Provvedimento: differenze tra le versioni

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Nello [[stato di diritto]], dove vige il ''[[principio di legalità]]'', gli organi che adottano i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali possono esercitare con gli stessi le sole [[potestà]] conferite da norme generali ed astratte, poste con atti normativi, e le devono esercitare in conformità a tali norme<ref>Vandelli, Luciano Di Girolamo, Annarita Silvia, ''Atto politico e motivazione politica''. [Alma Mater Studiorum - Università di Bologna]. 2011</ref>; in caso contrario il provvedimento è [[validità (diritto)|invalido]] e precisamente affetto da ''[[illegittimità]]''. Dal principio di legalità discende la ''[[tipicità]]'' dei provvedimenti, nel senso che sono tali solo quelli previsti dall'[[ordinamento giuridico]].
Nello [[stato di diritto]], dove vige il ''[[principio di legalità]]'', gli organi che adottano i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali possono esercitare con gli stessi le sole [[potestà]] conferite da norme generali ed astratte, poste con atti normativi, e le devono esercitare in conformità a tali norme<ref>Vandelli, Luciano Di Girolamo, Annarita Silvia, ''Atto politico e motivazione politica''. [Alma Mater Studiorum - Università di Bologna]. 2011</ref>; in caso contrario il provvedimento è [[validità (diritto)|invalido]] e precisamente affetto da ''[[illegittimità]]''. Dal principio di legalità discende la ''[[tipicità]]'' dei provvedimenti, nel senso che sono tali solo quelli previsti dall'[[ordinamento giuridico]].


== Differenze con gli atti normativi ==
=== Provvedimento e atto normativo ===
Il termine provvedimento viene frequentemente utilizzato<ref>CAVALLARO M. C., Gli elementi essenziali del provvedimento amministrativo. Il problema della nullità. [N.p.]: G. Giappichelli Editore; 2015.</ref> con un significato più ristretto, riferito ai soli atti giuridici adottati nell'esercizio di un pubblico potere che dispongono per uno o più casi concreti e nei confronti di uno o più [[soggetto giuridico|soggetti]] determinati (i ''destinatari'' del provvedimento).
Il termine provvedimento viene frequentemente utilizzato<ref>CAVALLARO M. C., Gli elementi essenziali del provvedimento amministrativo. Il problema della nullità. [N.p.]: G. Giappichelli Editore; 2015.</ref> con un significato più ristretto, riferito ai soli atti giuridici adottati nell'esercizio di un pubblico potere che dispongono per uno o più casi concreti e nei confronti di uno o più [[soggetto giuridico|soggetti]] determinati (i ''destinatari'' del provvedimento).
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Versione delle 15:56, 13 nov 2020

Un provvedimento, in diritto, nel significato più generale del termine, è l'atto giuridico adottato nell'esercizio di un pubblico potere, di regola tramite un procedimento, di cui è l'atto terminale. Così intesi i provvedimenti possono essere emanati nell'esercizio di tutte le funzioni pubbliche - legislazione (o, più in generale, normazione), amministrazione e giurisdizione - e, conseguentemente, si distinguono provvedimenti legislativi (o, più in generale, normativi), amministrativi e giurisdizionali.

Descrizione

Tutti i provvedimenti - normativi, amministrativi e giurisdizionali - sono dotati di una particolare forza giuridica[1], detta imperatività o autoritarietà o autoritatività, che discende dall'essere emanati nell'esercizio di un potere autoritativo e che consiste nell'imposizione unilaterale di effetti giuridici e, dunque, nella costituzione, estinzione o modificazione di situazioni giuridiche soggettive, a prescindere dal consenso dei soggetti titolari.

Nello stato di diritto, dove vige il principio di legalità, gli organi che adottano i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali possono esercitare con gli stessi le sole potestà conferite da norme generali ed astratte, poste con atti normativi, e le devono esercitare in conformità a tali norme[2]; in caso contrario il provvedimento è invalido e precisamente affetto da illegittimità. Dal principio di legalità discende la tipicità dei provvedimenti, nel senso che sono tali solo quelli previsti dall'ordinamento giuridico.

Differenze con gli atti normativi

Il termine provvedimento viene frequentemente utilizzato[3] con un significato più ristretto, riferito ai soli atti giuridici adottati nell'esercizio di un pubblico potere che dispongono per uno o più casi concreti e nei confronti di uno o più soggetti determinati (i destinatari del provvedimento).

I provvedimenti così intesi si contrappongono agli atti normativi, i quali possono invece creare norme giuridiche generali (in quanto rivolte ad una pluralità indeterminata di soggetti) ed astratte (in quanto applicabili ad una pluralità indeterminata di casi) e sono, quindi, fonti del diritto. In questo significato più ristretto rientrano i provvedimenti giurisdizionali e quelli amministrativi, ne sono invece esclusi i provvedimenti legislativi (quali le leggi) e i provvedimenti normativi emanati dal potere esecutivo (quali i regolamenti) o dal potere giudiziario (presenti in taluni ordinamenti).

Note

  1. ^ G. Morri - F. Pontrandolfi - S., Tenca. L'atto ed il Provvedimento Amministrativo, in Compendio di Diritto Amministrativo. Parte IV. L'attività della pubblica amministrazione.
  2. ^ Vandelli, Luciano Di Girolamo, Annarita Silvia, Atto politico e motivazione politica. [Alma Mater Studiorum - Università di Bologna]. 2011
  3. ^ CAVALLARO M. C., Gli elementi essenziali del provvedimento amministrativo. Il problema della nullità. [N.p.]: G. Giappichelli Editore; 2015.
  4. ^ Sui limiti entro cui la legge provvedimento può muoversi, pena la sua incostituzionalità, v. Spigolature intorno all'attuale bicameralismo e proposte per quello futuro – Mondoperaio.net, aprile 2014, pagina 8, nota 20
  5. ^ La Corte europea dei diritti umani ha rilevato "che l’intervento del legislatore si era verificato in un momento in cui era pendente un procedimento giudizia- rio in cui lo Stato era parte. Essa ha così concluso che, intervenendo in maniera decisiva per orientare a suo favore l’esito imminente del procedimento in cui era parte, lo Stato ha violato i diritti dei ricorrenti sanciti dall’articolo 6": Senato della Repubblica, Servizio studi, Nota breve n. 169, giugno 2017, p. 7.

Bibliografia

  • Vincenzo Cerulli Irelli, Corso di diritto amministrativo, Torino, Giappichelli Editore, 1997. ISBN 88-348-7225-8.

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