Barriera architettonica

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Si considera barriera architettonica qualunque elemento costruttivo o ostacolo che impedisca, limiti o renda difficoltosi gli spostamenti, o la fruizione di servizi, da parte di chiunque, ma specialmente di persone con limitata capacità motoria o sensoriale.

Da questo consegue che un oggetto che non costituisca barriera architettonica per un individuo può invece essere di ostacolo per un altro: dipende dalle capacità o dalla menomazione del singolo individuo. Il bisogno di garantire al maggior numero di persone il diritto alla libertà di movimento ha portato naturalmente alla ricerca di parametri comuni, che consentissero di uscire da questa soggettività, determinando a livello normativo quali precisi elementi costruttivi siano da considerarsi barriera architettonica.

Indice

[modifica] Il problema in Italia

La legge italiana stabilisce i termini e le modalità in cui deve essere garantita l'accessibilità dei vari ambienti, con particolare attenzione ai luoghi pubblici. Sono stabilite con esattezza, ad esempio, le dimensioni minime delle porte, la pendenza degli scivoli, le caratteristiche di un bagno accessibile. Ogni nuova costruzione deve rispettare tali norme, e anche i vecchi edifici devono essere adeguati in caso di ristrutturazione (D.M. 236/89, art. 6)

Esempi classici di barriera architettonica sono: scalini, porte strette, pendenze eccessive, spazi ridotti; ma esistono innumerevoli casi di barriere meno evidenti, come parapetti "pieni", che impediscono la visibilità a una persona in carrozzella o di bassa statura; banconi da bar troppo alti, sentieri di ghiaia o a fondo dissestato. Per menzionare poi qualche elemento di ostacolo ai non vedenti, basti citare semafori privi di segnalatore acustico, o oggetti che sporgono in alto e in cui si può andare a sbattere, in quanto non rilevabili col bastone bianco; ma anche barriere "virtuali", come siti internet non conformi agli standard di accessibilità. L'elenco è potenzialmente infinito, e dovrebbe tener conto dei tanti tipi diversi di disabilità.

[modifica] Il problema nel Canton Ticino

Nel Canton Ticino, come in tutta la Svizzera, la direttiva di riferimento è la Norma SN 521 500 (dove SN sta per Schweizerische Norm). In essa sono contenute tutte le misure minime da rispettare nella progettazione e nella costruzione di un nuovo edificio pubblico o privato ma accessibile al pubblico. Queste misure sono di seguito riassunte in maniera essenziale e risultano utili in sede di verifica dei progetti.

[modifica] Piazze, strutture esterne e posteggi

  • Percorsi: I collegamenti orizzontali esterni devono essere scevri da scalini, avere una larghezza minima di cm 120 ed una pendenza massima del 8%.
  • Posteggi: nei parcheggi con oltre 15 posti deve essere previsto un posteggio per i diversamente abili. Negli autosili o nei parcheggi pubblici il rapporto è di un posto ogni 50 posteggi.

[modifica] Edifici

  • Ingresso: l'ingresso dell'edificio non deve essere munito di scalini ed avere una larghezza minima di cm 80.
  • Percorsi: i collegamenti orizzontali interni devono essere scevri da scalini presentare una larghezza minima di cm 120.
  • Ascensori: le dimensioni minime degli ascensori devono essere di cm 110x140 e la porta presentare una luce netta di passaggio di cm 80.
  • Sanitari: negli stabili pubblici almeno un locale sanitario deve presentare le dimensioni di cm 165x180, avere una porta di cm 80 che si apra verso l'esterno ed essere arredato secondo norma.
  • Porte: tutte le porte devono presentare una larghezza minima di cm 80.

[modifica] Collegamenti esterni

  • HandyLex: legislazione sulle barriere architettoniche e suggerimenti per una progettazione accessibile.
  • FTIA, l'accessibilità agli edifici nel Canton Ticino.
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