Adulterio
L'adulterio (dal latino adulterare, corrompere) è una relazione sentimentale o sessuale fra due persone delle quali almeno una già coniugata con un'altra persona, consistendo quindi in una violazione della fedeltà coniugale. L'etimologia è palese, il nesso è combattuto tra due tesi, di cui la prima sembra più accreditata: 1) Ad alterum = andare verso un altro, verso qualcosa/qualcuno di diverso dal legittimo coniuge; 2) Ad alterum = cambiare, adulterarsi, diventare diversi, come a dire che dopo l'adulterio non si è più come prima.
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L'adulterio nella Bibbia [modifica]
Nella Bibbia l'adulterio, considerato un peccato, indica un qualsiasi rapporto sessuale volontario di una persona con altri al di fuori del vincolo coniugale. Quando una persona sposata ha rapporti sessuali con chiunque non sia il proprio coniuge, la fornicazione equivale all'adulterio.
L'adulterio è proibito nella Bibbia perché viola il concetto della santità della famiglia e del matrimonio (Esodo 20:14; Deuteronomio 5:18). Più specificatamente questo peccato è descritto in Levitico 18:20 "Non avrai relazioni carnali con la moglie del tuo prossimo per contaminarti con lei". Questa infrazione è considerata tanto grave da meritare la morte (Levitico 20:10; Giovanni 8:5). Sebbene la legge di Mosè non specifichi come vada eseguita questa pena, essa è spiegata nel Nuovo Testamento come lapidazione: "Or Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare tali donne; tu che ne dici?" (Giovanni 8:5).
In Deuteronomio 22:22 non è prescritto il modo in cui vada punita l'adultera, sebbene in Ezechiele 16:40; 23:43-47 si menzioni la lapidazione come l'appropriato castigo. Così pure in Deuteronomio 22:23,24:
| « Se una fanciulla vergine è fidanzata, e un uomo trovandola nella città, si sarà giaciuto con lei (avrà privato il fidanzato della verginità della "futura" moglie), siano ambedue condotti fuori della porta della città e siano lapidati, finché muoiano: la fanciulla, perché, pur trovandosi in città, non ha gridato, e l'uomo perché ha violato la donna del suo prossimo. Togli così il male di mezzo a te. » (Deuteronomio 22,13-21) |
Interessante notare che questo peccato sembra essere meno grave della falsa testimonianza di una donna che si dichiara vergine e si fa sposare mentendo sulla sua verginità[1], e dell'adulterio (Dt 22,22), ma merita comunque la morte. Varie indicazioni nella tradizione giudaica suggeriscono come a volte questo castigo sia stato inflitto con lo strangolamento.
Dato che la pena di morte poteva essere inflitta su una persona "colta in flagrante adulterio" (Giovanni 8:4), la donna sospettata dal marito d'aver commesso adulterio doveva essere sottoposta a un'ordalia per stabilire la sua innocenza o essere manifestata come peccatrice da un giudizio divino (Numeri 5:11-31).
Sebbene l'adulterio sia condannato dalla legge divina come una trasgressione molto grave (Giobbe 31:9-11), essa non poteva essere estirpata, e sia uomini sia donne ne erano spesso trovati colpevoli (Giobbe 24:15; 31:9; Proverbi 2:16-19; 7:5-22). Persino Davide si rende colpevole d'adulterio con Betsabea, sfociando nell'omicidio del rivale (2 Samuele 11:2-5), ma egli se ne ravvede sinceramente (Salmo 51:1 ss). L'adulterio affligge il paese soprattutto per l'influenza di profeti e sacerdoti immorali (Geremia 23:10-14; 29:23).
Sebbene le leggi penali nella Bibbia considerino solo la trasgressione di fatto del comandamento della castità matrimoniale, la legge cristiana condanna pure le pratiche adultere commesse dall'occhio e dal cuore (adulterio virtuale, cfr. Giobbe 31:1,7). È soprattutto Gesù Cristo che mette in evidenza questo "adulterio virtuale" nel Discorso della Montagna (Matteo 5,27-28), dove lo equipara a un adulterio di fatto. Ugualmente severa era la condanna fatta da Gesù agli ipocriti che condannavano l'adulterio proprio quando essi stessi si rendevano colpevoli di trasgressioni alla moralità sessuale "E, siccome continuavano a interrogarlo, egli, alzato il capo, disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei» (Giovanni 8:7). Sebbene, però, Gesù contesti agli accusatori il loro diritto di eseguire la condanna, Egli non condona il peccato dell'adultera, ma la esorta a non peccare più in tal modo, preferendo così la sua riabilitazione alla condanna capitale (Giovanni 8:11). Le parole di Gesù devono essere considerate come il perdono, l'assoluzione di un peccatore che si ravvede del suo peccato. È vero che Gesù perdona ma l'adultera non dice di essere pentita, né lo poteva essere perché alle donne non era concesso un percorso di pentimento. La frase finale di Gesù è un'aggiunta della Chiesa primitiva (forse per giustificare il perdono gratuito di Gesù).
