Appello
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L'appello nel processo civile e penale costituisce una species dell'insieme generale delle impugnazioni; tale istituto viene contemplato dal codice di procedura civile agli artt. 339 e successivi e dal codice di procedura penale agli artt. 570 e segg. Nella terminologia meno tecnicistica è una opposizione ad una prima sentenza sfavorevole da parte di una delle parti in causa, cioè in una non accettazione della sentenza, che mira ad un nuovo esame della controversia. Per quanto riguarda il diritto amministrativo vedi la voce L'appello nel diritto amministrativo
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[modifica] Diritto civile
[modifica] Aspetti generali
Disciplinato dagli Artt. 339 e ss c.p.c, l'appello è un mezzo di impugnazione ordinario e costituisce il più ampio mezzo di impugnazione, poiché è riservato alla parte per il solo fatto di essere rimasta soccombente. La soccombenza è un elemento indefettibile che integra la legittimazione ad impugnare. Soccombente è colui che ha ottenuto una tutela inferiore a quella richiesta. Per rilevare la soccombenza bisogna quindi confrontare due elementi:
-
- Ciò che la parte ha chiesto durante l'udienza di precisazione delle conclusioni.
- Ciò che le ha dato la sentenza.
Se la tutela ricevuta è equivalente , cioè se A=B, non vi è soccombenza e quindi neanche legittimazione a proporre l'impugnazione.
Quindi, con il mezzo di impugnazione in esame è possibile dolersi, sia di vizi in senso specifico che inficiano la sentenza di primo grado (cd."errores in judicando e "errores in procedendo"), sia di vizi in senso lato, che attengono alla mera ingiustizia del provvedimento emesso in primo grado. Per queste ragioni l'appello viene definito un mezzo di impugnazione a critica libera.
Con l'appello si ha un totale riesame della controversia e non soltanto un controllo dei vizi (principio del doppio grado di giurisdizione).
Sotto questo profilo si definisce l'appello un mezzo di gravame, ovvero costituisce un mezzo devolutivo in cui il giudice di appello viene reinvestito del potere di riesaminare ciò che è già stato oggetto di esame da parte del giudice di prima istanza. L'effetto devolutivo è tuttavia potenziale e non automatico: il giudice di appello deve invero esaminare solo le questioni che le parti hanno devoluto.
[modifica] Provvedimenti non appellabili
La regola generale è che siano appellabli tutte le sentenze emesse in primo grado. Questa regola però soffre di alcune eccezioni, in particolare, non sono appellabili:
- i provvedimenti per i quali l'appello è escluso dalla legge
- le sentenze pronunciate secondo equità dal Tribunale
- le sentenze, qualora le parti ai siano accordate per saltare l'appello (omisso medio), e proporre direttamente ricorso per Cassazione (in tale caso il ricorso potrà essere proposto solo per violazione o falsa applicazione di legge o norme di diritto)
[modifica] Provvedimenti appellabili
Sono inoltre appellabili, a differenza del passato, anche le sentenze pronunciate dal Giudice di pace, secondo equità.In questo caso però l'appello sarà consentito solo per far valere vizi predeterminati dalla legge:
- violazione di norme processuali
- violazione di norme costituzionale
- violazione di norme comunitarie
- violazione dei principi regolatori della materia
[modifica] Oggetto dell'appello
Particolare rilievo assume la problematica dell' oggetto dell' appello. Il legislatore infatti ha voluto che il giudizio d'appello potesse avere un oggetto coincidente o comunque più limitato, rispetto al giudizio di primo grado, mai quindi l'oggetto dell'appello potrà essere più ampio di quello che caratterizzò il primo giudizio di merito. Per attuare tale regola il codice di procedura civile impedisce che in appello possano essere introdotte:
- nuove domande (ad eccezione di quelle che risultano essere diretta conseguenza di quelle proposte in primo grado)
- nuove domande riconvenzionali
- nuove eccezioni (ad eccezione di quelle rilevabili d'ufficio)
- nuovi istanze istruttorie (ad eccezione del giuramento decisorio, dei mezzi di prova che non furono proposti in primo grado per impossibilità oggettiva e di tutte le prove che il giudice ritiene indispensabili per la decisione)
La regola appena indicata viene normalmente definita come divieto dei "nova" in appello.
