Diritto di accesso agli atti amministrativi: differenze tra le versioni

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* [http://www.parlamento.it/parlam/leggi/00150l.htm Legge n. 150 del 7 giugno 2000]
* [http://www.parlamento.it/parlam/leggi/00150l.htm Legge n. 150 del 7 giugno 2000]


==Collegamennti esterni==
==Collegamenti esterni==
* {{cita web|url=http://www.lineaamica.gov.it/risposte/accesso-documenti-e-atti-amministrativi-tutela-privacy|titolo=Accesso a documenti e atti amministrativi: tutela della privacy|editore=Linea Amica del Governo Italiano|data=09 luglio 2012|accesso=16 dicembre 2012}}
* {{cita web|url=http://www.lineaamica.gov.it/risposte/accesso-documenti-e-atti-amministrativi-tutela-privacy|titolo=Accesso a documenti e atti amministrativi: tutela della privacy|editore=Linea Amica del Governo Italiano|data=09 luglio 2012|accesso=16 dicembre 2012}}
*{{cita web|url=http://www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com/professioni24/pa/news/DPA_accesso.html|titolo=Accesso agli atti: deve sussistere un interesse giuridicamente rilevante in capo al richiedente|autore=Chiarenza Millemaggi|editore= Sistema24 PA, il sistema integrato del [[Sole 24 Ore]] per la PA e gli enti locali|accesso=16 dicembre 2012}}
*{{cita web|url=http://www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com/professioni24/pa/news/DPA_accesso.html|titolo=Accesso agli atti: deve sussistere un interesse giuridicamente rilevante in capo al richiedente|autore=Chiarenza Millemaggi|editore= Sistema24 PA, il sistema integrato del [[Sole 24 Ore]] per la PA e gli enti locali|accesso=16 dicembre 2012}}

Versione delle 02:10, 27 ott 2013

Il diritto di accesso agli atti amministrativi è un diritto riconosciuto al cittadino in funzione dei rapporti con lo Stato e la Pubblica amministrazione, al fine di garantire in particolare la trasparenza di quest'ultima.

Nel mondo

Italia

È stato introdotto, per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.[1] La disciplina è stabilita da apposito regolamento per l'accesso, prima il D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352[2], successivamente abrogato e sostituito dal D.P.R.12 aprile 2006, n. 184.[3]
Il diritto di accesso, nell'esperienza italiana, è sempre stato legato al possesso di una situazione legittimante (che, nel testo originario della norma del 1990 è dato dal possesso di una "situazione giuridicamente rilevante").
Questa scelta è stata vista come limitativa da parte di alcuni dei primi commentatori della legge n. 241, e segna anche la più significativa differenza con l'accesso alle informazioni degli enti locali previsto dalla coeva legge 8 giugno 1990 n. 142.

Le caratteristiche del diritto, cui è dedicato il Capo V della legge 241/1990:

  • Il requisito per l'accesso agli atti risiede in un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.[4]
  • Il diritto all'accesso è negato qualora dalla loro divulgazione possa derivare una lesione (...) alla sicurezza e alla difesa nazionale, quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche e persone giuridiche.[5]
  • L'amministrazione, prima di rispondere positivamente, deve verificare ed informare eventuali controinteressati che potrebbero avere pregiudizio da un'eventuale esercizio del diritto d'accesso.
  • Il successivo art. 25 stabilisce che il giudice amministrativo (ovvero il Tribunale amministrativo regionale, detto TAR, in primo grado e il Consiglio di Stato in appello), sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti, peraltro avvalendosi di un rito processuale particolarmente celere con termini dimezzati.

