Lingua montenegrina: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica Etichette: Ripristino manuale Modifica visuale Modifica da mobile Modifica da web per mobile Modifica da mobile avanzata |
dati aggiornati Etichette: Annullato Inserimento di parole incomprensibili Sequenze di caratteri ripetuti da parte di un nuovo utente o IP Modifica visuale |
||
Riga 32: | Riga 32: | ||
}} |
}} |
||
niiiiiiiiiiiiiiiino |
|||
La '''lingua montenegrina'''{{ISO 639}} (nome nativo: ''crnogorski jezik'' o црногорски језик) è una [[Lingua standard|varietà standard]] della [[lingua serbo-croata]], lingua ufficiale in [[Montenegro]]. |
|||
to della maggioranza assoluta dei membri, conceda la sua fiducia a detto candidato, il Re lo nominerà Presidente. Ove non si raggiunga detta maggioranza, si sottoporrà la stessa proposta a nuova votazione quarantotto ore dopo la precedente, e la fiducia s’intenderà concessa ove si ottenga la maggioranza semplice. 4. Se effettuate le citate votazioni non si ottiene la fiducia per l’investitura, si presenteranno successive proposte nella forma prevista nei comma precedenti. 5. Se trascorso il termine di due mesi, a partire dalla prima votazio''ne sulla fiducia, nessun candidato avesse ottenuto la fiducia del Congresso, il Re scioglierà entrambe le Camere e indirà nuove elezioni con la controfirma del Presidente del Congresso. Articolo 100 Gli altri membri del Governo saranno nominati e revocati dal Re, su proposta del suo Presidente. Articolo 101 1. Il Governo è dimissionario in conseguenza delle elezioni generali, nei casi di perdita della fiducia parlamentare previsti dalla Costituzione o per dimissioni o decesso del suo Presidente. 2. Il Governo dimissionario resterà in carica fino alla immissione nelle funzioni del nuovo Governo. Articolo 102 1. La responsabilità penale del Presidente e degli altri membri del Governo sarà fatta valere, se del caso, di fronte alla Sezione Penale del Tribunale Supremo. 2. L’accusa per alto tradimento o per qualsiasi reato contro la sicurezza dello Stato commesso nell’esercizio delle funzioni, potrà essere promossa solamente per iniziativa della quarta parte dei membri del Congresso e con voto favorevole della maggioranza assoluta dello stesso. 3. La prerogativa reale di grazia non sarà applicabile a nessuno dei casi di cui al presente articolo. Articolo 103 1. La Pubblica Amministrazione serve con obiettività gli interessi generali e agisce in conformità ai principi di efficienza, gerarchia, decentramento, deconcentrazione e coordinazione, con piena sottomissione alla legge e al Diritto. 2. Gli organi delle Amministrazioni dello Stato sono costituiti, governati e coordinati conformemente alla legge. 3. La legge discipl''inerà lo statuto dei funzionari pubblici, l’accesso alla funzione pubblica conformemente ai principi di merito e capacità, le particolarità dell’esercizio del loro diritto a costituire sindacati, il sistema delle incompatibilità e le garanzie d’imparzialità nell’esercizio delle loro funzioni. 32 Le Forze ed i Corpi di Sicurezza dello Stato Partecipazione dei cittadini Controllo giudiziale dell’amministrazione Il Consiglio di Stato Responsabilità del Governo di fronte al Parlamento Diritto all’informazione della Camera Il Governo nelle Camere Articolo 104 1. Le Forze e i Corpi di sicurezza, sotto la direzione del Governo, avranno come missione la protezione del libero esercizio dei diritti e libertà e la garanzia della sicurezza dei cittadini. 2. Una legge organica determinerà le funzioni, i principi basilari di azione e gli statuti delle Forze e Corpi di sicurezza. Articolo 105 La legge disciplinerà: a) la presenza dei cittadini, direttamente o attraverso le organizzazioni e associazioni riconosciute dalla legge, nel procedimento di elaborazione delle disposizioni amministrative che li riguardano; b) l’acceso dei cittadini agli archivi e registri amministrativi, eccezion fatta per ciò che riguarda la sicurezza e difesa della Stato, l’accertamento dei reati e l’intimità delle persone; c) il procedimento attraverso cui devono adottarsi gli atti amministrativi assicurando, quando necessario, la partecipazione dell’interessato. Articolo 106 1. I Tribunali controllano la potestà regolamentare e la legalità dell’azione amministrativa, così come la corrispondenza di questa ai fini che la giustificano. 2. Nei termini stabiliti dalla legge, i privati avranno diritto a essere indennizzati per qualunque lesione nei loro beni e diritti, salvo nei casi di forza maggiore, sempre che la lesione sia conseguenza del funzionamento dei pubblici esercizi. Articolo 107 Il Consiglio di Stato è il supremo organo consultivo del Governo. Una legge organica regolerà la sua composizione e competenza. TITOLO V Delle relazioni tra il Governo e le Cortes Generali Articolo 108 Il Governo risponde solidalmente dalla sua gestione politica di fronte al Congresso dei Deputati. Articolo 109 Le Camere e le loro Commissioni, attraverso i rispettivi Presidenti, potranno ottenere l’informazione e l’assistenza di cui necessitano dal Governo e dai suoi Dipartimenti e da qualsiasi autorità dello Stato e delle Comunità Autonome. Articolo 110 1. Le Camere e le loro Commissioni possono pretendere la presenza dei membri del Governo. 