Epidemia (ordinamento penale italiano)

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Delitto di
Epidemia
FonteCodice penale italiano
Libro II, Titolo VI, Capo II
Disposizioniart. 438
Competenzacorte d'assise
Procedibilitàd'ufficio
Arrestoobbligatorio
Fermoconsentito
Penaergastolo

La diffusione di agenti patogeni nell'ambiente è, nel diritto penale italiano, un delitto contro l'incolumità pubblica. Secondo l'articolo 438 codice penale[1]:

«Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l'ergastolo»

In passato, se dal fatto derivava la morte di persone era prevista la pena capitale ma questa pena è stata eliminata dall'ordinamento italiano e quindi è subentrata la pena dell'ergastolo[2].

Note[modifica | modifica wikitesto]