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, si lega sia ad esigenze di tutela del singolo (il "diritto" è riconosciuto per salvaguardare posizioni giuridicamente rilevanti che preesistono, quali "diritti soggettivi" ed "interessi legittimi", e che attraverso l'accesso vengono salvaguardati), che a finalità di interesse generale come è ben manifestato nella originaria dizione dell'art. 22 della legge che riconosceva il diritto di accesso al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa. Questo rapporto con la trasparenza, e quindi la cd. natura "bifronte" del diritto di accesso (legato a situazioni individuali, ma funzionale anche alla cura di interessi pubblici), si è attenuato in seguito alla riforma operata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, che ha modificato varie parti della legge n. 241.
Questo principio si è concretizzato nella possibilità per i cittadini di attuare un controllo democratico sull'attività dell'amministrazione e della sua conformità ai precetti costituzionali. La legge 15/2005 ha ridisegnato l'istituto dell'accesso elevandolo a principio fondamentale ed estendendolo a tutta la pubblica amministrazione.

Titolari del diritto di accesso ai sensi dell'art 22 della legge 241/1990 sono tutti i soggetti interessati, e cioè i privati, anche portatori di interessi diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridica tutelata e connessa al documento in relazione al quale si richiede l'accesso. L'oggetto del diritto d'accesso è il documento amministrativo definito nell'art. 22 come "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa."

Inoltre, al fine di garantire la piena attuazione di suddetta legge, è intervenuto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, con cui le Pubbliche Amministrazioni provvedono a istituire Uffici per le Relazioni con il Pubblico (URP). Essi provvedono al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti.[6]
La legge 7 giugno 2000 n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), ha rimarcato l'obbligo delle pubbliche ammiinistrazioni di dotarsi di URP, stabilendo che le attività di informazione si realizzano attraverso il portavoce e l’ufficio stampa e quelle di comunicazione attraverso l’ufficio per le relazioni con il pubblico.[7]

Potrebbe anche capitare che secondo procedimento di cui all'art. 25 della legge 241/1990, il cittadino riesca ad ottenere dal TAR una sentenza a lui favorevole la pubblica amministrazione resistente in giudizio praticamente non ottemperi alla sentenza, senza alcuna conseguenza immediata; ciò perché per la legge italiana per far eseguire le sentenze dei TAR non applicate dalla pubblica amministrazione come regola generale è previsto un ulteriore apposito procedimento cosiddetto giudizio di ottemperanza che in pratica per i casi di illegittimo rifiuto o inadempimento dell'amministrazione pubblica rispetto ad una istanza d'accesso si concreta in una costosa duplicazione processuale.
L'art.25 della legge 241/1990 stabilisce che in materia di diritto d'accesso il cittadino possa ricorrere di persona al TAR contro il diniego o silenzio inadempimento della pubblica amministrazione, tuttavia in sede di giudizio di ottemperanza è comunque necessario che il cittadino ricorrente si faccia rappresentare da un avvocato in veste di procuratore.

Il procedimento speciale di cui all'art.25 della legge n. 241/1990 ha tuttavia escluso da tale materia (almeno nei casi in cui il rifiuto dell'accesso si esprima con silenzio della pubblica amministrazione) l'esperibilità del più efficiente procedimento ex art. 21 bis della "legge TAR" (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) che di fronte i casi di silenzio-rifiuto della pubblica amministrazione consente di coordinare meglio innanzi al TAR con termini ristretti sia il procedimento di cognizione che il procedimento di ottemperanza.

Stati Uniti d'America

Lo stesso argomento in dettaglio: Freedom of information Act.

Il Freedom of information Act statunitense, consente, rispetto alla normativa italiana, prevede un accesso generalizzato da parte di chiunque (any person).

Note

  1. ^ art. 24 legge 241/1990
  2. ^ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 29 luglio 1992 n. 177
  3. ^ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 18 maggio 2006 n. 114
  4. ^ art 22 legge 241/1990
  5. ^ art 24 legge 241/1990
  6. ^ art. 12 d.lgs 29/1993
  7. ^ art. 6 legge 150/2006

Voci correlate

Testi normativi

Collegamenti esterni

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