Discussione:Polizia municipale/archivio

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I dipendenti di altri enti ( che poi possono essere solo le provincie) non sono agenti di Polizia municipale ma agenti di polizia provinciale. Solo se parliamo di polizia locale vi ricomprendiamo entrambe le figure. --Tanarus 21:30, 29 mar 2006 (CEST)[rispondi]

Che significato avrebbe la foto? --Furyo Mori 16:53, 26 giu 2006 (CEST)[rispondi]

Se permettete siete contraddittori in quel che sostenete.


in via principale l'ordinamento dello stato prevede delle figure giuridiche precise verso cui tutti gli ordinamenti di corpi armati dello stato e non, devono fare riferimento. Non è possibile inventarsi delle forme nuove.

Non esiste e non può essere coniata la figura del "poliziotto municipale".

la qualifica è attribuibile ai soli dipendenti dello stato inquadrati in corpi dipendenti da strutture ad ordinamento speciale o militare;

la qualità è attribuibile a tutti coloro che hanno uno status NON PERMANENTE, limitato per competenze del territorio e specificità delle materie su cui è attribuito eseguire un attività di vigilanza;

verifica informazioni corrette - vedi decisioni corte costituzionale e consiglio di stato

1. la qualità (non qualifica) è la premessa dell'art.5 L.65/1986 per il riconoscimento delle funzioni di

ausiliario di p.s. ufficiale o agente di pg agente di polizia stradale

Per fare un poco di chiarezza vorrei che leggeste attentamente l'art.12 del Codice della Strada, ove prevede al comma 2 "L'espletamento del servizio di cui all'art.11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria indicati all'art.57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale."

Quindi, se non sbaglio, spetta anche alle guardie delle province e dei comuni che sono proprio i soggetti residuali dell'art.57 co.2 c.p.p., ma è palese che si tratta di figure giuridiche diverse: una è quella della guardia della provincia o del Comune ed un altra è quella dei vigili del servizio di polizia municipale. Difatti questi sono titolati a svolgere tutti i compiti dell'art.11 Codice della Strada e specificatamente individuati all'art.12 co.1 lett.e. A differenza degli altri.

I vigili non possono svolgere servizio sulla strade di grande collegamento, i raccordi autostradali, le autostrade a pedaggio o non a pedaggio. Mentre questo è possibile per i dipendenti dello stato.


Non viene conferita la qualifica di agente di p.s. ma di ausiliario con decreto del prefetto, peraltro la legge n.65/1986 [come sostenuto da ministero dell'interno e confermato dal consiglio di stato ed ancor prima dalla corte costituzionale], tale attribuzione è finalizzata ad un servizio specifico. La qualifica di agente di p.s. può essere attribuita ai soli soggetti che prestano giuramento, sono nominati dal prefetto e sono posti alle dipendenze del questore, come espressamente previsto dal TU sugli Ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza art.18 RD 31 agosto 1907.

Questo TU è vigente e struttura tutto l'ordinamento dello stato, delle forze dell'ordine e di polizia nonché gli enti locali.

Sul punto può essere attentamente letto l'art.9 comma 2 L.65/1986 che richiama l'esecuzione degli ordini "nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi". Tale specificità è riferibile solo a chi ha uno status e compiti limitati e circoscritti. Peraltro tale disposizione funge da scriminante in caso di ordini che il vigile non ritiene dover eseguire poiché non riconducibili al proprio servizio di polizia urbana.


La costituzione di cooperative e consorzi è indicata all'art.2, 6 e 7 della L.65/1986 nonché nel TUEL Dlgsvo n.267/2000 e seguenti modifiche.


Sono agenti ed ufficiali di p.g. perché inquadrati così dal codice di procedura penale come espressamente previsto dalla legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale, art.5 co.1 lett.a). Il codice di procedura penale entrato in vigore nel 1989 e più volte modificato non ha attribuito nessuna funzione diversa da quella già statuita alla polizia municipale.

Se il legislatore volesse che fosse coniata la sesta forza di polizia avrebbe provveduto legiferando in modo diverso. Attenzione che il pacchetto sicurezza ha ulteriormente circoscritto e definito il campo d'intervento della polizia municipale quale braccio esecutivo del sindaco ufficiale del governo.

Recentemente gli organi giurisdizionali si sono espressi anche per quanto attiene la non necessità di armare il personale della polizia locale, i requisiti richiesti che non devono essere quelli richiesti per le forze di polizia dello stato, perché sonno diverse le funzioni, nonché differenziandoli anche tra le stesse polizie municipali e provinciali.


Il progetto di riforma della legge quadro presentato dagli organi tecnici è estremamente riduttivo.

Cordialmente--94.161.8.150 (msg) 10:55, 12 mag 2010 (CEST)--94.161.8.150 (msg) 10:55, 12 mag 2010 (CEST)[rispondi]

Informazioni errate

Procedo al Rb in quanto le ultime modifiche contengono una somma di informazioni non corrette ad esempio:

  • non è possibile dare l’espletamento di tale attività in appalto ad istituti o cooperative.
  • è falso che rivestono, nell'ambito del territorio di competenza, la qualifica di AGENTI DI POLIZIA STRADALE, ai sensi dell'art. 12 del C.d.S, nell'ambito del territorio urbano in quanto la competenza è limitata dal territorio degli enti di appartenenza
  • è falso che A seconda delle scelte politiche e operative dei singoli Comuni, agli operatori di Polizia Municipale può essere conferita la qualifica di AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA, secondo le modalità stabilite dall'art. 3 L. 65/1986
  • è inesatto che Nell'esercizio delle funzioni di Agente e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, e di Agente di Pubblica Sicurezza, il personale di Polizia Municipale, può essere messo a disposizione dal Sindaco
  • è inesatto La nomina ad Agente di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 3 L. 65/1986, abilita anche al porto dell'arma, se assegnata dal Sindaco

e così via. --Tanarus (msg) 08:06, 20 mar 2008 (CET)[rispondi]

Mi permetto di aggiungere che la qualifica di "agenti di polizia giudiziaria" è attribuita dall'art. 56 COMMA 2 Lett. B che riporto integralmente:

b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

dalla lettura dello stesso si evince la esistenza dei limiti spaziali e temporali, ma non si desume alcuna limitazione "di competenza"

--94.161.8.150 (msg) 10:55, 12 mag 2010 (CEST) daniele[rispondi]



Un saluto a tutti, sono un operatore di PM e ho notato che riguardo a questa voce, e a quella Polizia Locale, c'è grande disaccordo, in particolare con riferimento alle qualifiche giuridiche del personale di PL. Credo che sarebbe opportuno pubblicare un testo univoco, frutto di un consenso che dovrebbe scaturire dall'interpretazione delle norme in materia, senza alcun condizionamento campanilistico dovuto all'appartenenza dei singoli alle Forze di Polizia o alla polizia locale.

Provo a riassumere, sperando di stimolare un'onesta discussione.

- Agenti-ufficiali di PG. Tutti gli appartenenti alla PL, a prescindere dal grado, sono AGENTI DI PG, quando si trovano in servizio e nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, ex art. 57 comma II del vigente CPP. Non esistono al riguardo limiti di materia, ma solo spazio-temporali. E' ovvio che l'ormai superata denominazione di guardie delle province e dei comuni si riferiva e si riferisce tutt'ora agli appartenenti alla PL. Il problema terminologico è dovuto ad una sorta di pigrizia legislativa, giacchè non si è fatto altro che riportare pedissequamente il testo dell'articolo 221 del codice del 1930, nell'articolo 57 del nuovo codice del 1989, nonostante tre anni prima le guardie dei comuni, o vigili urbani, fossero stati definiti quali operatori di PM. Resta il fatto indiscusso, a mio parere, che quei soggetti che prima venivano chiamati guardie dei comuni, poi vigili urbani, ora siano diventati operatori di PM. Secondo la legge n. 65 del 1986 i comandanti dei corpi, e gli addetti al coordinamento e controllo, rivestono anche la qualifica di ufficiali di PG, ex art. 57 comma III del vigente CPP. Ciò sta a significare che questa ultima qualifica non è generale come quella di agente di PG, ma è limitata alle sole materie di specifica attribuzione. Altro discorso sarebbe quello di capire quali sono esattamente queste attribuzioni, ma credo che non si finirebbe più di discutere...

- Agenti di polizia stradale. Questa qualifica incontra i medesimi limiti spazio-temporali di quelle precedenti, ma non altre. Nell'ambito territoriale di appartenenza del proprio comune, l'operatore di PM è agente di polizia stradale anche sulle strade di proprietà di enti diversi, come ad esempio le provinciali, e anche al di fuori della delimitazione del centro abitato. Escluderei invece la competenza sulle autostrade.

- Agenti di PS. La qualifica, riconosciuta dal prefetto su richiesta del sindaco o del presidente della provincia, è piena, non esistendo nel nostro ordinamento quella di agente ausiliario di PS. Ciò significa che l'operatore di PL ha gli stessi poteri in materia di un carabiniere, come ad esempio quello di accompagnamento per identificazione. Discorso diverso, che invece condivido, è sul fatto che la pubblica sicurezza intesa sia come legislazione, sia come attività tesa alla tutela della medesima, e soprattutto dell'ordine pubblico, sia di esclusiva competenza statale, e che venga operata in via principale da agenti dipendenti dallo stato, ai quali possono tuttavia affiancarsi in via ausiliaria quelli dipendenti dagli enti locali, i quali potranno trovarsi ad operarla incidentalmente nell'espletamento delle funzioni loro proprie, ma anche in momenti di collaborazione con le Forze di polizia dello Stato. Forse i nuovi poteri attribuiti recentissimamente ai sindaci in materia di sicurezza urbana potrebbero portare ad una interpretazione parzialmente diversa della materia. Personalmente attendo di vedere qualche commento più autorevole del mio.

Nello svolgimento delle attività di PG e di PS gli operatori di PL dipendono operativamente dalla Autorità Giudiziaria e da quella locale o provinciale di PS, ma non dagli agenti di PG o di PS dipendenti dello stato, quale potrebbe essere, ad esempio, il maresciallo della locale stazione di CC. Il sindaco o il presidente della provincia possono mettere a disposizione di dette Autorità un contingente di personale di PL, cosa che avviene di frequente nelle città sede di Procura della Repubblica con apposite sezioni di PG.

Con riguardo al cosiddetto pacchetto sicurezza, credo che le ordinanze del sindaco in materia di incolumità dei cittadini e sicurezza urbana possano, anzi, debbano essere fatte osservare anche dal personale della PL.

Infine, è vero che gli enti locali possono non predisporre un servizio di PL, ma non credo sia possibile appaltare il medesimo ad agenzie private.

Mi scuso se sono stato prolisso, e ringrazio chi ha avuto la pazienza di leggere quanto ho scritto. Spero vivamente che questo sia il primo passo per giungere a pubblicare delle versioni più condivise delle voci Polizia Locale e Polizia Municipale.--Bebo378 (msg) 19:22, 17 ago 2008 (CEST)[rispondi]

Ma chi lo dice che la municipale non possa far rispettare le Ordinanze del Sindaco?

Non riesco a trovare scritto da nessuna parte che garantire il rispetto delle Ordinanze emanate dai Sindaci in materia di degrato urbano sia di competenza esclusiva delle forze di Polizia statali; anzi, a dire il vero, caso mai è proprio la polizia municipale che deve dare diretta ed immediata esecuzione delle disposizioni impartite da un Sindaco, visto che incarica la forza pubblica (che ricomprende tutte le forze dell'ordine e quindi anche quelle di polizia locale comprese). Sono un operatore di PM e gradirei che questa parte venisse modificata in quanto errata.

il precedente commento non firmato è scato scritto dall'IP 62.13.173.184, peraltro cartellinato e segnalato per vandalismo a causa di diverse scritture palesemente non cooperative effettuate probabilmente anche con altri IP dinamici- --Pigr8 mi consenta... 00:03, 1 set 2008 (CEST)[rispondi]
Forse prima di rimuovere le segnalazioni di servizio sarebbe opportuno leggere. Inoltre non mi risulta che esistano comuni d'Italia nei quali le leggi sulla tutela del diritto d'autore siano state abrogate. Pertanto, tutti i contributi sono graditi quando sono migliorativi, ma dovendo scegliere tra una informazione errata (che non sia di danno per terzi) o non aggiornata ed una violazione del diritto d'autore con possibili ripercussioni legali, scegliamo il primo caso. Pertanto sentiti libero di collaborare, cosa che apprezziamo, ma seguendo le regole. Se serve aiuto, basta chiedere, e registrandosi lo si ottiene meglio attraverso una pagina di discussione personale. Cordialmente --Pigr8 mi consenta... 00:08, 1 set 2008 (CEST)[rispondi]

LEGGERE CON ESTREMA ATTENZIONE

"Unico limite rimane la circostanza che nelle singole fattispecie non siano riscontrabili profili di pubblica sicurezza, la cui competenza è riservata allo Stato: per pubblica sicurezza deve intendersi (v. sentt. nn. 162 del 1990, 1034 e 218 del 1998, 77 del 1987) la funzione inerente al mantenimento dell’ordine pubblico, cioè alla tutela dei beni giuridici fondamentali o degli interessi pubblici primari su cui si regge la civile convivenza. La stessa Corte Costituzionale chiarisce altresì che la “polizia urbana e rurale” non si configura come materia autonoma ma ha carattere accessorio e strumentale rispetto alle singole materie cui di volta in volta si riferisce." circolare ministero dell'interno 27-1/A 21 del 23 novembre 2004.

la polizia municipale è costituita per assicurare il servizio di vigilanza sulle ordinanze locali. Ma attenzione perchè se si legge con attenzione l'art.54 co.4bis DLGSV0 267/2000, meglio noto come testo unico sull'ordinamento degli enti locali modificato dalla L.125 del 25 maggio 2008 si scopre che non ha competenza sulle ordinanze in materia di ordine e sicurezza pubblica, soggette al vaglio dell'Ufficio territoriale del Governo. Le ordinanze che devono essere trasmesse preventivamente al Prefetto (in materia di ordine e sicurezza pubblica) sono eseguite attraverso gli organi del Governo: polizia, carabinieri e guardia di finanza. La Forza Pubblica è costituita dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri. La polizia municipale non ne fa parte, vedi testo unico delle leggi di ps; in materia di diritto tutti i massimi gli Organi giurisprudenziali hanno concordato che la polizia municipale con fa parte delle forze di polizia ne forze dell'ordine, i compiti sono esclusivamente amministrativi e la loro competenza in ordine alla polizia giudiziaria è limitata alle sole rilevazioni penali attinenti i compiti loro delegati. Per quanto attiene le funzioni di polizia giudiziaria queste sono circoscritte all'art.57 comma 3 c.p.p., limitatamente attribuzioni di competenza e stabilito dalla L.65/1986 art.5 co.1 lett.a), e non altre. Non è assolutamente vero che vi è una pigrizia del legislatore nel riscrivere la norma (visto che sono anni che i vigili chiedono di essere riconosciuti "guardie" ai sensi dell'art.57 co.2 c.p.p.). Il legislatore ha spiegato alle rappresentanze che le guadie delle province e dei comuni venogono nominate ai sensi dell'art.133 TU leggi di PS e del relativo regolamento d'esecuizione. Il legislatore per fare questo deve imporre ai comuni di mettere alle dipendenze dei questori i vigili urbani, introducendo loro il divieto di sciopero, l'obbligo di mobilità su tutto il territorio nazionale nel pubblico interesse ed altre forme di limitazione dei diritti che hanno sempre rifiutato. Non sono assolutamente agenti di PS ma riconosciuti "ausiliari della PS" con decreto del prefetto richiesto dal sindaco. Nell'esercizio della "qualita di ausiliario della PS" il vigile deve essere posto alle dipendenze funzionali di un pubblico ufficiale dipendente delle Forze di Polizia dello Stato art.7 DM145/1987. Il tutto deve risultare da apposita ordinanza del Questore in riferimento alla richiesta motivata al Sindaco. Non hanno accesso diretto ne indiretto al database delle forze di polizia perchè vietato dal Garante della Privacy che ha espresso il parere contrario, in virtù della "non competenza" della polizia municipale su ordine, sicurezza ed attività di polizia giudiziaria con carattere generale. L'impiego della polizia municipale è limitato a quanto attinente i compiti della vigilanza urbana. La competenza dei servizi di polizia stradale sulle autostrade, raccordi autostradali, tangenziali autostradali, strade di grande collegamento ed extraurbane principali è esclusivamente riservata ai dipendenti dello stato (polizia di stato, carabinieri e funzionari ed agenti anas) come stabilito dall'art.372 co.5 del regolamento d'esecuzione del Codice della Strada. La vigilanza sulle strade regionali e provinciali è di competenza di vigili dipendenti da quegli enti nominati secondo gli stessi criteri dei vigili urbani, quindi L.65/1986. Quindi la competenza dei vigili è ridotta alle sole strade (urbane ed extraurbane) del comune. Anche perchè i proventi delle contravvenzioni accertate su quelle strade finirebbero nelle casse comunali e non in quelle dell'ente (provincia o regione, se non per dire stato) che spende per la sua manutenzione e riparazione. Non sono pubblici ufficiali ai sensi dell'art.357 C.P. (potere autoritativo e corcitivo)ma ai sensi dell'art.2700 Codice Civile (potere certificativo). A seguito della sentenza 01 settembre 2008 n.21816/08 Cassazione Civile è stato definito che, a differenza degli appartenenti alle Forze di Polizia, il vigile non è attendibile a querela di falso. Daniele Ispettore capo della PS (e che si occupa di vigili urbani)

crono


Non mi trovo d'accordo su molte delle tue affermazioni, ma in effetti l'interpretazione della legge è spesso soggettivamente influenzabile. Io, comunque, non ho la presunzione di affermare che la mia analisi della materia sia quella giusta. In ogni caso, visto che non è di certo nostro compito interpretare le norme, e tanto più che non viviamo in un ordinamento di common law, dove, al contrario che in Italia, le sentenze della magistratura hanno forza di precedente, propongo di illustrare compiti e caratteri della PL attenendoci quanto più possibile al dato letterale delle leggi in materia, tralasciando ogni ulteriore considerazione. Questo mi sembra l'unico modo per poter pubblicare un testo condiviso. Un'ultima cosa, i vigili sono pubblici ufficiali, su questo credo proprio che non ci sia alcun dubbio nel mondo del diritto. Cordialmente--Bebo378 (msg) 19:35, 2 set 2008 (CEST)[rispondi]


LEGGE ESECUTIVA CHE NON CONSENTE INTERPRETAZIONI

Come hai potuto vedere non è mio parere.. E' il testo della Legge 65/1986 che tu cancelli ogni volta perché c'è scritto quel che il legislatore ha scritto e su richiesta dei vigili urbani (commissione ANDREOTTI Comandante Vigili Urbani di Roma). Secondo la tua personalissima opinione tutti coloro che si occupano di diritto (Giudici della Corte Costituzionale, del Consiglio di Stato e Cassazione) hanno torto. Il legislatore è un confuso.... La legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale è una "legge esecutiva", più semplicemente dispone e tutti devono eseguire, non consente spazio d'interpretazione. I Giuristi non la discutono e non si permettono d'interpretare, la applicano a differenza di altre. Peraltro i ricorsi finalizzati alla sua applicazione integrale e non interpretabilità sono tutti pervenuti da operatori della polizia municipale che hanno sostenuto quanto su riportato. Il nostro ordinamento giurisdizionale afferma che le sentenze degli organi amministrativi non sono interpretative ma esecutive. Quindi il tuo richiamo alla legislazione anglosassone non è corretto. Le sentenze giudiziarie fanno caso a se stante. Quelle civili di tutti gli ordini e grado fanno diritto. Quelle amministrative l'ho già detto..



