Utente:Cappuccetto Rosa/Sandbox

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Gestione dei rifiuti[modifica | modifica wikitesto]

Smaltimento dei rifiuti[modifica | modifica wikitesto]

Nell’ambito della gestione dei rifiuti particolare importanza riveste lo smaltimento, che, ai sensi dell’articolo 182 del Codice dell’ambiente, è la fase residuale del ciclo gestionale dei rifiuti. Questa operazione, che avviene principalmente in discarica, si esegue infatti ogni qual volta non sia possibile recuperare o sfruttare in altro modo materiali di scarto. In base all'art. 183 del suddetto Codice, in recepimento della Direttiva 2008/97/CE, per smaltimento dei rifiuti deve intendersi "qualsiasi operazione diversa dal recupero, anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia".[1] A titolo esemplificativo, il Codice individua, quali attività di smaltimento, il deposito sul o nel suolo, le iniezioni in profondità, lo scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico, il seppellimento nel sottosuolo marino, i trattamenti biologici o chimici che danno origine a evaporazione, essiccazione, incenerimento a terra o in mare ed, infine, i depositi permanenti.

Lo smaltimento deve essere preceduto da apposita verifica dell'impossibilità tecnico-economica di recuperare i rifiuti in altro modo e deve essere eseguito senza pericolo per la salute umana e per l’ambiente.[2]

Deposito in discarica[modifica | modifica wikitesto]

Con l’art 3 della legge n. 549 del 1995, è stato istituito, a favore delle Regioni, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, conosciuto anche come “ecotassa”. Sono assoggettabili al tributo i rifiuti solidi, i fanghi palabili[N 1] depositati in discarica, i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia, gli scarti provenienti da impianti di selezione automatica per la raccolta differenziata, da compostaggio, da riciclaggio, i rifiuti smaltiti in discariche abusive, in depositi non controllati[3] ed in discariche istituite temporaneamente con ordinanza[4]. Tale tributo è finalizzato a ridurre alla fonte la produzione di rifiuti, a recuperare gli stessi sotto forma di materia prima ed energia, a bonificare i siti contaminati e recuperare aree degradate. In estrema sintesi, l’obiettivo è quello di ridurre la convenienza economica dello smaltimento rappresentata dal semplice deposito in discarica od incenerimento senza il recupero di energia.

Le Regioni hanno il potere di determinare l’ammontare dell’imposta entro precisi limiti statali ed il tributo stesso viene versato alla Regione nel cui ambito territoriale la discarica è ubicata, dal gestore della stessa.

In particolare, sono tenuti al pagamento i gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti, di incenerimento senza recupero di energia e “chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, l’attività di discarica abusiva e chiunque abbandona, scarica o effettua depositi incontrollati di rifiuti” in solido “l’utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva”. Tali soggetti passivi hanno non solo diritto, ma anche obbligo di rivalsa nei confronti di chi effettua il deposito in discarica o negli impianti di incenerimento senza recupero di energia, pertanto, l’azione verrà promossa nei confronti delle società municipalizzate della nettezza urbana, sino ad arrivare ai Comuni che, a loro volta, si rivarranno sui residenti.[5]

La Regione fissa l’ammontare dell’imposta entro il 31 luglio di ogni anno per l’anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad € 0,001 e non superiore ad € 0,01 per i rifiuti inerti e in misura non inferiore ad € 0,00517 e non superiore ad € 0,02582 per i rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Nel tributo speciale la rispondenza al principio di capacità contributiva si desume dal fatto che il rifiuto conferito in discarica non è stato riutilizzato, né riciclato, né valorizzato in alcun modo e , di conseguenza, la comunità deve pagare per il proprio inquinamento. In sostanza attraverso la fissazione dell’ecotassa e di forme di premialità o di penalizzazione, le Regioni possono incentivare una corretta gestione dei rifiuti.[6]

Infine, è previsto un duplice regime sanzionatorio: uno relativo alle discariche autorizzate ed uno relativo alle discariche abusive. Il primo, che si applica ai gestori di impianti di stoccaggio o di incenerimento autorizzati, prevede l’irrogazione di sanzioni amministrative ed interessi in caso di irregolarità relative a:

