Decadenza
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La decadenza consiste nella perdita di un diritto al pari della prescrizione. La sua funzione è limitare i tempi di incertezza delle situazioni giuridiche; infatti non sono ammesse interruzioni e sospensioni (salvo che sia diversamente disposto: art. 2964 Inapplicabilità di regole sulla prescrizione).
Per impedire la decadenza occorre:
- Compiere lo specifico atto prescritto dalla legge o dal negozio giuridico;
- Il riconoscimento del diritto da parte del soggetto contro il quale il medesimo diritto può farsi valere.
[modifica] Tipi di decadenza
La decadenza può essere:
- Legale: è prevista dalla legge e riguarda sia i diritti disponibili sia i diritti indisponibili. Nei diritti indisponibili la decadenza può essere rilevata d' ufficio dal giudice (art. 2969); non può essere rinunciata e la sua disciplina è inderogabile, ovvero non può essere modificata dalle parti.
- Giudiziale: i termini di decadenza sono fissati dal giudice su istanza della parte interessata (Es: fissazione di un termine per l' accettazione dell' eredità, affinché il chiamato dichiari, entro il termine stabilito dal giudice, se accetta o meno l' eredità. Qualora entro quel termine il chiamato non si pronuncia, perdere il diritto di accettare: art. 481).
- Convenzionale: i termini di decadenza li stabiliscono i privati, unico limite è evitare che i termini rendano troppo difficile l' esercizio del diritto ad una delle parti (art. 2965 Decadenze stabilite contrattualmente). La decadenza convenzionale non è rilevabile d' ufficio.
Se non è fissato alcun termine di decadenza, il diritto sarà soggetto ai normali termini di prescrizione (art. 2967 Effetto dell'impedimento della decadenza).

