Discussione:Anni di piombo

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Anni di piombo
Argomento di scuola secondaria di II grado
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Progetto Wikipedia e scuola italiana

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Le leggi speciali[modifica wikitesto]

Ho provato a metter mano alla sezione, che tuttavia presenta un problema che preferirei discutere con voi.

  • Innanzi tutto, i commenti valutativi abbondano. Così come presentate dal testo attuale, sono opinioni personali dell'estensore (peraltro talvolta in contrastro le une con le altre):
  • che le "leggi speciali" fossero criticabili sotto certi aspetti;
  • che esse abbiano salvato la democrazia;
  • che negli anni '70 vi sia stata un'involuzione poliziesca dello stato italiano;
  • che vi sia stata un'evoluzione (e non un'ulteriore involuzione) della normativa in materia di terrorismo dopo l'11 settembre 2001.

Prendo queste ad esempio, ma ce ne sono altre. Si tratta di tesi presenti e discusse nel dibattito italiano, e che sarebbe bene riportare come opinioni - possibilmente dotandole di opportuna documentazione a corredo (o inserendo richieste di citazione ove la documentazione non fosse prontamente reperibile) - non come dati di fatto obiettivi e assodati.

  • Inoltre credo sarebbe da evitare la formula "alcuni hanno detto che...", dato che in uno stato suppostamente libero come il nostro chiunque può affermare ciò che crede ;-) Credo sarebbe meglio precisare se si tratta di una convinzione diffusa nell'opinione pubblica o del parere di autorevoli esperti, e (specie in quest'ultimo caso) corredare il tutto di fonti adeguate.

Per ora, ritenendo più opportuno attendere il vostro parere su come risolvere il problema centrale della sezione, ho effettuato solo modifiche di minor conto. Tra le altre cose, ho messo in corsivo "leggi speciali" nel titolo della sezione perché nell'ordinamento italiano si trovano leggi speciali a non finire (non si è ancora riusciti a scoprire quante ne esistano!): quelle trattate dalla sezione non sono leggi speciali qualunque, bensì le leggi speciali per antonomasia. --Hauteville 06:26, 3 set 2007 (CEST)[rispondi]