  1. omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica;
  2. omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale;
  3. omesso o ritardato pagamento del tributo, dovuto dal gestore in quanto unico soggetto passivo dell’ecotassa. Talvolta l’omissione o il ritardo non sono a questi imputabili, poiché dipendenti dall’inerzia dei comuni, che non dispongono di sufficienti fondi. Molte Regioni, infatti, hanno previsto che, qualora il gestore abbia difficoltà nell’anticipare il pagamento del tributo, la sanzione non sarà applicata fino a che questi non abbia esercitato positivamente il diritto di rivalsa. Sul tema si è pronunciata anche da CG UE nella sentenza Pontina Ambiente Srl vs. Regione Lazio del 2010.[N 2]

Per quanto concerne il secondo regime sanzionatorio, dal Codice dell’Ambiente emerge che il concetto tributario di discarica abusiva ingloba non soltanto l'attività di discarica non autorizzata, ma anche il semplice deposito, lo scarico o l'abbandono incontrollato dei rifiuti.[N 3] Si può, quindi, attribuire alla definizione di discarica abusiva un duplice significato: uno dinamico, rappresentato dallo svolgimento di una attività di gestione operativa della discarica con movimentazione dei materiali ivi riversati, ed uno statico, inteso come luogo ove vengono depositati e, quindi, smaltiti in modo indebito, i rifiuti.[7] Chi realizza tali condotte è punito, ai sensi della legge 549/1995, con l’applicazione dell’ecotassa non corrisposta e delle relative sanzioni amministrative, ed ai sensi del Codice dell’Ambiente, con sanzioni penali e con obbligo di bonificare e di ripristinare l’area danneggiata.[8]

Waste Management[modifica | modifica wikitesto]

I vari interventi dell’Unione Europea in materia di rifiuti che si sono susseguiti nel corso dell’ultimo decennio sono culminati nella Direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE, modificata successivamente dalla Direttiva UE 2018/851. La disposizione interviene a precisare concetti basilari quali le definizioni di prevenzione[N 4], riutilizzo[N 5] , riciclaggio[N 6], smaltimento e rifiuto, e stabilisce un quadro giuridico per il trattamento dei rifiuti nell’Unione Europea, studiato in modo da proteggere sia l’uomo che l’ambiente, sottolineando l’importanza di adeguate tecniche di prevenzione, riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti stessi.[9]

Elementi fondamentali della Direttiva in questione sono:

1. il principio di minimizzazione degli impatti negativi sull’ambiente e sulla salute umana nel trattamento dei rifiuti che consente, grazie ad una corretta politica di gestione, di ridurre tanto i prelievi di materie prime quanto l’utilizzo del patrimonio naturale come collettore di rifiuti finali;

2. il principio “chi inquina paga” o di responsabilità estesa al produttore (EPR);

3. il principio di gerarchia dei rifiuti il quale esplicita che le soluzioni adottabili nella gestione dei rifiuti sono:

  • prevenzione della produzione dei rifiuti;
  • riutilizzo;
  • riciclo (incluso il compostaggio) e altri metodi di recupero come la combustione dei rifiuti con gli inceneritori per generare energia;
  • smaltimento in discarica, il metodo più economico ma anche il peggiore per l’ambiente e la salute. Una corretta politica dei rifiuti deve operare secondo una scala di priorità, abbandonando gli ultimi gradini, rappresentati da smaltimento e recupero energetico, in favore dei primi, ovvero riutilizzo e riduzione della produzione, al vertice. In questo senso, tutte le alternative sono valide nel trattare i rifiuti, ma quelle “collocate più in alto” sono da preferire e, di conseguenza, da incoraggiare in virtù del migliore risultato ambientale che comportano.

4. i principi di prossimità ed autosufficienza, che sono stati pensati per obbligare ciascuna comunità a farsi carico dei rifiuti prodotti, al fine di evitare che qualche territorio europeo o extra europeo, in una situazione economica sfavorevole, possa divenire luogo di discarica di altri Stati. In questo caso non si tratta solo di rifiuti ma, più in generale, di inquinamento ambientale poiché i paesi più sviluppati tendono a scaricare i propri problemi ambientali su altri, tipicamente quelli del sud del mondo, importando da questi ultimi “sostenibilità ambientale”.[10]

