Salatrim: differenze tra le versioni
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'''Salatrim''', [[acronimo]] di ''Short And Long chain Acyl TRIglyceride Molecule'', è un ingrediente alimentare accettato come sostituto a ridotto apporto energetico dei grassi alimentari, in accordo con il Regolamento EU N. 258/97 sui nuovi ingredienti alimentari, emesso nel 2003 dal [[Parlamento Europeo]]. Nel 1999 l’azienda [[Danisco]] ha chiesto l’approvazione in [[Gran Bretagna]] per l’utilizzo del salatrim e sue varianti come ingrediente negli alimenti. Nel 2001 il Comitato Scientifico per i Prodotti Alimentari appartenente all’[[EFSA]] ha emesso il suo parere, dichiarando il salatrim e le sue varianti sicure per il consumo umano.<ref name=decisioneEU>{{Cita pubblicazione|cognome=Byrne|nome=David|titolo=DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 1º dicembre 2003 che autorizza la commercializzazione delle varianti di salatrim quali nuovi ingredienti alimentari a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio|rivista=Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea|data=1 December 2003|accesso=22 febbraio 2014|url=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:326:0032:0034:IT:PDF}}</ref> |
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L’[[energia chimica|energia]] contenuta in un grammo di salatrim è di 6 [[caloria|kcal]] (25 [[joule|kJ]]), quindi una riduzione del 33% dell’energia rispetto ad un grammo di grassi (9 [[caloria|kcal]], 37 [[joule|kJ]]). Questi valori sono stati inclusi nella tabella contenente i coefficienti di conversione per il calcolo dell’energia, nel Regolamento Europeo n. 1169/2011, relativo all’etichettatura dei prodotti alimentari.<ref name=etichettaturaEU>{{Cita pubblicazione|titolo=REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione|rivista=Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea|data=25 ottobre 2011|accesso=22 febbraio 2014|url=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:IT:PDF}}</ref> |
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Le varianti di salatrim possono essere immesse sul mercato quali ingredienti di prodotti da forno e di pasticceria. La denominazione |
Le varianti di salatrim possono essere immesse sul mercato quali ingredienti di prodotti da forno e di pasticceria. La denominazione “grasso a basso tenore energetico (salatrim)” deve comparire in etichetta in quanto tale o nell’elenco degli ingredienti, inoltre deve essere segnalato in modo chiaro che "il consumo eccessivo può provocare disturbi gastro-intestinali" e che "i prodotti non sono destinati ad essere consumati dai bambini".<ref name=decisioneEU /> |
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Versione delle 15:22, 1 ago 2014
Salatrim, acronimo di Short And Long chain Acyl TRIglyceride Molecule, è un ingrediente alimentare accettato come sostituto a ridotto apporto energetico dei grassi alimentari, in accordo con il Regolamento EU N. 258/97 sui nuovi ingredienti alimentari, emesso nel 2003 dal Parlamento Europeo. Nel 1999 l’azienda Danisco ha chiesto l’approvazione in Gran Bretagna per l’utilizzo del salatrim e sue varianti come ingrediente negli alimenti. Nel 2001 il Comitato Scientifico per i Prodotti Alimentari appartenente all’EFSA ha emesso il suo parere, dichiarando il salatrim e le sue varianti sicure per il consumo umano.[1]
Preparazione
Salatrim è preparato mediante interesterificazione non enzimatica di triacetina, tripropionina, tributirina (trigliceridi a corta catena), o del loro miscuglio con olio idrogenato di canola, soia, semi di cotone o girasole.[1]
Caratteristiche
A temperatura ambiente si presenta da liquido trasparente di colore lievemente ambrato a sostanza solida di consistenza cerosa leggermente colorata. Privo di particelle e di odori particolari o rancidi.[1]
Distribuzione degli esteri del glicerolo[1]
- Trigliceridi: > 87%
- Digliceridi: ≤ 10%
- Monogliceridi: ≤ 2%
Composizione in acidi grassi[1]
- acidi grassi a catena lunga (LCFA): 33-70%
- acidi grassi a catena corta (SCFA): 30-67%
- acidi grassi saturi a catena lunga: <70% in peso
- acidi grassi trans: < 1%
- acidi grassi liberi come acido oleico: < 0,5%
Apporto energetico
L’energia contenuta in un grammo di salatrim è di 6 kcal (25 kJ), quindi una riduzione del 33% dell’energia rispetto ad un grammo di grassi (9 kcal, 37 kJ). Questi valori sono stati inclusi nella tabella contenente i coefficienti di conversione per il calcolo dell’energia, nel Regolamento Europeo n. 1169/2011, relativo all’etichettatura dei prodotti alimentari.[2]
Avvertenze e restrizioni
Le varianti di salatrim possono essere immesse sul mercato quali ingredienti di prodotti da forno e di pasticceria. La denominazione “grasso a basso tenore energetico (salatrim)” deve comparire in etichetta in quanto tale o nell’elenco degli ingredienti, inoltre deve essere segnalato in modo chiaro che "il consumo eccessivo può provocare disturbi gastro-intestinali" e che "i prodotti non sono destinati ad essere consumati dai bambini".[1]
Note
- ^ a b c d e f David Byrne, DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 1º dicembre 2003 che autorizza la commercializzazione delle varianti di salatrim quali nuovi ingredienti alimentari a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, 1º December 2003. URL consultato il 22 febbraio 2014.
- ^ REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, 25 ottobre 2011. URL consultato il 22 febbraio 2014.