Concordo, paragrafo da depovizzare, ho cominciato a metterci mano.--Marte77 11:06, 3 set 2007 (CEST)[rispondi]
Anch' io concordo. E' necessario IMHO, essendo questa una voce storica che illustra un periodo, inserire anche una serie di opinioni/commenti/valutazioni o voci discordanti, che aiutino il lettore a districarsi fra quanto abbia letto (anche su altre fonti). Ma cio' non deve essere fatto con frasi del tipo alcuni hanno detto che potrebbero/dovrebbero essere sostituita da frasi tipo: E' opinione di Tizio (+referenza), oppure secondo alcuni, tra cui Caio (+referenza). In secondo luogo quanto riportato dovrebbe essere fatto cum grani salis, senza ripetizioni dello stesso concetto e senza enfatizzare posizioni minoritari o personalistiche e senza enfatizzare piccoli dettagli a scapito di letture a piu' largo respiro. Scrivere degli anni di piombo significa sia scrivere sia di quegli anni (come, dove, quando e perche') e sia scrivere su quanto detto su quegli anni. --Bramfab Discorriamo 12:46, 3 set 2007 (CEST)[rispondi]
Ciao. Per quanto riguarda la legge Cossiga, in realtà d.l. 15 dicembre 1979 n. 625, convertito dalla l.6 febbraio 1980, n. 15 - quindi ad anni di piombo ampiamente inoltrati - la Corte Costituzionale si è trovata a decidere della costituzionalità di alcuni suoi articoli, quattro volte, non contando le due sentenze relative all’ammissibilità dei referendum in materia (22/1981 e 48/1981). Una volta, con ordinanza 19 dicembre 1983 n. 377 ha dichiarato inammissibile l’eccezione di costituzionalità relativa all’articolo 1 co. 3. Nelle altre tre pronunce: sentenze 14 gennaio 1982, n. 15, sentenza 7 febbraio 1985, n. 38 e sentenza 28 giugno 1985 n. 194, ha variamente rigettato come manifestamente infondati, o inammissibili, altri rilievi di costituzionalità relativi a svariati articoli. Le motivazioni, lunghe e tecniche ma non di meno interessanti, sono disponibili nel sito della Corte Costituzionale: http://www.cortecostituzionale.it/indexita.asp
La norma è quindi costituzionale. Vi possono essere dubbi e contrarietà – io stesso sono perplesso -, ma, fino a prova contraria, una legge è considerata costituzionale fintanto che non sia “fulminata” d’incostituzionalità dalla Corte Costituzionale e la mia stessa perplessità è, dunque, solo un'opinione. Se e quando la legge sarà dichiarata incostituzionale da chi ne ha il potere sarà un altro discorso. E’ un normale principio delle democrazie liberali: una brutta legge non è solo per questo fatto incostituzionale!Diciamo che le nostre sono state nei limiti, per quanto proprio a filo, delle disposizioni costituzionali. Il d.l. 625/79 è, inoltre, lo stesso che inserisce nel nostro ordinamento giuridico l’articolo 270 bis. Non abbiamo avuto - a mio parere - una vera e propria involuzione poliziesca, grazie anche ad un'ottima costituzione ed ad un discreto sistema di tutela attraverso il ricorso di costituzionalità (all'epoca ed anche attualmente, sconosciuto in molti altri Paesi europei) in effetti abbiamo rafforzato la repressione, cosa che non è necessariamente sinonimo della prima affermazione.
Il fatto che le norme siano state confermate in un referendum dal popolo sovrano se non le rende necessariamente costituzionali, è perlomeno riprova, inusuale in uno stato di polizia, che chi si opponeva a queste leggi ha avuto la possibilità di sottometterle al giudizio dell'elettorato, dopo avere raccolto le firme per la loro abrogazione.
Le norme antiterrorismo, nei vari paesi europei che l'hanno subito, si assomigliavano e si assomigliano un po' tutte, per quanto possa sembrare strano le idee circolano anche nel diritto e gli ordinamenti giuridici non sono mai molto originali! (il Giappone per esempio sta studiando ed importando la nostra normativa penale in materia di associazione mafiosa). Per quanto riguarda i reati associativi, uno dei problemi di quegli anni, vedi, ad esempio per comparazione, gli articoli 412-1 e 412-2 del codice penale francese o la conspiracy - che è un reato di origine giurisprudenziale, cosa inconcepibile per il nostro diritto - della common law britannica: dalla Criminal Law Act 1967, c. 58 e successive modificazioni, fino all’attuale Criminal Justice (Terrorism and Conspiracy) Act 1998, c. 40, oltre che ovviamente: The Criminal Attempts and Conspiracy (Northern Ireland) Order 1983, No. 1120 (N.I. 13) in http://www.statutelaw.gov.uk/Home.aspx --Edoardo.Dedo 17:21, 5 nov 2007 (CET)[rispondi]
Differente è il caso della l. 152/75, la legge Reale – disposizioni a tutela dell’ordine pubblico -. La norma ha conosciuto una lunga serie di eccezioni d’incostituzionalità che sono state respinte o dichiarate inammissibili (sentt. (87/76, 88/76, 112/76, 46/78, 261/83, 342/83, 66/84, 134/84, ordd.28/85, 257/85, 675/88 e 275/92) oltre che ad alcune pronunce relative al referendum a cui è stata sottoposta (sent. 16/78, ord. 17/78 e sent. 69/78) , ma anche due pronunce d’incostituzionalità parziali. La prima è la sentenza 1/80 e la seconda è la 177/80). Con la prima decisione la Corte dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma limitatamente all'avverbio "nuovamente"; con la seconda era dichiarata l’ illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 3, nella parte in cui elencava tra i soggetti passibili delle misure di prevenzione previste dalla legge medesima coloro che, "per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere ". L’impianto generale della norma ha però passato il vaglio della Corte, che è stato piuttosto minuzioso. Le stesse due sentenze che accoglievano le due censure di costituzionalità accennate, ne rigettavano, negli stessi dispositivi, altrettante.
A mio parere dovrebbe essere motivato perché qualcuno ritiene, meglio riteneva, del tutto legittimamente, queste norme incostituzionali (io le ritengo norme scritte male ma non incostituzionali, ma questa è solo un'opinione). Giuridicamente dovrebbe essere indicato quale articolo (o articoli) della Carta si ritengono violati e per quali motivi e da chi (non per essere cattivo ma se le definisce incostituzionali un docente universitario, un avvocato, un giudice o un gruppo di simili personaggi, l'affermazione ha certo un peso specifico, ma se lo dice il "beneinformato" all'angolo....). Infatti, secondo me, piazzare la frase tipo… <<secondo alcuni incostituzionali>>, senza ulteriori specificazioni che contestualizzino l'affermazione, rischia di essere fuorviante e di alimentare l’idea che la Repubblica sia andata effettivamente oltre i limiti della Carta nell’affrontare il terrorismo, per cui potrebbe passare , per quanto involontariamente, non solo la malaugurata idea degli opposti estremismi (come se il fatto che ci fossero idioti a destra ed a sinistra rendesse accettabile la sospensione delle libertà costituzionali) ma anche quella dello Stato oppressore, giustificatrice della reazione armata. Per ribadire il concetto: chiunque può legittimamente dire che, a suo parere, una norma è incostituzionale, motivando, ovviamente, nei dovuti modi la sua affermazione (questo solo per essere preso in considerazione, potrebbe anche limitarsi ad affermazioni apodittiche...siamo in democrazia), ma solo la Corte Costituzionale ha il potere di dichiarare tale una legge. Su questa sottile linea si gioca il dibattito sulla legislazione degli anni del terrorismo. Infine la citazione di una norma del 2003 (che potrebbe avere problemi di costituzionalità nella sua formulazione) è, secondo me, fuori luogo in un articolo dedicato agli anni di piombo.