2. I membri del Governo hanno accesso alle sedute delle Camere e delle loro Commissioni e facoltà di farsi ascoltare da queste e 33 Interpellanze e interrogazioni La questione di fiducia La mozione di censura Dimissioni del Governo Scioglimento delle Camere potranno richiedere che funzionari dei rispettivi Dipartimenti vengano ascoltati dalle stesse. Articolo 111 1. Il Governo e ciascuno dei suoi membri sono soggetti alle interpellanze e interrogazioni formulate nelle Camere. Per questo tipo di dibattito i Regolamenti stabiliranno un tempo minimo settimanale. 2. Ogni interpellanza potrà dar luogo alla presentazione di una mozione in cui la Camera manifesti la sua posizione. Articolo 112 Il Presidente del Governo, previa delibera del Consiglio dei Ministri, può porre di fronte al Congresso dei Deputati la questione di fiducia sul suo programma o su una dichiarazione di politica generale. La fiducia si considererà accordata quando voti a favore la maggioranza semplice dei Deputati. Articolo 113 1. Il Congresso dei Deputati può impegnare la responsabilità politica del Governo mediante l’adozione a maggioranza assoluta della mozione di censura. 2. La mozione di censura dovrà essere proposta almeno dalla decima parte dei Deputati e dovrà indicare un candidato alla Presidenza del Governo. 3. La mozione di censura non potrà essere votata fino a che non trascorrano cinque giorni dalla sua presentazione. Nei due primi giorni di tale periodo si potranno presentare mozioni alternative. 4. Se la mozione di censura non fosse approvata dal Congresso, i suoi firmatari non potranno presentarne un’altra durante lo stesso periodo di sessione. Articolo 114 1. Se il Congresso nega la sua fiducia al Governo, questi presenterà le sue dimissioni al Re, procedendosi immediatamente alla designazione del Presidente del Governo, conformemente all’articolo 99. 2. Se il Congresso approva una mozione di censura, il Governo presenterà le sue dimissioni al Re e il candidato incluso in quella mozione s’intenderà investito della fiducia della Camera agli effetti previsti nell’articolo 99. Il Re lo nominerà Presidente del Governo. Articolo 115 1. Il Presidente del Governo, previa delibera del Consiglio dei Ministri e sotto la sua esclusiva responsabilità, potrà proporre lo scioglimento del Congresso, del Senato e delle Cortes Generali, che sarà decretato dal Re. Il decreto di scioglimento fisserà la data delle elezioni. 2. Non potrà presentarsi proposta di scioglimento quando sia già stata depositata una mozione di censura. 3. Non si procederà a nuovo scioglimento prima che trascorra un anno dall’antecedente, salvo quanto disposto nell’articolo 99, comma 5. 34 Stato d’allarme Stato di eccezione Stato d’assedio Indipendenza della giustizia Inamovibilità dei Giudici e dei Magistrati Articolo 116 1. Una legge organica regolerà gli stati di allarme, di eccezione e di assedio, le competenze e le limitazioni corrispondenti. 2. Lo stato di allarme sarà dichiarato dal Governo mediante decreto deliberato dal Consiglio dei Ministri, per un termine massimo di quindici giorni, riferendo al Congresso dei Deputati riunito immediatamente a tale scopo, senza la cui autorizzazione detto periodo non potrà essere prorogato. Il decreto determinerà l’ambito territoriale cui si riferiscono gli effetti della dichiarazione. 3. Lo stato di eccezione sarà dichiarato dal Governo mediante decreto deliberato dal Consiglio dei Ministri, previa autorizzazione del Congresso dei Deputati. L’autorizzazione e proclamazione dello stato di eccezione dovrà determinare espressamente gli effetti dello stesso, l’ambito territoriale cui si riferisce e la sua durata, che non potrà eccedere i trenta giorni, prorogabili per un altro periodo di uguale durata, con gli stessi requisiti. 4. Lo stato di assedio sarà dichiarato dalla maggioranza assoluta del Congresso dei Deputati, su proposta esclusiva del Governo. Il Congresso determinerà il suo ambito territoriale, durata e condizioni. 5. Non potrà procedersi allo scioglimento del Congresso durante la vigenza di alcuno degli stati compresi nel presente articolo, venendo le Camere convocate automaticamente qualora non fossero in periodo di sessione. Il loro funzionamento, come quello degli altri poteri costituzionali dello Stato, non potrà interrompersi durante la vigenza di tali stati. Si se producesse alcuna delle situazioni che danno luogo a uno qualsiasi di detti stati, quando il Congresso sia sciolto o scaduto dal suo mandato, le competenze del Congresso saranno assunte dalla sua Deputazione Permanente. 