Se guardi la cronologia recente puoi vedere che non ho cancellato proprio niente. Mi limito a scrivere su questa pagina proprio per arrivare, se possibile, ad un testo condiviso. Da ultimo, lungi da me fare certe affermazioni, dico solo che le interpretazioni giurisprudenziali in moltissimi ambiti non sono univoche. Cordialità --Bebo378 (msg) 17:27, 6 set 2008 (CEST)[rispondi]

--151.80.69.226 (msg) 08:02, 4 set 2008 (CEST)[rispondi]

Grazie per la precisazione sulla modifica. Ti assicuro che la giuriprudenza è unanime ed io sono molto divertito. --62.13.173.160 (msg) 18:22, 6 set 2008 (CEST)[rispondi]


62.13.173.160 (msg) 18:19, 6 set 2008 (CEST)[rispondi]

--151.80.69.226 (msg) 07:54, 4 set 2008 (CEST)[rispondi]

versioni cancellate
 (diff) 23:55, 31 ago 2008 . . Pigr8 (discussione | contributi | blocca) (12.447 byte) (Annullata la modifica 18423480 di 62.13.173.184 (discussione)rimosso tag da utente non admin e probabile copyviol)
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 (diff) 23:54, 31 ago 2008 . . Pigr8 (discussione | contributi | blocca) (12.826 byte) (Annullata la modifica 18423688 di 62.13.173.184 (discussione)rimosso tag da utente non admin e probabile copyviol)
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 (diff) 19:59, 31 ago 2008 . . 62.13.173.168 (discussione | blocca) (12.806 byte) (Legislazione)
 (diff) 19:55, 31 ago 2008 . . 62.13.173.168 (discussione | blocca) (12.779 byte) 

--ripe ma il cielo è sempre più blu 12:38, 1 set 2008 (CEST) --151.80.69.226 (msg) 07:53, 4 set 2008 (CEST)[rispondi]

La vigilanza sulle strade regionali e provinciali è di competenza di vigili dipendenti da quegli enti nominati secondo gli stessi criteri dei vigili urbani, quindi L.65/1986. Quindi la competenza dei vigili è ridotta alle sole strade (urbane ed extraurbane) del comune. Anche perchè i proventi delle contravvenzioni accertate su quelle strade finirebbero nelle casse comunali e non in quelle dell'ente (provincia o regione, se non per dire stato) che spende per la sua manutenzione e riparazione. Non sono pubblici ufficiali ai sensi dell'art.357 C.P. (potere autoritativo e corcitivo)ma ai sensi dell'art.2700 Codice Civile (potere certificativo). Non sono d'accordo, ci dev'essere qualcosa che non va. Se così fosse la municipale non controllerebbe praticamente nessuna arteria importante. Invece, almeno a Venezia, non è così (solo per citare un esempio, sul Ponte della Libertà (SR11, gestita da Veneto Strade) ci sono quattro autovelox fissi gestiti dalla municipale. --TheWiz83 (msg) 22:58, 9 ott 2008 (CEST)[rispondi]


Resto perplesso sulle Sue certezze; un pò La invidio. Da 35 anni opero nella Polizia Municipale e dal 1986, proprio con la Legge 65 da Lei citata, credevo fosse divenuto pacifico come la competenza della Polizia Municipale sia legata all'"ambito territoriale dell'Ente di appartenenza". Solo per dare un contributo alla discussione, credo sia altrettanto pacifico come l'ambito territoriale coincida con il territorio assoggettato alla "sovranità dell'Ente" ovvero con i confini territoriali, fatta eccezione di eventuali "isole amministrative", cioè parte/i di territorio non di mera proprietà ma di competenza di altri Enti (soggetti cioè alla sovranità di questi). I tratti di strade provinciali, regionali o statali (che non siano Autostrade per ovvie ragioni!)che attraversino e facciano parte integrante del territorio comunale, giusto art. 12 del C.d.S.,rientrano quindi perfettamente nella piena competenza della Polizia Locale. In sintesi credo non possa confondersi il concetto di "proprietà" con quello di "competenza". Anzi l'Ente locale territoriale (il Comune) è tenuto a vigilare sull'uso legittimo del demanio e, quindi, di "tutte le strade o parti di esse" comprese nel proprio territorio; conseguentemente, esso vigila affinchè su di esse vengano osservate le norme che disciplinano la circolazione, imposte dal Codice della Strada, lasciando legittimamente ai proprietari(alle Provincie, alle Regioni, allo Stato) ogni incombenza derivante dall'esercizio della proprietà. La qualifica di Agentri ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria degli appartenenti alla Polizia Municipale è cosa ormai acclarata, ivi compresa la correlazione tra il Codice Penale ed il Codice di Procedura Penale; circa i limiti di competenza è da chiedersi cosa non è di competenza della Polizia Municipale, tenuto conto che di fronte al reato sorgono doveri anche per il singolo cittadino!!!. Altra cosa è l'affidamento dell'indagine sul fatto criminoso da parte dell'A.G.. E' altrettanto acclarato che l'attività di pubblica sicurezza è demandata agli organi di P.S., quale quello di Sua appartenenza, con i quali la P.M. può espletare attività ausiliaria previo accordo tra Prefetto e Sindaco; l'ausiliarietà permane solo in quelle attività di prevenzione residuali rispetto alle molteplici competenze di P.S. fino ad ora già demandate ai Comuni quindi alla Polizia Amministrativa di questi ((che non sono poche, anzi!!!! : Pubblici Spettacoli, Attivita di somministrazione alimenti e bevande, attività di intrattenimento e svago, alberghi, pensioni,rivendite di cose usate, giochi leciti, auto usate, spari di fuochi d'artificio, etc.etc). Non capisco cosa vuole dire quando afferma di occuparsi dei vigili perchè i vigili non sono soggetti gerarchicamente ai questurini, credo che abbia voluto dire che istruisca le pratiche per l'emissione del Decreto Prefettizio di riconoscimento di Agente di P.S. a favore dei vigili su richiesta dei Sindaci. La materia presenta lacune ed interrogativi di non facile soluzione che, speriamo, la imminente revisione della Legge 65/86 finalmente, speriamo, chiarirà. Con stima.

Correzione della voce

Riporto quanto scritto più sopra da un utente anonimo. --Lucas 20:57, 22 ott 2008 (CEST)[rispondi]


Mi permetto di aggiungere che la qualifica di "agenti di polizia giudiziaria" è attribuita dall'art. 56 COMMA 2 Lett. B che riporto integralmente:

b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

dalla lettura dello stesso si evince la esistenza dei limiti spaziali e temporali, ma non si desume alcuna limitazione "di competenza"

Edoardo

ORA BASTA VANDALISMI MASCHERATI DA CORREZIONI

La legge si applica e non è opinabile! Indi per cui l'ho inserita e ho messo le note alla trattazione della voce, sarebbe da blindare ora la pagina... [1] Ora sorveglierò tanto perchè mi sono proprio seccato di certi tamarri...

--93.36.139.67 (msg) 00:53, 24 feb 2011 (CET)[rispondi]

modifiche

in questa modifica vorrei capire:

  • l'incipit cita una fonte primaria, le policy vorrebbero una fonte secondaria. Inoltre il seguente inciso è senza fonte con il termine polizia locale vanno ricompresi quei servizi o corpi di vigilanza che fanno parte di altri enti local
  • qual'è la fonte del paragrafo che inizia con In alcune regioni italiane è stata eliminata la differente denominazione di polizia municipale o provinciale, ... ??

--ignis Fammi un fischio 16:15, 25 feb 2011 (CET)[rispondi]


fonti

fonte primaria è la legge 65 del 07 marzo 1986, della quale riporto gli elementi essenziali afferenti alla discussione

Art. 1 "Servizio di polizia municipale" 1. I comuni svolgono le funzioni di polizia locale. A tal fine, può essere appositamente organizzato un servizio di polizia municipale. 2. I comuni possono gestire il servizio di polizia municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato.

Art. 2 "Funzioni del sindaco" Il sindaco o l'assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 1, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 3 "Compiti degli addetti al servizio di polizia municipale" Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.

Art. 5 "Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale,di pubblica sicurezza" 1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche: a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale; b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393; c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge. 2. A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici. 3. Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti. 4. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione dal sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il sindaco. 5. Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purchè nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazionem nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso.


Come puoi verificare di persona si parla di servizio di polizia municipale mente le "funzioni di polizia locale" sono di esclusiva comepenze del sindaco, vedi art.54 Testo unico ordinamento enti locali Dlsvo 267/2000 e successive modifiche. La circolare n.3/1987 specifica, appunto, che le "specialissime" attribuzioni di pubblica sicurezza, polizia giudiziaria e polizia stradale, in via generale, sono di esclusiva pertinenza del sindaco la dove non esistano uffici di pubblica sicurezza, dell'artma carabinieri, della guardia di finanza. Con il "pacchetto sicurezza" DL.92/2008 conertito in legge 125/2008, il ruolo del sindaco è cambiato diventando "ufficiale del governo" che chiede al Prefetto l'impiego della forza pubblica (polizia e carabinieri) al fine dell'esecuzione delle proprie ordinanze urgenti e contingibili in materia di ordine e sicurezza. Se i vigili urbani, fermo restando che puoi vedere che la Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale li chiama "vigili" e non agenti (o sottufficiali, ufficiali, direttivi o altro - ruoli che definiscono personale delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato), hanno competenze limitate di legge.

Al fine di dipanare ogni dubbio potrai verificare che "le guardie delle province e dei comuni" indicate all'art.57 co.2 del codice di procedura penale, sono nominate ai sensi dell'art.133 testo unico delle leggi di PS, come dispone l'art.10 RDL 06 giugno 1914 n.563, mentre nel decreto che ricevono i vigili urbani, con il quale sono attribuite le funzioni (tutte o una o comunque quelle ritenute necessarie) è loro riconosiuto la funzione ex art.221 co.3 c.p.p. (ora 57).

A tua disposizione per ulteriori notizie.--Dsvaza (msg) 18:27, 25 feb 2011 (CET)[rispondi]


Ma la vogliamo smettere di scrivere solo infamie sulla pagina della polizia locale? Cos'è? Invidia da parte di qualcuno che fa parte delle FFOO? Ma per piacere! Fate il vostro lavoro che noi facciamo il nostro! Siamo agenti di PS (se nominati)... c'è scritto nella legge dell'86 e in tutti i regolamenti e leggi collegati... le nostre funzioni sono AUSILIARIE ma siamo AGENTI di PS punto e fine... Idem per le circolari sull'utilizzo di bastoni e spray... sono circolari e non DM, quindi non contano assolutamente nulla dal punto di vista formale, tant'è che un paio di prefetture d'Italia e basta hanno dato credito a tale circolare... In merito alle armi le possiamo portare anche fuori dal comune se è per motivi di scorta e collegamento... vi fa tanto ribrezzo questa cosa? Io attraverso ogni giorno per portare gli atti in procura minorile il territorio di un altra provincia... e lo faccio armato, perchè la legge me lo consente.

i-vela

voce errata

Sono un ufficiale di PL, e da 11 anni faccio servizio e/o addestro unità cinofile della PL. Vorrei sapere sulla base di quale norma qualcuno scrive che i gruppi cinofili della polizia locale non hanno compiti in materia di stupefacenti, ipoteticamente sulla base del DPR 309/90. Ammesso e non concesso che questo sia vero, come la mettiamo con i sequestri effettuati sulla base delle segnalazioni dei cani della PL, a volte a supporto anche delle forze di polizia propriamente dette? Rinaldo

Su questa pagina sono scritte tante falsità

Sono un Agente di PL e noi siamo Agenti di pubblica sicurezza h 24 come dice lo stesso decreto prefettizio che ho ricevuto due mesi fa (sono entrato da poco) e il decreto prefettizio parla di agente e non di ausiliario. Siamo agenti di polizia stradale con competenza h 24 difatti una recente (di qualche settimana) sentenza dice che sono valide le multe del vigile anche fuori dal servizio. le competenze di polizia stradale valgono per tutto il territorio comunale tranne che per le autostrade. sovente infatti rilevo incidenti stradali su vie provinciali e regionali ed ho dei colleghi che fanno altrettanto da 35 anni. e anche questo è supportato da decine di sentenze ; all' interno del territorio del comune di Roma cosi come ormai in tutte le grandi città gli incidenti stradali li rilevano ormai solo i vigili. nell' articolo non viene menzionato che siamo pubblici ufficiali e penso che tale qualifica la rivestiamo senza ombra di dubbio solo daniele l' ispettore capo di ps non lo sa ma forse a lui gli rode che per fare il suo lavoro basta la terza media. Dire che il vigile non ha un potere coercitivo ma solo certificativo vorrei chiedergli allora su che base i vigili arrestano, sequestrano merce o cantieri, ritirano patenti, chiedeno le generalità o chiudono attività commerciali.

meglio leggere con attenzione

i vigili urbani non arrestano nessuno, se fermano qualcuno lo devono consegnare alla polizia (polizia di stato o carabinieri) come prevede l'art.7 L.125/2008, in primo luogo perchè sono ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art,57 co.3 codice di procedura penale, soggetti ai quali non è demandata la limitazione della libertà ma solo indagini su norme specifiche che la legge dello stato deve espressamente demandare a loro.

Le attività non possono attenere limitazione dela libertà poichè lo vieta l'art.13 co.2 della Costituzione, se il primo comma specifica che nessuno può essere carcerato senza dispositivo legittimo dell'ag, il secondo specifica che solo la polizia che dipende dall'autorità di ps (questore) può limitare eccezionalemente la libertà personale in particolarissimi casi previsti dalla legge.

Dipende dal questore quale pubblica sicurezza la polizia di stato, carabinieri e guardia di finanza.

Il DLsvo 112/1998 riserva tutte le attità di polizia di sicurezza e giudiziaria allo Stato, e questo è specificato all'art.159.

Tra le tante, solo titolo d'esempio, l’art.104 di quel D.L.vo nr. 112/1998, salvaguarda all’esclusiva competenza dello Stato, per quanto riguarda :

1) le funzioni in materia di sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.753, di cui al D.L.vo 19 novembre 1997, n. 422 “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

2) i compiti di polizia stradale di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.

La competenza dei vigili è relativa all'ambito territoriale dell'ente d'appartenza. Si intende con ciò l'ambito in cui si esprime la potestà autoritativa dell'ente d'appartenza ovvero ove si esprime l'autorità del sindaco nell'ambito delle autorizzazioni ed ordinanze relative alle materie in cui egli ha attribuità la funzione di governo.

Ad esempio il sindaco non può, con propria ordinanza, vietare il transito su una strada statale, autostrada a libera circolazione o a pedaggio (dette in lingua volgare) che attraversa il centro abitato del suo comune se questa strada non è decretata come di sua competenza con provvedimento del ministro dei lavori pubblici.

Questo è solo un esempio... pensa quante informazioni errate sono state fornite e quante convinzioni sbaglaite.

Per notizia il "decreto del prefetto" si chiama "approvazione" ed è una licenza di polizia prevista all'art.14 testo unico delle leggi di ps, licenza che viene annualmente rinnovata verificando, in primo luogo, il permanere dei requisiti nell'ausiliario.

Per la nomina ad agenti di ps vige l'art.4 bis regolamento d'esecuzione del TU leggi PS testo unico delle leggi di ps che prevede procedure e requisiti dell'aspirante "guardia" totalmente diversi da quelli dei vigili.

Art. 4-bis.

In deroga a quanto previsto dall’articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, il prefetto, in attuazione delle direttive del Ministro dell’interno, ed a richiesta delle amministrazioni interessate, provvede all’attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza alle guardie telegrafiche e di strade ferrate, ai cantonieri di cui all’articolo 12 del codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, e agli altri agenti destinati all’esecuzione ed all’osservanza di speciali leggi e regolamenti, che risultino:

a) essere maggiorenni;

b) essere in possesso del diploma di scuola media inferiore;

c) non avere subìto condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

d) avere il godimento dei diritti civili e politici.

Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti richiesti per l’accesso allo specifico impiego per il quale è richiesta la qualità di agente di pubblica sicurezza. All’atto dell’attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza, l’interessato è tenuto a prestare giuramento, in deroga all’articolo 231 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, davanti al prefetto o suo delegato, con la seguente formula: “Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e delle regioni e di adempiere alle funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con l’unico intento di perseguire il pubblico interesse”. L’attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza è revocata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, qualora venga a mancare taluno dei requisiti prescritti, ed è sospesa nei casi in cui la legge prevede la sospensione dal servizio o, comunque, quando nei confronti dell’interessato è adottato un provvedimento restrittivo della libertà personale. Le disposizioni del presente articolo, si osservano in tutti i casi in cui disposizioni di legge o di regolamento rimettono all’autorità amministrativa il riconoscimento della qualità di agente di pubblica sicurezza, fatte salve le disposizioni in vigore per la polizia municipale.

La formula è quella prevista dall'art.5, L.23 dicembre 1946 n.478, e cioé

Per le persone estranee all’amministrazione dello Stato investite occasionalmente di pubbliche funzioni, che, secondo le preesistenti disposizioni, sono tenute a prestare giuramento con riferimento alla forma istituzionale dello stato, si applica la seguente formula: (vedi sopra)

Queste sono le guardie delle province e dei comuni, perché storicamente, in via principale erano questi gli enti che ne chiedevano la nomina in via principale.

Questa NORMA NON SI APPLICA ai vigili della polizia locale (municipale, provinciale. dei consorzi, delle comunità montane, delle valle, delle colline, ecc)che restano disciplinati dalla loro legislazione L.07 marzo 1986 n.65, come specificatamente previsto in seno dalla norma stessa, perché le funzioni attribuite sono ausiliarie e si esprimono in ausilio ed assegnati funzionalmente alle dipendenze di un p.u. delle Forze di polizia, vedi art.7 DM 04 marzo 1987 n.145, che risponde direttamente anche dell'operato dei vigili assegnati.

Era ed é così è per tutti quei vigili che sono stati "decretati" agenti di ps prima dell'entrata in vigore della L.07 marzo 1986 n.65, poiché questi, effettivamente erano attribuiti della nomina ai sensi del'art.18 e 44 TU sugli ufficiali ed agenti di ps e tale attribuzione non gli è stata mai revocata.

L'ignoranza da parte di molti degli appartenenti alle Forze dell'ordine e della magistratura (che le sà ma non solleva questioni pochè se ci mettiamo a discutere se è legittimo l'arresto dell'autore di un delitto è finita.. tenendo conto dell'art.383 c.p.p. che consente l'arresto da parte dei privati e che assumono la qualità di pubblico ufficiale in quel caso specifico, sarebbe andare a sollevare una questione di lana caprina), dello stato dell'arte non vuol dire che le norme sono come si "pensa" o "ci piace".


daniele63

guardie metropolitane

i richiamati decreti non sono afferenti le "guardie metropolitane" che erano guardie dei pubblica sicurezza del Corpo della guardie di p.s. Ministero dell'interno, addette al servizio di polziia stradale contraddistinte dall'utilizzo dell'elemettto coloniale in attiviotà di vigilanza stradale sugli incroci (poi polizia stradale). vedi qui sotto che non c'entra niente i r.d. richiamati

Nel 1926, con r.d.l. 18 marzo 1926 n° 625 era stata istituita a Roma una Divisione speciale di Polizia, il cui regolamento venne poi adottato anche per Napoli con r.d.l. 9 marzo 1936 n. 472, con conseguente soppressione, in entrambe le città, dei rispettivi corpi dei vigili urbani.

vedi anche http://www.csp.bs.it/index_file/Page857.htm

La soppressione dei corpi è (tuttoggi) disciplinata dall'art.19 TU rd 18 agosto 1907 n.690 che prevede l'inquadramento dei vigili "in possesso dei requisiti fisici, attitudinali e morali" nel Corpo della pubblica sicurezza.

Mentre gli altri restano in carico come operai comunali all'ente.


ed in ultimo

REGIO DECRETO LEGGE 20 Febbraio 1939, n. 336


Pubblicato su: GU n. 49 del 28-02-1939 Fonte: CED Corte di Cassazione urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-02-20;336

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

VISTA LA LEGGE 13 GIUGNO 1935, N. 1220, SUGLI ISPETTORATI PROVINCIALI DELL'AGRICOLTURA;

VISTO IL R. DECRETO 22 FEBBRAIO 1937, N. 327, SULLA REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E SULL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLE SOPPRESSE CATTEDRE AMBULANTI DI AGRICOLTURA;


VISTO IL R. DECRETO-LEGGE 30 MARZO 1937, N. 1352, CONVERTITO NELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1937, N. 2625, CONTENENTE NORME RELATIVE AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE PROVENIENTE DALLE CATTEDRE AMBULANTI DI AGRICOLTURA NONCHÉ SUI CONTRIBUTI DOVUTI ALLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISPETTORATI PROVINCIALI DELL'AGRICOLTURA; Il precedente commento non firmato è stato inserito da Daniele63 (discussioni contributi).

Ma che stai dicendo daniele63, le Guardie Metropolitane fanno parte della storia della Polizia Municipale come della storia della Polizia di Stato. Il nome metropolitani non sò chi l'ha coniato ma è certo che sono esistiti ed avevano una funzione peculiare all'interno delle Guardie di Pubblica Sicurezza. Penso aimè che a molti ben pensanti faccia paura una fusione come in passato tra le due Istituzioni. I motivi di questa paura andrebbero esposti per iscritto e non con censure monodirezionali. Leggi i Regi Decreti istitutivi n. 1846 del 18 ottobre 1925, n. 472 del 9 marzo 1936 ed il n. 326 del 20 febbraio 1939 Un saluto a chi cerca di saperne di più Il precedente commento non firmato è stato inserito da 88.32.159.234 (discussioni contributi).

servono cmq fonti secondarie che attestino ciò che intendi introdurre in voce --ignis Fammi un fischio 20:15, 30 mar 2012 (CEST)[rispondi]

Ma che fonti secondarie, leggi anche tu i Regi Decreti istitutivi n. 1846 del 18 ottobre 1925, n. 472 del 9 marzo 1936 ed il n. 326 del 20 febbraio 1939 Se non è fonte qualificata un Regio Decreto.......


GUARDIE METROPOLITANE

allora... la polizia municipale non ha una storia. I corpi sono ognuno a se stante città, per città ove sono sati costituiti. Ognuno ha una sua storia...

Le guardie metropolitane hanno assunto il servizio di polizia urbana ma erano provenienti dall'esercito e dagli agenti di pubblica sicurezza alle dipendenze dei questori. I Corpi dei vigili urbani furono sciolti. Ad ogni buon fine ti posto la "gazzetta ufficiale del Regno". augusto.digitpa.gov.it/gazzette/index/download/id/1927298_P1 ma anche la storia della polizia fatta da un sindacato che, effettivamente, l'ha trattata con cura www.coisp.it/.../SIcurezza%20Polizia-N%200-Parte1%20web.pdf Se vuoi ti posto anche il TULeggi di PS del 1889 che inequivocabilmente dimostra che i vigili urbani non c'entravano (e non c'entrano) niente con la polizia. vedi anche www.comune.volla.na.it/files/u1/Storia_della_Polizia_Municipale.doc che è molto onesto. Ad ogni buon fine sappi che le Divisioni Speciali sono state (mantenute)abrogate con DL 25 giugno 2008 n.112 art.24 allegato A progressivo 12136 (pag.412) che provvede oltre che per Roma anche per Napoli e Palermo. Ciò premesso non ho capito chi ha paura di chi e quali sono le istituzioni che si andrebbero a fondere. Ma poi cosa c'entra questo con wikipedia?

--Daniele63 (msg) 21:20, 2 apr 2012 (CEST)[rispondi]

Non bisogna negare l'evidenza dei fatti storici che ti infastidiscono: le guardie metropolitane erano costituite dai Vigili di Roma, Napoli e Palermo transitati nelle Guardie di Pubblica Sicurezza come indicato negli articoli 4 REGIO DECRETO LEGGE 18 Ottobre 1925, n. 1846, art. 4 REGIO DECRETO LEGGE 9 Marzo 1936, n. 472 e art. 4 REGIO DECRETO LEGGE 20 Febbraio 1939, n. 326. CUT...... Il precedente commento non firmato è stato inserito da 88.32.159.234 (discussioni contributi).

al prossimo edit senza consenso o al prossimo attacco personale blocco la tua utenza. Come ti ho scritto servono fonti secondarie o terziarie --ignis Fammi un fischio 16:28, 3 apr 2012 (CEST)[rispondi]


GUARDIE METROPOLITANE


In primo luogo ringrazio Ignis per l'intervento.



