Quorum: differenze tra le versioni

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Quindi coloro che sono a favore del mantenimento dello status quo hanno la possibilità di attuare una [[strategia]] [[ostruzionismo|ostruzionistica]], detta anche ''[[sabotaggio]] del quorum'', consistente nel non partecipare, e nell'invitare altri a non prendere parte alla votazione.
Quindi coloro che sono a favore del mantenimento dello status quo hanno la possibilità di attuare una [[strategia]] [[ostruzionismo|ostruzionistica]], detta anche ''[[sabotaggio]] del quorum'', consistente nel non partecipare, e nell'invitare altri a non prendere parte alla votazione.


Il ''[[sabotaggio]] del quorum'' è considerato dalla legislazione italiana vigente un [[reato]]. Infatti l'Articolo n° 51 della Legge n° 352 del 25 maggio [[1970]] richiama per i [[referendum]] l'Articolo n° 98 del D.P.R. n° 361 del 30 marzo [[1957]], essi così recitano:
<!-- Quanto gli articoli riportati indicano non riguarda inviti a non votare poiché la legge stessa specifica tassativamente che la fattispecie può avvenire "abusando delle proprie attribuzioni (di pubblico ufficiale) e nell'esercizio di esse". Difatti la stessa legge vieta egualmente di adoperarsi anche "a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati" mentre la campagna elettorale non è ovviamente mai preclusa a un pubblico ufficiale quale un parlamentare. Così riportato il paragrafo parrebbe anche solo possibile che un invito all'astensione (o un invito a votare sì, no o a sostenere una particolare lista o candidato) sia illecito, cosa non vera. Vero è che un abuso delle proprie attribuzioni di pubblico ufficiale, nel loro esercizio, è uno specifico caso di abuso d'ufficio la cui pena è qui regolamentata. Molto diverso e possibile secondo la stessa legge anche in caso di abusi in favore del sì o del no. -->

'''Art. 98 del D.P.R. n° 361 del 30.03.1957 "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati"'''
Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessita', il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati '''''o ad indurli all'astensione''''', è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000.

'''Art. 51 della Legge n° 352 del 25.05.1970 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione sulla iniziativa legislativa del popolo"'''
Le disposizioni penali, contenute nel Titolo VII del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, si applicano anche con riferimento alle disposizioni della presente legge. Le sanzioni previste dagli articoli 96, 97 e 98 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per richiesta di referendum o per proposte di leggi, o voti '''''o astensioni di voto relativamente ai referendum''''' disciplinati nei Titoli I, II e III della presente legge. Le sanzioni previste dall'articolo 103 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti previsti nell'articolo medesimo riguardino espressioni di voto relative all'oggetto del referendum.


Questa tattica è vantaggiosa, rispetto ad andare a votare per il mantenimento dello status quo, in quanto, a coloro che non vanno a votare per scelta, si aggiungono tutte quelle persone che solitamente non si esprimono perché disinteressate alle votazioni.
Questa tattica è vantaggiosa, rispetto ad andare a votare per il mantenimento dello status quo, in quanto, a coloro che non vanno a votare per scelta, si aggiungono tutte quelle persone che solitamente non si esprimono perché disinteressate alle votazioni.

Versione delle 21:13, 13 apr 2016

Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Quorum (disambigua).

Il termine quorum indica il numero di partecipanti o elettori necessario affinché una votazione sia valida.

Il termine è mutuato dal latino quorum (dei quali), sottintendendo la frase suffissale è necessaria la presenza o il voto.

Caratteristiche

Il quorum viene solitamente previsto nei casi in cui si voglia evitare che un'esigua minoranza di elettori possa prendere decisioni riguardanti l'intera collettività. Per questo motivo quasi tutti gli statuti di società e associazioni prevedono quorum (a volte molto elevati) per decisioni importanti, come le modifiche statutarie o lo scioglimento.

Sabotaggio del quorum

Quando il quorum non viene raggiunto, la votazione non può avere effetto sulla legislazione, o nessuno viene eletto, e non può perciò cambiare lo status quo.

Quindi coloro che sono a favore del mantenimento dello status quo hanno la possibilità di attuare una strategia ostruzionistica, detta anche sabotaggio del quorum, consistente nel non partecipare, e nell'invitare altri a non prendere parte alla votazione.

Il sabotaggio del quorum è considerato dalla legislazione italiana vigente un reato. Infatti l'Articolo n° 51 della Legge n° 352 del 25 maggio 1970 richiama per i referendum l'Articolo n° 98 del D.P.R. n° 361 del 30 marzo 1957, essi così recitano:

   Art. 98 del D.P.R. n° 361 del 30.03.1957 "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati"
   Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessita', il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000.
   Art. 51 della Legge n° 352 del 25.05.1970 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione sulla iniziativa legislativa del popolo"
   Le disposizioni penali, contenute nel Titolo VII del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, si applicano anche con riferimento alle disposizioni della presente legge. Le sanzioni previste dagli articoli 96, 97 e 98 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per richiesta di referendum o per proposte di leggi, o voti o astensioni di voto relativamente ai referendum disciplinati nei Titoli I, II e III della presente legge. Le sanzioni previste dall'articolo 103 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti previsti nell'articolo medesimo riguardino espressioni di voto relative all'oggetto del referendum.