6. La dichiarazione degli stati di allarme, di eccezione e di assedio non modificheranno il principio di responsabilità del Governo e dei suoi agenti riconosciuto nella Costituzione e nelle leggi. TITOLO VI Del Potere Giudiziario Articolo 117 1. La giustizia emana del popolo ed è amministrata nel nome del Re dai Giudici e Magistrati che fanno parte del potere giudizario, indipendenti, inamovibii, responsabili e sottomessi unicamente all’imperio della legge. 2. I Giudici e Magistrati non potranno essere allontanati, sospesi, trasferiti né collocati a riposo, se non per le cause e con le garanzie previste dalla legge. 3. L’esercizio della potestà giurisdizionale in ogni tipo di processo, giudicando e facendo eseguire il giudicato, spetta esclusivamente alle Preture e ai Tribunali determinati dalle leggi, secondo le norme di competenza e procedimento che le stesse stabiliscono. 4. Le Preture e i Tribunali non eserciteranno altre funzioni che quelle indicate nel comma precedente e quelle che espressamente vengano loro attribuite dalla legge a garanzia di qualsiasi diritto. 35 Unità della giurisdizione Collaborazione con la giustizia Gratuità della giustizia Pubblicità degli adempimenti giudiziari Indennizzo per errori giudiziari Preture e Tribunali Consiglio Generale del potere giudiziario 5. Il principio di unità della giurisdizione è la base dell’organizzazione e funzionamento dei Tribunali. La legge regolerà l’esercizio della giurisdizione militare nell’ambito esclusivo delle Forze Armate e nei casi di stato di assedio, conformemente ai principi della Costituzione. 6. Si proibiscono i Tribunali di eccezione. Articolo 118 E’ fatto obbligo di osservare le sentenze e le altre risoluzioni definitive dei Pretori e dei Tribunali, così come di prestare la collaborazione richiesta dagli stessi nel corso del processo e nell’esecuzione delle decisioni. Articolo 119 Il patrocinio sarà gratuito nei casi disposti dalla legge e, in ogni caso, a favore di coloro che dimostrino l’insufficienza di mezzi economici per sostenere le spese delle difesa. Articolo 120 1. Gli adempimenti giudiziari saranno pubblici, con le eccezioni previste dalle leggi di procedura. 2. Il procedimento sarà prevalentemente orale, specialmente in materia penale. 3. Le sentenze saranno sempre motivate e saranno pronunciate in udienza pubblica. Articolo 121 I danni causati per errori giudiziari, così come quelli che siano conseguenza del funzionamento anormale dell’Amministrazione della Giustizia, daranno diritto a un indennizzo a carico dello Stato, conformemente alla legge. Articolo 122 1. La legge organica del potere giudiziario determinerà la costituzione, il funzionamento e governo delle Preture e Tribunali, così come lo statuto giuridico dei Pretori e Magistrati di carriera, che formeranno un corpo unico, e del personale al servizio dell’Amministrazione della Giustizia. 2. Il Consiglio Generale del potere giudiziario è l’organo di governo dello stesso. La legge organica stabilirà il suo statuto, il regime di incompatibilità dei suoi membri e le sue funzioni, in particolare in materia di nomine, promozioni, controlli e regime disciplinare. 3. Il Consiglio Generale del Potere Giudiziario sarà composto dal Presidente del Tribunale Supremo, che lo presiederà, e da venti membri nominati dal Re per un periodo di cinque anni. Di questi: dodici tra Giudici e Magistrati di tutte le categorie giudiziarie, nei termini che la legge organica stabilisce; quattro su proposta del Congresso dei Deputati e quattro su proposta del Senato, eletti in ambo i casi a maggioranza dei tre quinti dei suoi membri, tra avvocati e altri giuristi, tutti questi di riconosciuta competenza e con più di quindici anni di pratica nella loro professione. 36 Il Tribunale Supremo Il Ministero Pubblico Il Procuratore Generale dello Stato Istituzione della Giuria La Polizia giudiziaria Incompatibilità di Pretori, Magistrati e addetti alla Pubblica Accusa Funzione pubblica della ricchezza Articolo 123 1. Il Tribunale Supremo, con giurisdizione in tutta la Spagna, è l’organo giurisdizionale superiore in tutte le materie, salvo ciò che è disposto in materia di garanzie costituzionali. 2. Il Presidente del Tribunale Supremo sarà nominato dal Re, su proposta del Consiglio Generale del Potere Giudiziario, nella forma determinata dalla legge. Articolo 124 1. Il Ministero Pubblico, senza pregiudizio per le funzioni conferite ad altri organi, ha per missione di promuovere l’azione della giustizia a difesa della legalità, dei diritti dei cittadini e dell’interesse pubblico tutelato dalla legge, d’ufficio o su istanza degli interessati, così come di vigilare per l’independenza dei Tribunali e ottenere di fronte a questi la soddisfazione dell’interesse sociale. 2. Il Pubblico Ministero esercita le proprie funzioni tramite organi propri conformemente ai principi di unità di azione e di dipendenza gerarchica e con rispetto, in ogni caso, di quelli di legalità e imparzialità. 3. La legge disciplinerà lo statuto organico del Pubblico Ministero. 