L’Italia degli anni di piombo aveva, sicuramente, molti difetti ma non uscì dalla legalità costituzionale. Inoltre bisogna anche vedere il contesto internazionale. Altri Paesi europei, colpiti dal terrorismo, hanno adottato misure simili alle nostre; solo i Paesi, più fortunati e mai toccati dal sangue, non sentirono il bisogno di adeguare la loro legislazione ad un pericolo che non avevano. Per essere chiari, non posso paragonare l’Italia degli anni di piombo alla Svezia od alla Danimarca (anche se molti si stupirebbero di quanto possano essere dure le loro sanzioni, in determinati casi) ma alla Francia, alla Gran Bretagna, alla Repubblica Federale Tedesca. Si scoprirebbe così che le legislazioni antiterrorismo si copiavano tra di loro e che le nostre non erano le peggiori del continente. Magra consolazione forse, sicuramente però più razionale di alcuni giudizi. Ciao --Edoardo.Dedo 11:30, 6 nov 2007 (CET)[rispondi]
Concordo. E' importante innanzi tutto tener conto delle pronunce della Corte costituzionale. Sarebbe bene inoltre specificare chi e in base a cosa ha espresso un certo parere in ordine alle leggi in questione. E non hai torto nemmeno sulla norma entrata nell'ordinamento a seguito dell'11 settembre: per quanto possano essere interessanti le riflessioni in merito, certo esula ampiamente dal periodo storico discusso in voce, che - come si è convenuto in discussione - ha un inizio ed una fine. --Hauteville 00:46, 7 nov 2007 (CET)[rispondi]
L'Italia resta sempre il paese del dottor Azzeccagarbugli, il paese dove si cerca di far prevalere il cavillo sulla legge. Non si spiegano altrimenti i commenti qua sopra e le richieste di citazione nella voce principale. Vale la pena di spiegare che la Corte Costituzionale non si riunisce per esaminare la costituzionalità di una legge in base al suo umore quando si sveglia la mattina, ma qualcuno con sufficiente autorità deve sollevare una eccezione di incostituzionalità. Quindi gli abbondanti richiami qua sopra dimostrano che molti hanno avuto dubbi sulla costituzionalità delle leggi, e non si trattava del bottegaio all'angolo. Basterebbe prendere le sentenze citate per trovare i riferimenti. Il fatto che poi la Corte abbia a volte confermato i rilievi vuol dire che anche nel merito la costituzionalità era discutibile. Sullo stato di polizia che si configurò in quegli anni parlano le statistiche: la legge Reale ha ucciso centinaia di persone ed i riferimenti dovrebbero essere facilmente rintracciabili. In uno stato di diritto non dovrebbe essere consentita la condanna a morte con esecuzione immediata per il semplice fatto di non essersi fermati davanti all'intimazione dell'alt da parte di forze dell'ordine, eventualmente di notte e con scarsa visibilità. Riassumendo: i dubbi di costituzionalità sono stati sollevati in modo formale nelle sedi competenti, almeno in qualche caso la Corte ha confermato che erano stati superati i limiti costituzionali, i morti di quegli anni non sono aria fritta e confermano l'involuzione dello stato. Poi se in altri stati ci siano state leggi peggiori è un discorso abbastanza marginale. Truman 17:00, 9 nov 2007 (CET)[rispondi]
Punto per punto:
"L'Italia resta sempre il paese del dottor Azzeccagarbugli, il paese dove si cerca di far prevalere il cavillo sulla legge." Che l'Italia sia un paese di azzeccagarbugli è una tua legittima opinione, ma non spetta a noi come estensori stabilire la differenza tra "leggi" e "cavilli", né tanto meno stabilire - alla stregua di un dato di fatto - quando la "legge" sia stata aggirata con un "cavillo".
"Vale la pena di spiegare che la Corte Costituzionale non si riunisce per esaminare la costituzionalità di una legge in base al suo umore quando si sveglia la mattina, ma qualcuno con sufficiente autorità deve sollevare una eccezione di incostituzionalità. Quindi gli abbondanti richiami qua sopra dimostrano che molti hanno avuto dubbi sulla costituzionalità delle leggi, e non si trattava del bottegaio all'angolo." E di questi dubbi va dato conto con riferimenti puntuali basati su fonti autorevoli, non - come diresti tu - citando l'opinione del bottegaio all'angolo. Anche perché eccezioni di costituzionalità vengono regolarmente sollevate su tantissime leggi, dai permessi per costruire alla legge sull'immigrazione passando per la non retroattività della sanzione amministrativa più mite: la cosa fa parte della normale dialettica processuale, e a maggior ragione ne faceva parte in un periodo di inasprimento di norme sanzionatorie e processuali. Il che rende ancora più necessara la corretta e puntuale individuazione di ogni riferimento.
"Basterebbe prendere le sentenze citate per trovare i riferimenti." Reperire le sentenze è un'ottima idea, ma più che effettuare noi stessi analisi giuridiche del testo della sentenza - cosa di grande interesse, almeno per me, ma che esula dal nostro progetto - a noi interessa, come si diceva, il commento del testo medesimo. Che dovrebbe provenire da fonte autorevole.
"Il fatto che poi la Corte abbia a volte confermato i rilievi vuol dire che anche nel merito la costituzionalità era discutibile." Benissimo - citiamo il dove, il come e il quando, sempre basandoci su fonti significative.
"Sullo stato di polizia che si configurò in quegli anni parlano le statistiche: la legge Reale ha ucciso centinaia di persone ed i riferimenti dovrebbero essere facilmente rintracciabili." Centinaia di persone, casomai, sono stati uccisi da armi da fuoco: che sia stata la legge Reale a permetterlo o ad incoraggiarlo è un'opinione, che diventa enciclopedica se e in quanto condivisa (ciò che dev'essere documentato da riferimenti idonei).
"In uno stato di diritto non dovrebbe essere consentita la condanna a morte con esecuzione immediata per il semplice fatto di non essersi fermati davanti all'intimazione dell'alt da parte di forze dell'ordine, eventualmente di notte e con scarsa visibilità." Opinione legittima: solo, non siamo qui a discutere di ciò che secondo noi dovrebbe essere, ma a documentare ciò che oggettivamente è stato.
"Riassumendo: i dubbi di costituzionalità sono stati sollevati in modo formale nelle sedi competenti, almeno in qualche caso la Corte ha confermato che erano stati superati i limiti costituzionali" Vedi sopra: se così è stato, si dia conto del fatto e lo si documenti.
"i morti di quegli anni non sono aria fritta e confermano l'involuzione dello stato." Che i morti ci siano stati è fuor di dubbio, che lo stato si sia "involuto" è un' opinione che assume rilievo in quanto condivisa da parte della società. E come tale, non come dato di fatto, va riportata e documentata.
"Poi se in altri stati ci siano state leggi peggiori è un discorso abbastanza marginale." Al di là del nostro personale giudizio mi sembra importante per la voce Anni di piombo - un termine che, come sappiamo, non è nato in Italia - dar conto del fatto che la situazione del periodo non era tipica della sola Italia, e che è stata affrontata con strategie talora analoghe in altri Paesi europei. --Hauteville 14:27, 10 nov 2007 (CET)[rispondi]
Ho provato a mettere un po' di ordine nel paragrafo in questione. Ho spostato in una nota i riferimenti a fatti recenti ed ho inserito qualche riferimento alla Corte Costituzionale. Gradirei pareri e/o correzioni. saluti.Truman 11:33, 11 nov 2007 (CET)[rispondi]