A tale proposito la Direttiva 2008/98/CE impone ad ogni Stato membro di provvedere alla realizzazione di piani di gestione dei rifiuti che, integrati da un programma di prevenzione, devono contenere:

  • tipologia, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all’interno del territorio nazionale e previsioni sui flussi di rifiuti;
  • politiche generali di gestione;
  • indicazioni relative ai sistemi di raccolta, smaltimento e recupero, incluse valutazioni di futura creazione di nuovi impianti o di chiusura dei presenti.[11]

La Direttiva UE 2018/851 modifica la disposizione sopra riportata con la finalità di rafforzarne la massimizzazione del riciclaggio e del riutilizzo dei rifiuti, riflettendo l’obiettivo UE di passare ad un’economia circolare.[12] I paesi dell’Unione devono prediligere modelli di produzione e consumo sostenibili, in particolare incentivando lo studio e l’uso di prodotti durevoli, riutilizzabili e riparabili o che possano essere aggiornati e concentrarsi sui prodotti contenenti materie prime, nel tentativo di allontanarsi progressivamente dal modello del consumismo, che incoraggia l’acquisto in quantità sempre maggiore di beni e servizi.[13]

Tra gli obiettivi perseguiti dalla normativa europea rientrano:

  • la riduzione del 50% dello spreco alimentare globale pro capite nella vendita al dettaglio e delle perdite alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento entro il 2030;
  • la diminuzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
  • l’interruzione della produzione di rifiuti che confluiscono nel mare;
  • il riciclaggio di almeno il 55% dei rifiuti urbani entro il 2025, di almeno il 60% entro il 2030 e del 65% entro il 2035;
  • l’istituzione, entro il 1° gennaio 2025, della raccolta differenziata dei tessili e dei rifiuti pericolosi generati dalle famiglie;
  • la garanzia che, entro il 31 dicembre 2023, i rifiuti organici siano raccolti separatamente o riciclati alla fonte.[14]

Secondo le statistiche relative al 2017, i metodi di gestione dei rifiuti variano a seconda degli Stati membri.[15] In particolare:

1. nei paesi dell’est e del sud Europa l’utilizzo delle discariche rappresenta ancora il metodo più utilizzato:

  • Malta, Cipro e la Grecia conferiscono più dell'80% dei rifiuti in discarica;
  • Bulgaria, Croazia, Slovacchia e Romania più del 60%;
  • Spagna e Portogallo circa il 50%.

2. Francia, Irlanda, Slovenia, Italia e Lussemburgo smaltiscono circa un terzo dei rifiuti nelle discariche, ma utilizzano anche gli inceneritori e riciclano più del 40% dei rifiuti domestici;

3. paesi quali Belgio, Paesi Bassi, Svezia, Danimarca, Finlandia, e, soprattutto, Germania e Austria, gestiscono i rifiuti urbani attraverso l’utilizzo di inceneritori e metodi di riciclo tanto che qui lo smaltimento in discarica è quasi inesistente.[16]

La produzione di rifiuti è stata a lungo considerata come un inevitabile e imprescindibile sottoprodotto dell’attività economica e della crescita, ma grazie alla tecnologia moderna e a pratiche di gestione attente, tale collegamento ciclico può essere interrotto. Nel febbraio 2021, il Parlamento europeo ha votato un nuovo piano di azione, chiedendo misure aggiuntive per raggiungere un’economia a “zero emissioni di carbonio”, libera da sostanze tossiche e completamente circolare entro il 2050.[17]

Scelte di gestione a fronte dell’emergenza Covid-19[modifica | modifica wikitesto]

L’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus esercita una pressione senza precedenti su molte attività economiche, anche indispensabili al nostro benessere, quale una corretta gestione dei rifiuti.

Il 14 aprile 2020 la Commissione Europea ha emanato un documento contenente delle linee guida necessarie agli Stati membri per affrontare in maniera sicura la crisi dei rifiuti durante l’emergenza pandemica. Il tema centrale è quello della gestione ottimale dei rifiuti urbani provenienti dalle strutture sanitarie e la loro pericolosità, senza trascurare la tutela della salute e della sicurezza degli operatori. A tal proposito, gli Stati membri e i gestori di rifiuti in tutta l’UE hanno effettuato notevoli sforzi per garantire la continuità del servizio, la cui interruzione comporterebbe un sovraccarico dell’infrastruttura di raccolta e trattamento ed ulteriori rischi per la salute.