Il protestantesimo interpreta i dati del Vangelo in maniera più lasca della Chiesa Cattolica:
- per i protestanti quando Gesù contesta le pratiche di divorzio molto facili del Suo tempo, basate sull'interpretazione molto liberale di Hillel di Deuteronomio 24:1-3, egli ne eccettua l'adulterio come legittima causa di divorzio, appoggiando così la scuola più rigorosa di Shammai, che limitava il divorzio come conseguenza dell'adulterio.
- la Chiesa Cattolica non condivide questa interpretazione, ritenendola basata su un'interpretazione non esatta di Matteo 19,9: tale passo stabilisce un'eccezione e, apparentemente, una permissione del divorzio, ma solo nel caso di un'unione illegittima, e non nel caso dell'adulterio.
A causa della corruzione morale della creatura umana, l'adulterio sembra così essere qualcosa di insopprimibile. È per questo che il Nuovo Testamento spesso ammonisce a non cadervi (1 Corinzi 6:9; Ebrei 13:4; Giacomo 4:4).
L'adulterio nel diritto romano [modifica]
Nel diritto romano l'adulterio della moglie era previsto come reato ed era punibile, in età regia, con la pena di morte per mano del marito o dei familiari maschi.
In seguito, si hanno controverse interpretazioni delle previsioni in età repubblicana, mentre con Augusto fu emanata la Lex Iulia de adulteriis coercendis (18 a.C.) per la quale il marito adultero era punito con sanzioni pecuniarie, comportanti la restituzione della dote, se dal fatto derivava il divorzio.
Per la moglie adultera invece, la prospettiva era assai diversa. Se colta in flagrante adulterio dal padre, questi poteva ucciderla insieme all'amante, qualunque fosse il suo lignaggio o carica pubblica. Il marito poteva uccidere solo l'amante e solo in flagranza, mentre al padre non era consentito uccidere l'amante senza uccidere contemporaneamente anche la figlia fedifraga. Per la flagranza, il marito aveva l'obbligo del divorzio, in caso contrario sarebbe stato accusato di crimen lenocinii, con attribuzione di presunta complicità e favoreggiamento in adulterio.
Entro due mesi dal divorzio, il marito poteva richiedere che si aprisse un giudizio penale (quaestio) dinanzi a giurati (accusatio adulterii iure mariti). Dopo i 60 giorni il diritto a proporre l'azione spettava al padre dell'adultera (accusatio adulterii iure patris) e decorso un termine ulteriore, chiunque purché cittadino poteva proporre l'accusa (accusatio publica adulterii iure extranei). La pena prevista sarebbe stata (sono stati sollevati dubbi) esclusivamente monetaria e avrebbe riguardato la confisca di parte della dote e dei parafernalia, mentre all'amante era confiscata la metà del suo patrimonio.
In età successive fu ripristinata la condanna a morte, confermata da Giustiniano, mentre il diritto ad agire fu ristretto ai soli familiari.
L'adulterio nel diritto italiano [modifica]
L'art. 559 del Codice Penale del 1930 stabiliva che:
| « La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno. Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera. La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina. Il delitto è punibile a querela del marito. » |
La Corte costituzionale è intervenuta con la sentenza n. 126 del 1968[2] dichiarando l'illegittimità costituzionale del primo e del secondo comma, ritenuti discriminatori sulla base dell'art. 29 che stabilisce l'«eguaglianza morale e giuridica dei coniugi». Allo stesso modo, con la sentenza n. 147 del 3 dicembre 1969[3] la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo e del quarto comma.
Note [modifica]
- ^ Sant'Agostino, la santa verginità. URL consultato in data 25-01-2010.
- ^ Consulta OnLine - Sentenza n. 126 del 1968
- ^ Consulta OnLine - Sentenza n. 147 del 1969
Bibliografia [modifica]
- Emilia Fiandra, Desiderio e tradimento. L’adulterio nella narrativa dell’Ottocento europeo, Roma, Carocci, 2005
- Denis de Rougement, L’Amore e l’Occidente (1939), trad. it. di L. Santucci, Milano 1996
- Tony Tanner, L’adulterio nel romanzo. Contratto e trasgressione, trad. it. di G. Pomata, Genova. Marietti, 1990
- G. Duby. M. Perrot, Storie delle donne. L’Ottocento, a cura di G. Fraisse e M. Pierrot, Roma 1995
- M. De Giorgio e Ch. Klapisch-Zuber, (a cura di), Storia del matrimonio, Roma-Bari 1996
- J.-L. Flandrin, Il sesso e l’Occidente. L’evoluzione del comportamento e degli atteggiamenti (1981), trad. it. di A. Calzolai, Milano 1983
- J. Goody, Famiglia e matrimonio in Europa. Origini e sviluppi dei modelli familiari dell’Occidente, a cura di F. Macello, Roma 1991.
Voci correlate [modifica]
- Infedeltà coniugale
- Delitto d'onore
- Divorzio
- Famiglia (società)
- Lussuria
- Matrimonio
- Monogamia
- Poligamia
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