La nota 13 e la nota 15 riportano la sentenza 48/1981, che riguarda l'ammissibilità del referendum sulla l. 15/80, la citazione è probabilmente un errore materiale in quanto in motivazione della sentenza non risulta quanto scritto in nota. Dovresti controllare nella giurisprudenza della Consulta in http://www.cortecostituzionale.it/ita/attivitacorte/pronunceemassime/pronunce/filtro.asp
Tornando a noi. Per quanto ti possa sembrare strano, Truman, so per quali motivi si riunisce una Corte Costituzionale italiana e per mezzo di quale strumento giuridico, la procedura davanti ad essa ed i mille possibili aspetti e valori e tipi delle sue sentenze. In più: per ottenere una pronuncia della Corte non occorre qualcuno con << sufficiente autorità>>, come scrivi tu: basta un umile avvocato (anche se ha giurato il mattino stesso, pensa!), un processo, il collegamento tra le norme implicate nel procedimento e la norma costituzionale (o le norme) che si suppone violata ed una sufficiente motivazione. E' del pari necessario un giudice (sia di pace, sia GOA, sia togato, sia amministrativo, sia tributario ecc...) che accolga l'istanza e che spedisca il tutto alla Corte - ricorso incidentale -.
Quello che ho scritto, in fondo, è che il solo organo che stabilisce la costituzionalità delle norme è la Corte, tutte le altre opinioni circa la correttezza costituzionale di una legge sono appunto opinioni. Per valutarle è opportuno sapere chi le ha dette e come le motiva, mi sembra normale. Non mi sembra di utilizzare cavilli...
Per quanto ti possa sembrare strano, poi, non esiste nella Costituzione italiana un diritto soggettivo a forzare i posti di blocco, né di giorno né di notte. Possiamo essere d'accordo sul fatto che la norma sia esagerata - e lo è secondo me, ho detto che sono scritte male!- ma non è incostituzionale. Se domani la Corte dichiarasse questa parte della legge incostituzionale, sulla base della motivazione che era una <<norma emergenziale>>, anche questo concetto peraltro non incostituzionale di per sé, avrebbe, legittimamente modificato la propria giurisprudenza e leggeremo avidamente per quale motivo. Questo eventuale motivo d'incostituzionalità, molto probabilmente, a mio giudizio, sarà basato più che sulla natura emergenziale della legge sulla sua razionalità, principio fondamentale dell'ordinamento giuridico desunto dalla costituzione che prevede ed impone - tra le altre cose - la stretta e precisa coerenza tra una norma ed i suoi effetti. E' da sottolineare inoltre che questo principio è di creazione giurisprudenziale, piuttosto recente e non era applicato all'epoca delle sentenze. Preciso è un mio parere se la Corte mi smentisse, bene: io riesco ad accettare che la Consulta abbia il potere di rigettare le mie idee. Ecco, l'esperta tra gli esperti,perita peritorum in materia di costituzionalità è, fino a prova contraria, la Corte Costituzionale. Questo anche perché le sue decisioni - in determinati casi - sono vincolanti e polverizzano un norma escludendola dall'ordinamento giuridico ex tunc (spesso, ma qui il discorso sul valore delle sentenze è complesso e divagatorio, sappi comunque Truman che lo conosco), le altre opinioni sono, nella loro forma migliore: dottrina giuridica, che può essere maggioritaria, minoritaria, unanime o divisa.
Tu scrivi:<< Il fatto che poi la Corte abbia a volte confermato i rilievi vuol dire che anche nel merito la costituzionalità era discutibile.">> e qui ti dimostri un po’ Azzeccagarbugli. Infatti la Corte, come ho scritto e citato, ha confermato sempre la costituzionalità delle parti della cd Legge Cossiga che le sono sottoposte e solo due volte ha accolte eccezioni marginali di costituzionalità relative alla Reale. Quindi PRIMA del ricorso alla Consulta la costituzionalità della norma era discutibile; DOPO la pronuncia della Corte, per quei particolari motivi, la legge è costituzionale. Negli altri due casi: due specifici motivi di incostituzionalità sono stati accolti.
Poiché sono un pignolo, riporto entrambi i dispositivi, dato che tu li poni a base delle tue deduzioni. Sentenza 1/80:<<… dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152 limitatamente all'avverbio "nuovamente"; dichiara per il resto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152 sollevata dal giudice istruttore del Tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento agli artt. 13, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione>>.
Sentenza 177/80: << 1) Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui elenca tra i soggetti passibili delle misure di prevenzione previste dalla legge medesima coloro che, "per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere "; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, n. 1, della legge 22 maggio 1975, n. 152, sollevata con riferimento all'art. 25, terzo comma, Cost. dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe>>. Nella 177/80, come vedi in realtà la legge Reale è toccata di rimbalzo, infatti è dichiarato incostituzionale un passaggio della legge 1423/56 che veniva ad essere in coordinata applicazione con la legge Reale. La censura alla legge in sè è stata dichiarata non fondata. Come vedi le due sentenze accolgono una censura limitata della norma - una addirittura non tocca la legge se non di rimbalzo, come si è visto - e respingono, entrambe un’altra eccezione di costituzionalità. Realtà un pochino più complessa rispetto a quella da te sostenuta.
Un'altra cosa, in che cosa consisterebbe: << diminuzione delle libertà costituzionali>>, quali libertà sono state toccate? Come sono state limitate?
Infine attenzione le leggi speciali non sono proibite dalla Costituzione. Infatti il nostro ordinamento giuridico è basato su 1)una costituzione scritta; 2) sulla gerarchia delle fonti. Per questo una legge speciale ricade sempre sotto la costituzione e le limitazioni delle libertà costituzionali possono avvenire solo nelle forme e nei modi previsti dalla Carta. La legge speciale è quella a cui si applica il broccardo lex specialis derogat generali, ma questa norma speciale non può, a sua volta, derogare la costituzione, in quanto lex superior derogat legi inferiori. Per questo una legge che limita queste libertà - al di fuori della Carta - non è speciale è INCOSTITUZIONALE e quindi tanquam non esset. Ma per essere dichiarata tale ci vuole una sentenza della Consulta.
Comunque sono favorevole, nei termini in cui ti ho precisato sopra, a come hai reimpostata la pagina, controlla solo la citazione delle sentenza delle due note. Ciao --Edoardo.Dedo 09:52, 12 nov 2007 (CET)[rispondi]
Grazie della segnalazione, avevo spulciato parecchie sentenze ed alla fine ho preso quella giusta ma ho dato il riferimento a quella sbagliata. Adesso dovrebbe andare meglio. Nel merito ho trovato molto interessante la giurisprudenza costituzionale, che in alcuni punti rende molto bene l'atmosfera di quegli anni. Una prima risposta l'ho già data: la stessa Corte dice che la legislazione si era mossa in senso liberale dal 1945 in poi, mentre in quegli anni stava andando controtendenza. Per quanto riguarda le discussioni di costituzionalità forse si risolve tutto storicizzando l'osservazione presente nel testo della voce: da più parti si sollevarono dubbi sulla costituzionalità della leggi speciali, esse però passarono il vaglio della Corte con minime modifiche. Non banale comunque il rilievo che ho messo in nota: la Corte considerava tali leggi costituzionali in un'ottica temporanea di emergenza. E' stata chiusa l'emergenza? Oppure con la scusa dell'emergenza sono entrate delle leggi liberticide che poi sono diventate permanenti?

