Wikipedia:Bar/2015 03 10

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10 marzo


WMF porta in tribunale la NSA per lo spionaggio sugli utenti


Jimbo e Lila ne danno notizia sul New York Times, e la notizia è anche sul sito WMF:
Wikimedia Foundation porta in tribunale la NSA e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti d'America, avviando un'azione legale insieme ad altre 8 organizzazioni (Amnesty International USA, Human Rights Watch, The National Association of Criminal Defense Lawyers, PEN American Center, Global Fund for Women, The Nation Magazine, The Rutherford Institute e Washington Office on Latin America) e con la rappresentanza della American Civil Liberties Union (ACLU).
Il programma di sorveglianza di massa del governo statunitense viola, secondo WMF, il quarto emendamento della Costituzione americana (diritto alla privacy) così come il primo (diritto di libera espressione e associazione); inoltre, sostiene il fronte delle organizzazioni, l'operato della NSA viola i termini del Foreign Intelligence Surveillance Act (legge sull'intelligence estera) che il Congresso aveva emendato nel 2008.
La NSA è stata accusata di spiare ogni comunicazione internet da e verso gli USA. In uno dei documenti rivelati da Snowden, Wikipedia è indicata espressamente come uno dei siti spiati, e altri documenti rivelano che questo controllo è mirato a conoscere tutto ciò che fa su Internet un utente spiato. Un simile sistema di sorveglianza intimidisce e ha perciò effetti coercitivi e inibitori sugli utenti, impedendo la corretta realizzazione di un progetto come Wikipedia che è impostato sulla libera espressione e il libero scambio di conoscenza.
L'azione intende tutelare il libero operato degli utenti non statunitensi, che possono essere a rischio a causa di relazioni di collaborazione fra l'agenzia di spionaggio americana e altre agenzie di spionaggio nazionali di altri paesi, che potrebbero produrre dati sui propri cittadini utenti di Internet, sostanzialmente, per conto del governo USA.

Fin qui la notizia; personalmente trovo che sia un'azione importante e coraggiosa, che ci riguarda molto da vicino, e sono solidalmente grato a WMF e Amnesty Usa per averla intrapresa -- g · ℵ (msg) 11:09, 10 mar 2015 (CET)[rispondi]

Notizia decisamente interessante, di cui esser non solo grati e spiritualmente solidali, ma anche contenti e un pochino fieri. Se il sentimento è condiviso, perché non cogliamo l'occasione per esprimerlo in qualche maniera ufficiale? -- SoujaK (msg) 17:42, 10 mar 2015 (CET)[rispondi]

Parere di un avvocato sul diritto all'oblio


Cari tutti,

come potete notare oggi è una giornata molto attiva dal lato di avvocati e cose legali. :D

Qualche settimana fa, ho ricevuto una richiesta da parte di un utente riguardo un possibile "aiuto" di Wikimedia Italia per sapere se la sentenza sul diritto all'oblio si applica o meno a noi wikipediani. Ho girato la richiesta al direttivo, di cui sono parte, e il direttivo ha dato mandato all'avvocato dell'associazione di farci avere un parere legale sulla vicenda.

Questo parere è arrivato ieri. Sfortunatamente, ci ha chiesto di NON pubblicare il testo su Commons o su altri progetti, quindi vi posso fornire soltanto una sintesi ragionata del parere.

Passiamo alla versione lunga.

Partiamo dal fatto che, secondo la ormai nota sentenza della Corte Europea, l'attività di Google deve essere qualificata anche come "trattamento di dati personali", di cui è "responsabile". Chiaramente Wikipedia non è un motore di ricerca, ma un'enciclopedia libera. Da qui la domanda: si applica a noi? La risposta, come facilmente intuibile, è complessa.

Innanzitutto, secondo il nostro avvocato, l'eventuale "responsabile del trattamento dei dati personali" è Wikimedia Foundation, nella sua qualifica di hosting provider (come è stata definita dal Tribunale di Roma nella sentenza del 9 luglio 2014, "Angelucci contro WMF").

Fermo restando che ogni valutazione in merito a una richiesta di diritto all'oblio spetta alla sola WMF, la sua posizione è più "comoda" rispetto a quella di Google, perché "non è assoggettat[a] ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite" (Decreto legislativo n. 70/2003, art. 17, co. 1).

Tuttavia, questo è vero a condizione che WMF "a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione; b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso" (Decreto legislativo n. 70/2003, art. 16, co. 1).

In altre parole, WMF rischia solo se è a conoscenza di qualcosa e non fa niente per risolvere la situazione.

