Redditi dominicali dei terreni

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Voce principale: Redditi fondiari.

I redditi dominicali dei terreni, ai sensi della legge italiana, sono una tipologia di reddito derivanti dai terreni situati nel territorio dello Stato.

Disciplina normativa[modifica | modifica wikitesto]

Sono disciplinati dagli artt. 27 a 35 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Ad essi fanno riferimento quei terreni che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni.[1] Contrariamente, i terreni situati all'estero producono redditi diversi.

Nei casi di comproprietà e di trasferimento del possesso del terreno valgono le disposizioni generali sui redditi fondiari. Stesso dicasi per del concorso dei redditi dominicale dei terreni alla formazione del reddito complessivo.

Non si considerano produttivi di reddito fondiario i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, quelli dati in affitto per usi non agricoli, nonché quelli strumentali all'esercizio di impresa commerciale (Art. 27, c. 2, D.P.R. 917/1986).

Composizione[modifica | modifica wikitesto]

Il reddito dei terreni catastalmente determinato si compone di reddito dominicale e agrario. Quello dominicale è la parte di reddito fondiario che remunera la proprietà, mentre quello agrario è la parte di reddito fondiario attribuita al capitale di esercizio e all'organizzazione nell'attività agricola.

Determinazione del reddito[modifica | modifica wikitesto]

La determinazione del reddito dominicale (Art. 28, D.P.R. 917/1986) avviene mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite, secondo le norme della legge catastale, per ciascuna qualità e classe di terreno.

Dette tariffe d'estimo sono sottoposte a revisione ogni dieci anni, o quando se ne manifesti l'esigenza per sopravvenute variazioni nelle quantità e nei prezzi dei prodotti e dei mezzi di produzione(Art. 28, c. 2, D.P.R. 917/1986). Le modifiche derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale(Art. 28, c. 4, D.P.R. 917/1986).

Non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito, i redditi catastali di terreni, parchi e giardini aperti al pubblico, a condizione che al proprietario non derivi alcun reddito da detti terreni.

Variazioni del reddito dominicale[modifica | modifica wikitesto]

Si ha una variazione del reddito dominicale in aumento quando la qualità di coltura risultante in catasto viene sostituita con altra di maggiore reddito (Art. 29, c. 1, D.P.R. 917/1986). Di contro si ha una variazione in diminuzione del reddito dominicale quando la qualità di coltura risultante in catasto viene sostituita con altra di minore reddito o dalla diminuzione della capacità produttiva del terreno per cause di forza maggiore (Art. 29, c. 2, D.P.R. 917/1986). In ogni caso non si tiene conto delle variazioni dipendenti da circostanze transitorie (Art. 29, c. 3, D.P.R. 917/1986).

Denuncia delle variazioni[modifica | modifica wikitesto]

La denuncia delle variazioni del reddito dominicale va fatta all'UTE (Ufficio Tecnico Erariale), indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono, unitamente alla dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle (Art. 30, c. 1, D.P.R. 917/1986).

Termini per la denuncia[modifica | modifica wikitesto]

Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti che hanno portato all'aumento del reddito ed hanno effetto da tale anno (Art. 30, c. 2, D.P.R. 917/1986).

Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in cui si sono verificati i fatti che hanno portato alla diminuzione del reddito, se la denuncia è stata presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Di contro, se la denuncia è stata presentata dopo, le variazioni hanno effetto dall'anno in cui è stata presentata la denuncia (Art. 30, c. 3, D.P.R. 917/1986).

Le variazioni permanenti del reddito dominicale, avvenute in determinati Comuni (Art. 26, c. 5, D.P.R. 917/1986), hanno effetto dall'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto istitutivo di nuove qualità e classi dei terreni nella Gazzetta Ufficiale (Art. 30, c. 4, D.P.R. 917/1986).

Sanzioni per l'omessa denuncia[modifica | modifica wikitesto]

Con effetto dal 1º aprile 1998, in caso di omessa denuncia nei termini previsti dalla legge delle variazioni in aumento del reddito dominicale, si applica la sanzione amministrativa che va da un minimo Euro 258,00 ad un massimo Euro 2.065,00 (Art. 3, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

Vale la pena notare che, in base al principio del "favor rei", anche alle violazioni antecedenti il 1º aprile 1998 si applicano tali sanzioni.

Riferimenti normativi[modifica | modifica wikitesto]

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ Art. 25, c omma 1° D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]