Poi, di seguito, visto che mi sembra che probabilmente hai le idee confuse ti trasmetto tutto e vedi bene cosa c'é scritto... in particolare negli articoli che tu indichi a fonte ed i requisiti previsti per il personale che "passava" alla divisione speciale e da quali erano i soggetti individuati per il reclutamento.

Così ti convinci.

REGIO DECRETO 18 Marzo 1926, n. 625 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DIVISIONE SPECIALE DI POLIZIA DI ROMA E VARIANTI AL REGOLAMENTO GENERALE DEL CORPO DEGLI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA. (PUBBLICATO NEL SUPPLEMENTO ORDINARIO ALLA GAZZETTA UFFICIALE N.127 DEL 2 GIUGNO 1926)

Pubblicato su: GU n. 127 del 02-06-1926 Fonte: CED Corte di Cassazione urn:nir:stato:regio.decreto:1926-03-18;625


Allegato Annesso A REGOLAMENTO PER LA DIVISIONE SPECIALE DI POLIZIA DI ROMA.

TITOLO I. ORDINAMENTO.

ART. 1. FINALITÀ DELLA DIVISIONE.

È ISTITUITO IN ROMA UN CORPO SPECIALE DI POLIZIA. ESSO COSTITUISCE UNA DIVISIONE DEL CORPO DEGLI AGENTI DI P. S.

I COMPONENTI DI DETTA DIVISIONE, OLTRE I SERVIZI DI P. S. DOVRANNO DISIMPEGNARE I VARI SERVIZI DI POLIZIA URBANA E VIGILARE CHE SIANO OSSERVATI I REGOLAMENTI E LE ORDINANZE MUNICIPALI.

ART. 2. ORGANICO.

L'ORGANICO DELLA DIVISIONE AVRÀ I SEGUENTI QUADRI:


UFFICIALI:

ISPETTORE DI 1/A CLASSE 1 ISPETTORI DI 2/A CLASSE 4 COMANDANTI DI 1/A CLASSE 16 COMANDANTI DI 2/A E 3/A CLASSE 36


TOTALE N. 57


SOTTUFFICIALI, GUARDIE SCELTE E GUARDIE: MARESCIALLI DI 1/A CLASSE 110 MARESCIALLI DI 2/A E 3/A CLASSE 200 BRIGADIERI 300 VICEBRIGADIERI 360 GUARDIE SCELTE 500 GUARDIE 3530 TOTALE N. 5000

IL PERSONALE ADDETTO ALLA DIVISIONE SPECIALE DI ROMA FA PARTE, A TUTTI GLI EFFETTI, DEI QUADRI GENERALI DEL CORPO DEGLI AGENTI DI P. S. E AD ESSO VANNO APPLICATE TUTTE LE NORME CONTENUTE NEL REGOLAMENTO GENERALE DEL CORPO DEGLI AGENTI DI P. S. IN QUANTO NON CONTRASTINO COL PRESENTE REGOLAMENTO.

ART. 3.

LA DIVISIONE È RIPARTITA IN QUATTRO NUCLEI COMPRENDENTI CIASCUNO QUATTRO COMPAGNIE.

A CIASCUN NUCLEO È PREPOSTO UN ISPETTORE DI 2/A CLASSE, IL QUALE, ALLA DIPENDENZA E CON IL CONTROLLO DEL COMANDANTE LA DIVISIONE, CURERÀ IL REGOLARE ANDAMENTO DEL REPARTO AFFIDATOGLI, PRINCIPALMENTE PER QUANTO CONCERNE L'AMMINISTRAZIONE, IL SERVIZIO E LA DISCIPLINA.

ART. 4.
RECLUTAMENTO.

IN DIPENDENZA DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART.7 DEL R. DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 1925, N.1846, RESTANO ABROGATI GLI ARTICOLI 7 E 8 DEL REGOLAMENTO GENERALE DEL CORPO E SONO SOSTITUITI COME SEGUE:


GLI AGENTI DI P. S. SONO RECLUTATI:

1/A PER ARRUOLAMENTO DIRETTO FRA I GIOVANI CHE ABBIANO COMPIUTO 20 ANNI DI ETÀ;

2/A PER PASSAGGIO DI MILITARI DEL REGIO ESERCITO, DELLA REGIA MARINA E DELLA REGIA AERONAUTICA CHE SI TROVINO ALLE ARMI O IN CONGEDO ILLIMITATO PROVVISORIO IN ATTESA DELLA CHIAMATA ALLE ARMI DELLA LORO CLASSE.

TUTTI SARANNO AMMESSI NEL CORPO QUALI ALLIEVI, AD ECCEZIONE DI QUELLI PROVENIENTI DAI SOPPRESSI CORPI DI POLIZIA, I QUALI SARANNO NOMINATI GUARDIE EFFETTIVE E INVIATI ALLA SCUOLA TECNICA DI POLIZIA PER COMPIERVI UN TIROCINIO DI ISTRUZIONE DELLA DURATA DI DUE MESI.


GLI ASPIRANTI DEVONO AVERE I SEGUENTI REQUISITI:

1/A ESSERE CITTADINI ITALIANI COL GODIMENTO DEI DIRITTI POLITICI;

2/A NON AVER SUPERATO L'ETÀ DI ANNI 28. TALE LIMITE È ELEVATO AD ANNI 33 PER GLI EX COMBATTENTI, PER GLI EX CARABINIERI, PER GLI APPARTENENTI ALLA M. V. S. N., PER I PROVENIENTI DAI SOPPRESSI CORPI DI POLIZIA E PER COLORO CHE HANNO APPARTENUTO AL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA E AL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA DELLE CARCERI;

3/A ESSERE DI COSTITUZIONE FISICA SANA E ROBUSTA ED ESENTI DA MPERFEZIONI E DA DIFETTI;

4/A ESSERE CELIBI O VEDOVI SENZA PROLE;

5/A AVERE LA STATURA NON INFERIORE M. 1,64; 
 

6/A SAPER LEGGERE E SCRIVERE CORRETTAMENTE;


7/A AVER SEMPRE TENUTO BUONA CONDOTTA, NON ESSERE STATI ESPULSI DALL'ESERCITO O DA ALTRI CORPI MILITARMENTE ORGANIZZATI, NÉ DESTITUITI DA PUBBLICI UFFICI, ED APPARTENERE A FAMIGLIE DABBENE E DI BUONA REPUTAZIONE;

8/A NON AVER SUBITO CONDANNE PENALI PER DELITTI DOLOSI;

9/A NON ESSERE STATI RIFORMATI NEL REGIO ESERCITO, NÉ RIMANDANTI DA ALTRI CORPI MILITARMENTE ORGANIZZATI PER INFERMITÀ O IMPERFEZIONI NON SUSCETTIBILI DI UTILI MODIFICAZIONI COL TEMPO.

PER IL RECLUTAMENTO DEGLI AGENTI TECNICI A NORMA DEL REGIO DECRETO-LEGGE 15 AGOSTO 1925, N. 1575, IL MINISTERO POTRÀ PRESCINDERE DAI REQUISITI INDICATI AI NUMERI 2, 4 E 5_.


REGIO DECRETO LEGGE 20 Febbraio 1939, n. 326

ISTITUZIONE DI UNA DIVISIONE SPECIALE DI POLIZIA PER IL COMUNE DI PALERMO. (PUBBLICATO NEL SUPPLEMENTO ORDINARIO ALLA GAZZETTA UFFICIALE N.49 DEL 28 FEBBRAIO 1939)

Articolo 1

IL CORPO DEI VIGILI URBANI DEL COMUNE DI PALERMO È SOPPRESSO

TUTTI I SERVIZI DI POLIZIA URBANA E DI VIABILITÀ, ORA DISIMPEGNATI NEL COMUNE DI PALERMO DAL CORPO PREDETTO, VENGONO AFFIDATI AL CORPO DEGLI AGENTI DI P.S.

Articolo 2

GLI ORGANICI DEL CORPO DEGLI AGENTI DI P.S. FISSATI CON L'ART. 1 DEL R. DECRETO-LEGGE 20 FEBBRAIO 1939-XVII, N. 323, SONO AUMENTATI NEI VARI GRADI DELLE SEGUENTI UNITÀ:

MARESCIALLI DI 1/A CLASSE N. 3 MARESCIALLI DI 2/A E 3/A CLASSE N. 11 BRIGADIERI N. 23 VICEBRIGADIERI N. 27 GUARDIE SCELTE N. 10 GUARDIE N. 316 ALLIEVI N. 10 TOTALE N. 400

Articolo 3

NEL COMUNE DI PALERMO È ISTITUITA UNA DIVISIONE SPECIALE DEL CORPO DEGLI AGENTI DI P.S., CUI SONO AFFIDATI I SERVIZI DI PUBBLICA SICUREZZA INGEGNERE, NONCHÉ TUTTI I SERVIZI DI POLIZIA URBANA E DI VIABILITÀ DISIMPEGNATI DAI VIGILI URBANI DEL CORPO SOPPRESSO.

IL MINISTERO DELL'INTERNO- NEI LIMITI DI 15 UFFICIALI E DI 400 UNITÀ, TRA SOTTUFFICIALI E GUARDIE - SECONDO LE NECESSITÀ DEL SERVIZIO STABILIRÀ DI QUALI REPARTI DI AGENTI DI P.S. DOVRÀ ESSERE COSTITUITA TALE DIVISIONE SPECIALE E LA FORZA ORGANICA DI CIASCUNO DI ESSI, ANCHE PER QUANTO RIGUARDA IL NUMERO DEI FUNZIONARI DA ADIBIRSI AL COMANDO DEI REPARTI STESSI.

Articolo 4

I SOTTUFFICIALI E VIGILI APPARTENENTI AL SOPPRESSO CORPO DEI VIGILI URBANI DI PALERMO, ENTRO TRENTA GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO DEL PRESENTE DECRETO, POSSONO FAR DOMANDA DI AMMISSIONE NEL CORPO DEGLI AGENTI DI P.S.

COLORO CHE SIANO ISCRITTI AL P.N.F. ED IN POSSESSO DEI NECESSARI REQUISITI DA RICONOSCERSI DA UNA SPECIALE COMMISSIONE NOMINATA DAL MINISTRO PER L'INTERNO, PASSERANNO A FAR PARTE DEL CORPO AGENTI DI P.S.

AD ESSI SARANNO ASSEGNATI I GRADI CHE LA COMMISSIONE STESSA RITERRÀ, A GIUDIZIO INSINDACABILE, DI CONFERIRE LORO IN RELAZIONE A QUELLO DA CIASCUNO RICOPERTO NEL CORPO DI PROVENIENZA, GRADO CHE NON POTRÀ ESSERE SUPERIORE A QUELLO GIÀ RIVESTITO, O CHE IMPORTI PER STIPENDIO O PAGA, SUPPLEMENTO DI SERVIZIO ATTIVO ED AGGIUNTA DI FAMIGLIA, TRATTAMENTO COMPLESSIVO SUPERIORE A QUELLO FRUITO AI MEDESIMI TITOLI, NÉ POTRANNO ECCEDERSI I LIMITI DEI POSTI VACANTI NEI SINGOLI GRADI.

PER QUANTO RIGUARDA L'INQUADRAMENTO, IL PERSONALE DICHIARATO IDONEO PRENDERÀ POSTO NELL'ATTUALE RUOLO DI CIASCUN GRADO DEL CORPO AGENTI DI P.S. IMMEDIATAMENTE DOPO L'ULTIMO INSCRITTO, SEGUENTE L'ORDINE DI ANZIANITÀ NEL RUOLO DI PROVENIENZA.

Articolo 5

GLI APPARTENENTI AL SOPPRESSO CORPO DEI VIGILI URBANI DI PALERMO CHE INTENDANO FAR PASSAGGIO NEL RUOLO DEGLI UFFICIALI DI P.S. O NEL CORPO DEGLI AGENTI DI P.S. O DEI QUALI NON SIA STATA ACCOLTA LA DOMANDA DI PASSAGGIO, SARANNO AMMESSI A LIQUIDARE, A CARICO DEI BILANCIO DEL COMUNE DI PALERMO O DELL'ENTE DI PREVIDENZA CUI EVENTUALMENTE FOSSERO ISCRITTI, LA PENSIONE O LA INDENNITÀ CUI AVESSERO EVENTUALMENTE ACQUISITO DIRITTO A NORMA DELLE DISPOSIZIONI IN VIGORE.

AGLI STESSI SARÀ, INOLTRE, CONCESSA UNA INDENNITÀ DI BUONUSCITA PARI A TRE MENSILITÀ DI SALARIO, SE AVENTI DIRITTO A PENSIONE, E PARI A CINQUE MENSILITÀ DI SALARIO, SE AVENTI DIRITTO SOLTANTO AD INDENNITÀ.

A COLORO CHE NON ABBIANO ACQUISITO DIRITTO NÉ A PENSIONE NÉ AD INDENNITÀ, SARÀ CONCESSA UNA INDENNITÀ DI BUONUSCITA PARI AD UNA MENSILITÀ DI SALARIO PER IL PRIMO ANNO O FRAZIONE DI ANNO DI SERVIZIO ED A MEZZA MENSILITÀ PER OGNI ANNO SUCCESSIVO.

I PERIODI DI SERVIZIO SUCCESSIVI AL PRIMO ANNO SARANNO, AGLI EFFETTI DELLE INDENNITÀ DI BUONUSCITA, CALCOLATI PER ANNI INTERI, SOLTANTO QUANDO SIANO SUPERIORI A SEI MESI.

Articolo 6

IL PERSONALE GIÀ APPARTENENTE AL SOPPRESSO CORPO DEI VIGILI URBANI DI PALERMO, IL QUALE AVRÀ FATTO PASSAGGIO NEL RUOLO DEGLI UFFICIALI DI P.S. O NEL CORPO DEGLI AGENTI DI P.S., LIQUIDERÀ, A SUO TEMPO, LA PENSIONE CON LE NORME RISPETTIVAMENTE IN VIGORE PER GLI UFFICIALI DI P.S. O PER IL CORPO DEGLI AGENTI DI P.S. CONSERVANDO, PERÒ, PER LA QUOTA PARTE DI PENSIONE RIFERENTESI AGLI ANNI DI SERVIZIO A QUELLO EVENTUALE MIGLIORE TRATTAMENTO CHE SAREBBE SPETTATO SECONDO IL REGOLAMENTO COMUNALE IN VIGORE.

LA SPESA PER TALI PENSIONI FARÀ CARICO AL BILANCIO DEL COMUNE DI PALERMO PER LA QUOTA PARTE CORRISPONDENTE AGLI ANNI DI SERVIZIO PRESTATI ALLE DIPENDENZE DEL COMUNE STESSO ED AL BILANCIO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER LA QUOTA PARTE CORRISPONDENTE AL SUCCESSIVO SERVIZIO.

IL PERSONALE, INVECE, CHE RISULTI ISCRITTO ALLA CASSA DI PREVIDENZA DIPENDENTI ENTI LOCALI, LIQUIDERÀ ANCH'ESSO, A SUO TEMPO, LA PENSIONE CON LE NORME IN VIGORE PER IL CORPO DEGLI AGENTI DI P.S., SALVO RIPARTO DELLE QUOTE PROPORZIONALI, PER IL SERVIZIO PRESTATO ALLE DIPENDENZE DEL COMUNE DI PALERMO E DELLO STATO, FRA LA CASSA DI PREVIDENZA E IL MINISTERO DELL'INTERNO.

NEI CASI CONTEMPLATI DALLA COMMA PRECEDENTE, COME PURE IN QUELLI PREVISTI DALL'ART. 6, COMMA 3/A DEL R. DECRETO-LEGGE 9 MARZO 1936-XIV, N.472, QUALORA, SECONDO L'ORDINAMENTO DELLA CASSA DI PREVIDENZA PER LE PENSIONI AI SALARIATI DEGLI ENTI LOCALI, IL COMPLESSIVO SERVIZIO UTILE NON DIA DIRITTO A PENSIONE MA AD UNA INDENNITÀ PER UNA VOLTA TANTO, LA CASSA LIQUIDERÀ SOLTANTO - CON LE PROPRIE NORME - LA QUOTA PROPORZIONALE AL SERVIZIO PRESTATO CON ISCRIZIONE ALLA CASSA MEDESIMA, IN RAGIONE DELLA INDENNITÀ CALCOLATA IN BASE AL SERVIZIO COMPLESSIVO, CONSIDERANDO IL SERVIZIO RESO ALLO STATO COME PRESTATO PRESSO ENTE CON REGOLAMENTO SPECIALE DI PENSIONE.

LE INDENNITÀ DI BUONUSCITA SUDDETTE FARANNO CARICO AL BILANCIO DEL COMUNE DI PALERMO

CONTRO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE SUDDETTA NON È AMMESSO ALCUN GRAVAME.

Articolo 7

IL RUOLO ORGANICO DEGLI UFFICIALI DI P.S. (GRUPPO A) DI CUI ALL'ART. 2 DEL R. DECRETO-LEGGE 20 FEBBRAIO 1939-XVII, N. 323, È SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

GRUPPO A

GRADO

5/A - QUESTORI ED ISPETTORI GENERALI DI 1/A CLASSE N. 60

6/A - QUESTORI ED ISPETTORI GENERALI 2/A CLASSE N. 83

7/A - VICE QUESTORI N. 82

7/A - COMMISSARI CAPI N. 146

8/A - COMMISSARI N. 476

9/A - COMMISSARI AGGIUNTI N. 508

10/A - VICE COMMISSARI 479

11/A - VICE COMMISSARI AGGIUNTI 479

TOTALE N. 1834

COLORO CHE ALL'ATTO DELLA SOPPRESSIONE DEL CORPO DEI VIGILI URBANI PRESTINO SERVIZIO NEL CORPO STESSO IN QUALITÀ DI ALLIEVI POTRANNO ESSERE,SE IN POSSESSO DEI PRESCRITTI REQUISITI, ASSUNTI QUALI ALLIEVI GUARDIE DI P.S. COLORO CHE SARANNO NOMINATI GUARDIE CONSEGUIRANNO IL TRATTAMENTO ECONOMICO E DI CARRIERA STABILITO DAL REGOLAMENTO PEL CORPO AGENTI DI P.S. MENTRE I NON IDONEI SARANNO LICENZIATI ED AVRANNO DIRITTO SOLO ALLA LIQUIDAZIONE DELLE EVENTUALI INDENNITÀ PREVISTE DAL REGOLAMENTO MUNICIPALE,E NON ALLA LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITÀ DI BUONUSCITA STABILITA NEL PRESENTE DECRETO ALL'ART. 5.

Articolo 8

È IN FACOLTÀ DEL MINISTRO PER L'INTERNO,PREVIO GIUDIZIO INSINDACABILE DI APPOSITA COMMISSIONE DA LUI NOMINATA, DI SISTEMARE NEL RUOLO DEGLI UFFICIALI DI P.S. E NEI LIMITI DI UN COMMISSARIO E DI QUATTRO VICE COMMISSARI O VICE COMMISSARI AGGIUNTI, GLI UFFICIALI ATTUALMENTE IN SERVIZIO NEL CORPO DEI VIGILI URBANI DEL COMUNE DI PALERMO,CHE NE FACCIANO DOMANDA ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO.

POTRANNO PERÒ OTTENERE TALE SISTEMAZIONE SOLTANTO QUEGLI UFFICIALI CHE COMPROVINO DI ESSERE INSCRITTI AL PARTITO NAZIONALE FASCISTA E CHE SIANO STATI NOMINATI, GIUSTA LE NORME DEL REGOLAMENTO ORGANICO E DISCIPLINARE DEL CORPO PREDETTO, VICE COMANDANTE ED UFFICIALI INFERIORI DEL CORPO STESSO, A SEGUITO DI PROMOZIONE O DI REGOLARE CONCORSO ED ABBIANO RIVESTITO LA QUALITÀ DI UFFICIALE DEL REGIO ESERCITO IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO O DI COMPLEMENTO NELLE ARMI COMBATTENTI.

GLI UFFICIALI CHE OTTERRANNO LA RICHIESTA SISTEMAZIONE NON POTRANNO IN OGNI CASO ESSERE COLLOCATI IN GRADO SUPERIORE A QUELLO RIVESTITO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO.

A TALE EFFETTO IL GRADO DI VICE COMANDANTE VIENE CONSIDERATO CORRISPONDENTE A QUELLO DI COMMISSARIO SE L'UFFICIALE ABBIA PRESTATO, ALLA DATA DI SISTEMAZIONE NEL RUOLO DEGLI UFFICIALI DI P.S., 18 ANNI DI SERVIZIO EFFETTIVO IN QUALITÀ DI UFFICIALE NEL CORPO DEI VIGILI URBANI DEL COMUNE DI PALERMO E A QUELLO DI COMMISSARIO AGGIUNTO SE ABBIA MINORE ANZIANITÀ.

GLI ALTRI UFFICIALI SONO CONSIDERATI DI GRADO CORRISPONDENTE A VICE COMMISSARIO OD A VICE COMMISSARIO AGGIUNTO, A SECONDA CHE CONTINO, ALLA DATA DELLA SISTEMAZIONE ANZIDETTA, RISPETTIVAMENTE PIÙ DI CINQUE ANNI O MENO DI CINQUE DI EFFETTIVO SERVIZIO QUALE UFFICIALE DEL RIPETUTO CORPO DEI VIGILI.

GLI UFFICIALI PREDETTI SARANNO NOMINATI CON ANZIANITÀ INIZIALE NEL NUOVO GRADO COME SOPRA CONFERITO, ANDRANNO A PRENDERE POSTO IN RUOLO IMMEDIATAMENTE DOPO L'ULTIMO FUNZIONARIO DEI GRADI RISPETTIVI, E DOVRANNO COMPIERE, NEI GRADI STESSI, IL PERIODO DI ESPERIMENTO DI UN ANNO.

