Utente:Elena.giorgis/Sandbox

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IL CONTRATTO[modifica | modifica wikitesto]

Prima di definire il contratto è necessario sottolineare l’importanza, in economia, della circolazione della ricchezza. Procurandosi beni e servizi disponibili sul mercato, ciascuno di noi può soddisfare i propri bisogni, ma, essendo il mercato stesso basato sul rapporto tra la domanda e l’offerta, è fondamentale che lo scambio delle risorse sia disciplinato attraverso la stipulazione di contratti.

Definizione e funzione[modifica | modifica wikitesto]

L’articolo 1321 del Codice Civile definisce il contratto come l’accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.


Da questo articolo si può comprendere che il contratto è un accordo, ossia l’incontro tra volontà di due o più soggetti. Di conseguenza, ne deriva il carattere plurilaterale e la non opponibilità ai terzi che sono esclusi dagli effetti economici dell’accordo perché altrimenti ciò contrasterebbe il principio dell’economia liberista (l’iniziativa economica privata libera).

Poiché il contratto ha come oggetto la ricchezza, che è suscettibile a valutazione economica, esso ha carattere patrimoniale.

Il contratto può costituire un rapporto giuridico, provocando lo smobilizzo delle risorse, regolarlo, oppure estinguerlo, permettendo quindi la sua eliminazione e comportando una dazione in pagamento (retribuzione).

Inoltre, il contratto ha effetti reali e consensuali, ovvero crea o trasferisce dei diritti reali al seguito di un accordo - ad esempio la vendita di un immobile implica il trasferimento della proprietà da un soggetto all’altro. L’efficacia del contratto è obbligatoria, quindi crea un’obbligazione – nel caso del contratto di lavoro, il dipendente mette a disposizione la sua forza lavoro, in cambio di una remunerazione economica.

L’autonomia contrattuale privata[modifica | modifica wikitesto]

In base all’articolo 1322 del Codice Civile i soggetti dell’accordo hanno la libertà di determinare il contenuto del contratto e di concludere o meno quest’ultimo. In aggiunta, i vincolati dall’accordo possono scegliere la controparte liberamente e concludere anche un contratto atipico.

Infatti, il contratto può essere tipico, se segue modelli prestabiliti, quindi previsti e regolati dalla legge, come ad esempio il contratto di compravendita; oppure atipico, ovvero non disciplinato dalla legge, ma regolato da normative stabilite dalle parti e, per quanto riguarda i vuoti del diritto, si procede per analogia.

Condizioni generali del contratto[modifica | modifica wikitesto]

Le condizioni generali, oggetto dell’articolo 1341 del Codice Civile, regolamentano il contratto tutelando principalmente il contraente più “forte” dal punto di vista economico, ad esempio le multinazionali, poiché quest’ultimo riesce a valorizzare maggiormente le risorse e ad attuare un’economia di scala riducendo i costi di produzione.

Elementi essenziali del contratto[modifica | modifica wikitesto]

Secondo l’articolo 1325 del Codice Civile, esistono elementi che sono essenziali per la compilazione del contratto. Essi sono l’accordo delle parti, la causa, l’oggetto e la forma (solo quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena della nullità). L’omissione di uno di questi, comporta la nullità del contratto stesso.  

Accordo delle parti[modifica | modifica wikitesto]

È l’incontro delle volontà tra i soggetti che intervengono nel contratto e non deve essere necessariamente dichiarato. Infatti, esso può essere manifestato in maniera tacita o espressa. Nel primo caso, si intende la volontà esternata da un comportamento palese da cui si desume l’intenzione di concludere il contratto. Ad esempio, nel caso dell’acquisto di un biglietto del treno, l’acquirente esprime l’intenzione di concludere tale contratto semplicemente salendo sul treno. È espressa invece, quando la volontà viene manifestata attraverso l’uso delle parole, scritte o orali. Ad esempio, acquistando un immobile, il contratto è scritto.

L’accordo può essere stipulato direttamente dalle due parti coinvolte nel contratto oppure ricorrendo alla rappresentanza.

