Mozione di sfiducia: differenze tra le versioni

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[[Immagine:Nathaniel_Dance_Lord_North.jpg|thumb|150 px|Il primo ministro inglese Frederick North, primo capo del governo a dimettersi a seguito di una mozione di sfiducia]]
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La '''mozione di sfiducia''' (detta, in alcuni ordinamenti, '''mozione di censura''') è un istituto tipico della forma di [[democrazia parlamentare|governo parlamentare]] e [[repubblica semipresidenziale|semipresidenziale]]; si tratta di un [[atto giuridico|atto]] attraverso il quale il [[parlamento]] (o l'organo corrispondente di un [[ente territoriale]]) manifesta il venir meno del rapporto fiduciario con il [[governo]] (o l'organo corrispondente dell'ente territoriale)<ref>Nel seguito, per ragioni di semplicità espositiva, si farà riferimento solamente a governo e parlamento, fermo restando che quanto detto può essere esteso ai corrispondenti organi degli enti territoriali</ref>.
La '''mozione di sfiducia''' (detta, in alcuni ordinamenti, '''mozione di censura''') è un istituto tipico della forma di [[democrazia parlamentare|governo parlamentare]] e [[repubblica semipresidenziale|semipresidenziale]]; si tratta di un [[atto giuridico|atto]] attraverso il quale il [[parlamento]] (o l'organo corrispondente di un [[ente territoriale]]) manifesta il venir meno del rapporto fiduciario con il [[governo]] (o l'organo corrispondente dell'ente territoriale)<ref>Nel seguito, per ragioni di semplicità espositiva, si farà riferimento solamente a governo e parlamento, fermo restando che quanto detto può essere esteso ai corrispondenti organi degli enti territoriali</ref>.



Versione delle 11:20, 30 lug 2008

Il primo ministro inglese Frederick North, primo capo del governo a dimettersi a seguito di una mozione di sfiducia

La mozione di sfiducia (detta, in alcuni ordinamenti, mozione di censura) è un istituto tipico della forma di governo parlamentare e semipresidenziale; si tratta di un atto attraverso il quale il parlamento (o l'organo corrispondente di un ente territoriale) manifesta il venir meno del rapporto fiduciario con il governo (o l'organo corrispondente dell'ente territoriale)[1].

La mozione di sfiducia è proposta dai membri del parlamento; in genere le costituzioni prevedono che sia sottoscritta da un certo numero di proponenti. Certe costituzioni, ad esempio quella tedesca e quella spagnola, prevedono che la mozione di sfiducia indichi anche il nome di chi viene proposto come primo ministro al posto di quello in carica (cosiddetta sfiducia costruttiva): è questa una soluzione finalizzata a rafforzare la stabilità del governo.

La mozione di sfiducia può essere proposta contro il governo (o il primo ministro, se il rapporto fiduciario intercorre solo con questo) oppure, in alcuni ordinamenti, contro un singolo ministro; se la mozione viene approvata, il governo oppure il ministro contro il quale è stata proposta si deve dimettere. Negli ordinamenti in cui, secondo la forma di governo da taluni definita neoparlamentare, il primo ministro è eletto direttamente dal corpo elettorale, l'approvazione della mozione di sfiducia comporta, oltre alle dimissioni del governo, la scioglimento del parlamento e l'indizione di nuove elezioni.

La prima mozione di sfiducia fu votata nel marzo 1782 quando, a seguito della sconfitta nella Battaglia di Yorktown durante la Guerra d'indipendenza americana, il parlamento britannico deliberò che "can no longer repose confidence in the present ministers" (non possiamo più riporre fiducia negli attuali ministri); a seguito di questo voto il primo ministro Frederick North chiese al re Giorgio III di accettare le sue dimissioni.

Ordinamento italiano

Nell'ordinamento italiano la Costituzione disciplina la mozione di sfiducia in due distinti articoli: il 94, riguardante il rapporto fiduciario intercorrente tra il Parlamento e il Governo, e il 126, comma 2, disciplinante l'istituto nelle regioni a statuto ordinario.

Nello stato

Secondo l'art. 94 della Costituzione, il Governo deve avere la fiducia delle due Camere; ciascuna Camera può revocare la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale; la mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Nel silenzio della costituzione, si è discusso sull'ammissibilità del voto di sfiducia nei confronti di un singolo ministro. A sostegno di tale possibilità è stato citato l'art. 95, comma 3, della Costituzione: "I ministri sono responsabili (...) individualmente degli atti dei loro dicasteri". A confermare tale tesi erano intervenute una deliberazione della Camera dei Deputati e una del Senato negli anni 1984 e 1985. Nell'ottobre 1995 fu proposta una mozione di sfiducia nei confronti dell'allora Ministro della Giustizia, Filippo Mancuso. La possibilità di tale mozione fu ammessa e chiarita dalla Corte costituzionale[2]. La sfiducia individuale permette di preservare il rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo nel caso in cui sia minato esclusivamente dal comportamento di un singolo ministro.

Nelle regioni

A livello regionale l'istituto della mozione di sfiducia è disciplinato dagli statuti regionali e dai regolamenti consiliari. Secondo il citato art. 126, comma 2, della Costituzione, il consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del presidente della giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. Se lo statuto ha optato per l'elezione del presidente della giunta regionale a suffragio universale e diretto, l’approvazione della mozione di sfiducia comporta le dimissioni della giunta regionale e lo scioglimento del consiglio, secondo il principio "simul stabunt, simul cadent".

Nelle province e nei comuni

Una disciplina analoga a quella delle regioni, fondata anch'essa sul principio "simul stabunt, simul cadent", è prevista dalla legge per i comuni e le province. Infatti, secondo l'art. 52 del D.Lgs. 267/2000, il sindaco o il presidente della provincia e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale o provinciale. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri (senza computare a tal fine il sindaco o il presidente della provincia). Se la mozione è approvata, il consiglio viene sciolto e, in attesa dell'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia, viene nominato un commissario al quale è affidata l'amministrazione dell'ente.

Note

  1. ^ Nel seguito, per ragioni di semplicità espositiva, si farà riferimento solamente a governo e parlamento, fermo restando che quanto detto può essere esteso ai corrispondenti organi degli enti territoriali
  2. ^ Sentenza n. 7/1996

Voci correlate

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