Gruppo misto
Nelle due Camere del Parlamento italiano, il Gruppo Misto è il gruppo parlamentare nel quale vengono inseriti d'ufficio tutti quei parlamentari che non sono iscritti a nessun altro gruppo.
In genere, accoglie tutte le formazioni politiche minori che non hanno ottenuto un numero di parlamentari sufficiente a costituire un gruppo proprio e i singoli parlamentari che scelgono di non aderire ad alcun gruppo.
La soglia minima per formare un proprio gruppo è di 20 deputati[1] o 10 senatori[2]. Tuttavia, sia alla Camera che al Senato, è permesso formare un gruppo parlamentare anche se non si possiede il numero minimo di parlamentari, purché rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, per quanto concerne la Camera dei deputati, in almeno venti circoscrizioni, con il medesimo contrassegno, proprie liste di candidati che abbiano ottenuto almeno un seggio in uno dei collegi e conseguito sul piano nazionale almeno 300.000 voti di lista validi oppure che, per quanto attiene al Senato, abbia presentato una lista di candidati, ugualmente contrassegnati, in almeno 15 Regioni con avvenuta elezione quanto meno in 3 di esse. In quest'ultimo caso la soglia minima di senatori appartenenti a un gruppo non composto dalla ordinaria e necessaria cifra di 10 parlamentari non dovrà comunque scendere al di sotto di 5.
Il Gruppo Misto si divide in componenti politiche, ciascuna delle quali ha un tempo, seppure ridotto, durante le dichiarazioni di voto. Alla Camera le componenti devono essere formate da 3 membri, mentre al Senato ne basta uno.
Gruppo Misto XIII legislatura
Gruppo Misto XIV legislatura
Gruppo Misto nella XV legislatura
Gruppo Misto XVI legislatura
Gruppo Misto XVII legislatura
Note
- ^ Dal Regolamento della Camera, articolo 14 del Capo III "dei gruppi parlamentari"
- ^ Dal Regolamento del Senato, l'articolo 14 del Capo IV "dei gruppi parlamentari"