La causa[modifica | modifica wikitesto]

È l’effetto economico oggettivo che un determinato contratto produce. Ad esempio la vendita di un prodotto comporta il trasferimento di proprietà così come il contratto di affitto, il quale prevede l’utilizzo di un bene contro il pagamento di canoni periodici.

Nel caso della mancata indicazione della causa (comprando due volte lo stesso bene, il secondo acquisto non produce effetto economico perché era già di sua proprietà), o qualora essa sia considerata illecita, il contratto è nullo.

L’oggetto[modifica | modifica wikitesto]

È la ricchezza a cui il contratto fa riferimento. Può essere inteso sia come bene concreto, sia la stessa operazione economica. Ad esempio, nella compravendita di un immobile, può essere definito “oggetto” sia il bene nella sua materialità, sia il trasferimento della proprietà del bene. Esso deve essere:

-      POSSIBILE: quando l’oggetto in questione è un qualcosa che esiste o può venire ad esistenza;

-      LECITO: non proibito dalla legge, non contrario al buon costume, all’ordine pubblico ed alle norme imperative;

-      DETERMINATO o DETERMINABILE: quando è individuato esattamente nel contratto o verrà individuato successivamente alla pattuizione secondo le procedure stabilite;

-      PATRIMONIALE: deve essere un oggetto valutabile in denaro.

La forma[modifica | modifica wikitesto]

È l’insieme delle procedure e delle modalità con cui viene pattuito un contratto. Non è sempre da considerarsi un elemento indispensabile, in quanto il codice civile lo richiede espressamente solo in alcuni casi. Ad esempio, nel caso del contratto di compravendita di un immobile, esso deve essere necessariamente in forma scritta.

Invalidità del contratto[modifica | modifica wikitesto]

Quando il contratto presenta dei vizi, ossia non è stato redatto seguendo le procedure obbligatorie, esso può essere dichiarato invalido. L’invalidità comprende due categorie, l’annullabilità e la nullità.

Un contratto è annullabile quando i vizi presenti non sono gravi e pertanto non mettono a rischio l’interesse collettivo. Secondo l’articolo 1425 il contratto è ritenuto annullabile in tre casi: quando una delle parti è legalmente incapace di agire; per le condizioni dell’articolo 428; per i contratti stipulati da incapaci naturali (di intendere e volere). L’articolo 1427 aggiunge ancora che il contratto è annullabile quando il consenso è stato dato per errore, come ad esempio a causa della falsa rappresentanza, oppure estorto con violenza (articolo 1423) o ottenuto con dolo.

Azione di annullabilità[modifica | modifica wikitesto]

Con l’azione di annullabilità si intende l’atto con cui ci si rivolge al giudice per richiedere l’annullamento del contratto. Secondo gli articoli 1441; 1442 e 1444, l’azione di annullabilità può essere fatta solamente dalla parte il cui interesse è colpito; si prescrive in 5 anni e si può convalidare, ossia gli si può dare efficacia. La convalida può essere tacita, se si dà esecuzione al contratto nonostante si sappia che esso è annullabile, o espressa, se il contratto con il vizio è regolato e perfezionato con un successivo contatto.

Questa normativa ha lo scopo di conservare il contratto, quindi permettere al contratto di produrre effetti.

Azione di nullità[modifica | modifica wikitesto]

Salvo diversa disposizione di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d’ufficio dal giudice (sia che venga richiesto o meno, il giudice può dichiarare nullo il contratto).

L’azione, per far dichiarare la nullità, non è soggetta a prescrizione e il contratto nullo non è convalidabile.

L’azione di nullità è regolata negli articoli 1421, 1422 e 1423

Casi di nullità[modifica | modifica wikitesto]

Secondo l’articolo 1418, Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.

Il contratto è nullo quando manca uno dei quattro requisiti fondamentali (forma, se necessaria, causa, oggetto, accordo) oppure la causa è illecita.

Nullità parziale[modifica | modifica wikitesto]

L’articolo 1419 regola la nullità parziale, cioè la nullità delle singole clausole, ciò comporta la nullità dell’intero contratto nel caso in cui la parte esclusa è essenziale al fine di concludere il contratto.