Alienazione (diritto)

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Nel linguaggio giuridico, si ha alienazione quando un soggetto (alienante) dispone di un proprio diritto, attribuendolo ad altri (acquirente), mediante negozio giuridico ossia se il fenomeno dell'acquisto a titolo derivativo è considerato non con riferimento alla persona a cui favore si verifica, ma avendo riguardo alla persona che trasferisce il diritto. Tale disposizione può avvenire o a titolo oneroso (verso un corrispettivo suscettibile di valutazione economica) o a titolo gratuito (per spirito di liberalità).(vedi modi di acquisto della proprietà) Nella prima fattispecie rientrano, tra le altre, compravendita, permuta, datio in solutum. Nella seconda la donazione. Il termine viene utilizzato anche in contabilità generale per definire un cespite o bene posseduto da una società o privato e che viene ceduto a terzi dietro corrispettivo o in forma gratuita. Con il termine alienazione si definisce la vendita di un bene o cespite.

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