Stuprum

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Lo stuprum, nel diritto romano, è l'unione carnale temporanea fra un uomo e una donna che non hanno vincoli matrimoniali fra loro, né con terzi. La definizione della fattispecie, che a determinate condizioni è considerata delitto, presenta variazioni nel tempo e presso gli interpreti; filologicamente il termine giunge a comprendere anche significati di "impudicizia, onta, vergogna e disonore"[1], ed in pratica si situa fra il concubinatum e l'adulterium[2].

Definizione classica[modifica | modifica wikitesto]

Secondo la definizione di Modestino, «stuprum committit qui liberam mulierem consuetudinis causa non matrimonii continet, excepta videlicet concubina»[3] («commette stuprum chi si unisca fuori del matrimonio con una donna libera per avervi consuetudine, fatta eccezione per la concubina»).

Lo stuprum è quindi un concetto giuridico per molti aspetti diverso da quello, pur assonante, che oggi si associa allo stupro; è al tempo di Plauto (II secolo a.C.) che inizia ad avvicinarsi al senso moderno[4].

Lo stesso argomento in dettaglio: Stupro.

Intanto non si applica al caso in cui la donna sia sposata, quando piuttosto si avrebbe adulterium in senso stretto[1][2]. Lo stesso Modestino[1] aggiunge alla sua stessa chiosa sopra citata: «Adulterium in nupta admittitur: stuprum in vidua vel virgine vel puero committitur» («con la donna sposata si ha adulterio: lo stuprum si commette con una vedova o una vergine o un minore»). Peraltro, ancorché si tratti di unioni a carattere temporaneo, studiosi come il Volterra osservano che nel diritto romano non c'è il delitto di bigamia, ma la struttura del matrimonio classico ugualmente non consente di concepire che una persona possa unirsi in matrimonio a più di un'altra persona contemporaneamente[2].

Vi è pure differenza con la convivenza more uxorio, nella quale il diritto romano ammetteva la figura della concubina, per il riconoscimento della quale erano previste determinate procedure. Se infatti per alcuni studiosi[1] la Lex Iulia de adulteriis coercendis, nell'ambito della riforma voluta da Augusto, aveva lo scopo di rafforzare l'istituto del matrimonio a discapito delle altre forme di relazione che non fossero di formale coniugio (iustae nuptiae), rendendo quindi queste ultime reato[5], il sistema giuridico prevedeva una figura di partenza che era la presunzione di matrimonio per la quale anche le unioni diverse dal matrimonio dovevano consistere in una sorta di forme minori dello stesso[6]. Per questo, volendo tenere in concubinato una donna libera e di non discussa condotta, l'uomo deve ricorrere ad una testatio, altrimenti alternativamente sposa la donna o commette stuprum[7].

E rispetto al concetto moderno di stupro, si è segnalato come lo stuprum di fatto non richieda che il rapporto sessuale sia estorto con la forza, ma riguardava semplicemente un rapporto illecito anche se con persona consenziente[8].

Alle donne libertìnitas non era consentito unirsi liberamente con persone di rango senatorio: esse, insieme alle donne ritenute notoriamente di facili costumi (ad es. le attrici). Successivamente l'unione con tali categorie di donne originò il concubinatus. La Lex Iulia de adulteriis coercendis equiparava lo stuprum all'incesto.

Altri significati[modifica | modifica wikitesto]

Lo stuprum compertum era una forma peculiare di lenocinio per il quale il marito, in luogo di ricorrere al ripudio, riceveva un compenso per l'adulterio della moglie di cui avesse avuto notizia successiva o cui avesse prestato preventivo consenso (quaestum ex adulterio mulieris facere)[9].

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ a b c d Alessandra Colanera, Processi di stupro nel monastero sublacense del secolo XVIII, Editrice UNI Service, 2010 - ISBN 8861785778
  2. ^ a b c Edoardo Volterra, Istituzioni di diritto privato romano, La Sapienza Editrice, 1980
  3. ^ Modestino, D.48, 5, 35, libro I, Regularium - Digesta, XLVIII, 5[collegamento interrotto] (Mommsen & Krueger, Berlino, 1954)
  4. ^ Elaine Fantham, Stuprum: Public Attitudes and Penalties for Sexual Offences in Republican Rome, in Roman Readings: Roman Response to Greek Literature from Plautus to Statius and Quintilian, ed. Walter de Gruyter, 2011
  5. ^ Guarino, Studi sull'incestum, Napoli, 1942 - citato in Colanera, op.cit.
  6. ^ Joannes Mullenders, Le Mariage présumé, Volume 181 di Analecta Gregoriana (Series Facultatis Iuris Canonici Analecta Gregoriana, 181. Series Facultatis Iuris Canonici Sectio B, N.30 Volume 181 di Analecta Gregoriana: Series Facultatis theologiae, Sectio B ; 30 Pontificia Universitas Gregoriana - Pontificia Università Gregoriana di Roma, Facultatis Iuris Canonici), Edizioni Libreria Biblica Gregoriana, 1971 - ISBN 8876521526
  7. ^ Carla Fayer, La familia romana: aspetti giuridici ed antiquari. Concubinato, divorzio, adulterio., parte 3 di La familia romana: aspetti giuridici ed antiquari, in Problemi e Ricerche di Storia Antica, L'Erma di Bretschneider, 2005 - ISBN 8882653064
  8. ^ Eva Cantarella, Secondo natura: La bisessualità nel mondo antico, Editore Bureau - ISBN 8858642414
  9. ^ Alberto Burdese, Recensioni e commenti. Sessant'anni di letture romanistiche, in Volume 17 di L'arte del diritto, Wolters Kluwer Italia, 2009 - ISBN 8813290373

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]