Passiamo al capitolo utenti. Un utente non è né autorizzato al o titolare del trattamento dei dati, perché non rientriamo nella definizione data dalla legge, né abbiamo un qualche obbligo nell'aggiornamento di una voce, poiché siamo volontari. Quindi fin qui, siamo salvi.

Tuttavia - e cito verbatim dal parere dell'avvocato - "I singoli utenti, al contrario, possono essere ritenuti responsabili allorché creano o modificano una voce enciclopedica introducendo informazioni che sono, già al momento dell’inserimento, inesatte o inattuali. In tal caso, infatti, tratterebbero in modo illegittimo i dati personali del soggetto interessato (c.d. lesione della privacy). Quanto agli utenti, in ultima analisi, occorre distinguere tra una condotta passiva (mancato aggiornamento delle voci) per la quale non è configurabile alcuna responsabilità, e una condotta attiva (creazione o modificazione delle voci) per la quale invece la responsabilità può sussistere".

In altre parole: se non aggiorniamo e non sappiamo nulla, pure noi siamo salvi; se invece inseriamo dati parziali su qualcosa o qualcuno (es. una condanna in primo grado, ma ci dimentichiamo dell'assoluzione in secondo), potremmo averne individualmente dei problemi. Potremmo, non è che è automatico, eh.

Questa è la "sintesi" del parere (quattro cartelle, è già tanto non essermi dilungato ulteriormente). Se avete domande, fatele qua che poi penso io a girarle all'avvocato. Tanto per una volta paga WMI - e siamo felici di farlo. :)

A vostra disposizione. --Sannita - L'admin (a piede) libero 15:55, 10 mar 2015 (CET)[rispondi]

P.S. Vi faccio una sola preghiera, conoscendovi da molti anni. Essendo questa una sintesi del parere, non ci infiorettate troppi pensieri sopra. Se avete dubbi, domandate chiarimenti e non fasciatevi la testa con eccessivo anticipo. --Sannita - L'admin (a piede) libero 15:55, 10 mar 2015 (CET)[rispondi]