SE AL TERMINE DI TALE PERIODO, VALUTABILE A TUTTI GLI EFFETTI, ESSI SARANNO RICONOSCIUTI IDONEI, A GIUDIZIO INSINDACABILE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DI P.S., CONSEGUIRANNO LA NOMINA EFFETTIVA.

IN CASO CONTRARIO, SARANNO LICENZIATI ED AMMESSI A FRUIRE DEL TRATTAMENTO PREVISTO DALL'ART. 5 DEL PRESENTE DECRETO.

Articolo 9

LA SISTEMAZIONE DEI PROVENIENTI DAL SOPPRESSO CORPO DEI VIGILI URBANI DEL COMUNE DI PALERMO, SIA MEDIANTE PASSAGGIO NEI RUOLI DEGLI UFFICIALI DI P.S. O DEL CORPO DEGLI AGENTI DI P.S., SIA MEDIANTE COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA, DOVRÀ ESSERE EFFETTUAT ENTRO TRE MESI DALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE STABILITO DAI PRECEDENTI ARTICOLI 4 E 8 PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Articolo 10

I FUNZIONARI DI P.S. DA DESTINARSI ALLA DIVISIONE SPECIALE DEL CORPO AGENTI DI P.S. DI PALERMO SONO DESIGNATI CON PROVVEDIMENTO DEL MINISTRO PER L'INTERNO IN NUMERO NON SUPERIORE A QUINDICI.

AD ESSI COMPETE L'OBBLIGO DI PROVVEDERSI E DI MANTENERE IN EFFICIENZA LA DIVISA STABILITA PER IL CORRISPONDENTE GRADO DI UFFICIALI DEGLI AGENTI DI P.S., ED A TAL FINE VIENE CORRISPOSTA A CIASCUNO DI ESSI L'INDENNITÀ ANNUA PREVISTA DALL'ARTICOLO 10 DEL R.DECRETO - LEGGE 9 MARZO 1936, N.472.

L'INCARICO PUÒ ESSERE SEMPRE REVOCATO.

Articolo 11

I PROVENIENTI DAL SOPPRESSO CORPO DEI VIGILI URBANI DI PALERMO, AI QUALI, PER EFFETTO DELL'AMMISSIONE NEL CORPO DEGLI AGENTI DI P.S. SPETTASSE UN TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO - A TITOLO DI STIPENDIO O PAGA; SUPPLEMENTO DI SERVIZIO ATTIVO; AGGIUNTA DI FAMIGLIA; INDENNITÀ DI CAROVIVERI AI CELIBI; INDENNITÀ DI SERVIZIO SPECIALE DI P.S., VALIDA AGLI EFFETTI DELLA PENSIONE; INDENNITÀ SPECIALE DI P.S., QUOTA PERSONALE E QUOTA FAMIGLIA PER I SOLI SOTTUFFICIALI DI P.S. AMMOGLIATI; INDENNITÀ DI ALLOGGIO;INDENNITÀ VESTIARIO E SOPRASSOLDO SPECIALE DI P.S. - IN MISURA INFERIORE A QUELLO COMPLESSIVAMENTE GODUTO AI MEDESIMI TITOLI, NONCHÉ PER INDENNITÀ DI GRADO, NEL CORPO DI PROVENIENZA, CONSERVERANNO LA DIFFERENZA A TITOLO DI ASSEGNO PERSONALE, DA RIASSORBIRE COI SUCCESSIVI AUMENTI NELLE SUINDICATE COMPETENZE.

Articolo 12

I PROVENIENTI DAL SOPPRESSO CORPO DEI VIGILI URBANI DI PALERMO CHE ENTRERANNO A FAR PARTE DEL CORPO DEGLI AGENTI DI P.S. DOVRANNO PRESTARE GIURAMENTO CON LA FORMULA DI CUI ALL'ART.10 DEL REGOLAMENTO IN VIGORE PER IL CORPO.

COLORO CHE, ALL'ATTO DEL PASSAGGIO NEL CORPO DEGLI AGENTI DI P.S., NON HANNO ANCORA RAGGIUNTO NEL CORPO DEI VIGILI URBANI TRE ANNI DI EFFETTIVO SERVIZIO, DOVRANNO CONTRARRE LA FERMA SENZA PREMIO PER IL PERIODO OCCORRENTE A COMPLETARE IL TRIENNIO DI SERVIZIO.

LA COMMISSIONE, DI CUI ALL'ART.4 DEL PRESENTE DECRETO, POTRÀ DISPORRE CHE GLI APPARTENENTI AL CORPO SOPPRESSO, I CUI PRECEDENTI NON RISULTASSERO COMPLETAMENTE FAVOREVOLI, SIANO, PREVIO GIURAMENTO, ASSUNTI IN SERVIZIO NEL CORPO AGENTI DI P.S. IN VIA DI ESPERIMENTO SENZA VINCOLI DI FERMA PER IL PERIODO DI UN ANNO. SCADUTO TALE PERIODO LA COMMISSIONE PREVISTA DALL'ART.35 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEL CORPO SI PRONUNZIERÀ DEFINITIVAMENTE SULLA AMMISSIBILITÀ O MENO ALLA FERMA O RAFFERMA SECONDO I CASI.

COLORO CHE NON SARANNO AMMESSI CONSERVERANNO IL DIRITTO ALLA PENSIONE ED INDENNITÀ PREVISTE NEI PRECEDENTI ARTICOLI.

Articolo 13

I VIGILI URBANI DI PALERMO AMMESSI NEL CORPO AGENTI DI P.S. E CHE AVRANNO, ALL'ATTO DEL PASSAGGIO, COMPIUTO TRE ANNI DI EFFETTIVO SERVIZIO E NON SUPERATO IL DODICESIMO, SARANNO AMMESSI A CONTRARRE RAFFERME TRIENNALI CON PREMIO SECONDO LE NORME IN VIGORE PER IL CORPO DEGLI AGENTI DI P.S.

IN BASE AGLI ANNI DI EFFETTIVO SERVIZIO PRESTATI NEL CORPO DI PROVENIENZA I VIGILI,CHE HANNO OTTENUTO IL PASSAGGIO NEL CORPO AGENTI,SARANNO AMMESSI A CONTRARRE LA PRIMA,LA SECONDA O LA TERZA RAFFERMA ED ALLE RISPETTIVE SCADENZE SARÀ AD ESSI CORRISPOSTO, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO PEL CORPO AGENTI DI P.S., IL PREMIO INTERO AD ESSE INERENTE O TANTI TRENTASEIESIMI QUANTI SONO I MESI DI SERVIZIO MATURATI NEL CORPO AGENTI.

IN OGNI CASO TENUTO CONTO DEI PREMI DI RAFFERMA, EVENTUALMENTE PERCEPITI IN PRECEDENZA, L'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PREMI NON POTRÀ SUPERARE LA SOMMA DI LIRE SETTEMILA AL LORDO DELLA RIDUZIONE DEL DOPPIO 12%.

PER L'EVENTUALE PAGAMENTO PARZIALE DEL PREMIO, IN CASO CHE L'AGENTE CESSI DAL SERVIZIO,SI OSSERVANO LE NORME DEGLI ARTICOLI 14 E 15 DEL REGOLAMENTO PEL CORPO AGENTI DI P.S.

COLORO CHE, ALL'ATTO DELL'AMMISSIONE NEL CORPO AGENTI AVRANNO PRESTATO UN PERIODO DI SERVIZIO SUPERIORE AI DODICI ANNI ED INFERIORE AI VENTUNO, SARANNO AMMESSI A CONTRARRE RAFFERME TRIENNALI SENZA PREMIO, SECONDO LE NORME IN VIGORE PER IL CORPO AGENTI.

Articolo 14

DURANTE IL PERIODO CHE INTERCEDE FRA LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO E QUELLA DI SISTEMAZIONE DEI PROVENIENTI DAL SOPPRESSO CORPO DEI VIGILI URBANI DEL COMUNE DI PALERMO, MEDIANTE PASSAGGIO NEI RUOLI DEL MINISTERO DELL'INTERNO, O MEDIANTE COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA, IL PERSONALE SEGUITERÀ A GODERE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DI CUI È PROVVISTO, A CARICO DEL COMUNE DI PALERMO, SALVO RIMBORSO DELLA SPESA RELATIVA DA PARTE DEL MINISTERO DELL'INTERNO, DIETRO PRESENTAZIONE DEGLI APPOSITI STATI NOMINATIVI, COMPILATI DALLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E QUIETANZATI DAI SINGOLI PERCIPIENTI.

LE RITENUTE, GIUSTIFICATE DA CONTI IN SOSPESO PER DEBITI VARI, REGOLARMENTE ACCERTATI,VERSO IL COMUNE DI PALERMO E VERSO ENTI ED ISTITUZIONI PUBBLICHE, CHE GRAVINO SUGLI ASSEGNI DEL PERSONALE SUDDETTO SISTEMATO IN RUOLO, SARANNO CONTINUATE, A CURA DEL MINISTERO DELL'INTERNO, SINO ALLA ESTINZIONE DEI DEBITI STESSI.

COLORO CHE HANNO COMPIUTO NEL CORPO DEI VIGILI URBANI VENTUNO ANNI DI SERVIZIO, SARANNO AMMESSI A RAFFERMA ANNUALE SENZA PREMIO SECONDO LE NORME IN VIGORE PER IL CORPO DEGLI AGENTI DI P.S.

Articolo 15

LE CASERME, ATTUALMENTE OCCUPATE NEL COMUNE DI PALERMO DAI VIGILI URBANI, PASSERANNO IN USO AL CORPO DEGLI AGENTI DI P.S. SENZA CHE SIA DOVUTO ALCUN COMPENSO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO AL COMUNE INTERESSATO.

QUALORA LE CASERME MANCASSERO, O NON FOSSERO SUFFICIENTI PER ALLOGGIARE TUTTI GLI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA, CHE VERRANNO ADIBITI, IN SOSTITUZIONE DEI VIGILI URBANI, AL SERVIZIO DI POLIZIA URBANA E DI VIABILITÀ, DI CUI NEI PRECEDENTI ARTICOLI, I FITTI DEI FABBRICATI DA ASSUMERSI CONCORRERANNO A DETERMINARE LA VARIAZIONE DEL CONTRIBUTO, DI CUI AL SECONDO COMMA DEL SUCCESSIVO ART. 17.


LE NORME,CONTENUTE NEI COMMA PRECEDENTI,SI APPLICANO ANCHE PER QUANTO RIGUARDA L'ACCASERMAMENTO DEGLI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA ADIBITI, IN SOSTITUZIONE DEI VIGILI URBANI, AL SERVIZIO DI POLIZIA URBANA E DI VIABILITÀ NELLA CITTÀ DI NAPOLI, E PERTANTO L'ART. 15 DEL R.DECRETO-LEGGE 9 MARZO 1936-XIV, N.472, RESTA MODIFICATO NEI SENSI SUESPOSTI.

Articolo 16

IL COMUNE DI PALERMO CEDERÀ AL CORPO DEGLI AGENTI DI P.S. TUTTE LE BICICLETTE, MOTOCICLETTE, AUTOMEZZI, TELEFONI, ARMI E BUFFETTERIE, ED IN GENERE IL MATERIALE DI EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO ATTUALMENTE IN DOTAZIONE AL SOPPRESSO CORPO DEI VIGILI URBANI, SENZA DIRITTO AD ALCUN COMPENSO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO.

Articolo 17

IL COMUNE DI PALERMO VERSERÀ, PER I SERVIZI DI POLIZIA URBANA E DI VIABILITÀ, CHE SARANNO ASSUNTI DAL CORPO DEGLI AGENTI DI P.S., E PER IL MANTENIMENTO IN GENERE DEL CORPO DEI VIGILI URBANI, DAL GIORNO DELL'ANDATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO, IL CONTRIBUTO ANNUO DI L.3.600.000.

LA DIFFERENZA TRA DETTO CONTRIBUTO E L'EFFETTIVO AMMONTARE DELLE SPESE PEL MANTENIMENTO DELLA DIVISIONE SPECIALE DI POLIZIA DI PALERMO - IVI COMPRESO ANCHE L'ONERE PER LE PENSIONI - SARÀ ASSUNTA A CARICO DELLO STATO.

IL COMUNE DI PALERMO SARÀ PERÒ TENUTO A CORRISPONDERE, IN PROPORZIONE ALL'ENTITÀ DEL SERVIZIO DISIMPEGNATO DAL CORPO DEGLI AGENTI DI P.S., LA MAGGIORE SPESA EVENTUALMENTE OCCORRENTE PER L'AUMENTO DI ORGANICI E PER INCREMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA URBANA E DI VIABILITÀ. ALLA CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CONTRIBUTO VERRÀ PROVVEDUTO CON DECRETO REALE, SU PROPOSTA DEL MINISTRO PER L'INTERNO, DI CONCERTO COL MINISTRO PER LE FINANZE E SENTITA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE INTERESSATA.

IL MINISTRO PER LE FINANZE È AUTORIZZATO A STANZIARE NEL BILANCIO DELL'INTERNO I FONDI OCCORRENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PRESENTE DECRETO.

Articolo 18

IL GOVERNO DEL RE È AUTORIZZATO AD INCLUDERE NEL REGOLAMENTO DEL CORPO DEGLI AGENTI DI P.S. LE NORME NECESSARIE PER L'APPLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO ED A MODIFICARE IL REGOLAMENTO STESSO NELLE PARTI IN CUI SARÀ RITENUTO NECESSARIO.

FINO ALLE MODIFICHE, DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, TUTTE LE DISPOSIZIONI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER IL CORPO, APPROVATO CON R. DECRETO 30 NOVEMBRE 1930, N.1629, SONO APPLICABILI AGLI APPARTENENTI AL SOPPRESSO CORPO DEI VIGILI URBANI DI PALERMO AMMESSI NEL CORPO AGENTI DI P.S., IN QUANTO NON CONTRASTINO CON IL PRESENTE DECRETO.

IL PRESENTE DECRETO ENTRERÀ IN VIGORE NEL GIORNO DELLA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO E SARÀ PRESENTATO AL PARLAMENTO PER ESSERE CONVERTITO IN LEGGE.


IL DUCE, MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER L'INTERNO, PROPONENTE, È AUTORIZZATO A PRESENTARE IL RELATIVO DISEGNO DI LEGGE.


ORDINIAMO CHE IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SIA INSERTO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DEL REGNO D'ITALIA, MANDANDO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.


Credo con questo di aver concluso.

--Daniele63 (msg) 21:49, 3 apr 2012 (CEST)[rispondi]