Una nota sui posti di blocco: tra il diritto a forzarli impunemente e la fucilazione immediata c'è in mezzo lo stato di diritto. Mi scuso se non inserisco qualche broccardo in latino, ma spero di essere stato comunque chiaro. In ogni caso il latino non mi dispiace.Truman 12:33, 12 nov 2007 (CET)[rispondi]

Anche a me piace il Latino, e mi scuso per la prolissità, ma sai sono un pignolo, l'avrai capito ;)!
Corretto storicizzare e corretta l'osservazione sulle sentenze della Corte. Vedi, il problema delle leggi di emergenza è che: dovrebbero avere una data di inizio ed una data di termine, se no non sono esattamente leggi d'emergenza, ma leggi speciali nel significato di cui sopra. Se le norme sono costituzionali: o la Corte cambia giurisprudenza e dice che è lei che deve mettere un termine temporale a norme che essa ritiene emergenziali - idea un po' forzata - oppure usa il principio di ragionevolezza per cancellarle oppure s'inventa qualcosa d'altro. Tutto sta a vedere quando una di queste leggi sarà impugnata ancora e con quali motivi. Tieni presente che, paradossalmente, potrebbe non avvenire mai. Ultimamente queste norme non sono molto utilizzate!
Per quel che riguarda il posto di blocco. Lo stato di diritto ti ordina di fermarti ad un posto di blocco, regolarmente costituito. Se tu non ti fermi, la legge stabilisce i termini della reazione di chi presidia il posto di blocco stesso, valutando il fatto non secondario che anche chi presidia il posto di blocco gode del diritto all'incolumità personale e che sta agendo all'interno della legge. Lo stato di diritto, inoltre ti dice, con il codice della strada che: di notte, con la pioggia o con scarse condizioni di visibilità, devi moderare la velocità. Ricapitolando: è buio, vai veloce, forzi un posto di blocco, dopo che molti agenti sono stati feriti o uccisi in una manovra simile, lo stato di diritto consente la possibilità di difendersi. Un auto che ti piomba addosso a 100 km/h è letale esattamente come una pistola. Diciamo che non è fucilazione ma potrebbe rientrare nella legittima difesa? Tieni presente che non c'è una specifica violazione del diritto alla vita del guidatore, infatti anch'egli, magari colposamente sta attentando alla vita degli agenti della stradale! Ma potrebbe esserci un'irragionevole discrepanza tra la norma e le sue conseguenze, cosa che penso io, ma che è solo un'opinione. Ciao --Edoardo.Dedo 12:56, 12 nov 2007 (CET)[rispondi]


Citando sempre dalla Sentenza 15/82 (note 13 e 15 del testo), ma soprattutto per calibrare al meglio la discussione sul concetto di legge speciale o legge d'emergenza: <<Di fronte ad una situazione d'emergenza, quale risulta quella in argomento, quando la questione venga collocata in un quadro più ampio di quello offerto dall'ordinanza che l'ha sollevata, Parlamento e Governo hanno non solo il diritto e potere, ma anche il preciso ed indeclinabile dovere di provvedere, adottando una apposita legislazione d'emergenza>>. La Corte utilizza il precetto salus rei publicae suprema lex esto, principio però che non può mai travalicare gli ovvi limiti della Costituzione, fatto che gli estensori della regula iuris non conoscevano! Interessante il riferimento al fatto che l'emanazione di una legislazione d'emergenza può, a fronte di determinate situazioni e nei limiti della Carta, essere non solo un diritto ma anche un dovere sia del Legislativo sia dell'Esecutivo.
L’eccezione d'incostituzionalità che portò alla decisione 15/82, si riferiva ad un problema relativo alla durata delle misure cautelari – nella fattispecie la carcerazione preventiva -. In questa sentenza ricorre in motivazione il principio di ragionevolezza, ma non è risolutore della questione, lo sarà successivamente in altre pronunce. L’organizzazione delle misure cautelari e le norme che le regolano sono state modificate dal 1982, se non altro con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Quindi, attualmente la 15/82 ha un peso relativo, ma è utile per storicizzare. Ciao --Edoardo.Dedo 12:37, 13 nov 2007 (CET)[rispondi]

Ho provato a rendere più neutrale. Forse si potrebbe ora eliminare il tag depov. --giuranus (msg)

provvedo allora all'eliminazione. --giuranus (msg) 08:53, 23 ago 2016 (CEST)[rispondi]

E i tentati colpi di stato?[modifica wikitesto]

Manca nella voce la sezione relativa ai colpi di stato abortiti (Golpe Borghese, Golpe bianco...) una voce che voglia seriamente trattare degli anni di piombo non può ometterli! --Desyman (msg) 11:32, 10 set 2008 (CEST)[rispondi]

Ho creato il template:Anni di piombo, ho inserito le cose principali, ma voi che competete nell'argomento siete liberi di aggiungere, migliorare e approfondire.--JOk3R Dimmi tutto!! 22:58, 23 mar 2009 (CET)[rispondi]

Ho messo mano.--Marte77 23:52, 23 mar 2009 (CET)[rispondi]

Analisi troncata[modifica wikitesto]

Mi sembra strano non distinguire il terrorismo nero del terrorismo rosso: non sono le stesse rivendicazioni, gli stessi modi d'azione. Secondo me, non si deve quindi mantenere l'amalgama tra loro...Questo commento senza la firma utente è stato inserito da 92.135.194.222 (discussioni · contributi).

Non capisco perchè è inserita tra le stragi/strategia della tensione, la "strage" di via Fani, peraltro definibile correttamente "agguato di Via Fani" e ho in una mia sandbox un progetto già pronto di voce ad hoc con decine di fonti disponibili; si tratta di un evento del tutto estraneo agli altri in elenco e inquadrato invece nella storia delle Brigate Rosse e del terrorismo rosso. Attendo riscontri prima di rimuovere dall'elenco.--Stonewall (msg) 11:41, 4 apr 2012 (CEST)[rispondi]


Vorrei fare una nota su quanto viene detto nel capitolo "le stragi" : "Pier Paolo Pasolini, dichiarò di conoscere i mandanti delle stragi, pur non esibendo alcuna prova". L'articolo "io so" pubblicato sul Corriere della sera può essere - o meglio dovrebbe- interpretato non in modo letterale. Pasolini non sta realmente affermando di essere a conoscenza dei nomi dei colpevoli. L'intero pezzo è un accusa alla "corruzione" dei poteri. Sta dicendo che chi è al potere sa ma per paura di perdere proprio quel potere tace. Sta dicendo che è compito degli intellettuali di prendere coraggio e denunciare il potere. Sta sfidando i suoi colleghi, il governo e il partito comunista (accusandolo per altro di troppo "puritanesimo"). Quindi a mio parere non sta realmente dichiarando di sapere, ma sta facendo il suo compito di intellettuale: sta provocando e incitando potere e intelettuali a muoversi e sta denunciando la corruzione dell'intero sistema politico. --Golfarman (msg) 18:08, 6 giu 2012 (CEST)[rispondi]

Tolgo la parte relativa a Pasolini il quale non sapeva sicuramente chi erano i mandanti e la cui morte non è imputabile alla strategia della tensione--Jose Antonio (msg) 19:16, 10 mag 2016 (CEST)[rispondi]

IMDb da Wikidata[modifica wikitesto]

Non si possono leggere dall'elemento collegato d:Q4850939, perché assenti e non avrebbe senso aggiungerli perché Q4850939 non è un film. --Rotpunkt (msg) 15:22, 29 ago 2017 (CEST)[rispondi]

