solo come possibilità indipendentemente dal suo verificarsi.

Il near miss può rientrare in una delle seguenti casistiche:

  1. incidente mancato (es.: lavoratore in altezza che maneggia strumenti privi di protezione in caso di caduta, senza, però, che l'evento si verifichi);
  2. incidente avvenuto che, tuttavia, non ha causato danni ad alcun lavoratore (es: caduta di uno strumento dall'alto, nella situazione lavorativa precedente, senza l'oggetto in caduta colpisca nessuno);
  3. infortunio avvenuto, ma con conseguenze lievi, intendendosi, per tali , quei danni che non causano giorni di assenza dal lavoro, a parte, eventualmente, quello in cui l'incidente si è verificato: si tratta di quegli infortuni che, sebbene verificatisi, non sono oggetto dell'obbligo legislativo di registrazione (es.: nella situazione di cui al primo caso, lo strumento cade ma colpisce una persona in condizioni tali da non provocare, o quasi, danni: ad esempio, per un urto di striscio, o per l'esistenza di protezioni individuali indossate che hanno attutito o minimizzato l'urto, ecc.)

I near miss sono gli eventi che si verificano con maggior frequenza (oltre il 90% degli eventi complessivi). Per questo motivo, nonostante non siano soggetti a registrazione obbligatoria, essi costituiscono importanti indicatori di valutazione del rischio latente per un infortunio che abbia conseguenze reali. Per questo motivo, le migliori pratiche (best practices) aziendali, e le norme di legge di molti ordinamenti nazionali prevedono l'obbligo di segnalazione di questi eventi ai fini dell'aggiornamento dell'intero sistema di gestione e di controllo. Nell'ordinamento giuridico italiano, ad esempio, quest'obbligo è sancito dall Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro e dal Decreto 9 agosto 2000, intitolato "Linee guida per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza".

Denuncia

In caso di infortunio il lavoratore deve essere accompagnato al pronto soccorso dove gli viene rilasciato il primo certificato medico. Successivamente, il lavoratore deve inviare tale certificato al datore di lavoro il quale, se la prognosi supera i tre giorni di astensione lavorativa, deve presentare entro due giorni la denuncia di infortunio alla sede INAIL competente, con allegato il certificato medico. In caso di infortunio mortale, la denuncia deve essere inoltrata entro 24 ore.

In caso di infortunio lieve o di franchigia (prognosi inferiore ai tre giorni) il lavoratore deve informare il datore di lavoro dell'avvenuto infortunio, ma quest'ultimo non è tenuto a inviare la denuncia all’INAIL.

Per prognosi maggiore di 40 giorni c'è l'obbligo di referto. Tale obbligo prevede l'invio del referto da parte del medico all'autorità giudiziaria, in base agli articoli 365 e 583 del codice penale italiano e l'articolo 334 del Codice di Procedura Penale. La denuncia all'ASL (Azienda Sanitaria Locale) di malattia professionale libera dall'obbligo di referto. In ogni caso, una copia del certificato medico per la malattia professionale, con gli esiti degli accertamenti medici specialistici eseguiti, dev'essere consegnata al lavoratore.

Note

Voci correlate

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