ECCO LA VERSIONE ORIGINALE DEL TESTO (NON NEGO DI ESSERE PREOCCUPATO PER LE FONTI COSI' DIVERSE

REGIO DECRETO LEGGE 18 Ottobre 1925, n. 1846 ISTITUZIONE DI UN CORPO SPECIALE DI POLIZIA PER LA CAPITALE. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.255 DEL 2 NOVEMBRE 1925) GU n. 255 del 02-11-1925 VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA VISTO IL NOSTRO DECRETO-LEGGE 2 APRILE 1925, N. 383, RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DI UN CORPO DI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA; SENTITO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI; SULLA PROPOSTA DEL NOSTRO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO, DI CONCERTO CON QUELLI PER LA GUERRA E PER LE FINANZE; ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO: Art. 1 È ISTITUTI IN ROMA UN CORPO SPECIALE DI POLIZIA, CUI SONO AFFIDATI I SERVIZI DI PUBBLICA SICUREZZA NONCHÉ I SERVIZI DI POLIZIA URBANA, ORA DISIMPEGNATI DAL CORPO DEI VIGILI URBANI E DA QUELLO DEI GUARDIANI DEI GIARDINI. ESSO COSTITUISCE UNA DIVISIONE SPECIALE DEL CORPO DEGLI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA ISTITUITO CON R. DECRETO-LEGGE 2 APRILE 1925, N. 383. Art. 2 IL CORPO SPECIALE DI POLIZIA DELLA CAPITALE SARÀ COSTITUITO DI AGENTI IN DIVISA E DI AGENTI IN BORGHESE E SI COMPORRÀ DI 5000 UOMINI CHE SARANNO TRATTI DAL CORPO DEGLI GENTI DI PUBBLICA SICUREZZA. DI DETTA FORZA 100 UOMINI REGOLARMENTE INQUADRATI CON UFFICIALI E SOTTUFFICIALI, COSTITUIRANNO UN REPARTO A CAVALLO PER I SERVIZI DI POLIZIA STRADALE NELLE PASSEGGIATE E NEI GIARDINI PUBBLICI. Art. 3 LA FORZA DEL CORPO DEGLI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA È AUMENTATA DI 3000 UOMINI E DI 50 UFFICIALI E DI CONSEGUENZA L'ORGANICO STABILITO DALL'ART. 2 DEL R. DECRETO-LEGGE 2 APRILE 1925, N. 383, È MODIFICATO COME SEGUE: UFFICIALI. ISPETTORE SUPERIORE 1 ISPETTORI DI 1/A CLASSE 6 ISPETTORI DI 2/A CLASSE 12 COMANDANTI DI 1/A CLASSE 45 COMANDANTI DI 2/A E 3/A CLASSE 130 SOTTUFFICIALI ED AGENTI. MARESCIALLI DI 1/A CLASSE 450 MARESCIALLI DI 2/A E 3/A CLASSE 770 BRIGADIERI 950 VICEBRIGADIERI 1.080 GUARDIE SCELTE DI PUBBLICA SICUREZZA 1.500 GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA 9.850 ALLIEVI 400 TOTALE 15.000 Art. 4 IL CORPO DEI VIGILI URBANI E QUELLO DEI GUARDIANI DEI GIARDINI DI ROMA SONO SOPPRESSI. GLI APPARTENENTI A TALI CORPI, CHE ENTRO 30 GIORNI DALLA ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO, NE FACCIANO DOMANDA, POTRANNO ESSERE AMMESSI A FAR PARTE DEL CORPO DEGLI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA SEMPRECHÈ SIANO RICONOSCIUTI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CONDOTTA E DI CAPACITÀ. COLORO CHE SARANNO RICONOSCIUTI IDONEI PASSERANNO, ENTRO 3 MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE NOSTRO DECRETO-LEGGE, A FAR PARTE DEL CORPO DEGLI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA CON I GRADI E CON LE NORME CHE SARANNO FISSATI DAL REGOLAMENTO DA EMANARSI INESECUZIONE DEL PRESENTE DECRETO-LEGGE. IN ATTESA DI TALE SISTEMAZIONE I VIGILI URBANI E I GUARDIANI DEI GIARDINI CONTINUERANNO A PRESTARE SERVIZIO SECONDO GLI ORDINAMENTI PER ESSI ATTUALMENTE IN VIGORE. Art. 5 GLI APPARTENENTI AI SOPPRESSI CORPI MUNICIPALI CHE NON INTENDONO FAR PASSAGGIO NEL CORPO DEGLI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA O DEI QUALI NON SIA STATA ACCOLTA LA DOMANDA, SARANNO AMMESSI A LIQUIDARE, A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE LA PENSIONE O LA INDENNITA ' CUI AVESSERO EVENTUALMENTE ACQUISITO DIRITTO, A NORMA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI VIGENTI. AGLI STESSI SARÀ INOLTRE CONCESSA UNA INDENNITÀ DI BUONA USCITA PARI A QUATTRO MENSUALITÀ DI SALARIO SE AVENTI DIRITTO A PENSIONE E PARI A SEI MENSUALITÀ DI SALARIO SE AVENTI DIRITTO SOLTANTO A INDENNITÀ. A COLORO CHE NON ABBIANO ACQUISITO DIRITTO NÉ A PENSIONE NÉ AD INDENNITÀ, SARÀ CONCESSA UNA INDENNITÀ DI BUONA USCITA PARI A DUE MENSUALITÀ DI SALARIO PER IL PRIMO ANNO O FRAZIONE D'ANNO DI SERVIZIO, ED AD UNA MENSUALITÀ PER OGNI ANNO SUCCESSIVO. I PERIODI DI SERVIZIO SUCCESSIVI AL PRIMO ANNO SARANNO, AGLI EFFETTI DELL'INDENNITÀ DI BUONA USCITA, CALCOLATI PER ANNO INTERO SOLTANTO QUANDO SIANO SUPERIORI A SEI MESI. Art. 6 IL PERSONALE GIÀ APPARTENENTE AI SOPPRESSI CORPI MUNICIPALI IL QUALE AVRÀ FATTO PASSAGGIO IN QUELLO DEGLI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA, LIQUIDERÀ A SUO TEMPO, LA PENSIONE CON LE NORME IN VIGORE PER IL CORPO DEGLI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA CONSERVANDO PERÒ, PER LA QUOTA PARTE DI PENSIONE RIFERENTESI AGLI ANNI DI SERVIZIO PRESTATI ALLE DIPENDENZE DEL COMUNE, IL DIRITTO A QUELL'EVENTUALE MIGLIORE TRATTAMENTO CHE SAREBBE LORO SPETTATO SECONDO I REGOLAMENTI MUNICIPALI IN VIGORE. LA SPESA PER TALI PENSIONI FARÀ CARICO AL BILANCIO DEL COMUNE PER LA QUOTA PARTE CORRISPONDENTE AGLI ANNI DI SERVIZIO PRESTATI ALLE DIPENDENZE DEL COMUNE STESSO E AL BILANCIO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER LA QUOTA PARTE CORRISPONDENTE AL SUCCESSIVO SERVIZIO. LE INDENNITÀ DI BUONA USCITA DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE FARANNO CARICO AL BILANCIO DEL MINISTERO DELL'INTERNO. Art. 7 LE DISPOSIZIONI CIRCA IL RECLUTAMENTO DEGLI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA CONTENUTE NEL 1/A E 2/A COMMA DELL'ART. 7 E DEL 1/A E 2/A COMMA DELL' DEL R. DECRETO-LEGGE 2 APRILE 1925, N. 383, SONO MODIFICATE NEL MODO SEGUENTE: 1/A PER ARRUOLAMENTO DIRETTO GLI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA SONO RECLUTATI TRA I GIOVANI CHE ABBIANO COMPIUTO 20 ANNI DI ETÀ; 2/A PER PASSAGGI DI MILITARI DAL REGIO ESERCITO, DALLA REGIA MARINA E DALLA REGIA AERONAUTICA CHE SI TROVINO ALLE ARMI O IN CONGEDO ILLIMITATO PROVVISORIO IN ATTESA DELLA CHIAMATA ALLE ARMI DELLA LORO CLASSE. I MINISTRI PER LA GUERRA, PER LA MARINA E PER LA REGIA AERONAUTICA HANNO FACOLTÀ DI VIETARE GLI ARRUOLAMENTI E I PASSAGGI NEL CORPO DEGLI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA DEGLI ISCRITTI E DEI MILITARI ANZIDETTI CHE SIANO DA ADIBIRSI O SIANO ADDETTI A SERVIZI SPECIALI. GLI ASPIRANTI DOVRANNO ESSERE CELIBI E NON AVER SUPERATA L'ETÀ DI 28 ANNI. TALE LIMITE È ELEVATO AD ANNI 33 PER GLI EX COMBATTENTI, PER GLI EX CARABINIERI, PER GLI APPARTENENTI AL M. V. S. N. PER I PROVENIENTI DAI SOPPRESSI CORPI DI POLIZIA E PER COLORO CHE HANNO APPARTENUTO AL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA E AL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA DELLE CARCERI. Art. 8 GLI ASPIRANTI PROVENIENTI DAI SOPPRESSI CORPI DI POLIZIA, SONO NOMINATI GUARDIE EFFETTIVE E INVIATI ALLA SCUOLA TECNICA DI POLIZIA PER COMPIERVI UN TIROCINIO DI ISTRUZIONE DELLA DURATA DI DUE MESI. Art. 9 AGLI UFFICIALI CHE GIÀ PRESTANO SERVIZIO NELLA CAPITALE ED A QUELLI CHE VI FOSSERO TRASFERITI DA ALTRI SEDI SARÀ CORRISPOSTA, UNA VOLTA TANTO, A TITOLO DI INDENNITÀ DI AMMISSIONE NEL CORPO SPECIALE DI POLIZIA, LA SOMMA DI L. 2000 AGLI UFFICIALI SUPERIORI E DI L. 1600 AGLI UFFICIALI INFERIORI. Art. 10 AGLI UFFICIALI SUPERIORI RESIDENTI NELLA CAPITALE E AGLI UFFICIALI, SOTTUFFICIALI, GUARDIE SCELTE E GUARDIE ADDETTI AL REPARTO A CAVALLO, SONO ASSEGNATE LE STESSE INDENNITÀ PER I PARI GRADO DELL'ARMA DEI REALI CARABINIERI A CAVALLO. Art. 11 ALL'ARMA DEI REALI CARABINIERI RESTANO AFFIDATI NELLA CAPITALE, SECONDO GLI ORDINAMENTI ORA VIGENTI, I SERVIZI REALI, I SERVIZI E SCORTE D'ONORE, I SERVIZI DI INFORMAZIONE, QUELLI DI POLIZIA MILITARE, I SERVIZI PRESSO LE PRETURE, I TRIBUNALI E LE CORTI GIUDIZIARIE, QUELLI PER L'ESECUZIONE DEI MANDATI DI CATTURA, QUELLI DI TRADUZIONE, QUELLI DI POLIZIA FERROVIARIA E QUELLI DI ORDINE PUBBLICO. PER QUESTI ULTIMI SERVIZI SARÀ COSTITUITO NELLA CAPITALE UN COMANDO DI RAGGRUPPAMENTO BATTAGLIONI E GRUPPO SQUADRONI CARABINIERI REALI CHE AVRÀ ALLE SUE DIPENDENZE I DUE NUCLEI DEI CARABINIERI A PIEDI E IL GRUPPO DI SQUADRONI CHE GIÀ ATTUALMENTE VI PRESTANO SERVIZIO. L'ARMA DEI REALI CARABINIERI PRESTERÀ SERVIZIO DI PUBBLICA SICUREZZA NEL TERRITORIO ASSEGNATO ALLE STAZIONI CHE IL MINISTERO DELL'INTERNO, ANCHE SU PROPOSTA DEL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI, RITERRÀ OPPORTUNO DI ISTITUIRE NELLA ZONA PERIFERICA DELLA CAPITALE. Art. 12 CON L'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO-LEGGE, E A MANO A MANO CHE ESSO AVRÀ ATTUAZIONE, LE STAZIONI DEI CARABINIERI REALI CHE ATTUALMENTE DISIMPEGNANO IL SERVIZIO DI PUBBLICA SICUREZZA NELLA ZONA INTERNA DELLA CAPITALE, VERRANNO GRADATAMENTE SOPPRESSE E LE RELATIVE CASERME E QUELLE OCCUPATE DAI RISPETTIVI COMANDI DI UFFICIALE DIRETTO, SEMPRE QUANDO NON OCCORRANO ALL'ARMA PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI AFFIDATILE AI SENSI DELL'ART. 11 DEL PRESENTE DECRETO-LEGGE, PASSERANNO AL CORPO SPECIALE DI POLIZIA. ALLO STESSO CORPO PASSERANNO, D'INTESA COL GOVERNATORATO DI ROMA, LE CASERME E I LOCALI ATTUALMENTE OCCUPATE DAI VIGILI URBANI. Art. 13 CON REGOLAMENTO DA EMANARSI SU PROPOSTA DEL MINISTERO DELL'INTERNO, D'INTESA COL MINISTERO DELLE FINANZE E CON QUELLO DELLA GUERRA, SARANNO STABILITE LE NORME PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA NELLA CAPITALE, PER L'AMMISSIONE E L'INQUADRAMENTO NEL CORPO DEGLI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA DEI COMPONENTI I SOPPRESSI CORPI MUNICIPALI, PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL REPARTO A CAVALLO E PER L'ESECUZIONE IN GENERE DEL PRESENTE DECRETO. Art. 14 TUTTE LE DISPOSIZIONI DEL R. DECRETO-LEGGE 2 APRILE 1925, N. 383, IN QUANTO NON CONTRASTINO COL PRESENTE DECRETO-LEGGE, SONO APPLICABILI AI COMPONENTI LA DIVISIONE SPECIALE DI ROMA. Art. 15 AL COMPLETAMENTO DEI QUADRI DI ISPETTORE DI 2/A CLASSE E DI COMANDANTE DI 1/A CLASSE SARÀ PER LA PRIMA APPLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO-LEGGE, PROVVEDUTO CON LE NORME CONTENUTE NELL'ART. 19 DEL R. DECRETO-LEGGE 2 APRILE 1925, N. 383, E NELL'ART. 5 DEL R. DECRETO 15 AGOSTO 1925, N. 1555. Art. 16 CON SEPARATO DECRETO SARANNO FISSATE LE NORME PER LA RIPARTIZIONE TRA LO STATO ED IL COMUNE DI ROMA DEGLI ONERI RISULTANTI DAI PRECEDENTI ARTICOLI. IL MINISTRO PER LE FINANZE È FRATTANTO AUTORIZZATO A STANZIARE NEL BILANCIO DEL MINISTERO DELL'INTERNO I FONDI OCCORRENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PRESENTE DECRETO. Art. 17 IL PRESENTE DECRETO SARÀ PRESENTATO AL PARLAMENTO PER LA SUA CONVERSIONE IN LEGGE. ORDINIAMO CHE IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SIA INSERTO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DEL REGNO D'ITALIA, MANDANDO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE. DATO A SAN ROSSORE, ADDÌ 18 OTTOBRE 1925. VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - FEDERZONI - VOLPI. VISTO, IL GUARDASIGILLI: ROCCO. REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI, CON RISERVA, ADDÌ 2 NOVEMBRE 1925. ATTI DEL GOVERNO, REGISTRO 242, FOGLIO 5. - GRANATA.


E’ tutto più semplice di quello che appare.

Il RDL 18 ottobre 1925 n.1846 è la legge di “istituzione di un corpo speciale di polizia per la capitale”. Il RD 18 marzo 1926 n.625 è il “regolamento per la divisione speciale di polizia di roma e varianti al regolamento generale del corpo degli agenti di pubblica sicurezza.”.


Rispettivamente di 17 ed 87 articoli.


Chiarito questo primo aspetto in cui è chiaro che vi è stata un inversione della priorità delle norme (legge e regolamento della legge), il punto di discussione è la figura del personale delle polizie municipali che vengono soppresse.


Come nel caso del RDL 20 febbraio 1939 n.326, legge di “istituzione di un corpo speciale di polizia per il Comune di Palermo” (che viene riportato per confronto) nel precedente RDL 18 ottobre 1925 n.1846, per Roma, le norme di legge (e di regolamento sono le stesse):


regio decreto legge 18 ottobre 1925, n.1846


istituzione di un corpo speciale di polizia per la capitale.


(pubblicato nella gazzetta ufficiale n.255 del 2 novembre 1925) gu n. 255 del 02-11-1925


Vittorio Emanuele III per grazia di dio e per volontà della nazione re d'italia


visto il nostro decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, relativo alla costituzione di un corpo di agenti di pubblica sicurezza; sentito il consiglio dei ministri;


sulla proposta del nostro ministro segretario di stato per gli affari dell'interno, di concerto con quelli per la guerra e per le finanze; abbiamo decretato e decretiamo:


art. 1


è istituti in Roma un corpo speciale di polizia, cui sono affidati i servizi di pubblica sicurezza nonché i servizi di polizia urbana, ora disimpegnati dal corpo dei vigili urbani e da quello dei guardiani dei giardini. esso costituisce una divisione speciale del corpo degli agenti di pubblica sicurezza istituito con r. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383.


art. 2


il corpo speciale di polizia della capitale sarà costituito di agenti in divisa e di agenti in borghese e si comporrà di 5000 uomini che saranno tratti dal corpo degli genti di pubblica sicurezza. di detta forza 100 uomini regolarmente inquadrati con ufficiali e sottufficiali, costituiranno un reparto a cavallo per i servizi di polizia stradale nelle passeggiate e nei giardini pubblici.


art. 3


la forza del corpo degli agenti di pubblica sicurezza è aumentata di 3000 uomini e di 50 ufficiali e di conseguenza l'organico stabilito dall'art.2 del r. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, è modificato come segue:

ufficiali


ispettore superiore 1

ispettori di 1/a classe 6

ispettori di 2/a classe 12

comandanti di 1/a classe 45

comandanti di 2/a e 3/a classe 130

sottufficiali ed agenti.

marescialli di 1/a classe 450

marescialli di 2/a e 3/a classe 770

brigadieri 950

vicebrigadieri 1.080

guardie scelte di pubblica sicurezza 1.500

guardie di pubblica sicurezza 9.850

allievi 400

totale 15.000


art. 4


il corpo dei vigili urbani e quello dei guardiani dei giardini di Roma sono soppressi. gli appartenenti a tali corpi, che entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, ne facciano domanda, potranno essere ammessi a far parte del corpo degli agenti di pubblica sicurezza semprechè siano riconosciuti in possesso dei requisiti di condotta e di capacità. coloro che saranno riconosciuti idonei passeranno, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente nostro decreto-legge, a far parte del corpo degli agenti di pubblica sicurezza con i gradi e con le norme che saranno fissati dal regolamento da emanarsi in esecuzione del presente decreto-legge. in attesa di tale sistemazione i vigili urbani e i guardiani dei giardini continueranno a prestare servizio secondo gli ordinamenti per essi attualmente in vigore.


art. 5


gli appartenenti ai soppressi corpi municipali che non intendono far passaggio nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza o dei quali non sia stata accolta la domanda, saranno ammessi a liquidare, a carico del bilancio comunale la pensione o la indennità cui avessero eventualmente acquisito diritto, a norma dei regolamenti municipali vigenti. agli stessi sarà inoltre concessa una indennità di buona uscita pari a quattro mensualità di salario se aventi diritto a pensione e pari a sei mensualità di salario se aventi diritto soltanto a indennità. a coloro che non abbiano acquisito diritto né a pensione né ad indennità, sarà concessa una indennità di buona uscita pari a due mensualità di salario per il primo anno o frazione d'anno di servizio, ed ad una mensualità per ogni anno successivo. i periodi di servizio successivi al primo anno saranno, agli effetti dell'indennità di buona uscita, calcolati per anno intero soltanto quando siano superiori a sei mesi.


art. 6


il personale già appartenente ai soppressi corpi municipali il quale avrà fatto passaggio in quello degli agenti di pubblica sicurezza, liquiderà a suo tempo, la pensione con le norme in vigore per il corpo degli agenti di pubblica sicurezza conservando però, per la quota parte di pensione riferentesi agli anni di servizio prestati alle dipendenze del comune, il diritto a quell'eventuale migliore trattamento che sarebbe loro spettato secondo i regolamenti municipali in vigore. la spesa per tali pensioni farà carico al bilancio del comune per la quota parte corrispondente agli anni di servizio prestati alle dipendenze del comune stesso e al bilancio del ministero dell'interno per la quota parte corrispondente al successivo servizio. le indennità di buona uscita di cui all'articolo precedente faranno carico al bilancio del ministero dell'interno.


art. 7


le disposizioni circa il reclutamento degli agenti di pubblica sicurezza contenute nel 1/a e 2/a comma dell'art. 7 e del 1/a e 2/a comma del r. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, sono modificate nel modo seguente:


1/a per arruolamento diretto gli agenti di pubblica sicurezza sono reclutati tra i giovani che abbiano compiuto 20 anni di età;


2/a per passaggi di militari dal regio esercito, dalla regia marina e dalla regia aeronautica che si trovino alle armi o in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi della loro classe. I ministri per la guerra, per la marina e per la Regia aeronautica hanno facoltà di vietare gli arruolamenti e i passaggi nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza degli iscritti e dei militari anzidetti che siano da adibirsi o siano addetti a servizi speciali. Gli aspiranti dovranno essere celibi e non aver superata l'età di 28 anni.


Tale limite è elevato ad anni 33 per gli ex combattenti, per gli ex carabinieri, per gli appartenenti al m. v. s. n. per i provenienti dai soppressi corpi di polizia e per coloro che hanno appartenuto al corpo della regia guardia di finanza e al corpo degli agenti di custodia delle carceri.


art. 8


gli aspiranti provenienti dai soppressi corpi di polizia, sono nominati guardie effettive e inviati alla scuola tecnica di polizia per compiervi un tirocinio di istruzione della durata di due mesi.


art. 9


agli ufficiali che già prestano servizio nella capitale ed a quelli che vi fossero trasferiti da altri sedi sarà corrisposta, una volta tanto, a titolo di indennità di ammissione nel corpo speciale di polizia, la somma di l. 2000 agli ufficiali superiori e di l. 1600 agli ufficiali inferiori.


art. 10


agli ufficiali superiori residenti nella capitale e agli ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e guardie addetti al reparto a cavallo, sono assegnate le stesse indennità per i pari grado dell'arma dei reali carabinieri a cavallo.


art. 11


all'arma dei reali carabinieri restano affidati nella capitale, secondo gli ordinamenti ora vigenti, i servizi reali, i servizi e scorte d'onore, i servizi di informazione, quelli di polizia militare, i servizi presso le preture, i tribunali e le corti giudiziarie, quelli per l'esecuzione dei mandati di cattura, quelli di traduzione, quelli di polizia ferroviaria e quelli di ordine pubblico. per questi ultimi servizi sarà costituito nella capitale un comando di raggruppamento battaglioni e gruppo squadroni carabinieri reali che avrà alle sue dipendenze i due nuclei dei carabinieri a piedi e il gruppo di squadroni che già attualmente vi prestano servizio. l'arma dei reali carabinieri presterà servizio di pubblica sicurezza nel territorio assegnato alle stazioni che il ministero dell'interno, anche su proposta del comando generale dell'arma dei carabinieri reali, riterrà opportuno di istituire nella zona periferica della capitale.


art. 12


con l'entrata in vigore del presente decreto-legge, e a mano a mano che esso avrà attuazione, le stazioni dei carabinieri reali che attualmente disimpegnano il servizio di pubblica sicurezza nella zona interna della capitale, verranno gradatamente soppresse e le relative caserme e quelle occupate dai rispettivi comandi di ufficiale diretto, sempre quando non occorrano all'arma per l'esecuzione dei servizi affidatile ai sensi dell'art. 11 del presente decreto-legge, passeranno al corpo speciale di polizia. allo stesso corpo passeranno, d'intesa col governatorato di Roma, le caserme e i locali attualmente occupate dai vigili urbani.


art. 13


con regolamento da emanarsi su proposta del ministero dell'interno, d'intesa col ministero delle finanze e con quello della guerra, saranno stabilite le norme per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di polizia nella capitale, per l'ammissione e l'inquadramento nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza dei componenti i soppressi corpi municipali, per la costituzione ed il funzionamento del reparto a cavallo e per l'esecuzione in genere del presente decreto.


art. 14


tutte le disposizioni del r. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, in quanto non contrastino col presente decreto-legge, sono applicabili ai componenti la divisione speciale di roma.


art. 15


al completamento dei quadri di ispettore di 2/a classe e di comandante di 1/a classe sarà per la prima applicazione del presente decreto-legge, provveduto con le norme contenute nell'art. 19 del r. decreto-legge 2 aprile 1925, n.383, e nell'art.5 del r. decreto 15 agosto 1925, n.1555.


art. 16


con separato decreto saranno fissate le norme per la ripartizione tra lo stato ed il comune di roma degli oneri risultanti dai precedenti articoli. il ministro per le finanze è frattanto autorizzato a stanziare nel bilancio del ministero dell'interno i fondi occorrenti per l'attuazione del presente decreto.


art. 17


Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge. ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



dato a san rossore, addì 18 ottobre 1925.


Vittorio Emanuele Mussolini - Federzoni - Volpi.


visto, il guardasigilli: rocco.


registrato alla corte dei conti, con riserva, addì 2 novembre 1925.


atti del governo, registro 242, foglio 5. - Granata.


Come appare evidente le norme richiamate dall’interlocutore (88.32.159.234), non è vero che le “guardie metropolitane” erano costituite dai Vigili (di Roma, Napoli e Palermo) transitati nella Guardie di pubblica sicurezza.”.


Le “guardie metropolitane” erano i componenti una Divisione speciale del Ministero dell’interno – che aveva assunto anche i compiti di polizia urbana e di polizia campestre, composta da Ufficiali ed Agenti del Corpo degli Agenti di pubblica sicurezza.


Al personale del “corpo dei vigili urbani e quello dei guardiani dei giardini” che erano in possesso dei requisiti e che “entro trenta giorni” dalla soppressione del corpo, potevano presentare istanza per essere ammessi a fa parte di Divisione.


I requisiti richiesti escludevano i vigili ed i guardiani dei giardini che non ne erano in possesso o che, all’atto della soppressione del Corpo, avevano più di 33 anni, o fossero stai sposati.


Quindi è pacifico che per essere ammessi al “corpo dei vigili urbani e quello dei guardiani dei giardini” necessitavano dei requisiti diversi da quelli previsti dal personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza previsti dal RDL 2 aprile 1925, n.383 “Costituzione di un Corpo degli Agenti di pubblica sicurezza”.


Il personale per dette Divisioni veniva attinto dai ruoli della pubblica sicurezza, con aumento di età (come già detto) per gli ex combattenti, ex carabinieri, ex milizia volontaria per la sicurezza nazionale, ex guardie di finanza e guardie delle carceri e per i “componenti i soppressi corpi di polizia” (vigili ed i guardiani dei giardini).


Quindi, secondo la tesi sostenuta da 88.32.159.234 non solo i vigili urbani (ma anche i guardiani dei giardini) sarebbero transitati in blocco nel Corpo degli Agenti di pubblica sicurezza, indipendentemente dall’essere in regola con i requisiti richiesti per l’ammissione a tale Corpo.


Dalla normativa (legge e regolamento nonché comparazione con Palermo), è evidente che non è stato così.


I vigili ed i guardiani dei giardini, godevano dell’elevazione dei limiti d’età al pari di quanto stabilito per coloro che provenivano da altri Corpi armati militari (carabinieri), civili (guardia di finanza e guardia carceraria) e componenti le milizie volontarie per la sicurezza nazionale, solitamente costituite da ex reduci di guerra.


Per sola conoscenza, la soppressione dei corpi (o servizi) di polizia municipale è tutt’oggi disciplinata alla stessa maniera, dall’art.19 del TU sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza:


Le guardie di città sono costituite in un unico corpo dipendente dal ministero dell’interno, secondo l’annessa tabella a, ed hanno il servizio esecutivo della polizia amministrativa e giudiziaria.


Qualora per gravi motivi d'ordine pubblico il ministero dell'interno creda di sopprimere o di non permettere l'istituzione di guardie municipali in uno o più comuni, la polizia municipale sarà pure affidata alle guardie di città, con quelle norme che saranno stabilite in un decreto reale.


I sindaci, previa deliberazione del consiglio comunale, potranno chiedere che la polizia municipale sia affidata alle guardie di città, in questo caso sarà provveduto con decreto reale.


Nei casi sopraindicati le guardie municipali, che abbiano i requisiti necessari, saranno ammesse nel corpo delle guardie di città.


Quindi il passaggio degli appartenenti alla polizia Municipale alla polizia di Stato, come è stato fatto per Roma, Napoli e Palermo, è un fatto reale ma non è “automatico” ma soggetto a verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

--Daniele63 (msg)

C'E' MOLTA, TROPPA CONFUSIONE E TANTE INESATTEZZE SU QUASI TUTTO CIO' CHE HO LETTO SIN QUI

Buongiorno a tutti, a parere dello scrivente, docente in materia, rimango perplesso su molti capoversi letti sin qui, non solo nella "VOCE" ricca, anche troppo di errori grossolani, inesattezze giuridiche, sviste legislative e molto altro ancora, ma anche nella "DISCUSSIONE" ho ritrovato molta superficialità e contraddizioni continue.

Secondo me la qualifica di agente di polizia giudiziaria fa riferimento al comma 2° e non 3°, anche se in tale comma, gli agenti di polizia municipale, vengono chiamati in maniere obsolete "guardie comunali". Lo dimostra il fatto, ad esempio, che tale comma nomina gli "Agenti di custodia" del disciolto corpo degli agenti di custodia, a questo punto quindi, anche gli agenti ed assistenti della Polizia Penitenziaria rientrerebbero, erroneamente, nel comma 3°.