La Commissione europea ha anche istituto la Coronavirus Response Investment Initiative e, più recentemente, lo State Aid Framework per fornire agli stessi stati finanziamenti e liquidità immediati, in vista delle spese loro richieste per contrastare l’emergenza.[18]

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) riconosce la necessità di misure specifiche per la prevenzione e il controllo delle infezioni per persone in isolamento fiduciario con sospetto o conclamato contagio da coronavirus. In particolare:

  • un sacchetto dei rifiuti individuale deve essere collocato nella stanza del paziente;
  • i fazzoletti di carta e le mascherine di protezione usati dal paziente devono essere immediatamente gettati nel sacchetto dei rifiuti, collocato nella stanza del paziente;
  • i guanti e le mascherine respiratorie utilizzati dagli operatori sanitari e dagli addetti alle pulizie devono essere gettati, immediatamente dopo l’utilizzo all’uscita dalla stanza, in un secondo sacchetto dei rifiuti collocato accanto alla porta della stanza del paziente;
  • i sacchetti dei rifiuti devono essere chiusi prima di essere rimossi dalla stanza del paziente e sostituiti frequentemente; non devono mai essere svuotati in un altro sacchetto. I sacchetti chiusi dei rifiuti provenienti da pazienti possono essere gettati direttamente nei rifiuti indifferenziati;
  • dopo aver manipolato i sacchetti dei rifiuti, occorre osservare un’igiene rigorosa delle mani, utilizzando acqua e sapone o disinfettanti a base alcolica per le mani.

I rifiuti dei servizi sanitari, dei laboratori e delle attività correlate associati a pazienti affetti da coronavirus dovrebbero essere manipolati e trattati conformemente alla Direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti pericolosi e alle disposizioni nazionali applicabili a questa categoria di rifiuti infettivi.[19] Gli Stati membri, infine, devono garantire un’adeguata pianificazione delle capacità di trattamento e di stoccaggio dei rifiuti sanitari ed in caso di interruzioni del servizio di smaltimento e incenerimento è fondamentale che tali rifiuti siano stoccati temporaneamente in modo sicuro, utilizzando contenitori sigillati e disinfettati collocati in zone protette, con accesso limitato al solo al personale autorizzato.

È altresì opportuno adottare adeguate precauzioni sotto il profilo delle misure in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, quali, ad esempio, adeguare l’organizzazione del personale al fine di evitare il contagio tra squadre di lavoro, rispettare il distanziamento sociale, fornire ai lavoratori dispositivi di protezione individuale (DPI) e disinfettanti adeguati.[20]

Payt e kayt[modifica | modifica wikitesto]

Migliorare la gestione dei rifiuti a livello locale, ed incentivare così l’economia circolare, è possibile anche grazie a strumenti di governance innovativi, come il PAYT (“Pay-as-you-throw”, “Paga per quello che butti”) e il KAYT (“Know-as-you-throw”, “Conosci quello che butti”).

Il PAYT, modello di tariffazione puntuale utilizzato per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, prevede che gli utenti paghino in base alla quantità di rifiuti che hanno effettivamente prodotto e fornisce incentivi alla raccolta dei rifiuti riciclabili e alla riduzione di quelli indifferenziati. La prevenzione della produzione di rifiuti, il loro riuso e una migliore separazione alla fonte diventano così economicamente più convenienti ed aumentano la responsabilità dei cittadini.[21] La tariffa in parola è composta da una quota fissa, a copertura dei costi di esercizio e gestione rifiuti, ed una quota variabile, correlata alla quantità di rifiuti effettivamente prodotti; l’utente paga soprattutto in proporzione ai rifiuti che produce e quindi viene premiata la capacità di non produrli affatto.[22] Per l’implementazione del sistema pay-as-you-throw sono necessari la misurazione della quantità di rifiuti prodotti, uno strumento identificativo dell’utente che genera il rifiuto e la definizione del costo di tariffazione, basato sulla quantità dei rifiuti raccolti e dei servizi effettivamente forniti.[23]