Questa tattica è vantaggiosa, rispetto ad andare a votare per il mantenimento dello status quo, in quanto, a coloro che non vanno a votare per scelta, si aggiungono tutte quelle persone che solitamente non si esprimono perché disinteressate alle votazioni.

Tipologie

Nell'uso del termine in materia deliberativa o elettorale, possiamo distinguere due principali tipologie di quorum, in conformità alle accezioni generalmente attribuitegli, così come desunto dalla corrente giurisprudenza:

  • Il quorum strutturale o costitutivo indica il numero o la percentuale minimi di aventi diritto che debbono essere presenti a una riunione o partecipare a una votazione, affinché sia ritenuta valida e possa avere gli effetti proposti. Corrisponde, in sostanza, al numero legale.
  • Il quorum funzionale o deliberativo indica il numero o la percentuale di voti a favore minimi da ottenersi perché un candidato possa essere eletto o una proposta possa essere approvata.
  • Il quorum per opzione (per-option quorum) è una modalità alternativa di quorum che invece di porre un vincolo sul numero minimo di votanti complessivi, lo pone sul numero di votanti di almeno una delle due opzioni (favorevoli o contrari).

Ad esempio una possibile applicazione potrebbe richiedere che almeno il 25% più uno degli aventi diritto voti o che almeno il 25% più uno degli aventi diritto voti no. È da notare che anche nel caso del quorum classico, la votazione potrebbe passare con solamente il 25%+1 di voti , se un ulteriore 25% di persone votasse no; in questo caso è infatti palese la stranezza di un sistema che approva un giudizio anche se ci sono più voti contrari a esso.

Il vantaggio principale del quorum per opzione è che risolve il problema del boicottaggio del quorum e che incentiva a partecipare alla votazione i votanti che hanno un'opinione chiara in favore o a sfavore della questione oggetto di voto.

Quorum e validità del voto

Il requisito del raggiungimento di un quorum per la validità del voto e dei suoi effetti è stato oggetto di alcune posizioni contrarie, che in genere lo contestano per ragioni fra le quali si annoverano:

  • dà troppo potere ai no, quasi di veto;
  • disincentiva la partecipazione al voto per i contrari, e a volte di riflesso anche per i favorevoli;
  • porta a situazioni in cui viene confusa la volontà dei contrari con quella degli indecisi/disinteressati;
  • può portare a situazioni paradossali in cui per rendere valida una votazione sarebbero necessari più voti contrari;
  • nei casi in cui c'è incertezza sul raggiungimento del quorum ma non sulla prevalenza di una delle due opzioni, elimina di fatto la segretezza del voto;
  • consentirebbe agli astensionisti di invalidare il voto di chi si è recato alle urne;
  • se i contrari si dividono tra chi vota no e chi non vota per non far raggiungere il quorum, il sì può vincere anche con una minoranza: ad esempio se il 25% più 1 votano sì, il 25% vota no, il 25% non vota per non far raggiungere il quorum, e il 25% sono quelli che comunque non vanno a votare, il quorum viene raggiunto e vince il sì, anche se i sostenitori del no sono il doppio.[non chiaro]

Nel mondo

Pochissimi Paesi prevedono un quorum da raggiungere per la validità dei referendum abrogativi. Ciò non accade, ad esempio, in Svizzera e negli Stati Uniti, paesi che fanno ampio uso del referendum, specialmente a livello locale.

In alcuni paesi vi sono elezioni che prevedono un quorum perché la carica in discussione sia effettivamente assegnata. Ad esempio nel 2004 le elezioni presidenziali in Serbia fallirono più volte il raggiungimento del quorum.

Italia

Nella legislazione italiana è richiesto ad esempio in diritto pubblico per la validità del referendum abrogativo o per l'elezione del presidente della repubblica, ma vi sono anche esempi in altri campi come nel diritto societario. Non è previsto alcun quorum strutturale per le elezioni politiche e per il referendum confermativo di cui all'art. 138 della Costituzione.

È stata lasciata libertà di scelta ai Comuni per i referendum locali previsti dall'art. 8 del TUEL, e la percentuale di validità varia dal quorum zero fino al 70% degli aventi diritto. Nell'identica situazione si trovano le regioni per i referendum sulle fusioni/unioni dei comuni; dopo numerosi referendum falliti, il Veneto ha completamente eliminato il quorum di validità, diventando così la prima Regione a quorum zero su questa materia.[1]

È previsto, invece, un quorum per il referendum abrogativo di una legge ordinaria e nei referendum per modificare i confini amministrativi delle regioni.

Nelle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale nei comuni fino a 15.000 abitanti, ove sia presente una sola lista, è necessario il raggiungimento di un duplice quorum: il numero dei votanti non deve risultare inferiore al 50 per cento degli aventi diritto (quorum strutturale) e la lista deve aver riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti (quorum funzionale). Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla.

Voci correlate

Note