4. Il Procuratore Generale dello Stato sarà nominato dal Re su proposta del Governo, sentito il Consiglio Generale del Potere Giudiziario. Articolo 125 I cittadini potranno esercitare l’azione popolare e partecipare all’Amministrazione della giustizia tramite l’istituto della Giuria con le forme e relativamente a quei processi penali che la legge determina, così come nei tribunali consuetudinari e tradizionali. Articolo 126 La polizia giudiziaria è a disposizione dei giudici dei Tribunali e del Pubblico Ministero, con funzioni di accertamento dei reati e di scoperta e fermo del reo, secondo le modalità che la legge stabilisce. Articolo 127 1. I Pretori e Magistrati, come pure gli addetti alla Pubblica Accusa, nel tempo in cui svolgono le loro funzioni non potranno disimpegnare altri pubblici incarichi né appartenere a partiti politici o sindacati. La legge stabilirà il sistema e le modalità di associazione professionale dei Pretori, Magistrati e addetti alla Pubblica Accusa. 2. La legge stabilirà il regime delle incompatibilità dei membri del potere giudiziario, che dovrà assicurare la totale indipendenza degli stessi. TITOLO VII Economia e finanza Articolo 128 1. Tutte le risorse economiche del paese, nelle loro differenti forme e indipendentemente dalla loro titolarità, sono subordinate all’interesse generale. 37 Partecipazione nell’impresa en negli organismi pubblici Sviluppo del settore economico Pianificazione dell’attività economica Beni del demanio Potestà tributaria 2. Si riconosce la pubblica iniziativa nell’attività economica. Mediante legge potranno riservarsi al settore pubblico risorse e servizi essenziali, con particolare riferimento al caso di monopolio, e così pure decidere l’intervento imprenditoriale quando lo esiga l’interesse generale. Articolo 129 1. La legge stabilirà le forme di partecipazione degli interessati alla Previdenza Sociale e l’attività degli organismi pubblici la cui funzione interessi direttamente la qualità di vita o il benessere generale. 2. I pubblici poteri promuoveranno efficacemente le diverse forme di partecipazione nell’impresa e aiuteranno, mediante una adeguata legislazione, le società cooperative. Similmente stabiliranno le modalità per agevolare l’accesso dei lavoratori alla proprietà dei mezzi di produzione. Articolo 130 1. I pubblici poteri attenderanno alla modernizzazione e allo sviluppo di tutti i settori economici e, in particolare, dell’agricoltura, dell’allevamento del bestiame, della pesca e dell’artigianato, al fine di equiparare il livello di vita di tutti gli spagnoli. 2. Con lo stesso fine si dispenserà un trattamento speciale alle zone di montagna. Articolo 131 1. Lo Stato, mediante legge, potrà pianificare l’attività economica generale per soddisfare le necessità collettive, equilibrare e armonizzare lo sviluppo regionale e settoriale e stimolare la crescita della rendita e della ricchezza e la sua più giusta distribuzione. 2. Il Governo elaborerà i progetti di pianificazione, in accordo con le previsioni che gli siano sottoposte dalle Comunità Autonome e con l’assistenza e collaborazione dei sindacati e delle altre organizzazioni professionali, imprenditoriali ed economiche. A tal fine si costituirà un Consiglio, la cui composizione e funzioni si specificheranno per legge. Articolo 132 1. La legge regolerà il regime giuridico dei beni del demanio pubblico o comunali, ispirandosi ai principi di inalienabilità, imprescrittibiità e insequestrabilità, così come la loro sclassificazione. 2. Sono beni del pubblico demanio statale quelli che la legge determina e, in ogni caso, la zona marittimo-terrestre, le spiagge, il mare territoriale e le risorse naturali della zona economica e la piattaforma continentale. 3. Per legge si regoleranno il Patrimonio dello Stato e il Patrimonio Nazionale, la loro amministrazione, difesa e conservazione. Articolo 133 1. La potestà primaria di stabilire tributi spetta esclusivamente allo stato tramite legge. 2. Le Comunità Autonome e gli Enti locali potranno stabilire ed esigere tributi in accordo con la Costituzione e le leggi. 38 Bilancio Generale di previsione dello Stato Stabilità di bilancio 3. Ogni esenzione fiscale che interessi i tributi statali dovrà determinarsi in base alla legge. 4. Le pubbliche Amministrazioni potranno contrarre obbligazioni finanziarie e procedere a spese soltanto in dipendenza di leggi. Articolo 134 1. Spetta al Governo la predisposizione del Bilancio generale di previsione dello Stato e alle Cortes Generali il suo esame, modifica e approvazione. 2. Il Bilancio Generale di previsione dello Stato sarà annuale, comprenderà la totalità delle spese e entrate del settore pubblico statale, e in esso sarà indicato l’importo delle agevolazioni fiscali che interessino i tributi statali. 3. Il Governo dovrà presentare al Congresso dei Deputati il Bilancio Generale di previsione dello Stato almeno tre mesi prima della scadenza di quello dell’anno precedente. 