Tutore (diritto)
Si intende come tutore il rappresentante legale di una persona che esercita una funzione di tutela, potendo essere, a seconda della legislazione, una persona fisica o una persona giuridica.
[modifica] in Italia
Il giudice tutelare nomina tutore colui che ha esercitato per ultimo la potestà. Se questa designazione manca o se si oppongono se ci sono gravi motivi, sarà scelta un'altra persona, preferibilmente fra i prossimi parenti (art.348 cod.civ).
Il tutore deve tenere una regolare contabilità della sua amministrazione e deve renderne conto ogni anno al giudice tutelare. Per abuso, negligenza, inettitudine, indegnità, insolvenza, il tutore può essere rimosso dall'ufficio (art. 384 cod.civ); inoltre dovrà risarcire al minore i danni derivanti dalla cattiva amministrazione del patrimonio o da altre violazioni dei propri doveri.
[modifica] Provvedimenti di competenza
Nel caso che la magistratura ritenga che un tutore sia inaffidabile può prendere alcuni provvedimenti, quali l'affidamento della prole, o comunque dei tutelati, ad un'altra persona, multe o anche la carcerazione nel caso che esso abbia sfruttato i suoi tutelati in maniera criminosa.
Alcune legislazioni prevedono anche la libertà vigilata e l'impedimento a tempo indeterminato di tutelare altre persone.
[modifica] Voci correlate
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