I collegamenti sono nell'articolo del film -> Romanzo_di_una_strage#Collegamenti_esterni. -- MovieFex (msg) 21:54, 29 ago 2017 (CEST)[rispondi]
Questa pagina è collegata a d:Q4850939 non a d:Q172419 e salvo casi particolari i nostri template utilizzano solo l'elemento Wikidata collegato alla pagina stessa, non altri elementi. Per il funzionamento di Wikidata c'è Aiuto:Wikidata. --Rotpunkt (msg) 23:02, 29 ago 2017 (CEST)[rispondi]
Collegamento IMDb -> film. -- MovieFex (msg) 06:01, 30 ago 2017 (CEST)[rispondi]
Se il contenuto è pertinente della voce non c'è alcun motivo enciclopedico per non tenere il link. Non si editano le voci col paraocchi senza valutare il contesto.--Bramfab Discorriamo 10:34, 30 ago 2017 (CEST)[rispondi]
Avevo capito, erroneamente, che il problema di MovieFex fosse che sull'elemento Wikidata collegato a questa pagina non ci fosse la proprietà Wikidata (dato che sembra occuparsi soprattutto di questo) ma, come detto, {{Imdb}} e gli altri template si possono usare anche in altre voci se pertinenti, esplicitando l'identificativo del film. --Rotpunkt (msg) 10:58, 30 ago 2017 (CEST)[rispondi]
Cercando di indagare ulteriormente il problema di MovieFex credo che si sia preoccupato dal fatto che l'utilizzo di Imdb in voci in cui il relativo elemento Wikidata non ha la proprietà per Imdb, e non ce l'avrà probabilmente mai come in questo caso, fa sì che la voce sia categorizzata in Categoria:Codice IMDb assente su Wikidata. Proverò a vedere (non subito) con [@ ValterVB] se vale la pena di mettere un controllo nel codice, di modo che se l'elemento collegato non è destinato a ricevere mai una identificativo IMDb (P345), in base alla sua istanza di (P31), allora non venga effettuata alcuna categorizzazione. --Rotpunkt (msg) 11:27, 30 ago 2017 (CEST)[rispondi]
In effetti è un problema che anche io aveevo sollevato un po' di tempo fa. Se non ricordo male forse avevo proposto di usare un cita web al posto del template per questi casi particolari, ma la proposta non era piaciuta :) Legare la categorizzazione all'istanza ho paura che non risolva perché non sempre le impostazioni sono corrette su Wikidata. Mi pare di aver visto voci di più film con relativi IMDb che hanno P31=film, non corretto perché dovrebbe essere "serie di film" ma per ora sono così perché uniti in maniera errata. Secondo me si potrebbe pensare a un template {{ImdbNoWD}} o qualcosa del genere che incorpora l'attuale IMDb ma non categorizza, si risolverebero 2 problemi: il primo quello della categoria, il secondo quello dei BOT che importano i dati su Wikidata. Non penso che sia un grosso problema la gestione, non dovrebbero essere tantissimi casi e normalmente sono stabili. --ValterVB (msg) 13:30, 30 ago 2017 (CEST)[rispondi]
Bene che ci avevi già pensato! :) Magari anche solo un parametro del template (wd=no o wikidata=no), che disabiliti sia il template {{Wikidata}} che {{Controllo Wikidata}}. Sono appunto pochi casi stabili come dici. --Rotpunkt (msg) 13:42, 30 ago 2017 (CEST)[rispondi]
Il collegamento a IMDb non è necessario in questo articolo, perché l'articolo sul film è disponibile e l'IMDb è contenuto. -- MovieFex (msg) 15:07, 30 ago 2017 (CEST)[rispondi]
Cosa significa "l'ingresso al film è disponibile" ??? --Bramfab Discorriamo 15:25, 30 ago 2017 (CEST)[rispondi]
Ciò significa che l'articolo sul film è qui. (Pardon, traduzione Google)--MovieFex (msg) 15:30, 30 ago 2017 (CEST)[rispondi]
@MovieFex Il link http://www.imdb.com/title/tt1565068/ generato da {{Imdb}} può stare contemporaneamente sia in Romanzo di una strage che in Anni di piombo, in entrambe. --Rotpunkt (msg) 15:51, 30 ago 2017 (CEST)[rispondi]
This can create the problem that ValterVB mentioned above: somebody importes this wrong IMDb in WD and another merges this different Wikidata items because the IMDb is equal. What I don't understand is, when an article about a film exists here (with IMDb) which is linked in another article that IMDb is linked again. Normally the external links should have a direct reference to the article and here in this case it has not. The IMDb gives information about the film Romanzo di una strage and not about Anni di piombo. (Beg me pardon for changing to English language but it seems that a Google translation is quite tricky) --MovieFex (msg) 16:15, 30 ago 2017 (CEST)[rispondi]
Un utente potrebbe voler parlare di Romanzo di una strage in varie voci e in queste voci potrebbe voler usare {{Imdb|tt1565068|Romanzo di una strage}} o qualunque altro template con identificativo su Wikidata come un riferimento. Mi sembra che sia normale che sia libero di farlo. --Rotpunkt (msg) 16:23, 30 ago 2017 (CEST)[rispondi]
If you use {{Imdb}} here you will get no value so - what is the benefit? --MovieFex (msg) 16:36, 30 ago 2017 (CEST)[rispondi]
Si usa {{Imdb|tt1565068|Romanzo di una strage}}. --Rotpunkt (msg) 16:40, 30 ago 2017 (CEST)[rispondi]
non mi piace ripetermi due volte.--Bramfab Discorriamo 16:55, 30 ago 2017 (CEST)[rispondi]

Collegamenti esterni modificati[modifica wikitesto]

Gentili utenti,

ho appena modificato 2 collegamento/i esterno/i sulla pagina Anni di piombo. Per cortesia controllate la mia modifica. Se avete qualche domanda o se fosse necessario far sì che il bot ignori i link o l'intera pagina, date un'occhiata a queste FAQ. Ho effettuato le seguenti modifiche:

Fate riferimento alle FAQ per informazioni su come correggere gli errori del bot

Saluti.—InternetArchiveBot (Segnala un errore) 01:12, 9 nov 2017 (CET)[rispondi]

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Saluti.—InternetArchiveBot (Segnala un errore) 22:44, 6 feb 2018 (CET)[rispondi]

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Saluti.—InternetArchiveBot (Segnala un errore) 21:36, 25 mag 2018 (CEST)[rispondi]

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Saluti.—InternetArchiveBot (Segnala un errore) 16:58, 15 feb 2019 (CET)[rispondi]

Tentativi di modificare la voce per nascondere le responsabilità fasciste delle stragi[modifica wikitesto]