4. Ove la Legge di Bilancio non venga approvata anteriormente al primo giorno del corrispondente esercizio economico, si considererà automaticamente prorogato il Bilancio dell’esercizio precedente fino all’approvazione del nuovo. 5. Aprovato il Bilancio Generale dello Stato, il Governo potrà introdurre progetti di legge che comportino aumento della spesa pubblica o diminuzione delle entrate relative al medesimo esecizio. 6. Ogni proposta o emendamento che comporti aumento dei crediti o diminuzione delle entrate di bilancio richiederà per aver corso l’accettazione del Governo. 7. La Legge di Bilancio non può istituire imposte. Potrà modificarle qualora una legge tributaria sostanziale lo preveda. Articolo 135 1. Tutte le Pubbliche Amministrazioni adeguano i propri atti al principio della stabilità di bilancio. 2. Lo Stato e le Comunità Autonome non possono incorrere in un deficit strutturale che superi i limiti eventualmente stabiliti dall’Unione Europea per i suoi Stati Membri. Una legge organica fissa il livello massimo di deficit strutturale consentito allo Stato ed alle Comunità Autonome, in relazione al rispettivo prodotto interno lordo. Gli Enti Locali devono mantenere un equilibrio di bilancio. 3. Lo Stato e le Comunità Autonome saranno autorizzati, mediante legge, ad emettere debito pubblico o contrarre crediti. I crediti diretti a soddisfare il pagamento d’interessi e capitali dell’indebitamento pubblico delle Amministrazioni si considerano sempre compresi nello stato di previsione della spesa dei relativi bilanci ed il loro pagamento gode della priorità assoluta. Tali crediti non possono essere oggetto di emendamento o modifica, ove si conformino alle condizioni della legge di emissione. Il volume di debito pubblico di tutte le Pubbliche Amministrazioni in relazione al prodotto interno lordo dello Stato non può superare il valore di riferimento stabilito dal Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea. 4. I limiti del disavanzo strutturale e del volume di debito pubblico possono essere superati solo in caso di catastrofi naturali, reces- 39 Il tribunale del Conti Municipi, province e Comunità Autonome sione economica o situazioni di emergenza straordinaria che sfuggano al controllo dello Stato e che pregiudichino seriamente la situazione finanziaria o la sostenibilità economica o sociale dello Stato, dichiarate con voto a maggioranza assoluta dei membri del Congresso dei Deputati. 5. Una legge organica attua i principi di cui al presente articolo, così come la partecipazione, nei rispettivi procedimenti, degli organi di coordinamento istituzionale fra le Pubbliche Amministrazioni in materia di politica fiscale e finanziaria. In ogni caso, prevede: a) La distribuzione dei limiti del deficit e del debito tra le varie Pubbliche Amministrazioni, le circostanze eccezionali per il loro superamento, nonché la forma e i termini di correzione delle deviazioni che per entrambi si possono verificare. b) La metodologia e la procedura per il calcolo del disavanzo strutturale. c) La responsabilità di ogni Pubblica Amministrazione in caso di inosservanza degli obiettivi di stabilità di bilancio. 6. Le Comunità Autonome, in conformità ai rispettivi Statuti e nei limiti di cui al presente articolo, adottano le disposizioni necessarie per l’applicazione effettiva del principio della stabilità nelle proprie norme e decisioni di bilancio. Articolo 136 1. Il Tribunale dei Conti è il supremo organo di controllo della contabilità e gestione economica dello Stato così come del settore pubblico. Dipenderà direttamente dalle Cortes Generali e svolgerà le sue funzioni per loro delega nell’esame e riscontro del Rendiconto Generale dello Stato. 2. I Rendiconti dello Stato e del settore pubblico statale saranno trasmessi al Tribunale dei Conti e saranno da questo verificati. Il Tribunale dei Conti, senza pregiudizio della propria giurisdizione, trasmetterà alle Cortes Generali una relazione annuale in cui, ove necessario, comunicherà le infrazioni o resposabiità che a suo giudizio si siano verificate. 3. I membri del Tribunale dei Conti godranno della stessa independenza e inamovibilità e saranno sottoposti alle stesse incompatibilità dei giudici. 4. Una legge organica disciplinerà la composizione, organizzazione e funzione del Tribunale dei Conti. TITOLO VIII Della organizzazione territoriale dello Stato CAPITOLO PRIMO Principi Generali Articolo 137 Lo Stato si organizza territorialmente in municipi, in province e nelle comunità Autonome che si costituiscano. Tutte tali entità godono di autonomia per la gestione dei rispettive interessi. 40 Solidarietà e uguaglianza territoriale Uguaglianza degli spagnoli nei territori dello Stato Autonomia e democrazia dei municipi Le province. Le isole Gli Enti locali Articolo 138 1. Lo Stato garantisce la effetiva realizzazione del principio di solidarietà consacrato nell’articolo 2 della Costituzione, vegliando allo stabilimento di un adeguato e giusto equilibrio economico fra le diverse parti del territorio spagnolo, tenendo conto in particolare delle circostanze connesse alle situazioni delle isole. 