Infanticidio: differenze tra le versioni

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*[[Omicidio]]
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*[[Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale]]
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* [http://www.pediatria.it/storiapediatria/p.asp?nfile=storia_abbandono_infanticidio_1 Storia dell'abbandono e dell'infanticidio - Pediatria On Line (www.pediatria.it)]


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Versione delle 10:11, 25 set 2010

Disambiguazione – Se stai cercando il reato previsto dall'art. 578 del codice penale italiano, vedi Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale.
L'affresco di Lüen sulla Strage degli innocenti

Il termine infanticidio indica genericamente l'uccisione di un bambino.

Storia

La condotta, considerata non solo criminale, ma anche particolarmente odiosa nelle società moderne, è stata invece pratica comune nel passato, ad esempio in forma di sacrificio rituale o a causa di deformità.

Diritto

Varia è la considerazione giuridica e criminologica dell'infanticidio, a seconda del soggetto che compie l'azione (spesso, ma non sempre, la madre), delle circostanze temporali e di altre condizioni. In diritto penale, l'uccisione di un bambino si considera il più delle volte un omicidio comune. L'infanticidio si potrebbe quindi intendere in senso etimologico (uccisione dell'infante, colui che non sa ancora parlare), ma non è esattamente così: per varie ragioni, gli ordinamenti considerano meno gravi, rispetto all'omicidio, i reati speciali individuati come infanticidio, e le delimitano in un ambito molto stretto.

L'Infanticide Act britannico, ad esempio, chiama infanticidio un delitto specifico, che può essere commesso solo dalla madre nel primo anno di vita del bambino. Il codice penale italiano individua una sola ipotesi: quella dell'infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale (art. 578 c.p.) commesso dalla madre durante il parto (feticidio) o immediatamente dopo. In tutti gli altri casi, l'uccisione di un bambino è semplicemente reato di omicidio. L'art. 578 prevede infatti una pena più lieve (da 4 a 12 anni di reclusione) solo in ragione delle particolari condizioni emotive della puerpera; il trattamento di favore non si estende nemmeno a coloro che eventualmente concorrano nel reato, puniti con la stessa pena prevista per l'omicidio (non meno di 21 anni). Analoga soluzione è accolta da altri ordinamenti, come quello brasiliano attuale (art. 123 c.p.). In alcuni paesi (ad esempio di lingua spagnola) hanno rilevato o rilevano ulteriori elementi. Può essere disposto un preciso limite temporale (24 ore, 72 ore, 7 giorni) dal parto oppure, soprattutto in passato, sono stati inclusi nella previsione altri consanguinei (oltre alla madre), specie in relazione a motivi d'onore. Anche l'ordinamento italiano dava rilievo alla causa d'onore prima che la legge 442 del 1981 la espungesse definitivamente.

Al termine tecnico infanticidio, con valenza giuridica limitata ai casi esposti, si sovrappongono talvolta nozioni come neonaticidio e figlicidio, che di tale valenza sono invece completamente prive. La seconda è comunque individuabile nelle aggravanti degli artt. 576 e 577 c.p., che peraltro corrispondono al concetto più generale di parricidio.

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