Alcune ore fa è stata inserita una modifica che, senza esprimere alcuna motivazione, toglieva in più punti la precisazione che le grandi stragi furono di mano fascista, e cancellava anche i nomei di Freda e Ventura condannati come responsabili. La cosa è sconcertante. Occorre che tutti controlliamo che questa voce assuma sempre un carattere di obiettività storica,anche per le prescrizioni POV di Wikipedia. Ma qui addirittura si è trattato di nascondere fatti palesi e ben documentabili, e non di una semplice divergenza fra di vista. Eiminun (msg) 13:59, 12 apr 2020 (CEST)[rispondi]

Modifica 78185673[modifica wikitesto]

Ciao a tutti. [@ Bramfab, Stonewall, Edoardo.Dedo, Rotpunkt, Marte77, DCGIURSUN, Rotpunkt, ValterVB, Jose Antonio, Stonewall] [@ Desyman, DCGIURSUN, Windino, TrinacrianGolem]e altri. Vi eravate mai accorti di questo edit? È accaduto più di 5 anni fa. Immaginate quante persone hanno letto la pagina da allora ad oggi pensando che quelle quattro righe corrispondano a verità, invece di considerarle conclusioni personali, soggettive e assolutamente non verificabili, se non addirittura dettate da malafede e menzogna. Penso che queste voci vadano vagliate molto spesso e attentamente. Scusate il disturbo, ma è necessario che lo sappiate. --Bella Trovata (msg) 16:30, 22 mag 2021 (CEST)[rispondi]