2. Le diversità fra gli Statuti delle distinte Comunità Autonome in nessun caso potranno comportare privilegi economici o sociali. Articolo 139 1. Tutti gli Spagnoli hanno gli stessi diritti e obblighi in qualunque parte del territorio statale. 2. Nessuna autorità potrà adottare misure che ostacolino direttamente o indirettamente la libertà di circolazione e di stabilimento delle persone e la libera circolazione dei beni in tutto il territorio spagnolo. CAPITOLO SECONDO Della Amministrazione Locale Articolo 140 La Costituzione garantisce l’autonomia dei municipi. Questi godranno di piena personalità giuridica. Il loro governo e la loro amministrazione spetta ai rispettivi Consigli formati dai Sindaci e dai Consiglieri. I Consiglieri saranno eletti dai cittadini del municipio mediante suffragio universale, uguale, libero, diretto e segreto, nelle forme previste dalla legge. I Sindaci saranno eletti dai Consiglieri o dai cittadini. La legge regolerà le condizioni in base alle quali potrà operarsi un regime di Consiglio aperto. Articolo 141 1. La provincia è entità locale con propria personalità giuridica, costituita dal raggruppamento di più municipi, e ripartizione territoriale per lo svolgimento delle attività statali. Qualsiasi variazione dei confini provinciali dovrà essere approvata con legge organica dalle Cortes Generali. 2. Il governo e la amministrazione autonoma delle province saranno affidati a Deputazioni o ad altri Corpi di carattere rappresentativo. 3. Potranno costituirsi raggruppamenti di municipi diversi dalla provincia. 4. Negli arcipelaghi, le isole avranno inoltre proprie amministrazioni sotto forma di Capitoli o Consigli. Articolo 142 Le finanze degli Enti locali dovranno disporre dei mezzi sufficienti ad assolvere le funzioni che la legge assegna ai rispettivi Enti, alimentandosi fondamentalmente con propri tributi e con la partecipazione a quelli dello stato e delle Comunità Autonome. 41 Autogoverno delle Comunità Autonome Iniziativa del processo autonomico Cooperazione fra le Comunità Autonome Elaborazione dello Statuto Gli Statuti di Autonomia CAPITOLO TERZO Delle Comunità Autonome Articolo 143 1. Nell’esercizio del diritto alla autonomia riconosciuto nell’articolo 2 della Costituzione, le province limitrofe dotate di comuni caratteristiche storiche, culturali ed economiche, i territori insulari e le province costituenti entità regionali storiche, potranno accedere all’autogoverno e costituirsi in Comunità Autonome in base a quanto previsto in questo Titolo e nei rispettivi Statuti. 2. L’iniziativa del procedimento diretto ad ottenere l’autonomia spetta a tutte le Deputazioni interessate o al corrispondente organo interinsulare e ai due terzi dei municipi la cui popolazione costituisca almeno la maggioranza del corpo elettorale di ogni provincia o isola. Tali requisiti dovranno essere verificati entro il termine di sei mesi dalle prime intese adottate allo scopo da alcuni degli Enti locali interessati. 3. Ove il procedimento non possa perfezionarsi, l’iniziativa non potrà ripresentarsi prima del decorso di cinque anni. Articolo 144 Le Cortes Generali per motivi di interesse nazionale, con legge organica potranno: a) autorizzare la costituzione di una Comunità Autonoma quando il suo ambito territoriale non superi quello di una provincia e non siano presenti le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 143; b) autorizzare o accordare, se del caso, uno Statuto di autonomia a territori che non siano ricompresi nella organizzazione provinciale; c) sostituirsi all’iniziativa degli Enti locali cui fa riferimento il comma 2 dell’articolo 143. Articolo 145 1. In nessun caso sarà ammessa la federazione di Comunità Autonome. 2. Gli Statuti potranno prevedere i casi, i presupposti e le modalità in base ai quali le Comunità Autonome potranno stipulare convenzioni fra loro per la gestione e prestazione di servizi delle medesime, come pure la natura e gli effetti della corrispondente comunicazione delle Cortes Generali. Negli altri casi gli accordi di cooperazione fra le Comunità Autonome dovranno ottenere l’autorizzazione delle Cortes Generali. Articolo 146 Il progetto di Statuto sarà elaborato da un’assemblea formata dai membri della Deputazione o dell’organo interinsulare delle province interessate e dai Deputati e Senatori eletti nell’ambito delle medesime e sarà trasmesso alle Cortes Generali per essere adottato come legge. Articolo 147 1. Gli Statuti, nel quadro della presente Costituzione, saranno la normativa istituzionale fondamentale di ogni Comunità Autonoma e 42 Riforma degli Statuti di Autonomia Competenze delle Comunità Autonome lo Stato li riconoscerà e garantirà come parte integrante del suo ordinamento giuridico. 