Il sistema know-as-you-throw (KAYT), che può essere considerato come integrativo del PAYT o, più semplicemente, come una alternativa alla tariffazione puntuale, è stato sviluppato nell’ambito del Progetto Horizon 2020 Waste4think[N 7], con l’obiettivo di ridurre i rifiuti urbani, fornendo ai cittadini strumenti di conoscenza e persuasione. Il comportamento dei cittadini che fanno la raccolta differenziata può infatti essere migliorato semplicemente informandoli meglio e in modo più continuativo, mediante strumenti tecnologici, incontri con addetti al servizio ed incentivi di carattere economico e sociale.[24]

Note[modifica | modifica wikitesto]

Note Bibliografiche[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ Smaltimento rifiuti, su studiocataldi.it.
  2. ^ Smaltimento rifiuti, su studiocataldi.it.
  3. ^ Basile M. e Sciancalepore C., “Profili applicativi del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi (parte prima)”, in Ambiente e Sviluppo, n. 10, 2010, p. 817.
  4. ^ Ecotassa. Tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi in discarica, su diritto.it.
  5. ^ Ecotassa. Tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi in discarica, su diritto.it.
  6. ^ Ecotassa. Tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi in discarica, su diritto.it.
  7. ^ Basile M. e Sciancalepore C., “Profili applicativi del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi (parte seconda)”, in Ambiente e Sviluppo, n. 11, 2010, p. 886.
  8. ^ Basile M. e Sciancalepore C., “Profili applicativi del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi (parte seconda)”, in Ambiente e Sviluppo, n. 11, 2010, p. 886.
  9. ^ “La gestione integrata dei rifiuti” (PDF), su cliclavoro.gov.it.
  10. ^ “La gestione integrata dei rifiuti”, (PDF), su cliclavoro.gov.it.
  11. ^ “La gestione integrata dei rifiuti” (PDF), su cliclavoro.gov.it.
  12. ^ Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, su eur-lex.europa.eu.
  13. ^ Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, su eur-lex.europa.eu.
  14. ^ Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, su eur-lex.europa.eu.
  15. ^ “Gestione dei Rifiuti nell’UE: i dati più recenti. Infografica”, su europarl.europa.eu.
  16. ^ “Gestione dei Rifiuti nell’UE: i dati più recenti. Infografica”, su europarl.europa.eu.
  17. ^ “Gestione dei Rifiuti nell’UE: i dati più recenti. Infografica”, su europarl.europa.eu.
  18. ^ “Gestione dei rifiuti durante la emergenza COVID-19: linee guida della Commissione europea e primi finanziamenti”, su 4clegal.com.
  19. ^ “Gestione dei rifiuti nel contesto dell’emergenza coronavirus” (PDF), su ec.europa.eu.
  20. ^ “Gestione dei rifiuti nel contesto dell’emergenza coronavirus” (PDF), su ec.europa.eu.
  21. ^ “Rethinking municipal tariff system to improve urban waste governance”, su rethinkwaste.eu.
  22. ^ “La tariffa puntuale: Pay As You Throw (PAYT)”, su meritocrazia.eu.
  23. ^ “Pay as you throw – Systems for municipal waste management: italian experiences ad a new proposal” (PDF), su eemj.icpm.tuiasi.ro.
  24. ^ “Rethinking municipal tariff system to improve urban waste governance”, su rethinkwaste.eu.

