Lex municipii Tarentini
La lex municipii Tarentini è una legge romana (tecnicamente una lex data), ovvero una legge emanata dal magistrato senza la conferma dei comizi,[1] predisposta da uno o da più magistrati romani incaricati di costruire il nuovo municipium di Tarentum, sul modello e in attuazione di una lex rogata.[2]
Dello statuto municipale di Taranto si conserva la tavola VIIII, di cui la colonna a sinistra è leggibile integralmente, mentre dell'altra, invece, restano poche parole su diverse linee. La colonna superstite consta di 44 linee, divise in sei capitoli, il primo e l'ultimo dei quali mutili.[3]
La legge può essere datata in un intervallo tra la fine della guerra sociale (89 a.C.), quando venne concessa la cittadinanza agli italici, e il 62 a.C., terminus post quem per l'avvenuto conferimento della cittadinanza secondo la testimonianza di Cicerone.[4] L'attestazione del passaggio da un assetto quattuorvirale a uno duumvirale, come si evince dalla lettura della legge, dovrebbe suggerrire forse una datazione più recente, fino agli anni quaranta del I sec. a.C.[5] Una notizia di Plinio,[6] circa l'unione della colonia Neptunia, potrebbe suggerire inoltre l'occasione in cui Roma sentì la necessità di conferire lo statuto al municipio.[7]
La tavola in lamina bronzea, spaccata in sei frammenti, venne scoperta il 18 ottobre 1894 da Luigi Viola durante degli scavi nella moderna Taranto.[3] Attualmente è custodita nel Museo archeologico nazionale di Napoli, mentre una copia è quella presente presso il Museo archeologico nazionale di Taranto (MArTA) e presso la Biblioteca Civica Pietro Acclavio.
Contenuti[modifica | modifica wikitesto]
La legge sembra attestare, al capitolo quattro, l'esistenza di pratiche di speculazione edilizia fondate sull'abbattimento intenzionale di edifici preesistenti ai fini della loro riedificazione, in forme anche "qualitativamente inferiori", puntando sul rialzo dei prezzi e sfruttando il reimpiego del materiale demolito.[8] Tali pratiche erano del resto diffuse a Roma, come attestano Strabone e Plutarco, si pensi alla vicenda di Crasso e delle sue fortune fondate proprio, secondo Plutarco, sulla rapida ricostruzione degli edifici pericolanti e la loro rivendita a prezzi rivalutati.[9]
La legge[modifica | modifica wikitesto]
(LA)
«VIIII |
(IT)
«[...] 1. né può essere lecito essere così, né a chiunque è consentito sottrarre o distrarre qualsiasi parte delle somme di questo municipio, che si tratti di fondi pubblici, fondi sacri o fondi religiosi, né agirà in modo che qualcuna di queste cose accada, né a chiunque sarà consentito di compromettere fraudolentemente il patrimonio pubblico falsificando documenti ufficiali. Chiunque commetta qualsiasi dei predetti atti è passibile di una pena di quattro volte l'importo a favore del municipio e ogni magistrato, qualunque sarà nel municipio, ha il diritto di citare in giudizio e di esigere tale somma. |
(CIL I, 00590) |
Note[modifica | modifica wikitesto]
- ^ Tra le leges datae rientravano gli ordinamenti imposti dai magistrati alle colonie, ai municipi, alle province.
- ^ (EN) Johnson, Coleman-Norton & Bourne, CHARTER OF TARENTUM ( 89-62 BC ), su droitromain.upmf-grenoble.fr. URL consultato il 4 maggio 2014.
- ^ a b Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-03627.
- ^ Cic., Pro Archia, III, 5
- ^ L'istituto duumriale è attestato ad esempio nel municipium di Ercolano e in quello di Perugia in età cesariana, augustea o anche più tarda. Vd. Laffi, op. cit., p. 227
- ^ Plin., Naturalis Historia, III, 99
- ^ Laffi, op. cit., p. 228
- ^ Y. A. Marano, "Spoliazione di edifici e reimpiego di materiale da costruzione in età romana: le fonti giuridiche", in 'Memorie dal passato di Iulia Concordia. Un percorso attraverso le forme del riuso e del reimpiego', a cura di E. Pettenò e F. Rinaldi, Grafiche Turato, Padova 2011, su academia.edu. URL consultato il 4 maggio 2014.
- ^ Strabone, Geografia, V, 3, 7; Plutarco, Crassus, I, 4-5
Fonti[modifica | modifica wikitesto]
- Monumenti antichi pubblicati per cura della Reale Accademia dei Lincei, vol. VI, Ulrico Hoepli, editore-libraio della Real Casa e della R. Accademia dei Lincei, Milano, 1895, pagg. 495-442.
- Bullettino dell'Istituto di diritto romano, anno IX (1896), Roma, L. Pasqualucci, editore, 1896, pagg. 7-22.
- Nouvelle revue historique de droit français et étranger, vol. XXI, 1897, Schmidt periodicals GmbH, 1985, pagg. 113-16.
- CIL, I, 590 = Corpus Inscritionum Latinarum, vol. I², pars II, Inscriptiones Latinae antiquissimae ad C. Caesaris mortem, Berolini apud Georgium Heimerum, 1918, pagg. 475-476-477.
- Ephemeris epigraphica. Corporis inscriptionum latinarum supplementum, vol. IX, Berolini apud Georgium Reimerum, 1913, pagg. 1-11.
- Frank Frost Abbott, Allan Chester Johnston, Municipal administration in the Roman Empire, Princeton University Press, Princeton, 1926, pagg. 282-84.
- (EN) Johnson, Coleman-Norton & Bourne, Ancient Roman Statutes, Austin, 1961, pp. 64-65, n. 63.
- Umberto Laffi, Colonie e municipi nello Stato romano, Edizioni di storia e letteratura, Roma 2007, pp. 191-231.