--Rinaldo (msg) 22:58, 19 mag 2012 (CEST)== Pagina inesatta, da modificare pesantemente se non da riscrivere addirittura - Amministratori prego provvedere ==[rispondi]

In questa voce vi sono molti molti errori, opinioni non suffragate da citazioni di diritto, giurisprudenza o dottrina. Quelle poche citazioni sono spesso a vanvera e/o viziate da faziosità. Un esempio per tutti é quello relativo ai nuclei cinofili che "non hanno competenza in materia di ricerca di sostanze stupefacenti": innanzitutto, in seno a vari corpi/servizi di polizia locale, vi sono almeno una trentina di unità cinofile sparse per l'Italia e alcune di esse sono persino state formate dal Centro Carabinieri Cinofili di Firenze (cfr. http://www.poliziamunicipale.it/aree/stampa.aspx?idt=3&s=4&id=11122). Un invito agli amministratori a provvedere... Rinaldo Brega - Responsabile Ufficio Cinofili SULPMIl precedente commento non firmato è stato inserito da Rinaldo (discussioni contributi).

gli amministratori in wikipedia non hanno alcun ruolo di merito. La voce può essere modificata da te spiegando qui o nel campo oggetto il perchè della modifica.--ignis scrivimi qui 10:49, 19 mag 2012 (CEST)[rispondi]

Potrei concordare con quello che scrivi, peccato che ho già provveduto almeno un paio di volte a modificare le inesattezze, ma le mie correzioni sono state bellamente annullate... Comunque, non trovo nel Dpr 309/90 nessun divieto alle unità cinofile della polizia locale ad operare nel contrasto allo spaccio ed utilizzo di stupefacenti. A titolo di esempio, posso citare numerosi casi, oltre a quello sopra riportato, in cui cani addestrati alla ricerca di stupefacenti operano nei corpi/servizi di pl: sperando di non dimenticare nessuno, cani antidroga fanno servizio attualmente nei seguenti corpi: PL Milano, PL Unione Colli, PM Alessandria, PM Padova, PL San Michele al Tagliamento (VE), PM Bologna, PM Casalecchio di Reno (BO), PM Casina (RE), PM Sassuolo (MO), PM Palermo, tanto per citarne alcuni. Molte di queste operano anche a supporto di altre forze di polizia ed i loro sequestri sono sempre stati convalidati dalla magistratura.--Rinaldo (msg) 22:58, 19 mag 2012 (CEST) --Rinaldo (msg) 22:49, 19 mag 2012 (CEST)[rispondi]

Il decreto di PS è un'autorizzazione di polizia???

Non mi risulta che il decreto che attribuisce la qualità di agente di ps possa essere considerato un'autorizzazione di polizia, anche perché se leggiamo la 65/86 non autorizza proprio a niente, anzi, cito: Art. 5. Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza 1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche: a - funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualita' di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale; b - servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; c - funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge. 2. A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualita' di agente di pubblica sicurezza, ... --Rinaldo (msg) 23:06, 19 mag 2012 (CEST)[rispondi]

LEGGI BENE

Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 " Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza "

Art. 4-bis

In deroga a quanto previsto dall'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, il Prefetto, in attuazione delle direttive del Ministro dell'Interno, ed a richiesta delle amministrazioni interessate, provvede all'attribuzione della qualita' di agente di pubblica sicurezza alle guardie telegrafiche e di strade ferrate, ai cantonieri di cui all'articolo 12 del codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, e agli altri agenti destinati all'esecuzione ed all'osservanza di speciali leggi e regolamenti, che risultino:

a) essere maggiorenni;

b) essere in possesso del diploma di scuola media inferiore;

c) non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

d) avere il godimento dei diritti civili e politici.

Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti richiesti per l'accesso allo specifico impiego per il quale e' richiesta la qualita' di agente di pubblica sicurezza.

All'atto dell'attribuzione della qualita' di agente di pubblica sicurezza, l'interessato e' tenuto a prestare giuramento, in deroga all'articolo 231 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, davanti al Prefetto o suo delegato, con la seguente formula:

"Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e delle regioni e di adempiere alle funzioni affidatemi con Coscienza e diligenza e con l'unico intento di perseguire il pubblico interesse .

L'attribuzione della qualita' di agente di pubblica sicurezza e' revocata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, qualora venga a mancare taluno dei requisiti prescritti, ed e' sospesa nei casi in cui la legge prevede la sospensione dal servizio o, comunque, quando nei confronti dell'interessato e' adottato un provvedimento restrittivo della liberta' personale.

Le disposizioni del presente articolo, si osservano in tutti i casi in cui disposizioni di legge o di regolamento rimettono all'autorita' amministrativa il riconoscimento della qualita' di agente di pubblica sicurezza, fatte salve le disposizioni in vigore per la polizia municipale.

Questi sono i soggetti che sono agenti di ps e tutti ricevono il decreto del prefetto come i vigili urbani e vedi qui sotto

http://www.prefettura.it/messina/contenuti/20536.htm http://www.prefettura.it/mantova/contenuti/15655.htm http://www.prefettura.it/napoli/contenuti/11062.htm

art.14 Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Sono autorizzazioni di polizia le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le approvazioni, e simili atti di polizia.

Il decreto è un approvazione (meglio conosciuto come decreto di approvazione) ed è una licenza che viene annualmente rinnovata accertando la permanenza dei requisiti del titolare.

Leggi bene l'art.5 L.65/1986 e scrivilo tutto

2. A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici. 3. Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti. 4. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione dal sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il sindaco.

L'istruttoria della domanda e del rilascio annuale é curata dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura ove puoi rivolgerti per maggiori informazioni. E ne avevamo giù parlato.

--Daniele63 (msg)

Caro Daniele, non ho bisogno di rivolgermi alla Questura per informazioni in materia, dato che, modestamente sono vent'anni che faccio questo lavoro e posseggo una modesta laurea e frequento, sempre con molta simpatia gli uffici della Questura, dove vengo sempre accolto con molta cortesia e spirito di colleganza. Ho anche fatto diversi corsi presso strutture della Polizia di Stato, dove sono sempre stato trattato da pari e non da soggetto sottoposto al controllo di chicchessia. Mi sembra che tu salti alcuni passaggi logici: il decreto di nomina ad agente di ps non "è una licenza che viene annualmente rinnovata accertando la permanenza dei requisiti del titolare", ma, come dovresti sapere, dato che sostieni di essere un ispettore di ps, ha carattere permanente. E comunque, il Prefetto, prima di procedere ad un'eventuale revoca della QUALITA' di agente di ps, deve sentire il Sindaco. --Rinaldo (msg) 17:20, 25 mag 2012 (CEST)[rispondi]

Caro Rinaldo, mi fa piacere per te se sei laureato e che frequenti gli uffici di una questura.

E che non sei stato sottoposto a controllo da parte di chicchessia è un affermazione che lascia il tempo che trova. I controlli vengono fatti puntualmente alla scadenza del decreto, in caso venga coinvolto in fatti costituenti reato, ed al suo rinnovo. I controlli non necessitano che tu sia presente o che tu esibisca il tuo "decreto" i cui estremi - numero e data di rilascio - sono annotati a tergo della tesserina che ti rilascia il comune e nella quale vi è annotato anche se sei autorizzato a prestare servizio armato. Sono eseguiti d'ufficio (visto che sei "del mestiere" sai cosa intendo) e l'esito viene comunicato al Prefetto. E tu non devi essere informato. Come tanti vigili urbani sanno, al momento in cui emergono situazioni per cui è necessario provvedere alla revoca o sospensione del decreto, prima vi è l'obbligo di addivenire al contraddittorio come previsto dalla legge 07 agosto 1990 n.241 e successive modifiche. Il primo soggetto interessato è colui che ha chiesto il rilascio del decreto e cioé il sindaco il cui parere non è vincolante, quindi deve essere sentito. Poi di quel che dice o di quel che pensa se ne tiene conto nei dovuti termini. Il decreto di approvazione, che ti viene rilasciato dalla prefettura Settore I ordine e sicurezza, è rinnovato, evidentemente a tua insaputa, a mezzo il personale della polizia amministrativa e sociale che esegue i già detti "accertamenti" con cadenza annuale. Il carattere "permanente", non è come lo ritieni tu. Si intende una autorizzazione di polizia con carattere permanente in relazione all'art.3 L.07 marzo 1986 n.65. Per essere più chiaro: Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità. Il carattere "permanente" del decreto di approvazione è finalizzato a non dover ripetere in ogni occasione in cui vi è l'esigenza di collaborare di procedere agli accertamenti previsti dalla legge. Come vedi qui sotto con circolare n.333-G/contr 2002 datata 06 agosto 2002 che specifica a pagina 7

Qualora nei servizi di o.p. venga richiesto il concorso del personale delle Forze armate dello Stato (esercito - marina - aviazione) e di quello non inquadrato nei Corpi armati dipendente da Amministrationi pubbliche (vigili urbani, guardie giurate, guardie campestri, ecc.), la relativa indennità dovrà essere corrisposta anche a favore di tale personale.

Viene liquidata anche l'indennità di ordine pubblico in sede parimenti al personale delle Forze di polizia dello Stato in quanto ausiliari. Per svolgere la funzione di pubblica sicurezza, però, comprendi che quel che tu ritieni non corrisponde a ciò che è la normativa. Vedi anche che, come ti ho già accennato, i vigili urbani sono assimilati a tutti coloro che sono muniti di decreto di appprovazione e che svolgono funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza. Ci sarà un motivo o siamo tutti stupidi? Con questo non vedo perché, se mai dovessi sottoporti ad un controllo amministrativo, dovrei maltrattarti. Tu maltratti coloro ai quali controlli i documenti di guida o le autorizzazioni commerciali?

--Daniele63 (msg) Caro Daniele, mi sai dire qual'é la data di scadenza del decreto? Io non la vedo scritta... --Rinaldo (msg) 08:23, 26 mag 2012 (CEST)[rispondi]

annuale
non a caso viene fatto coincidere con la previsione di cui all'art.6 co.3 D.M. 07 marzo 1987 n.145
3. Il provvedimento con cui si assegna l’arma in via continuativa è disposto dal sindaco per un periodo determinato ed il sindaco stesso provvede annualmente alla sua revisione. I provvedimenti sono comunicati al prefetto. Si applicano, per quanto non previsto le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.
Come sai il porto dell'arma ai fini dell'esclusiva difesa personale è soggetto al "conferimento" del decreto di agente di pubblica sicurezza.
Articolo 1. Generalità. D.M. 07 marzo 1987 n.145
1.L’armamento in dotazione agli addetti al servizio di polizia municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza è adeguato e proporzionato alla esigenza di difesa personale in relazione al tipo di servizio prestato, individuato ai sensi dell’art.2.

Penso che su questo tu non abbia niente da obbiettare?!

Il "decreto di approvazione" viene rinnovato contestualmente alla richiesta di revisione del provvedimento con cui egli ha assegnato l'arma in via continuativa, previo accertamento del permanere delle condizioni (e requisiti) che diedero motivo al rilascio del nulla osta al sindaco, poiché è il documento che serve al sindaco per poter comunicare al prefetto la validità del provvedimento.
Se mi permetti ti vorrei segnalare che, inoltre, la dicitura Si applicano, per quanto non previsto le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni. è esplicita circa le modalità di rinnovo cui sei assoggettato.
Spero di essere stato esaudiente. Ti ringrazio per avermi interpellato.

--Daniele63 (msg) Ora cominciamo a capirci: a mio parere decreto di attribuzione della qualifica di agente di ps e provvedimento di assegnazione dell'arma in via continuativa sono due cose diverse. Il secondo, di competenza del Sindaco, ha validità assolutamente annuale, il primo, di competenza del Prefetto, non ha scadenza, ma è soggetto a revoca in caso di perdita dei requisiti. Se questo è quello che intendi, allora siamo d'accordo. --Rinaldo (msg) 21:13, 27 mag 2012 (CEST)[rispondi]


Non hai capito. Il decreto vale un anno perché è la scadenza di ogni decreto di approvazione.
Per l'attribuzione della qualità di agente di p.s. con carattere permanente dovresti averlo riconosciuto ai sensi dell'art.4 bis RD 635/1940.
I requisiti richiesti sono diversi e ne possono essere aggiunti altri a seconda dei compiti che potresti espletare.
Per i vigili urbani, le guardie giurate, le guardie campestri, ecc. la funzione è ausiliaria e non è permanente.
Il prefetto non ti attribuisce un decreto permanente ma che vale un anno che viene rinnovato.
http://www.prefettura.it/milano/contenuti/5924.htm
Il personale che svolge il servizio di Polizia Municipale può esercitare anche funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, collaborando - nell'ambito territoriale del Comune di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni- con le Forze di Polizia dello Stato.
A tal fine, il Prefetto conferisce con decreto, su richiesta motivata dell'Amministrazione Comunale interessata, la qualità di agente di Pubblica Sicurezza agli appartenenti ai corpi di Polizia Municipale.
Il rilascio di tale decreto è subordinato all'accertamento dei seguenti requisiti:
godimento dei diritti civili e politici;
non aver subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
non essere stato espulso dalle Forze Armate o da Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;
idoneità al maneggio delle armi;
posizione regolare in ordine agli obblighi di leva.
Tali requisiti sono accertati dal Prefetto che provvede alla revoca della qualifica di agente di P.S. se viene meno uno dei requisiti richiesti.
Così, per curiosità, questo accertamento del permanere dei requisiti quando immagini che avviene?
A caso? Ogni tanto? Quando il prefetto vuole? Quando mi sono alzato male?
Ha cadenza annuale poichè è vincolata alla richiesta dell'Amministrazione comunale (sindaco)che la deve rinnovare ogni anno.
L'amministrazione comunale non ha l'obbligo di informare il prefetto che ti sono venuti meno uno o più requisti.
Ad esempio viene meno "l'idoneità al maneggio delle armi". Per un incidente stradale. Come pensi che viene accertato?
Ed è un "requisito vincolante" per il riconoscimento della qualità di agente di p.s..
Annualmente vai a fare la visita per il rinnovo dell'idoneità al maneggio delle armi (!!), poi fai il corso di minimo tre lezioni al T.S.N. e devi avere la certificazione sanitaria per il rilascio o rinnovo di un comune porto d'armi.
Perchè l'annotazione che ti fanno a tergo la tesserina che ti da il comune, oltre il decreto di approvazione e gli estremi dell'ordinanza con cui ti é stata assegnata l'arma per difesa personale, sostituisce il porto d'armi.
Per l'idoneità vedi l'art.251 D.legislativo 15 marzo 2010 n.66, norma mutuata dalla precedente L.28 maggio 2981 n.286.
Poiché ritengo che tu non ritieni corretto ciò che dico vedi anche:
http://www.poliziadistato.it/faq/view/20613/
[Domanda n.1965] Sono un appartenente alla polizia municipale, in possesso della qualifica di Agente di P.S.. Poiché mi verrà assegnata l'arma in dotazione dall'Amministrazione Comunale di appartenenza, vorrei sapere se ho l' obbligo di presentare la certificazione sanitaria, comprovante il possesso dell'idoneità psico fisica che normalmente è prevista per il rilascio/rinnovo della licenza di cui all'art. 42 T.U.L.P.S. Se possibile desidererei avere chiarimenti sulla normativa che disciplina tale assegnazione?
La qualità di agente di p.s. non è vincolata necessariamente al portare un arma, ma attesta che il soggetto ne può essere dotato dall'amministrazione comunale, per difesa personale.
Molti sindaci chiedono il riconoscimento della qualità di agente di p.s. ma non dotano i vigili di armi.
La qualità di agente di p.s. è necessaria al fine di esercitare le attività di controllo in ambito preventivo.
E' un attribuzione strumentale.
Oppure pensi che la qualità di agente di p.s. è indipendente dal permanere del requisito "l'idoneità al maneggio delle armi"?
Rinnovo decreto - rinnovo nulla osta porto arma. Cadenza annuale.
Spero di aver fatto un po di chiarezza.

--Daniele63 (msg)

O io vivo in un'altra repubblica oppure non ci siamo. Sono perfettamente d'accordo che le funzioni di PS siano ausiliarie, a meno che la 65/86 sia cambiata... Da quello che mi risulta, nella mia provincia, non solo non esiste rinnovo annuale del decreto, ma le amministrazioni non comunicano alla prefettura alcun rinnovo annuale dell'idoneità al maneggio. Sono sempre stato convinto anch'io del fatto che il rinnovo dell'idoneità al maneggio dell'arma, sia sanitario che "tecnico", debba essere annuale. Quello che contesto è l'obbligo di revisione annuale del decreto: non mi risulta da nessuna parte. --Rinaldo (msg) 09:42, 29 mag 2012 (CEST)[rispondi]

Non sono stato chiaro.
Il sindaco, quale ufficiale del governo, provvede chiedendo annualmente al prefetto, la richiesta di rinnovo del decreto.
Se fai attenzione la questione del rinnovo del "porto d'armi" è contestuale al decreto.
Comunque
A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.
3. Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti.
Sinceramente non so come farti capire che il decreto del prefetto è un autorizzazione di polizia a parte che è classificato sotto la categoria "approvazioni".
Non sò come funziona nell'ambito della provincia ove lavori, ti posso assicurare che l'applicazione della legge non é univoca.
Il concetto che ti chiaro è quello fondamentale:
il rinnovo dell'idoneità al maneggio dell'arma, sia sanitario che "tecnico", debba essere annuale.
A chi invia il sindaco la comunicazione che sei idoneo al maneggio dell'arma?
E chi, a seguito di quella comunicazione accerta che godi dei diritti civili e politici?
E chi, a seguito di quella comunicazione accerta che non hai subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo o non sei stato stato sottoposto a misura di prevenzione?
Vedi di recuperare la circolare n.3/87 datata 02 marzo 1987 a pag.6/7, è ben spiegato che il riconoscimento della qualità di agente di p.s. non é discrezionale per il prefetto. E' un atto dovuto e non è soggetto a revoca o sospensione di natura discrezionale quando richiesto dal sindaco.
Di contro, come ti ho spiegato e postato, il sindaco comunica al prefetto con cadenza annuale i nominativi dei vigili in possesso della qualità di agente di p.s. (art.6 co.3 D.M.145, 07 marzo 1987)
. Il provvedimento con cui si assegna l’arma in via continuativa è disposto dal sindaco per un periodo determinato ed il sindaco stesso provvede annualmente alla sua revisione. I provvedimenti sono comunicati al prefetto.
Scusa ma per me è tutto chiaro.
Qualità agente di p.s. vincolata a verifica annuale del possesso dei requisiti.
Possesso dei requisiti = rinnovo del decreto.
Rinnovo decreto = rinnovo nulla osta al sindaco per autorizzazione portare arma assegnata.
Decreto rinnovato solo se in possesso dei requisiti annualmente verificati.
Nel tuo tesserino compare il numero del decreto e la data di rilascio. O no?
Vai in prefettura e chiedi. Vadi che ci sarà il tuo fascicolo in cui annualmente viene richiesto il rinnovo dal sindaco, il prefetto chiede al questore di fornire le informazioni ed incarica la PAS. Il personale della PAS verifica allo SDI se sei indagato di reato o sottosposto a misura di prevenzione.
Se sei indagato di reato chiede informazioni all'AG, se sei stato sottoposto ad una misura di prevenzione personale viene chiesto copia del provvedimento del Tribunale che l'ha emessa.
Se sei stato condannato per un reato a pena detentiva per delitto non colposo (la scriminante è delitto o contravvenzione)viene chiesto la sentenza e lo stato del processo (1°, 2° o cassazione, eventuale rinvio),
Nel caso sei stato condannato per reato di natura contravvenzionale il prefetto segnala al sindaco la condanna per le valutazioni del caso.
A chiusura di questa simpatica procedura il questore comunica al prefetto che non sussistono motivi ostativi al rinnovo del decreto di agente di p.s. finalizzato all'autorizzazione del porto dell'arma per difesa personale.
Il decreto viene rinnovato in modo "surrettizio", è più chiaro?
Ti riporto il passaggio della circolare n.3/87
Và chiarito altresi che la suddetta qualità non può avere una portata temporale connessa e limitata all'occasionalità (p.es.ex art.3) in quanto la medesima, una volta acquisita ex art.5, 2 comma della legge in esame, entra a far parte dello status giuridico permanente che qualifica il personale in questione e può venir meno solo con la perdita dei richiamati requisiti soggettivi che ne condizionano il conferimento.
art.5 L.07 marzo 1986 n.65 Tali requisiti sono accertati dal Prefetto che provvede alla revoca della qualifica di agente di P.S. se viene meno uno dei requisiti richiesti.
Di qui il rinnovo annnuale del decreto di approvazione, come autorizzazione di polizia.
Altrimenti, ragiona, ti revocano la potestà di portare l'arma, ma non la qualità di agente di p.s., se fosse permanente.
Più chiaro?


--Daniele63 (msg) La cosa si sta chiarendo ma vedo ancora confusione: il Sindaco non richiede il decreto di PS quale ufficiale di governo, ma quale capo dell'amministrazione comunale. E questo è dato dal fatto che il Sindaco esercita le funzioni di ufficiale di governo solo quando è esplicitamente dichiarato dalla legge, altrimenti è "solo" il capo dell'amministrazione. Il tesserino non riporta gli estremi del decreto ma quello del provvedimento di assegnazione in via continuativa dell'arma (art. 6/4 DM 145/87). --Rinaldo (msg) 21:39, 29 mag 2012 (CEST)[rispondi]


Il decreto lo chiede si come sindaco, ma per il rinnovo vedi che "comunica".
Questo piccolo particolare cambia perchè non lo esegue più come "capo dell'amministrazione comunale" ma come ufficiale del Governo, anche a seguito delle modifiche attribuite al sindaco dalla serie dei pacchetti sicurezza.
Il tuo tesserino, probabilmente, ma guarda questo per esempio http://www.obiettivo2.regione.lombardia.it/docs/02121.pdf , penultima pagina.
E poi ci sono quelli che fanno in proprio..

