Responsabilità oggettiva

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai a: navigazione, cerca

La responsabilità oggettiva configura una situazione in cui il soggetto può essere responsabile di un illecito, anche se questo non deriva direttamente da un suo comportamento e non è riconducibile a dolo o colpa del soggetto stesso.

Tale situazione costituisce una deroga al principio generale della responsabilità, affermatosi con la corrente filosofica del giusnaturalismo, il quale esige che ci sia un preciso nesso di causalità tra il comportamento dell’individuo e l’illecito stesso, perché possano derivare conseguenze giuridiche a carico del soggetto.

[modifica] Evoluzione del principio di responsabilità

A partire dalla fine dell’Ottocento, la scuola di pensiero del cosiddetto socialismo giuridico ha cominciato a congetturare l’ipotesi di una responsabilità senza colpa, che contraddice l’antico brocardo (più filosofico che giuridico) del nulla poena sine culpa; un principio privo di larghi consensi, in quanto suscettibile di garantire alle imprese e agli imprenditori una forma di immunità per i danni provocati ai dipendenti. Dal punto di vista storico, con la crescente industrializzazione e l’affinarsi delle tecniche produttive che le società capitalistiche dell’Occidente stavano conoscendo, diventava impossibile ma anche anacronistico garantire la stessa immunità alle imprese. Il principio della colpa divenne improvvisamente troppo angusto e rigido per poter comprendere tutte le singole fattispecie della prassi sociale, ormai consolidata. La profonda trasformazione che stavano vivendo i paesi industrializzati richiedeva una decisa evoluzione della responsabilità civile, per poter dare una previsione normativa a problematiche sociali mai affrontate prima.

[modifica] Fondamento della responsabilità per fatto illecito

Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi la voce Fatto illecito.

La colpa, anche presunta, e il dolo, non sono più i fondamenti unici del fatto illecito; esistono infatti numerose fattispecie in cui non risponde il soggetto che ha tenuto un comportamento doloso o colposo, ma colui che si è accollato il rischio dell'attività che ha deciso di intraprendere. In buona sostanza, chi dirige un'impresa deve sopportare i rischi derivanti da quell’attività (il cosiddetto rischio d'impresa), anche se non derivano causalmente da lui.

È il criterio del rischio che fonda la responsabilità e che, di conseguenza, comporta il risarcimento. Ma che cosa si deve intendere con il concetto di rischio? Una corrente dottrinaria ritiene che il concetto di rischio è da ascrivere alla sfera economica e non giuridica, per questo è impossibile utilizzarlo come criterio di imputazione di responsabilità. Altri invece sostengono che si possa parlare di rischio solo quando vi è un’attività d’impresa.

[modifica] La situazione civilistica italiana

Ma al di là delle interpretazioni della dottrina, il codice civile italiano si è preoccupato di dare una previsione normativa alle fattispecie più frequenti. Riportiamo di seguito, gli articoli del codice più rilevanti in materia di responsabilità oggettiva:

  • art. 2048 - Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori, e dei maestri d’arte - Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all’affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate nei commi precedenti sono liberate dalla responsabilità solo se provano di non aver potuto impedire il fatto
  • art. 2049 - Responsabilità dei padroni e dei committenti - I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti
  • art. 2050 - Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose - Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno
  • art. 2051 - Danno cagionato da cose in custodia - Ciascuno è responsabile del danno cagionato delle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito
  • art. 2052 - Danno cagionato da animali - Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui l'ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito
  • art. 2053 - Rovina di edificio - Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione
  • art. 2054 - Circolazione di veicoli - Il conducente di veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dai conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo. In questo articolo nella prima parte si è di fronte ad un caso di colpa presunta, essendo ammessa pur sempre la prova liberatoria, mentre è responsabilità oggettiva per il proprietario del veicolo e soggetti assimilati, e per i danni causati da difetti del veicolo.
diritto Portale Diritto: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di diritto
Strumenti personali
Namespace
Varianti
Azioni
Navigazione
Comunità
Stampa/esporta
Strumenti
Altre lingue