non infioretto (:-P), ma ti chiedo gentilmente di far valutare l'eventuale correttezza della mia reazione di utente:
  1. la sfera della privacy non è lesa quando ci occupiamo solo di ciò che davvero è di pubblica rilevanza, quindi omettiamo i dati di vita privata (figli, nomi dei figli, mogli, corna, etc)
    1. non è trattamento dati privacy la collazione di informazioni di pubblica rilevanza
  2. l'inserimento di informazioni inesatte o parziali viola le condizioni di servizio alle quali ci viene concesso di agire sui server WMF
  3. "riferire ciò che dice una fonte" (che sarebbe il nostro vero mestiere) non è "affermare ciò che la fonte dice"
  4. un dato oggetto di elaborazione storiografica non è un dato di cronaca obliabile, l'esistenza di più fonti storiche sul dato esclude che possa farsi censura della storia
  5. dato che l'Italia non è paese di common law, come cittadino italiano al momento ho un approccio esclusivamente culturale alla sentenza Google vs. Mario Costeja González et al.; in forza di quale legge italiana sarei tenuto ad adeguarmi alla sentenza di un Foro non italiano?
Grazie :-) -- g · ℵ (msg)
Alla prima nota, rispondo con le parole del nostro avvocato: "Esistono tuttavia alcune eccezioni [al diritto all'oblio], rappresentate dal ruolo pubblico eventualmente ricoperto dal soggetto interessato, tale per cui sussiste il pubblico interesse a che una notizia sia ancora pubblicizzata, ovvero dal sopraggiungere di fatti nuovi che riportino in attualità la notizia. In ogni caso, sussiste il diritto dell’interessato a che essa sia aggiornata e dunque corretta: la notizia, infatti, originariamente completa e vera, diviene non aggiornata, risultando quindi parziale, non esatta, e pertanto sostanzialmente non vera, qualora non sia egualmente conoscibile il suo eventuale sviluppo".
Ne deriva esplicitamente che, se "ci occupiamo solo di ciò che davvero è di pubblica rilevanza", non è (dovrebbe essere) applicabile il diritto all'oblio, fermo restando la necessità di aggiornare il prima possibile - necessità, non obbligo, perché siamo volontari.
Questo non significa che non ci saranno persone che proveranno a cancellare determinate cose facendo riferimento a questo diritto, anche col ricorso ai tribunali e anche se il diritto all'oblio non c'entra niente, ma almeno adesso sappiamo che la risposta è "chieda a WMF e in bocca al lupo".
Quanto all'applicazione della sentenza, il fatto che sia della CGUE aiuta molto a garantire una certa applicazione anche qui in Italia. Peraltro, abbiamo già un po' di giurisprudenza della Cassazione in merito al diritto all'oblio. D'altronde, questo è un parere, non una sentenza. Purtroppo. --Sannita - L'admin (a piede) libero 18:05, 10 mar 2015 (CET)[rispondi]
ma tu lo sai che lo dicevo essenzialmente per riportare, lato utente, attenzione sulla grave necessità di "stringere" sulle BDV - poi se l'avv volesse dettagliare... ;-) -- g · ℵ (msg) 18:09, 10 mar 2015 (CET)[rispondi]
Prima di tutto grazie per la segnalazione! Poi vorrei sapere in casi come questo che si deve fare Discussione:Brigitta_Kocsis#Proposta_di_spostamento? Grazie in anticipo. --Rago (msg) 18:15, 10 mar 2015 (CET)[rispondi]
Si applica solo ai viventi? --ValterVB (msg) 20:57, 10 mar 2015 (CET)[rispondi]
Vedo che è confermato quello che avevo scritto qua e là. :-) Resta da chiarire in quale forma la WMF possa concretamente rispettare la sentenza in Europa ma non negli Stati Uniti (ove non è tenuta a farlo). Creando paradossalmente due versioni diverse del sito geolocalizzando come fa google? Si tratta a mio parere di un caso molto interessante che rappresenta bene i grossi conflitti sulla giurisdizione ai tempi di internet e comunicazione globale.
Per rispondere a ValterVB, secondo la legge italiana il diritto all'onore può essere tutelato anche dai discendenti, se associamo a tale diritto anche le caratteristiche di quello all'oblio direi di sì, si applica anche ai defunti. Trattandosi di una fonte normativa recente, comunque, è necessaria maggiore giurisprudenza oltre ai commenti. --Lucas 22:25, 10 mar 2015 (CET)[rispondi]
Finalmente qualcosa fatto "a modo", ce ne era bisogno. I miei ringraziamenti.
Quella che sto per fare può sembrare una domanda polemica, per questo me la tolgo prima di eventuali dettagli, ma vorrei sapere perché dell'avvocato non si fa il nome. Ha chiesto anche questo oltre a non pubblicare il testo? Non che lo voglia sapere in pubblico adesso o in futuro per forza, ma se poi su questa interpretazione ci si fondano giustamente delle linee guida valide minimo per un decennio (tanto c'è voluto a avere qualche elemento concreto, di fondo) vorrei sapere, considerato che gli utenti a volte vanno e vengono, come si farà a risalire ai dettagli effettivi. Credo che leggere fra trent'anni "facciamo così perché un tizio ha detto un altro tizio di cui forse so cercarti il nome una cosa di cui si trova facilmente solo un riassunto" non è proprio il miglior biglietto da visita sulle questioni legali.
In ogni caso bisognerebbe iniziare a fare una pagina di aiuto con dei chiari riferimenti legali, sarebbe un buon precedente. La loro mancanza si sta facendo veramente sentire, quando si discute su interpretazioni al limite rende le situazioni potenzialmente più critiche.--Alexmar983 (msg) 15:22, 11 mar 2015 (CET)[rispondi]
No, si può dire chi è (e in realtà anche pubblicare il testo - per il quale, nel caso qualcuno avesse dubbi di copyright, ha acconsentito alla pubblicazione in cc-by-sa - quello che ci ha chiesto è di non pubblicare il PDF che ci ha mandato); è lo studio che segue abitualmente WMI. - Laurentius(rispondimi) 22:21, 11 mar 2015 (CET)[rispondi]
Chiedo senza pretesa che qualcuno sappia rispondere (ma perlomeno ci provo):
  • La responsabilità del singolo utente che inserisce un'informazione inesatta o inattuale c'è anche se l'utente non è al corrente o c'è bisogno di una volontà di commettere il reato? (Esempio scrivo in una voce che Tizio è nato il tal giorno ma non indico la data di morte, quando invece è morto 3 giorni fa ma io non lo so. O scrivo che di una certa organizzazione o associazione è presidente Caio, ma in realtà è cambiato 2 settimane fa e io non lo so).
  • Visto che è l'avvocato di Wikimedia Italia ha tenuto conto della legislazione italiana, immagino giusto?? (Solo di quella o anche quella statunitense?). --109.55.7.81 (msg) 16:35, 11 mar 2015 (CET)[rispondi]
Sì, certo, ha tenuto conto della legge italiana. - Laurentius(rispondimi) 22:21, 11 mar 2015 (CET)[rispondi]

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