--Daniele63 (msg)

Posso anche darti ragione sul fatto che il Sindaco richieda il decreto di ps come ufficiale di governo, anche perché non é di fondamentale importanza nel nostro ragionamento e la materia é decisamente complessa. Quello che non mi convince è l'annotazione sul tesserino: anche se potrebbe essere una cosa sensata e che potrei anche condividere, continuo a sostenere che il DM 145/87 prevede l'annotazione del provvedimento di assegnazione in via continuativa dell'arma. Il fatto che la Regione Lombardia abbia ritenuto necessaria tale indicazione non significa che questo sia obbligatorio a livello nazionale, tant'é vero che nel Veneto le tessere sono queste: http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/1847752E-3244-482E-9B1D-FFDDFC39DA39/0/pl_DGR2689_sezioneC5.pdf La questione è senza dubbio intricata, lo sappiamo tutti e si parla di riforma da anni senza mai giungere a nulla. Certo è che il vigile urbano o agente di polizia locale o guardia comunale o come accidenti vogliamo chiamarlo, non è sicuramente un carabiniere o un agente della polizia di stato, ma non è nemmeno quella figura descritta nella confusionaria e pasticciata voce di wikipedia. --Rinaldo (msg) 14:42, 30 mag 2012 (CEST)[rispondi]


Andiamo per punti e vediamo di mettere le tue affermazioni in riga con la legge e le modifiche che apporti sono corrispondenti a quanto sostieni.
Il sindaco chiede il rilascio del decreto di aggente di p.s. al prefetto al vigile che dovrebbe possedere i requisiti all mmomento dell'assunzione.
Il prefetto sai che chiede gli accertamenti di legge e provvede con proprio decreto approvando la nomina dl vigile.
Il consiglio comunale emette la propria delibera dell'eventuale assegnazione al vigile di un arma per difesa personale, il sindaco fa propria la delib era e chiede al questore il rilascio del nulla osta al porto dell'arma per esclusiva difesa personale
vedi Circ. 11 ottobre 2006, n.557/PAS.9400.12982(10)8
vedi Circ. senza data n.557/PAS. 14767.12982(10)8
Il sindaco, quale Ufficiale del Governo nell'ambito delle proprie funzioni ex art.54 TUEL n.267/2000 e successive modifiche, comunica annualmente l'elenco dei vigili (che espletino un attività sussidiaria di polizia di sicurezza come potebbe essere il servizio annonario) con arma o senza arma, per il rinnovo del decreto di agente dii p.s. che autorizza l'esercizione delle funzioni ausiliarie (vedi che l'art.5 L.65/1986 specifica con la dicitura A TAL FINE IL PREFETTO CONFERISCE), accertando il permanere dei requisiti.
La competenza della polizia municipale quale servizio di polizia stradale non include le autostrade, siano libere o a pedaggio, le strade di grande collegamento (SGC). le strade extraurbane primarie. Vedi art.372 co.5 regolamento codice della strada
Sono della competenza delle polizie municipali sotto qualunque forma costituite le strade extraurbane secondarie scorrenti nell'ambito del territorio dell'ente di appartenenza previo accordo tra l'ente proprietario della strada e amministrazione comunale.
http://www.ilcivilista.giuffre.it/psixsite/Area%20Tematica/SANZIONE%20AMMINISTRATIVE/484_doc_psix/484.pdf
Per questo è uso di molti comuni denominare diversamente le strade che non ricadono sotto la propria amministrazione ed inviarvi i vigili a farvi le contravvenzioni. Poi arriva qualcuno, denuncia il fatto di ricevere una contravvenzione da un posto che non conosce ed in cui non è mai stato, porta il suo tracciato satellitare e la polizia, solitamente la polizia stradale provvede di conseguenza.
La polizia municipale non corrisponde alle guardie delle province e dei comuni e non ha attribuite le funzioni di agente polizia giudiziaria.
Le guardie delle province e dei comuni sono quelle nominate ai sensi dell'art.43 TULPS e, sono nominati agenti di ps, ai sensi dell'art.4bis RD 635/1940 sopra postato.
La figura del vigile o operatore della polizia municipale è ben definita ma recenti vicissitudini, di natura politica, hanno fatto si che qualcuno abbia avuto l'idea di utilizzarli per compiti e funzioni fuori dalle righe.
Nella debolezza ed incompetenza del nostro sistema politico e giudiziario (ma anche in quello amministrativo), nessuno ha imposto il rispetto delle regole e delle rispettive attribuzioni tra enti secondari e primari.
A questo primo elemento, il sistema politico ha provveduto ad alimentare false speranze, quali funzioni ed attribuzioni che solleverebero la dipendenza del vigile dall'amministrazione comunale. Per questo in veneto si fa in un modo, in piemonte un altro e ci sono comuni ove esiste ancora i vigili urbani. Anche in quelle regioni che tu dici abbiano assimilato la polizia locale, qauli lombardia, campania e puglia.
Il regolamento del corpo di polizia municiaple è di esclusiva competenza del consiglio comunale e non della regione.
trivi le circolari sul web

--Daniele63 (msg) Caro Daniele, mi dispiace farti notare che ti poni in modo abbastanza poco rispettoso delle opinioni altrui e, a mio modesto avviso, forzi la normativa al fine di suffragare le tue personali convinzioni. Tanto per farti alcuni esempi: - il consiglio comunale non decide di armare il singolo operatore di polizia municipale, ma stabilisce se il servizio debba o meno essere armato. E' poi la giunta che adotta il regolamento speciale del Corpo di Polizia Municipale, se ci sono le condizioni per costituire un corpo (almeno 7 addetti - art. 7 comma 1 legge 65/86). - la potesta regionale ad emanare leggi in materia di polizia municipale non è una forzatura politica, ma è sancita dall'art. 6 della 65/86. - Il servizio annonario non è più da considerarsi ausiliario di ps, essendo finito il tempo delle autorizzazioni di ps ancora con il d.Lvo 114/98. - la modifica della denominazione da polizia municipale a polizia locale è sancita da provvedimenti regionali (leggi o delibere di giunta regionale), ai quali nessuna autorità statale ha opposto ricorso. - l'art. 372 comma 5 del DPR 495/1992 dice che "di regola" è effettuato dalla specialità polizia stradale della polizia di stato e ai funzionari del Ministero dell'Interno addetti ai servizi di polizia stradale: in italiano, "di regola" non significa "esclusivamente"... Penso di avere citato abbastanza esempi: se poi vuoi continuare ad usare wikipedia per esternare delle opinioni non suffragate dalle fonti, non so cosa farci. --Rinaldo (msg) 09:14, 31 mag 2012 (CEST)[rispondi]


Come hai detto tu, il regolamento approvato dal consiglio comunale determina quali servizi vengano svolti armati, il sindaco lo fa proprio e chiede n.o., di seguito viene assegnata l'arma per esclusiva difesa personale.
Se tu avessi letto quel che ti ho postato avresti visto che
In particolare, si fa presente che, ogni istanza al Questore per l’acquisto delle armi in parola, dovrà essere presentata, corredata della copia delle relative delibere, dal Comandante del Corpo, o, in alternativa, dal Sindaco (o dal Presidente della Provincia) pro-tempore, ovvero da un dipendente del Comune con qualifica dirigenziale da quest’ultimo delegato, in nome e per conto dell’Ente (comune o provincia), ed in tali termini si dovrà provvedere al conseguente rilascio del N.O..
Delibera che individua il servizio che deve essere svolto con armi.
Delibera che individua i singoli, dei quali il "comandante" o "il sindaco" richiede il n.o. ab personam.
2. Le regioni provvedono con legge regionale a:
1) stabilire le norme generali per la istituzione del servizio tenendo conto della classe alla quale sono assegnati i comuni;
2) promuovere servizi ed iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto al servizio di polizia municipale;
3) promuovere tra i comuni le opportune forme associative con idonee iniziative di incentivazione;
4) determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti al servizio di polizia municipale dei comuni della regione stessa e stabilire i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso. Le uniformi devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato;
5) disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi o ai servizi, fatto salvo quanto stabilito dal comma 5 del precedente articolo 5.
La competenza della regione è limitatata a queste materie.
Qualche regione è andata oltre e la sua legge è stata classificata "incostituzionale". Vedi ordinanza n.167/2010 Corte Costituzionale.
La classificazione polizia locale a me non da noia e non interessa. L'art.18 dpr 616/1977 defibisce cosa é la polizia locale.
Poichè non voglio essere equivocato ti ricordo che
5. Il servizio per la prevenzione e per l'accertamento delle infrazioni alle norme che regolano l'uso delle autostrade è di regola espletato dal personale indicato nell'articolo 12, comma 1, lettere a) ed f) del Codice. Tale servizio è altresì espletato dal personale dipendente della amministrazione dello Stato indicato nell'articolo 12, comma 3, del Codice.
Mi sembra fuori da ogni dubbio che questa norma esclude in modo inequivocabile la polizia municipale, locale, dei consorzi, delle unioni, delle divivisone, delle comunità montane, marinie, collinari, lacuali, ecc.
Se non è espletato dal "personale indicato nell'articolo 12, comma 1, lettere a) ed f) del Codice" Tale servizio è altresì espletato signiifica, in ligua italiana, che se non è il primo sono questi altri. In ogni caso devono essere dipendenti dello Stato.
I vigili urbani non sono dipendenti dell'Amministrazione dello Stato.
http://www.laleggepertutti.it/12376_autovelox-sulla-superstrada-nulla-la-multa-della-polizia-municipale
In ultimo, ma non per ultimo visto che sei laureato, e sembra che appari conoscere le leggi.
Vedi di spiegarmi questo:
codice della strada art.12 co.2
2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.
art,57 c,p,p, co 2. Sono agenti di polizia giudiziaria (7):

a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia (5), le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

Ma l'art.12 codice della strada, che tu sembra conosci bene, é
1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:

a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;

b) alla Polizia di Stato;

c) all'Arma dei carabinieri;

d) al Corpo della guardia di finanza;

d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'àmbito del territorio di competenza; (3)

e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'àmbito del territorio di competenza;

f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale;

f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.

Fai caso che le guardie delle proviince e dei comuni non possono espletare gli stessi servizi di polizia stradale espletati in modo completo dal persoanle della polizia municipale (e le altre).
Le guardie delle province e dei comuni escpletano ESCLUSIVAMENTE i compiti di cui alla lettera a e b del codice della strada.
I vigili urbani li espletano tutti.
Sono due soggetti giuridici diversi,
Le guardie delle province e dei comnuni non corrispondono ai vigili urbani ma sono quelle indicate all'art.44 TU sugli ufficiali ed agenti di ps RD 18 agosto 1907 n.690.
Niente di personale, é lo stato delle cose.
Cassato fino alla fine!

--Daniele63 (msg)

Ci rinuncio, con te non si ragiona... Mi dispiace per wikipedia, che ritenevo affidabile. Tra parentesi, il provvedimento è AD PERSONAM, non AB PERSONAM: evita di fare sfoggio di un latino che non conosci. Addio, ho di meglio da fare... --Rinaldo (msg) 21:56, 31 mag 2012 (CEST)[rispondi]


Grazie per la correzione.
Mica sono un laureato.

--Daniele63 (msg)

Anche se non lo scrivevi, si capiva che manchi di preparazione... --Rinaldo (msg) 13:23, 1 giu 2012 (CEST)[rispondi]

Non scaldiamo troppo gli animi! Wikipedia non è il posto per flame, edit war e attacchi personali. Lo scopo del progetto è di realizzare insieme un'enciclopedia. Irrigidirsi sulla propria posizione e dimenticare la buona fede altrui (e spesso la buona educazione) è una forma di vandalismo che non contribuisce alla crescita dell'enciclopedia.

Discuti civilmente per far crescere quest'enciclopedia, grazie.

--Angelus(scrivimi) 19:45, 1 giu 2012 (CEST)[rispondi]


Io ammetto le mie carenze.
Ad ogni buon fine vedi anche http://www.earmi.it/varie/poteri.htm
E' scritto da un giudice che viene frequentemente invitato a convegni organizzato dalle varie associazioni di polizia municipale.
estraggo un passaggio ma leggere tutto lo ritendo opportuno
Ad esempio di materia confusa il DPR 24 luglio 1977 n. 616, art, 18, ha trasferito alle regioni le funzioni amministrative in materia di polizia locale urbane e rurale concernenti attività che si svolgono esclusivamente nell’ambito del territorio comunale.
La legge 7 marzo 1986 n. 65, (Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale) ha stabilito all’ art. 1 che i comuni svolgono le funzioni di polizia locale.
A tal fine può essere appositamente organizzato un servizio di polizia municipale. Da ciò si comprende che la legge ha eliminato ogni distinzione (rurale, campestre, urbana) e che in un comune vi sono solamente guardie della polizia locale le quali, se il numero lo giustifica, possono essere organizzate in un servizio di polizia municipale.

Dopo però la legge ha regolato la polizia municipale dimenticandosi della polizia locale!

L’art. 12 ha poi previsto che anche gli enti locali diversi dai comuni (ad. es. province e regioni) svolgano compiti di polizia locale, nei limiti delle proprie competenze, ma ha escluso che si applichino ad essi gli articolo della legge n. 65 che prevedono la collaborazione con le Forze di polizia, l’uso di una uniforme, le funzioni di polizia giudiziaria e stradale, la qualifica di agente di pubblica sicurezza e relativo porto d’armi senza licenza.

Però poi, tanto per complicare le cose, l’art. 57 del codice di procedura penale del 1988 stabilisce che sono agenti di PG le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio e nell’ambito territoriale di appartenenza. Secondo le regole interpretative tradizionali si dovrebbe ritenere che la norma del 1988 modifica quella del 1986, ma purtroppo è ben chiaro che la confusione deriva solo dal fatto che chi lavorava al codice non conosceva ciò che stava scrivendo ci lavorava alla legge sulla polizia locale.

Tutti comprendono che è ben difficile raccapezzarsi in questa giungla di parole scoordinate.

Per un primo orientamento, che poi approfondiremo, possiamo dire che:

- le guardie addette ai parchi nazionali o regionali (lett. c) sono i dipendenti pubblici di questi enti, assunte in base allo statuto del parco;

- le guardie giurate comunali, forestali e campestri (lett. d) sono i dipendenti pubblici con qualifica di guardia comunale facenti parte della polizia locale e diverse dalle guardie municipali;

- le guardie private giurate (lett. e) sono lavoratori privati con decreto di nomina e porto d’armi rilasciati dal questore, assunti con il compito di custodire determinate unita immobiliari e con competenza limitata a tali unità;

- le guardie volontarie (lett. f) sono guardie private giurate incaricate da associazioni ecologistiche o zoofile e munite di apposito decreto di nomina rilasciato dal questore;

- le guardie di enti delegati dalla regione e ovviamente, anche se la legge non lo dice, le guardie delle regioni stesse (lett. g); la legge, tanto per fare un po’ di confusione, le chiama agenti, parola priva di significato tecnico-giuridico se non meglio specificata; ente delegato è in genere la provincia, ma non è esclusa la delega ad altri enti pubblici. Anche in questo caso deve trattarsi di dipendenti pubblici.

Sai, noi impreparati ci limitiamo ad applicare le leggi.
I chiarimenti li chiediamo a chi ha l'autorità per dare le risposte in questo caso: l'avvocatura dello Stato.
Quello che non viene assolutamente avvallato è l'errore perchè il legislatore che ha scritto la legge 7 marzo 1986 n. 65, ha tenuto di debito conto di questa al momento della riforma del c.p.p. nel contesto dell'art.57 c.p.p..
Nella suddetta legge i Vigili urbani hanno la qualità di ufficiali ed agenti di p.g. ex art.221 co.3 c.p.p. (vecchio).
Ma vi erano le "guardie delle province e dei comuni" che erano classificate agenti di p.g. all'art.221 co.2 c.p.p. (vecchio).
E' pacifico che i soggetti sono diversi.
Inoltre la figuara giuridica indefinita era quella della "guardia municipale."
La guardia municipale, che non ha bisogno di nomina, è prevista già all'art.19 TU RD 18 agosto 1907 n.690
Le guardie di città sono costituite in un unico corpo dipendente dal ministero dell'interno, secondo l'annessa tabella a, ed hanno il servizio esecutivo della polizia amministrativa e giudiziaria. qualora per gravi motivi d'ordine pubblico il ministero dell'interno creda di sopprimere o di non permettere l'istituzione di guardie municipali in uno o più comuni, la polizia municipale sarà pure affidata alle guardie di città, con quelle norme che saranno stabilite in un decreto reale. I sindaci, previa deliberazione del consiglio comunale, potranno chiedere che la polizia municipale sia affidata alle guardie di città, in questo caso sarà provveduto con decreto reale. Nei casi sopraindicati le guardie municipali, che abbiano i requisiti necessari, saranno ammesse nel corpo delle guardie di città.
Non vogliamo essere quello che non siamo.
E come vedi ci sono soggetti molto autorevoli che sostengono quel che mi sono limitato a riportare.
Ringrazio Angelus per il suo autorevole intervento di moderatore.

--Daniele63 (msg)

Agenti e Ufficiali di PG

Innanzitutto credo comunque opportuno scusarmi con Daniele63 e ringraziare Angelus per l'intervento. Rimane comunque il fatto che Daniele63, a mio avviso, è poco disponibile ad accettare tutto ciò che contraddica le sue idee. Innanzitutto la legge va interpretata secondo quanto previsto dalla legge stessa. In particolare, ricordo il principio per il quale la legge nuova supera quella vecchia (scusatemi la semplificazione): questo è codificato dall'art. 15 delle "Disposizioni sulla legge in generale" (cosiddette Preleggi) preliminari al Codice civile. Quindi il TU sugli agenti di PS, dato che è del 1907, viene modificato, per quanto compatibile, dalla L. 65/86. Poi, per quanto riguarda la competenza per materia degli agenti ed ufficiali di pg appartenenti alla polizia municipale e/o locale che dir si voglia, incollo alcuni link: http://www.asaps.it/il_centauro/rivista/2009/127/art.pag.18.pdf http://www.procura.piacenza.giustizia.it/polizia_giudiziaria.aspx?vis=3154&Sez= http://www.procura.piacenza.giustizia.it/polizia_giudiziaria.aspx?vis=3154&Sez= Inoltre, nel 1992 la V° Sez. della Cassazione ha sentenziato che dall'art. 57 c.p.p. non si evince che l'attività' di agenti di polizia giudiziaria attribuita ai vigili urbani debba essere limitata ai soli reati che ledano interessi comunali. La dizione della norma, infatti, ha carattere generale e la disposizione e' confermativa di quella contenuta nell'art. 5, comma 1, lett. a) L. 65/1986. La stessa giurisprudenza è poi stata confermata e meglio precisata l’anno successivo dalla I° Sezione della Suprema Corte quando ha stabilito che agli operatori della Polizia Municipale è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria e per tanto devono accertare i reati di qualsiasi genere, che si siano verificati in loro presenza, e che richiedano un pronto intervento anche ai fini dell’acquisizione probatoria. Infine per quello che può servire: 1- ad un corso, ad una mia specifica domanda, il Dott. Maurizio Santoloci (vedi google, per sapere chi è) ha detto che gli ufficiali di pg della polizia municipale hanno competenza in qualsiasi materia. 2 - in quasi vent'anni di servizio ho fatto perquisizioni, sequestri e notizie di reato in materia di furti, danneggiamenti, stupefacenti, maltrattamenti in famiglia, molestie, e riduzione in schiavitù e MAI NESSUNO, avvocati o magistrati, hanno contestato la mia competenza. Vogliamo ancora parlare di inefficienza del sistema o possiamo essere un po' più umili e prendere in considerazione le opinioni altrui? --Rinaldo (msg) 10:08, 2 giu 2012 (CEST)[rispondi]


Vediamo di comprenderci.
Le opinioni autorevoli, per quanto autorevoli, lasciano il tempo che trovano.
Quel che attesta l'ASAPS non mi interessa perché è una associazione di settore, neppure di categoria.
Come ogni associazione di settore ragiona secondo i pareri e desideri del settore. E non ha nessun peso giuridico.
Il Dott.Ugo Terracciano è stato anche comandante dei Vigili urbani di Forlì? Era un funzionario di polizia, ha preso un aspettativa per andare a fare il Comandante dei vigili, poi dopo le sue esperienze è rientrato nella polizia di Stato.
Ed è il collante tra vigili ed asaps... peccato che tutti i suoi interessi sono di parte e circoscritti ad una sentenza del Giudice del Tribunale di Forlì.
Leggendo, per l'ennesima volta, il suo articolo vedi le contraddizioni della Corte di Cassazione (secondo lui) come vengono risaltate...
Quel che pensa il Dott. Santoloci non lo trovo distante dalla legge, difatti se vai a vedere sopra trovi che
Quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione dell'attività di polizia giudiziaria, su richiesta del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica interessato, possono essere applicati presso le sezioni, con provvedimento delle amministrazioni di appartenenza, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di altri organi, quali ad esempio la Polizia municipale o provinciale.
Ad esempio, tra i tanti anche i vigili urbani o provinciali, potrebbero essere il personale delle ASL, le guardie zoofile, campestri, gli agenti della motorizzazione o dell'agenzia delle dogane... Ad esempio!
Ma vedi che l'applicazione di questi soggetti è riferita al 57 co.3 c.p.p.
http://www.siapol.it/ftp/CDStato44-2005.pdf
Ed in effetti gli appartenenti al Corpo dei vigili urbani ( nella loro qualità di ufficiali o agenti di P.G. ai sensi del combinato disposto dell’art. 57 comma 3 Cod. proc. pen. e dell’art. 5 L. quadro 7.3.1986 n. 65) sono applicati, insieme agli appartenenti alle Forze dell’Ordine, alle Sezioni di Polizia giudiziaria ( e quindi svolgono le relative funzioni: cfr. art. 56 comma 1 lett. B Cod. proc. pen.) proprio quando lo richiedono “ particolari esigenze di specializzazione dell’attività di polizia giudiziaria” ( art. 5 comma 2 disp. att.).
Quindi le tue funzioni sono limitate alla materia a te attribuita da leggi e regolamenti, materia sulla quale nessuno, io me che meno, mi permetto di interferire.
Diverso è quando ti attribuisci una qualità di competenza generale, che non hai, la procura non ti attribuisce dato che specifica Quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione dell'attività di polizia giudiziaria.
Il magistrato ha una sua visione e ti da la risposta che crede, un magistrato non fa neppure giurisprudenza ma "esercita l'azione penale" in quanto parte del processo. Il giudice fino alla corte d'appello fa orientamento, i giudici della corte di cassazione fanno giurisprudenza del diritto, le sezioni riunite della cassazione fanno diritto.
Ma non sono magistrati. sono giudici.
Rifletti bene su quello che dici:
Il magistrato che interesse ha a sollevare la tua competnza su un fatto che egli ritiene essere un reato?
Al magistrato interessa perseguire l'autore di un reato, non chi l'ha accertato.
Hai mai visto indagare dei cittadini che hanno denunciato l'apertura di una discarica abusiva?
Un cittadino che ha arrestato un ladro in flagranza di reato e senza essere la parte offesa del reato?
Posso continuare all'infinito...
Un avvocato non ha mai messo in dubbio il tuo operato?
Un avvocato ha il compito di addivenire la pena più mite per il suo cliente, facendo si che egli comprenda l'azione che ha posto in essere, la sua gravità e la possibilità del suo reinserimento.
Mi spieghi cosa gli interessa di porre in dubbio la tua funzione, specie se è in presenza di un reato che è perseguibile d'ufficio, a lui non interessa.
Rifletti anche che: prima finisco e prima riscuoto.
In ultimo.
Le guardie delle province e dei comuni, e te lo scrive un GIUDICE, sono cosa diversa dalla polizia municipale.
La polizia municipale svolge le funzioni di cui all'art.57 co.3 c.p.p. secondo il combinato con l'art.5 L.65/1986, te lo scrive un Organo di giustizia amministrativa.
Ritengo che tu, laureato, hai la capacità di comprendere senza il mio commento di ignorante (sono questo per te, giusto?!) quel che è l'attuale situazione.
Questa è la legge, questi sono i dispositivi della giustizia amministrativa e gli orientamenti della corte di cassazione
http://www.polizialocale.com/2012/05/28/cassazione-e-legittima-la-multa-accertata-da-agente-diverso-da-verbalizzante/
vedi bene p.u. ma art.2700 c.c. (non 357 c.p.)
Nel caso dovresti comprendere che se ti hanno tolto il riconoscimento dell'equo indennizzo ed il riconoscimento della causa dipendente dal servizio, che è stata riservata alle Forze dell'ordine, il governo ha un preciso disegno del tuo ruolo.
E' evidente, a mio parere, che siamo alla fine di un ciclo.
Conosci l'art.13 della Costituzione? faresti meglio a leggere la competenza sulla limitazione della libertà personale ed il combinato con il DLgsvo 112/1998, art.159.
Sei un vigile addetto al servizio di polizia municipale, fai bene il tuo lavoro? Ti apprezzo per questo.
Ma non sei una guardia del comune di cui all'art.57 co.2 c.p.p. ex art.221 co.2 c.p.p..
Fattene una ragione.