Note Esplicative[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ I fanghi palabili sono i fanghi che, ai fini della compatibilità ambientale, vengono sottoposti a disidratazione o essiccamento, assumendo così l'aspetto di terriccio e diventando movimentabili con mezzi meccanici. In Romano F., "Acque reflue: il trattamento delle acque di depurazione", 2017
  2. ^ La Corte di Giustizia dell’Ue si è pronunciata sul tema con la sentenza Pontina Ambiente Srl versus Regione Lazio del 2010, a seguito di due avvisi di accertamento notificati dalla Regione Lazio al gestore di una discarica autorizzata, a causa del tardivo versamento dell’ecotassa. Il gestore della discarica ha proposto ricorso dinnanzi alla Commissione Tributaria, sostenendo che i pagamenti pretesi non sarebbero stati dovuti, essendo il tardivo pagamento causato dal comportamento omissivo dei Comuni conferitori. La Commissione Tributaria ha rimesso la questione alla Corte, sospettando un’incompatibilità dell’art. 3 L. 549/95 con le Direttive 1999/31/CE e 2000/35/CE, incompatibilità che il giudice europeo ha ritenuto sussistente. In Basile M., Sciancalepore C., “Profili applicativi del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi (parte prima)”, Ambiente e Sviluppo, 2010.
  3. ^ Nel cosiddetto “Decreto Ronchi” e nel susseguente Codice dell'Ambiente è stato soppresso il riferimento alle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico come unico spazio ove si può configurare il divieto di abbandono dei rifiuti, di conseguenza una discarica abusiva può essere tale indipendentemente dal fatto che i terreni su cui insiste siano pubblici o privati. In Basile M., Sciancalepore C., “Profili applicativi del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi (parte seconda)”, Ambiente e Sviluppo, 2010.
  4. ^ Con prevenzione si intendono le misure prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono la quantità dei rifiuti, gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull’ambiente e la salute umana oppure il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti. In Direttiva 2008/98/CE, art. 3, comma 12.
  5. ^ Con riutilizzo si intende qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti. In Direttiva 2008/98/CE, art. 3, comma 13.
  6. ^ Con riciclaggio si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. In Direttiva 2008/98/CE, art. 3, comma 17.
  7. ^ Progetto Waste4think, finanziato nell’ambito del programma Horizon 2020, programma quadro europeo per la ricerca e l’innovazione, ha come obiettivo la sensibilizzazione di cittadini, aziende e amministrazioni pubbliche nei confronti della necessità di diminuire l’impatto ambientale e di considerare i rifiuti urbani come una risorsa. Le attività in corso vanno dall’introduzione della tariffazione puntuale in base alla produzione dei rifiuti, all’educazione ambientale in scuole ed in istituzioni pubbliche, al recupero di rifiuti nell’ottica di una valorizzazione degli scarti. In Ars Ambiente, “Il progetto europeo H2020 Waste4Think”, 2020.

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

  • Ars Ambiente, Il progetto europeo H2020 Waste4Think, 2020.
  • Basile M. e Sciancalepore C., “Profili applicativi del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi (parte prima)”, in Ambiente e sviluppo, 2010.
  • Basile M. e Sciancalepore C., “Profili applicativi del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi (parte seconda)”, in Ambiente e sviluppo, 2010.
  • Beccali G., Cellura M. e Mistretta M., “Managing municipal solid waste. Energetic and environmental comparison among different management options”, in The International Journal of Life Cycle Assessment, 2001.
  • Commissione Europea, “Gestione dei rifiuti nel contesto dell’emergenza coronavirus”, 2020.
  • Commissione Europea, Direzione Generale Ambiente, “L’UE e la gestione dei rifiuti”, in Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee, 2000.
  • De Cicco M., “La tariffa puntuale: Pay As You Throw (PAYT)”, in Ambiente ed Energia, Blog&News, 2019.
  • De Santi F., “Gestione dei rifiuti durante la emergenza COVID-19: linee guida della Commissione europea e primi finanziamenti”, 2020.
  • Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti..
  • Drosi G., Lorandi M. e Bossi A. ed altri, “Pay as you throw – Systems for municipal waste management: italian experiences ad a new proposal”, in Environmental Engineering ad Management Journal, vol. 19, 2020.
  • EEA, “Managing Municipal solid Waste”, in Report, 2013.
  • ISPRA, “Il contesto europeo”, in Rapporto sui rifiuti, 2011.
  • Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro e Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro, “La gestione integrata dei rifiuti”, in I principi e la legislazione europea, 2013.
  • Parlamento Europeo, “Gestione dei rifiuti nell’UE: i dati più recenti. Infografica”, in Statistiche sulla gestione dei rifiuti in Europa, Infografica, 2021.
  • Petrucci F., “Emergenza Covid-19, la guida Ue per la gestione dei rifiuti”, in ReteAmbiente, 2020.
  • Romano F., “Acque reflue: il trattamento dei fanghi di depurazione”, 2017.
  • “Rethinking municipal tariff systems to improve urban waste governance”, in Rethink Waste Eu, 2020.
  • Sicolo M., “Smaltimento rifiuti”, in Studio Cataldi, Articoli, 2019.
  • Stagnaro A., “La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (1999-2007)”, in Rassegna di Giurisprudenza, 2008.
  • Villani M. e Pansardi I., “Ecotassa: Disciplina e presupposti”, in Studio Cataldi, Articoli, 2014.