2. Gli Statuti di autonomia dovranno contenere: a) la denominazione della Comunità che più corrisponda alla sua identità storica; b) la delimitazione del suo territorio; c) la denominazione, organizzazione e sede delle proprie istituzioni autonome; d) le competenze assunte nel quadro stabilito dalla Costituzione e i principi per il trasferimento dei servizi corrispondenti alle medesime. 3. La riforma degli Statuti si conformerà al procedimento stabilito nei medesimi e in ogni caso richiederà l’approvazione delle Cortes Generali tramite legge organica. Articolo 148 1. Le Comunità Autonome potranno avere competenza nelle seguenti materie: 1.º Organizzazione delle istituzioni di autogoverno. 2.º Le variazioni dei confini municipali compresi nel loro territorio e, in generale, le funzioni che spettano allo Stato nei confronti degli Enti locali e il cui trasferimento venga autorizzato dalla legislazione sugli Enti locali. 3.º Ordinamento del territorio, urbanistica e abitazione. 4.º Le opere pubbliche di interesse della Comunità Autonoma sul propio territorio. 5.º Le ferrovie e strade il cui tracciato si svolga interamente sul territorio della Comunità Autonoma e, nello stesso ambito, i trasporti svolti con questi mezzi o via cavo. 6.º I porti di rifugio, i porti e aeroporti sportivi e, in generale, quelli non addetti ad attività commerciali. 7.º L’agricoltura e l’allevamento, in conformità all’ordinamento generale dell’economia. 8.º I boschi e le migliorie forestali. 9.º La gestione della tutela ambientale. 10.º Progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti idraulici, canali e sistemi di irrigazione d’interesse della Comunità Autonoma; acque minerali e termali. 11.º La pesca nelle acque interne, la raccolta dei frutti di mare e l’acquicoltura, la caccia e pesca fluviale. 12.º Mercati locali. 13.º L’aiuto allo sviluppo economico della Comunità Autonoma nel quadro degli obiettivi indicati dalla politica economica nazionale. 14.º L’artigianato. 15.º Musei, biblioteche, conservatori musicali d’interesse della Comunità Autonoma. 16.º Patrimonio artistico d’interesse della Comunità Autonoma. 17.º L’aiuto alla cultura, alla ricerca e, se del caso, all’insegnamento della lingua della Comunità Autonoma. 18.º Promozione e controllo del turismo nel proprio ambito territoriale. 43 Competenze esclusive dello Stato 19.º Promozione dello sport e della conveniente utilizzazione del tempo libero. 20.º Assistenza sociale. 21.º Sanità e igiene. 22.º La vigilanza e protezione sui propri edifici e impianti. Il coordinamento e ulteriori facoltà in relazione alle politiche locali nei termini che stabilisca una legge organica. 2. Le Comunità Autonome potranno in seguito ampliare le proprie competenze, nel quadro fissato nell’articolo 149, dopo il decorso di cinque anni e in seguito alla riforma dei loro Statuti. Articolo 149 1. Lo Stato ha competenza esclusiva nelle seguenti materie: 1.º La disciplina delle condizioni fondamentali che garantiscano l’uguaglianza di tutti gli spagnoli nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento dei doveri costituzionali. 2.º Nazionalità, immigrazione, emigrazione, Statuto degli stranieri, diritto di asilo. 3.º Relazioni internazionali. 4.º Difesa e Forze Armate. 5.º Amministrazione della Giustizia. 6.º Legislazione commerciale, penale e penitenziaria; legislazione processuale, senza pregiudizio delle necessarie specializzazioni che derivino dalle particolarità del diritto sostanziale delle Comunità Autonome. 7.º Legislazione del lavoro, senza pregiudizio di una sua attuazione da parte delle Comunità Autonome. 8.º Legislazione civile, senza pregiudizio del mantenimento, modifica e sviluppo da parte delle Comunità Autonome dei diritti civili, locali, tradizionali, o speciali, là dove esistano. In ogni caso le regole relative all’a applicazione ed efficacia delle norme giuridiche, le relazioni giuridico-civili relative alle forme di matrimonio, la disciplina dei registri e atti pubblici, le basi delle obbligazioni contrattuali, le norme per risolvere i conflitti di leggi e la determinazione delle fonti del diritto, con rispetto, in quest’ultimo caso, delle norme di diritto locale tradizionale o speciale. 9.º Legislazione sulla proprietà intellettuale e industriale. 10.º Regime doganiero e tariffario; commercio estero. 11.º Sistema monetario, valute, cambio e convertibiità, basi dell’ordinamento creditizio, banca e assicurazioni. 12.º Legislazione sui pesi e misure, determinazione dell’ora ufficiale. 13.º Principi fondamentali e coordinamento della pianificazione generale dell’attività economica. 14.º Finanza e debito pubblico. 15.º Sviluppo e coordinamento generale della ricerca scientifica e tecnica. 16.º Sanità estera. Fondamenti e coordinamento generale della sanità. Legislazione sui prodotti farmaceutici. 17.º Legislazione fondamentale e regime economico della Previdenza Sociale, senza pregiudizio dello svolgimento dei relativi servizi tramite le Comunità Autonome. 44 Servizio culturale dello Stato 18.