--Daniele63 (msg)


Ci riprovo:
==versione proposta==
Gli appartenenti alla polizia municipale e locale in generale, oltre a prevenire e reprimere le violazioni ai regolamenti comunali, svolgono anche le seguenti funzioni:

  • polizia giudiziaria;
  • polizia stradale;
  • pubblica sicurezza, in funzione ausiliaria rispetto alle Forze di Polizia propriamente dette.

Da precisare che il personale della polizia locale riveste tali qualifiche solo all'interno del territorio di competenza, ovvero del Comune, Unione o Associazione di Comuni, Provincia, Ente Parco.
Le competenze di polizia giudiziaria sono soggette ad alcune limitazioni, rispetto a quelle delle Forze di Polizia propriamente dette. In particolare, oltre a quella relativa alla limitazione della competenza territoriale, vi è una limitazione consistente nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria esclusivamente nell'orario di servizio e non 24 ore su 24, come per gli appartenenti a polizia di stato e carabinieri. Sono sempre esercitate sotto la direzione dell'Autorità Giudiziaria.
Sul fatto è intervenuta più volte la Corte di Cassazione, in particolare con le seguenti sentenze:

  • n. 1193 del 26.04.1994
  • n. 1869 del 8.02.1993

Con la sentenza 1193, la Suprema Corte ha scritto: "ai sensi dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 e dell'art. 57, comma secondo, lett. b) cpp, la qualità di agente di polizia giudiziaria è espressamente attribuita alle guardie dei comuni, alle quali è riconosciuto il potere di intervento nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, tra le quali rientra lo svolgimento di funzioni attinenti all'accertamento di reati di qualsiasi genere che si siano verificati in loro presenza e che richieda un pronto intervento anche al fine di acquisizione probatoria", affermando quindi il principio che, in flagranza di reato, la competenza non è limitata a specifiche fattispecie, ma riguarda tutti i reati.
Poi, sempre la Cassazione, scrive “dallʼart. 57 cpp non si evince che lʼattività di agenti di Polizia giudiziaria attribuita ai vigili urbani debba essere limitata ai soli reati che ledano interessi comunali. La dizione della norma, infatti, ha carattere generale e la disposizione è confermativa di quella contenuta nellʼart. 5, comma 1, lettera a) della legge 7 marzo 1986, n. 65 sullʼordinamento della polizia municipale” (Cass. Pen. Sez. V, 8 febbraio 1993 n. 1869).
Per quanto attiene invece ai compiti di polizia stradale, gli appartenenti alla polizia municipale, di norma, non possono prevenire ed accertare infrazioni sulle autostrade, compito di regola riservato al personale appartenente alla specialità polizia stradale della polizia di stato ed ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale e al personale dell'Amministrazione dello Stato appositamente qualificato (art. 375 comma 5 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495). In ogni caso, le funzioni di polizia stradale sono, da tutti, esercitate sotto il coordinamento del Ministero dell'Interno (art. 11 comma 3 D.Lgs. 285/92).
Le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza sono esercitate solo da quegli appartenenti alla polizia municipale (la maggioranza), al quale il Prefetto, su richiesta del Sindaco, riconosce la qualità di agente di pubblica sicurezza. Consistono essenzialmente nella collaborazione con le Forze di Polizia propriamente dette, alle dipendenze dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Così potrebbe andare? La versione attuale mi sembra poco neutrale e comunque errata. --Rinaldo (msg) 13:12, 4 giu 2012 (CEST)[rispondi]

Qualifica agente di PG, limitazione temporale

Vorrei porre una domanda a chi ne sa sicuramente più di me. La qualifica di cui sopra, come ampiamente discusso in questa pagina, sarebbe quindi da ricondurre al comma 3° del art. 57 cpp che dice: "Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55". Quindi limitazione per materia. la legge 65/86 al art. 5° dice: "Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza. 1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche: a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale;" Quindi limitazione territoriale. Dove tale qualifica viene limitata temporalmente?

P.s.: Naturalmente, secondo me, la qualifica di agente di Polizia Giudiziaria è riferita al comma 2° art. 57 cpp.Questo commento senza la firma utente è stato inserito da 79.44.162.212 (discussioni · contributi).

LE COSE STANNO COSI' LIMITI SPAZIALI, TEMPORALE E SENTENZA SEZIONI UNITE (CIOE' LEGGE)

Cerchiamo di mettere le disposizioni normative in fila.

In primo luogo stabiliamo che che sul punto le informazioni che sono prese a riferimento, come sentenze della Cassazione, sono ormai vetuste e non attuali.

Il riferimento attuale sarà verso la Cassazione Sezioni Unite n. 10454 del 23 aprile 2008

http://www.anvu.it/areaprotetta/marescialli.pdf

Ne é l'autore un Comandante della polizia Municipale che, però, è anche un avvocato.

Qui per la sentenza S.U. integrale http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/3251.pdf

Il riferimento è logico perchè in primo luogo è una sentenza a sezioni unite e quindi è legge, ma anche perchè inequivocabilmente chiarisce e dipana ogni dubbio sui seguenti aspetti:

- l'attribuzione delle funzioni di polizia giudiziaria è ai sensi dell'art.57 co.3 c.p.p. in relazione all'art.5 L.65/1986.

Ed in ogni caso per reati di competenza del Giudice di pace.

Il commento alla sentenza S.U. fornisce anche un altro elemento il cui aspetto resta fondamentale, il concetto di mansione e di funzione, nonché altri riferimenti di non secondo piano quali Corte di cassazione penale sez.III, sent. n.3289 del 07-11-1995, e sez.III, sent.n.1975 del 22-07-1997, ove risulta che

i "vigili urbani addetti al controllo" in virtù dell'art.5 della legge 7 marzo 1986 n. 65 (legge quadro sull'ordinamento della Polizia municipale) che procedono ad un sequestro di Polizia giudiziaria per un reato di costruzione abusiva sono da considerarsi legittimamente ufficiali di P.G. indipendentemente dalla documentazione di tale qualifica, che deriva comunque dallo svolgimento di fatto dell'attività di controllo.

Quindi la Cassazione non ritiene fondamentale la funzione attribuita dalla legge 65/1986, ma la mansione cui è stato incaricato l'operatore vigile urbano, dall'ente di appartenenza, in relazione alle funzioni di polizia delle quali è titolare l'ente stesso.

Il comando di polizia municipale incarica il vigile di eseguire determinate tipologie di controllo amministrativo demandate all'ente locale da leggi e regolamenti.

Ulteriore elemento che non ci permette assolutamente di riunire alle Forze di polizia il personale degli enti locali è il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art.3, dal quale sono invece disciplinati i vigili urbani

1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonche' i dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n.281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n.287.

Il personale delle Forze di polizia e della polizia giudiziaria è attribuito permanentemente di una funzione.

Le mansioni non esistono. Esistono i compiti nell'ambito dell'esercizio della funzione, vedi dpr 335/1982 per i ruoli della polizia di stato, ad esempio.

La limitazione temporale è data dall'orario di lavoro poichè la mansione è disposta da un CCNL.

Quello che fa riferimento è la predisposizione di un orario di servizio da parte dell'ente che costituisce un documento l'orario di inizio e di termine e conservato dall'amministrazione comunale. Se l'orario di servizio è quello 08/14, in quell'orario viene svolata la mansione incaricata dall'ente.

In ultimo su questo argomento è opportuno ribadire che le guardie delle province e dei comuni, come già esposto dal giudice E. Mori, ma che si riporta per l'ennesima volta http://www.earmi.it/varie/poteri.htm, non sono i vigili urbani.

- le guardie giurate comunali, forestali e campestri sono i dipendenti pubblici con qualifica di guardia comunale facenti parte della polizia locale e diverse dalle guardie municipali;

Le guardie delle province e dei comuni trovano fonte nell'art.44 TU RD 18 agosto 1907 n.690 e regolamento e poi RDL 04 giugno 1914 n.563.

E' curioso che, secondo il ragionamento sostenuto da alcuni, il vigile urbano avrebbe la "doppia qualifica funzionale" di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria per alcune materie ed agente di polizia giudiziaria con competenza generale.

Questo ragionamento in relazione ad una funzione è insostenibile.

Le guardie debbono possedere i requisiti determinati dall'art.81 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666, prestare giuramento davanti al pretore, ed essere singolarmente riconosciuti dal prefetto. Come meglio oggi disciplinato dall'art.4bis RD 635/1940.

Diverso è il servizio di polizia stradale.

Al di la del limite dell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza (strade dell'ente o nelle quali si esprime la potestà amministrativa dell'ente), effettivamente l'art.12 del codice della strada non pone limiti temporali all'attività del vigile.

Dall'altra parte il limite spaziale (strade comunali) della polizia municipale si evince dall'art.21 co.2, regolamento esecuzione del codice della strada:

2. L'espletamento dei servizi di scorta a veicoli o trasporti eccezionali è affidato alla specialità polizia stradale della Polizia di stato. La scorta è curata dai corpi di polizia municipale quando l'intero itinerario del trasporto si sviluppa su strade comunali. L'espletamento dei servizi di scorta a veicoli o trasporti eccezionali militari è affidato all'Arma dei carabinieri. All'espletamento di tale servizio si applica l'articolo 16, commi 5 e 7.

La polizia Municipale, neppure quella provinciale, può espletare questo servizio ma solo sulle strade di proprietà dell'ente perchè costituisono l'ambito territoriale dell'ente d'appartenenza.

E non è importante che oggi non venga più prescritta la scorta ai carichi eccezionali.

Le funzioni di pubblica sicurezza sono espletate ai sensi dell'art.3 L.65/1986 e non sono autonomamente esercitate sulla semplice base del rilascio del decreto prefettizio.

L'esercizio delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza sono esercitate solo ed esclusivamente nell'ambito di specifiche operazioni e previo la ratifica di protocolli d'intesa tra prefettura (o procura) ed amministrazione comunale.

In questa circostanza vine liquidata l'indennita di ordine pubblico anticipata dall'amministrazione locale e rifusa dalla prefettura.

http://www.sulpm-lombardia.net/sulpm/INComune/Contratti/Documenti/Protocollo%20d%27Intesa%20ampliamento%20servizi%20per%20visita%20Pontefice%201-2-3%20giugno%202012.pdf

Per l'esercizio di questa funzione ausiliaria vi è la necessaria assegnazione alle dipendenze funzionali di un dipendente dello stato con ordinanza del Questore.

Mi sembra difficile ottenere un risultato migliore dell'attuale.

--Daniele63 (msg)

Attenzione: quattro errori.
1 - la sentenza citata non dice che le funzioni di pg sono attribuite ai sensi dell'art. 57 c.3 del cpp, ma che l'assegnazione alle sezioni presso le Procure avviene ai sensi della suddetta norma...
2 - dove sta scritto che le funzioni di pg sono limitate ai reati di competenza del GdP. Premetto che potrei anche essere d'accordo, ma non lo vedo scritto da nessuna parte.
3 - non confondiamo la potestà del comune di installare dispositivi automatici di accertamento delle infrazioni al cds e funzioni di polizia stradale del personale della pm. I primi, al di fuori delle strade comunali, sono soggetti ad autorizzazioni, mentre i secondi no. Le scorte sono altra cosa ancora (art. 11 comma 1 lett. d).
4 - l'articolo del Giudice Mori dice esattamente il contrario di quello che si vorrebbe sostenere. Cito: "Gli agenti alle dipendenze di enti locali - Fermi restando i dubbi terminologici e sistematici ed i problemi sollevati dalla legge sulla polizia locale, essi vengono ritenuti agenti di PS e agenti di PG con competenza generale limitata al loro territorio
Rinaldo (msg) 08:13, 6 giu 2012 (CEST)[rispondi]


ERRORI

Poichè ti ricordo che sono un ignorante, e non sono laureato, ti invito a leggere con più attenzione le sentenze. L'applicazione alla sezione di polizia giudiziaria è ai sensi dell'art.57 co.3 cpp ma in riferimento artt.5 e 6 disposizioni di attuazione c.p.p., leggi di nuovo la sentenza per piacere.

art.5 co.2 disp.att.cpp

2. Quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione dell'attivita' di polizia giudiziaria, su richiesta del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica interessato, possono essere applicati presso le sezioni, con provvedimento delle amministrazioni di appartenenza, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di altri organi. Si osservano le disposizioni dell'articolo 8 in quanto applicabili.

art.6 co.4 disp.att.cpp 4. Il personale applicato a norma dell'articolo 5 comma 2 non viene calcolato nell'organico delle sezioni.

Come vedi non vieni calcolato nell'organico della polizia giudiziaria delle Sezioni perché è un applicazione a fini specialistici. Non vieni calcolato perché l'organico della polizia giudiziaria è costituito da polizia di Stato, Arma carabinieri e Guardia di finanza.

Se il p.m. ti impiega al di fuori delle tue competenze per materia sono problemi suoi. O meglio tuoi. Poiché il p.m. ragiona nell'ordine che a lui non interessa il tuo stato amministrativo, nel senso che egli ritiene che se gli dici di si il tuo ordinamento prevede che puoi eseguire quell'attività. Vorrei ricordarti che l'art.57 co.3 così recita

Sono altresÏ ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall`art.55.

Il p.m., prova a vedere se ti dico il vero, pensa che una legge o un regolamento dello Stato ti attribuisca, quale polizia municipale, l'espletamento delle funzioni che egli ti delega. Per andare nel linguaggio povero che sono abituato a curare quotidianamente il p.m. pensa che nel dpr 309/1990 o nella legge 65/1986 ci sia una competenza della polizia municipale in ordine alla repressione e prevenzione dei reati in materia di stupefacenti. Quindi ti delega perché tu non gli hai mai fatto presente che non è una funzione a te attribuita. In caso di danni a cose o persone a seguito di operazioni di polizia giudiziaria la prefettura, cui compete la liquidazione dei danni, non paga. Quando parlo di danni mi riferisco a qualunque, anche a seguito di richiesta di risarcimento per ingiusta detenzione, da parte della corte d'appello. Quindi il comune risarcisce il danno?

La competenza del giudice di pace è indicata dalle singole leggi e, basta che leggi la sentenza, i vigili di venezia espletavano la funzione del p.m. nei procedimenti davanti al giudice di pace pag.1, cpv 2. Secondo te, lascio alla tua capacità di laureato, se potevano impiegarli come p.m. nei procedimenti a rito ordinario, al posto dei v.p.o., non l'avrebbero fatto?

Non costi niente e fai il loro lavoro in udienza, costi ancora meno dei v.p.o..

Mi sa che non hai compreso il dispositivo del regolamento del CdS. vedi anche http://www.altalex.com/index.php?idnot=57306 http://www.laleggepertutti.it/12574_multe-la-polizia-in-borghese-non-sempre-puo-elevarle

Non indica la potestà del sindaco ma quella della polizia municipale. Semplicemente se cerchi di comprendere la nozione giuridica di "nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza", vedresti, facendo una semplice ricerca sul web, vuol dire anche "soltanto nel territorio comunale di competenza". Prima dell'attuale codice il servizio di polizia stradale dei vigili urbani era limitato al solo centro abitato (ex art.136 cds)

Qui ne trovi ancora traccia http://www.siapol.it/sezione.php?d=316

Tornando a noi qual'é l'ambito in cui l'ente da cui dipende esprime la sua potestà autoritativa ma che vincola l'espletamento della tua mansione di vigile (o superiore)? Ovunque vi si esprima la potestà autoritativa dell'ente. Può il tuo ente imporre l'applicazione del limite di velocità su un autostrada scorrente nel territorio municipale? Può il tuo ente imporre l'applicazione del limite di velocità su un strada di grande collegamento scorrente nel territorio municipale? Può il tuo ente imporre l'applicazione di un divieto di sosta in un area di servzio presente su un autostrada scorrente nel territorio municipale? Può il tuo ente imporre l'applicazione del limite di velocità su una strada statale, anche secondaria, scorrente nel territorio municipale? Cioé su questi ambiti territoriali, pur scorrenti nel territorio comunale, non si esprime la potestà autoritativa dell'ente.

Mi sa che mi sono espresso male. Diciamo così.

Devi leggere l'articolo e non estrapolare il paragrafo, perchè, se mi permetti mi diventi antipatico e sinceramente mi fai nutrire dubbi sulla qualità della tua laurea. Tu estrapoli tutto il periodo viene fuori

- le guardie di enti delegati dalla regione e ovviamente, anche se la legge non lo dice, le guardie delle regioni stesse (lett. g); la legge, tanto per fare un po’ di confusione, le chiama agenti, parola priva di significato tecnico-giuridico se non meglio specificata; ente delegato è in genere la provincia, ma non è esclusa la delega ad altri enti pubblici. Anche in questo caso deve trattarsi di dipendenti pubblici.

In primo luogo la regione delega in materia di caccia (perché la legge di riferimento è quella venatoria L.152/1997, vedi inizio ovvero g - Agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni) chi ritiene. La regione può delagare anche comunità montane o collinari e non i comuni.

- le guardie giurate comunali, forestali e campestri (lett. d) sono i dipendenti pubblici con qualifica di guardia comunale facenti parte della polizia locale e diverse dalle guardie municipali (vigili urbani art.19 Rd 18 agosto 1907 n.690);

Personalmente non credo (non sò) se i vigili urbani del comune di Milano (Napoli o Roma) esercitano la vigilanza sull'attività venatoria in delega della regione Lombardia. Ritengo che lo facciano i vigili della provincia.

Permetti di ritenere che non sono io quello che ho errato.

--Daniele63 (msg)

funzioni di polizia giudiziaria della polizia municipale

Io ogni giorno continuo a leggere di operazioni di polizia giudiziaria effettuate dai corpi di PM di alcuni comuni italiani. Qualche giorno fa a Roma la Polizia locale di Roma e di Ciampino hanno arrestato alcuni funzionari della Motorizzazione che dietro mazzette elargivano patenti a stranieri senza alcuna conoscenza della lingua italiana; hanno denunciato all'A.G altrettante persone! Le indagini sono state delegate dalla Procura. A Torino la PM ha arrestato 26 persone per spaccio di stupefacenti ( www.ancupm.it ) La Polizia Locale di Rho insieme alla Polizia di Stato cattura un ricercato ( www.ancupm.it ) La polizia locale di Milano arresta un egiziano che aveva rapinato un bambino sull'autobus. Poi a Roma tutti i pirati della strada vengono rintracciati e arrestati dalla polizia municipale. Anche l'arresto di Vittorio Emanuele nel 2006, su richiesta di un noto PM andato in varie occasioni su vari giornali, è stato eseguito dalla Polizia municipale di Potenza e dalla Squadra mobile. Non capisco allora perchè delegare indagini così delicate alla Polizia Municipale! Daniele, queste indagini dovrebbero essere dichiarate NULLE!--Lorenz89 (msg) 23:26, 15 giu 2012 (CEST)[rispondi]