Testamento olografo

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Il testamento olografo è definito dall'art. 602 del codice civile il testamento scritto per intero datato e sottoscritto di mano dal testatore.

Indice

[modifica] Requisiti del testamento olografo

[modifica] Olografia

Il primo requisito del testamento olografo è, come suggerisce lo stesso nome, l'olografia della scrittura. Essa deve essere composta dalla mano del testatore, con qualsiasi mezzo e su qualsiasi materiale che sia idoneo a tener traccia della scrittura. La mancanza di tale requisito, ad esempio in caso di testamento scritto da un terzo o con macchina da scrivere, comporta la nullità del testamento. Secondo la dottrina maggioritaria, la scrittura deve avere il carattere della abitualità, intendendosi per scrittura abituale qualsiasi scrittura che sia usata con frequenza dal testatore e sia tale da individuarne la personalità.

[modifica] Data

Il secondo requisito previsto per il testamento olografo è rappresentato dalla data. Essa deve contenere l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno in cui viene composto il documento che racchiude il testamento. La mancanza della data comporta l'annullabilità del testamento olografo. L'art. 606, infatti, non inserisce tale requisito tra quelli previsti a pena di nullità. La data è necessaria per stabilire quale testamento prevale fra molteplici versioni scritte nel tempo dallo stesso testatore: il testamento con data più recente è esecutivo e invalida quelli anteriori.

[modifica] Sottoscrizione

Il codice civile richiede che il testamento sia sottoscritto dall'autore dell'atto. La sottoscrizione deve essere autografa, deve essere apposta alla fine del documento, può anche non indicare nome e cognome ma deve in ogni caso essere idonea a designare con certezza la persona del testatore (art. 602 c.c.). L'art. 606 c.c. prevede la nullità in caso di mancanza del requisito della sottoscrizione.

[modifica] Oggetto

Il testamento deve indicare quali quote del patrimonio, ovvero quali beni determinati sono destinati a quali persone. Nel caso in cui il testatore non abbia rispettato le quote riservate dalla legge ai cosiddetti legittimari (coniuge, figli ed ascendenti legittimi nel caso in cui non vi siano figli - artt.536 c.c. e seguenti), questi, o i loro eredi o aventi causa, possono chiedere la reintegrazione della propria quota, oppure possono anche rinunciare a tale azione, rispettando la volontà del testatore. Nel caso in cui non vi siano legittimari, il testatore può decidere in assoluta libertà a chi assegnare il 100% del suo patrimonio.

[modifica] Testi normativi

[modifica] Bibliografia

[modifica] Voci correlate

[modifica] Collegamenti esterni

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