º Le basi del regime giuridico delle Amministrazioni pubbliche e del regime statutario dei pubblici funzionari che, in ogni caso, garantiranno agli amministrati un trattamento comune davanti alle medesime; il procedimento amministrativo comune, senza pregiudizio delle specialità connesse all’organizzazione propria delle Comunita Autonome; la legislazione sulla espropriazione forzata; la legislazione di base sui contratti e sulle concessioni amministrative e sulle responsabilità di tutte le pubbliche Amministrazioni. 19.º Pesca marittima, senza pregiudizio delle competenze che nella disciplina del settore vengano affidate alle Comunità Autonome. 20.º Marina mercantile e immatricolazione del naviglio; fari costieri e segnali marittimi; porti di interesse generale; aeroporti di interesse generale; controllo dello spazio aereo, traffico e trasporti aerei, servizio metereologico e immatricolazione degli aeromobili. 21.º Ferrovie e trasporti via terra che attraversino il territorio di più di una Comunità Autonoma; regime generale delle comunicazioni; traffico e circolazione di veicoli a motore; poste e telecomunicazioni; cavi aerei, sottomarini e radiocomunicazioni. 22.º La legislazione, ordinamento e concessioni relative alle risorse e utilità idrauliche quando le acque scorrano attraverso più di una Comunità Autonoma e l’autorizzazione alle installazioni elettriche quando le relative utilità interessino altra Comunità o il trasporto di energia sia diretto all’esterno del suo ambito territoriale. 23.º Legislazione fondamentale sulla protezione ambientale, senza pregiudizio della facoltà delle Comunità Autonome di fissare norme protettive addizionali. La legislazione fondamentale sui boschi, miglioramenti forestali e pascoli. 24.º Opere pubbliche di interesse generale o la cui realizzazione interessi più di una Comunità Autonoma. 25.º Principi fondamentali del regime minerario ed energetico. 26.º Regime della produzione, commercio, detenzione e uso di armi ed esplosivi. 27.º Norme fondamentali del regime della stampa, radio e televisione, e in generale di tutti i mezzi di comunicazione sociale, senza pregiudizio delle facoltà che spettino alle Comunità Autonome nel loro sviluppo e attuazione. 28.º Difesa del patrimonio culturale, artistico e monumentale spagnolo dalle esportazioni e spoliazioni; musei, bilbioteche e archivi spettanti allo stato, senza pregiudizio della loro gestione da parte delle Comunità Autonome. 29.º Pubblica Sicurezza, senza pregiudizio della costituzione da parte delle Comunità Autonome di forze di polizia nella forma che venga stabilita dai rispettivi Statuti e nel quadro di quanto disponga una legge organica. 30.º Disciplina delle condizioni per il conseguimento, rilascio e omologazione dei titoli accademici e professionali e norme fondamentali per lo svolgimento dell’articolo 27 della Costituzione, al fine di assicurare l’attuazione degli obblighi dei pubblici poteri in questa materia. 31.º Statistica per fini statali. 32.º Autorizzazione alla convocazione di consulte popolari per mezzo di referendum. 2. Senza pregiudizio delle competenze che le Comunità Autonome potranno assumere, lo Stato considererà il servizio culturale come dovere e attribuzione essenziale e, d’intesa con le medesime, agevolerà i rapporti culturali fra le Comunità Autonome. 45 Coordinazione delle competenze legislative Elaborazione dello Statuto speciale 3. Le materie non espressamente attribuite da questa Costituzione allo Stato, potranno attribuirsi alle Comunità Autonome in virtù dei rispettivi Statuti. La competenza nelle materie che non siano assunte dagli Statuti di Autonomia, spetterà allo Stato, le cui norme in caso di conflitto prevarranno su quelle delle Comunità Autonome per quanto non venga attribuito alla loro competenza esclusiva. Il diritto statale sarà comunque suppletivo del diritto delle Comunità Autonome. Articolo 150 1. In materia di competenza statale le Cortes Generali potranno attrìbuire a tutte o ad alcune delle Comunità Autonome la facoltà di adottare per le medesime norme legislative nel quadro dei principi, basi e direttive stabiliti dalla legge statale. Senza pregiudizio della competenza dei Tribunali, in ogni legge quadro si stabiliranno le modalità del controllo delle Cortes Generali su queste norme legislative delle Comunità Autonome. 2. Lo Stato potrà, con legge organica, trasferire o delegare alle Comunità Autonome facoltà corrispondenti a materie spettanti allo Stato che per loro natura siano suscettibili di trasferimento o delegazione. La legge in ogni caso prevederà il corrispondente trasferimento di mezzi finanziari, così come le forme di controllo che lo Stato si riservi. 3. Qualora l’interesse generale lo esiga, lo Stato potrà adottare leggi che stabiliscano i principi necessari per armonizzare le disposizioni normative delle Comunità Autonome, anche in caso di materie attribuite alla loro competenza. Spetta alle Cortes Generali valutare questa esigenza, deliberando a maggioranza assoluta di ogni Camera. Articolo 151 1. