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23 marzo


Il diritto dell'autore di idee


Una nuova sentenza fissa ulteriori punti fermi sul diritto d'autore italiano. Si tratta di principi che credo ci possano interessare molto da vicino, vista l'attenzione che dobbiamo porre al copyright.
La sentenza è la 14716/2015 del Tribunale di Milano, emessa a ottobre, depositata sotto Natale e forse per questo passata relativamente inosservata. Il testo è qui.

Il caso di specie riguarda un metodo terapeutico e il connesso insegnamento "di natura tecnica e scientifica"; un soggetto l'ha ideato, altri soggetti lo hanno riproposto, talora anche senza riformulazione. Veniamo ai punti che ci possono riguardare (il corsivo è testuale della sentenza, i grassetti sono miei):

  • «... pacificamente, la normativa sul diritto d’autore non tutela le idee in quanto tali, vale a dire le informazioni, anche contenute in opere formali, che nel loro complesso danno forma ad una frazione del sapere umano.
    Oggetto di protezione è infatti esclusivamente il modo con cui l’idea viene espressa, esteriorizzata attraverso uno dei mezzi espressivi elencati a titolo esemplificativo dagli artt. 1 e 2 L.A., assumendo la forma di un’opera
    »
    Questo diciamo che già lo sapevamo, infatti abbiamo appunto WP:RIFORMULARE. Nulla di nuovo, ma fa piacere vederlo confermato così chiaramente. In particolare non viene tutelato «il contenuto intellettuale intrinseco, anche se nuovo ed originale, che all’atto della sua esteriorizzazione entra a far parte del patrimonio culturale universale, a disposizione di tutti»
  • «non sono mai tutelati ai sensi della L.A. gli insegnamenti di natura tecnica e scientifica»: anche quando se ne ammette la brevettabilità, i brevetti sono brevi (dice il Giudice) perché il prima possibile bisogna acquisirli al pubblico dominio per «favorire il progresso delle scienze e delle conoscenze applicate». In particolare, «i metodi di trattamento terapeutico del corpo umano (al pari delle teorie scientifiche in sé, ove non applicate) non possono neppure essere oggetto di brevetto» ed è inconcepibile che le «nozioni scientifiche che stanno alla base di un metodo siffatto possano essere monopolizzate attraverso la tutela autorale, peraltro di durata infinitamente, inammissibilmente, più lunga. [...] nessuno [...] può impedirne l’utilizzabilità sia per attività di cura che per fondarne evoluzioni scientifiche»
    Quindi nessuna tutela autorale per le idee. La tutela è per le opere e per la forma che hanno. Ecco, circa quella frase iniziale, "gli insegnamenti di natura tecnica e scientifica", non si deve concludere che qualsiasi testo didattico sia ipso facto copiabile per questo solo connotato: l'insegnamento è la trasmissione dei concetti, delle idee, e se le idee sono tutte libere, quelle tecniche e scientifiche lo sono anche di più; ma le opere restano opere e sono tutelate.
  • «la sintesi e schematizzazione del metodo, nella sua complessità,» rappresenta «il risultato di uno sforzo creativo, che presceglie, tra i molti possibili, gli argomenti utili alla funzione didattica, sintetizzandoli in modo da essere facilmente appresi e memorizzati dai discenti». Dunque occorre un carattere creativo perché un'opera tutelabile possa dirsi tale, anche se «non è richiesto un livello di creatività particolarmente elevato, ritenendosi sufficiente che l’opera, oggettivamente nuova, rivesta una qualche complessità espressiva, che in caso di opera divulgativa afferisce essenzialmente alla forma esterna in cui si incarna l’idea autorale.»
    Insomma, l'autore, sopra l'idea, deve aver costruito una forma di espressione non necessariamente monumentale; perché l'Opera sia tutelabile basta «solo che l’autore abbia compiuto una scelta discrezionale, all’interno di un numero sufficientemente ampio di alternative possibili, per dare corpo all’idea, dovendo escludersi solo le forme necessitate dalla funzione utilitaria o totalmente standardizzate.» Questo penso sia un buon misuratore della creatività del testo: la scelta compiuta fra possibili alternative, e dove non c'è da scegliere, non c'è da tutelare. O più semplicemente: doveva essere possibile compiere scelte alternative per rappresentare l'idea, l'autore tutelabile è quello che si è trovato davanti diverse possibilità e una ne ha scelto, ma non sono tutelate le forme "obbligate" per l'utilizzabilità, e quelle standardizzate.
  • Quando dunque si elabora al di sopra di una altrui idea, «i temi trattati, liberamente disponibili, sono necessariamente comuni, sicché esistono alcune espressioni necessitate (pena l’incompletezza dell’informazione scientifico-didattica) che non sono suscettibili di varianti discrezionali (quali la definizione del Metodo come “sistema di intervento cognitivo motorio) e sulle quali nessun diritto autorale può essere vantato.»
    Questo forse è il punto più rilevante, perché non dobbiamo più andare a spaccare il capello in quattro sulle formulazioni che non potrebbero mai essere riformulate, e anche se questo è un brano della sentenza che va maneggiato con estrema cautela, ci consente una lettura più generosamente di buon senso là dove la riformulazione sarebbe insensata.