L'acqua calda. Volevo rispondere già nel primo pomeriggio altrove (mia talk, che tratta di ciò). Va a fare pendant con quello che io chiamo tuttologia dispersiva, cioè tutti si occupano di tutto, in linea con la citazione nella home di Rotpunkt. Premesso che l'enciclopedia sarà piena, di POV, travisazioni o falsità (la storia la fanno i vincitori), buona norma quando si ha un minimo dubbio è pingare un utente di peso e del progetto pertinente. Nelle citazioni che fanno riferimento più volte a un tomo è buona norma citare la pagina e dubitare, quando c'è eccessiva generalizzazione. Prima o poi si potrà fare un tutorial per il patroller avanzato quando non ci sono utenti tematici che possono garantire neutralità.--☼ Windino ☼ [Rec] 17:04, 22 mag 2021 (CEST)[rispondi]
Altro che acqua calda! Per me è stata una doccia fredda! Qua non si tratta di vinti e vincitori, ma di emerite stronzate senza scusanti. Cioè dopo aver letto tutta 'sta discussione che si inoltra fino al 2020 con l'avallo di utenti esperti nessuno s'era mai accorto di queste quattro righe in croce? Nella seconda metà degli anni settanta ci molta indulgenza verso il terrorismo di sinistra: terroristi noti potevano entrare alla mensa della Marelli e sedersi, ammirati, al tavolo delle impiegate, in alcune scuole medie superiori e nelle Università le loro azioni ricevevano applausi, mentre nei cortei si gridava «Basta coi parolai, armi agli operai». Se non me ne fossi accorta ieri per via di un IP coscienzioso sarebbero rimaste chissà per quanto ancora. --Bella Trovata (msg) 22:26, 22 mag 2021 (CEST)[rispondi]
Si però si tratta di informazioni vere. --Stonewall (msg) 00:09, 23 mag 2021 (CEST)[rispondi]
Salve, ovviamente, non partecipando più come una volta alla quotidianità wikipediana, mi era completamente sfuggito questo contributo. La fonte riportata (senza indicazione precisa) è la ben nota opera divulgativa della coppia Montanelli/Cervi e riporta la "vulgata" per così dire dei "vincitori" post Guerra fredda. Del resto mi sembra assolutamente (e purtroppo) il celebre mainstream storiografico attuale. Inutile dire che invece la realtà fu diversa: l'arresto di Curcio e Franceschini non fu seguito dalla fine delle BR non certo per la presunta mancanza di volontà politica. Le BR si ripresero per l'inefficenza della forze di polizia che, ritenendo ormai vinta la partita, furono in parte smobilitate, e soprattutto per la persistenza e la crescita in Italia di un movimento di opposizione giovanile-operaio di massa in cui le organizzazioni poterono facilmente reclutare migliaia di militanti disposti alla lotta armata. Dal punto di vista politico, i partiti di sinistra "istituzionale" nella realtà temevano fortemente lo "scavalcamento a sinistra" dei movimenti estremistici extraparlamentari e sempre più si allinearono alle posizioni politiche istituzionali governative; è peraltro vero che il PCI ritenne per molti anni che le BR fossero "fantomatiche", non genuinamente di sinistra rivoluzionaria ma "create" o "infiltrate" da entità o istituzioni reazionarie desiderose di mettere in cattiva luce i comunisti e favorire una svolta golpista in Italia, temutissima all'interno della sinistra istituzionale fin da Piazza Fontana. --Stonewall (msg) 17:55, 22 mag 2021 (CEST)[rispondi]
Anzitutto un rewind per [@ Bellatrovata]. dicendo acqua calda non volevo svilire o ridimensionare il tuo avvedimento. Intendevo che l'enciclopedia è piena di questi casi al punto che intavolare in questa talk un vi eravate mai accorti... con 10 ping è dispersivo. Se serve a tirare le orecchie benissimo ! (presumo hai pingato persone nella crono-voce). Per non rendere dispersiva questa talk, il problema va proposto (e spero lo si farà come si sarà già fatto) ad ampio raggio portando anche questo caso come esempio. Perché si, è una emerita stronzata. Ma non c'entra, citando @Stoneweall, che venga dai vincitori, istituzioni conniventi, da un giornalista più che da uno storico, da frettolosità divulgativa e bla e ancora bla. Per me, che non frequento il progetto storia e non mi permetto di patrollarlo, viene immediatamente all'occhio che quella frase è un insieme sconnesso di (presunte) constatazioni forzosamente incollate tra loro per sostenere una sentenza cioè che nei confronti del terrorismo (inteso ad ampio raggio, concettuale e fattuale) vi fosse accondiscendenza. Idiozia o forbita tecnica di collage. Scomponiamo un poco:
  • Nella seconda metà degli anni settanta ci molta indulgenza verso il terrorismo di sinistra: ma a quel tempo i suddetti erano già noti come terrorosti ergo criminali ricercati ? Ammirati da cosa, dalle loro gesta, erano bellocci ? (le impiegate; e gli impiegati orsetti ? ma per favore!)
  • In alcune scuole ricevevano applausi.. anche quì come sopra. Non dubito che in comizi o aule magna molto a sinistra possano avere avuto consensi. Talune idiologie, non i mezzi per raggiungerle. Ovvio non si deve prendere il ci vorrebbe una bomba in parlamento oggi, non allora.. di qualche squilibrato per sostenere la tesi di gruppi neo-terroristi. Dubito che anche nei cortei di destra o dei radicali si gridassero le medesime frasi. Detto ciò ne traggo un unica cosa utile: se questo viene da un libro di Montanelli, citato alla cippa senza rif. di pagina, il mio invito è toglierlo in toto con le sue considerazioni. Quantomeno ripassarne tutti i riferimenti. --☼ Windino ☼ [Rec] 00:45, 23 mag 2021 (CEST)[rispondi]
Scusami [@ Windino] :-), la mia intenzione nell'aprire proprio qua la discussione non vuole essere una tirata d'orecchie, perlomeno non è questo il fine, ma la volontà di consultare utenti molto più esperti di me che a loro modo ne hanno già discusso, seppur per altri motivi. Perciò anche il tuo contributo è importante, come quello degli utenti che in questi anni hanno discusso in questa talk. --Bella Trovata (msg) 08:25, 23 mag 2021 (CEST)[rispondi]
Un paio di cose da chi ha vissuto pienamente quel periodo, premettendo viceversa da wikipediano che purtroppo non sempre si riesce a star dietro a tutti gli edit, e se certi scappano, poi o si rilegge tutta la voce oppure spesso non te ne accorgerai mai.
Certamente lo scioglimento o se vogliamo lo spostamento o rimozione di Dalla Chiesa dalla lotta contro le BR ne permise la rinascita o la ripresa, tuttavia queste per tante ragioni non erano isolate come si vuol far credere, cercate dai venditori di libri di seconda mano la biografia di Curcio "A viso scoperto" e sarete sorpresi di tante cose: per esempio scoprirete perché le BR mai sostennero la tesi dell'uccisione di Feltrinelli. Correggo quello che ha scritto Stonewall soltanto per ricordare che più che più per fantomatiche, le BR furono per anni indicate come "sedicenti Brigate Rosse" nel senso che si voleva farle passare per un piccolo gruppetto di persone che truffaldinamente si autoproclamava "rosso" (colore che a quei tempi era soltanto sinonimo di sinistra, lotta popolare, comunismo marxista) mentre in realtà sarebbe stato tutt'altro. Per il resto è vero che "terroristi noti potevano entrare alla mensa della Marelli e sedersi, ammirati, al tavolo delle impiegate, in alcune scuole medie superiori e nelle Università le loro azioni ricevevano applausi, mentre nei cortei si gridava «Basta coi parolai, armi agli operai», soltanto che chi lo scrisse ha dimenticato di aggiungere che questo clima di omertà, e fiancheggiamento venne dissolto con l'omicidio di Guido Rossa, che per l'appunto fu il primo, dopo anni di fiancheggiamento ai brigatisti a denunciarlo.
Quello che non si vuole ancor oggi ammettere è che in quegli anni ci fu un gruppo di persone sinceramente di sinistra, che bruciarono la loro vita ( e quella di molti altri) nella convinzione di poter creare le condizioni per costruire una società diversa utilizzando anche la lotta armata, al pari di quanto a quei tempi stava avvenendo in vari paesi del cosiddetto terzo mondo (oltre che in Nord Irlanda, Paesi Baschi e nel quartiere di Haarlem e dintorni). Ho scritto anche, perché tutta la parte ideologica di quegli anni fino ad oggi è poco descritta, cercate in rete L'ape e il comunista tanto per avere un'idea. Un'altra cosa da cui mi discosto da Stonewall è che credo che qualcuno (o forse di più) nel PCI comprese che si trattava di persone sinceramente di sinistra, non fosse altro per il fatto che alcuni brigatisti uscirono dalle loro file, leggete "Un contadino nella metropoli" e fu dopo questa comprensione, che partì la controffensiva PCI-CGIL contro BR e partito armato. Soprattutto informatevi su quel periodo leggendo anche fonti, "stranamente" oggi dimenticate--Bramfab (msg) 00:56, 23 mag 2021 (CEST)[rispondi]
Concordo sostanzialmente con le considerazioni di Bramfab; ottima soprattutto la considerazione che i militanti (o terroristi se volete) dei gruppi di lotta armata rivoluzionaria non erano extraterrestri ma provenivano dai centinaia di gruppi e movimenti di estrema sinistra che erano attivi in quegli anni e il cui obiettivo era la palingensi rivoluzionaria (quindi violenta) del mondo. Si trattava di decine di migliaia di giovani e operai che quasi ogni giorno nelle grandi città scendevano in piazza e si scontravano con le forze dell'ordine e con i gruppi antagonisti....così giorni e giorni per mesi e anni. Ricordo sempre che nel 1979 ci furono oltre 2000 episodi di violenza terroristica, quasi dieci al giorno. Tra quelle decine di migliaia di giovani, alcune migliaia (forse di più) fecero la scelta più radicale, tragica (e sicuramente sbagliata) della lotta armata. La storia degli anni di piombo in fondo è molto semplice, al di fuori di dietrologie, grandi vecchi o infiltrazioni che ci sarano sicuramente state ma che non cambiano l'interpretazione storica del periodo caratterizzato dal radicalismo rivoluzionario di massa di un intera generazione. Riguardo l'atteggiamento del PCI, forse non sono stato chiaro...concordo anche qui con Bramfab, nei primi anni i grandi dirigenti magari credevano veramente ai brigatisti-provocatori, ma a livello di base si conoscevano tutti e si sapeva benissimo in generale chi fossero e da dove provenissero i combattenti della lotta armata, alias terroristi di sinistra.--Stonewall (msg) 09:13, 23 mag 2021 (CEST)[rispondi]
Grazie [@ Bellatrovata] per la segnalazione. La voce a mio avviso è un po' tutta di qualità mediocre e un pochino POV (con uno sbilanciamento verso la trattazione del terrorismo di sinistra visto da prospettive montanelliane) ma l'edit che segnali è davvero eccessivo e rappresenta l'opinione di personaggi che non erano certo NPOV. Non ho intenzione di cimentarmi in discussioni politiche (WP:FORUM), ma vedo che l'edit in questione è stato rimosso quindi per quanto mi riguarda ben fatto. La voce sarebbe un po' tutta da rivedere, ma non mi posso impegnare a farlo in questo momento e quindi auguro buon lavoro a chiunque se la senta di prendere a mano la voce! --Desyman (msg) 20:39, 29 set 2021 (CEST)[rispondi]

Collegamenti esterni interrotti[modifica wikitesto]

Una procedura automatica ha modificato uno o più collegamenti esterni ritenuti interrotti:

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