[modifica] Contenuto formale
Il contenuto necessario dell'atto di appello è previsto dell'art.342 c.p.c secondo cui l'appello deve contenere:
- L'esposizione sommaria dei fatti: informazione al giudice di ciò che è successo in primo grado.
- I motivi specifici dell'impugnazione: l'individuazione dell'oggetto dell'appello e le ragioni che lo giustificano. Secondo la giurisprudenza, la mancata indicazione dei suddetti motivi d'appello provocherebbe l'inammissibilità dell' impugnazione proposta.
L'art. 346 fa riferimento alla riproposizione di domande e eccezioni: l'appellante deve riproporre al giudice tutte le questioni che sono affrontate e decise in modo a lui sfavorevole. L'appellato può anche riproporre questioni che il giudice non ha esaminato perché assorbite. Le domade (assorbite) e le eccezioni (rigettate o assorbite) che non sono riproposte in appello, si intendono rinunciate.
Per quanto concerne la riproposisizione in appello delle istanze istruttorie, se sono state rigettate perché ritenute inammissibili o irrilevanti in primo grado, possono essere riproposte dall'appellante con atto di citazione, dall'appellato nella comparsa di risposta. Se invece un fatto costitutivo è stato assorbito in primo grado, è sufficiente la sola riproposizione di questo. In conclusione, la riproposizione ex 346 c.p.c da parte dell'appellato non comprende le domande rigettate (oggetto di impugnazione incidentale) e le istanze istruttorie assorbite per allegazione del fatto costitutivo o dell'eccezione.
[modifica] Decisione
Il giudizio d'appello può concludersi con due tipi di provvedimenti:
- Con una sentenza di rigetto
- Con una sentenza di accoglimento, ed in tal caso codesta sentenza, nei limiti della domanda d'appello sostituirà la precedente(cd. effetto sostitutivo dell'appello)
[modifica] Diritto penale
Nel ramo penalistico il grado di appello ha, come il giudizio ordinario penale di primo grado, una fase preparatoria, una fase dibattimentale ed una post-dibattimentale incentrata sul provvedimento.
Gli atti preliminari al dibattimento sono disciplinati dall'art.601 c.p.p..
| « 1. Fuori dei casi previsti dall'art. 591, il presidente ordina senza ritardo la citazione dell'imputato appellante; ordina altresì la citazione dell'imputato non appellante se vi è appello del pubblico ministero, se ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 587 o se l'appello è proposto per i soli interessi civili.
2. Quando si procede in camera di consiglio a norma dell'art. 599, ne è fatta menzione nel decreto di citazione. 3. Il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti dall'art. 429 comma 1 lett. a), f), g) nonché l'indicazione del giudice competente. Il termine per comparire non può essere inferiore a venti giorni. 4. È ordinata in ogni caso la citazione del responsabile civile (83), della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89) e della parte civile (765); questa è citata anche quando ha appellato il solo imputato contro una sentenza di proscioglimento. 5. Almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, è notificato avviso ai difensori. 6. Il decreto di citazione è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'art. 429 comma 1 lett. f). » |
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(Art.601 Atti preliminari al giudizio)
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Ex art.602 può evitarsi il dibattimento con accordo delle parti dopo la lettura della relazione; altrimenti si passa alla fase dibattimentale, senza una fase istruttoria, nella quale possono essere letti a verbale gli atti del giudizio di primo grado nei limiti dell'art.511 c.p.p.. Nel caso non il giudice ritenga di non poter decidere, si opera la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (art. 603).
[modifica] Voci correlate
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