Non ho in mente casistica in WP che riguardi pertinenti questioni sull'uso di marchi, che in sentenza sono affrontati nel senso di negare la necessaria originalità (e la conseguente tutelabilità) a un marchio come "Metodo Terzi", questione che al più ci può suggerire, ove mai capitasse, che per rispettare un marchio come tale, sempre serve la distintività dello stesso; ma direi che, se non erro e se non dimentico, siamo molto sul generico.
In pratica: nel valutare un rewording in sede di attività anti-copyviol, credo che possiamo guardare con più leggerezza alle frasi "insostituibili", quelle che non potrebbero non essere rese con le parole e soprattutto le locuzioni che è necessario abbiamo una data forma "standard" per la loro comprensibilità.

Questo è diritto italiano e come sapete non è il solo diritto con cui dobbiamo avere a che fare, ma poiché è oggettivamente quello più importante per le nostre attività nel Progetto in lingua italiana, ovviamente ha una sua "pesante" importanza. Potendo, dovremmo avere lo stesso approfondimento (l'attenzione c'è) anche per gli altri ordinamenti in cui ci accade di imbatterci.
Naturalmente grazie in anticipo per i vostri pareri e le vostre correzioni di eventuali miei errori :-) -- g · ℵ (msg) 01:23, 23 mar 2016 (CET)[rispondi]

IANAL la sentenza sembra interessante, ma non mi sembra nulla di nuovo. Per es diversi autori (ed editori) di giochi da tavola è da parecchio che si lamentano di non poter tutelare le idee e le meccaniche dei giochi da loro inventati, ma solo i termini presenti, l'eventuale ambientazione e gli elementi grafici che li compongono (es anche in questo caso, con diverse difficoltà quando si parla di tutela itnernazionale). --Yoggysot (msg) 03:19, 23 mar 2016 (CET)[rispondi]

[@ Yoggysot, Gianfranco] Invece qualcosa di nuovo dice, ovvero che tutela solo se l'autore originale aveva più scelte. Ricordo quando si voleva volevano togliere (o sono stati tolti) i dati ISTAT della popolazione per paura del copyright, ma sono datti esprimibili SOLO attraverso un numero, che veicola di suo il dsto tecnico, questo non soggetto a copyright. Quindi era un falso problema. A proposito [@ ValterVB]. -- utente:Goletta (scusate ma mobile non ho il tasto firma)

Non mi intendo molto della questione ma credo che la faccenda ISTAT (come altre questioni legate a Wikidata) siano un po' più complesse perché, anche se i dati numerici non sono tutelati dal diritto d'autore, oltre a quest'ultimo intervengono i diritti sui generis sui database. --Tino [...] 11:17, 23 mar 2016 (CET)[rispondi]
Diritti sui generis che non si applicano ai progetti Wikimedia. Nemo 11:23, 24 mar 2016 (CET)[rispondi]
(fc) Ma si applicano a molte delle basi di dati europee di dati non copyrightable, che altrimenti potrebbero essere usate liberamente come fonti. Scusa ma non ho capito il senso della tua risposta. --Tino [...] 14:05, 24 mar 2016 (CET)[rispondi]
[@ Goletta] senza firma il ping non funziona :) Per quanto riguarda i dati ISTAT, leggendo quanto detto qua sopra è la prima cosa che ho pensato, se così fosse qualsiasi elenco può essere tranquillamente utilizzato, ma non credo che il giudice avesse questo in mente, ed è per questo che ci sono i diritti sui database come indicato da Tino. --ValterVB (msg) 18:44, 23 mar 2016 (CET)[rispondi]

Non riguarda i dati ISTAT, come quelli di qualsiasi database, dato che quella materia è regolata da norme specifiche, peraltro recenti e pure di recepimento, cui la sentenza non fa riferimento alcuno. E in effetti la materia dei database si discosta dal tema della sentenza. Un buon chiarimento in italiano si trova qui.
Invece, per ciò che riguarda i testi scientifici che ci capita di "riconoscere" in patrolling, la sentenza apre la strada a interpretazioni che parrebbero legittimare esami meno rigorosi di quanto abbiamo sempre usato fare. Ma semplicemente perché ci dice che non si deve necessariamente riformulare quella locuzione che è uno standard della disciplina. Per fare un esempio al volo, in diritto non si deve riformulare "accesso abusivo a sistema informatico" perché è locuzione fissata dalla dottrina e anche dalla rubrica di una norma, quindi è uno "standard" (in senso jazzistico :-); "hacking" resta più breve, ma "accesso abusivo a sistema informatico" preso a sé non crea copyviol. La sentenza di fatto dice anche che non è copyviol una frase come "cambiando l'ordine degli addendi la somma non cambia" (o al modo in cui la conoscete voi, che sarà simile), poiché non potremmo riformulare in "modificando il posizionamento delle cose che debbono essere cumulativamente conteggiate insieme, l'esito risultante non rappresenta variazioni valoriali complessive"; insomma la fraseologia e i lessici tecnici non possono essere osservati con zeli ingiustificati perché spesso non assumono valenza di creazione dell'ingegno e obbligherebbero a insensato ricorso a terminologia non scientifica. Detto molto alla grossa e a fini pratici :-) -- g · ℵ (msg) 19:34, 24 mar 2016 (CET)[rispondi]

Il parametro Importanza al taglio del nastro (esterna)

Questa è una discussione esterna (Che significa?)
Sintesi: Il parametro Importanza segnala l'importanza che ha una data voce in rapporto ad un dato argomento..
La discussione prosegue in «Discussioni progetto:Qualità/Importanza#Avvio della pagina». Segnalazione di Pequod76.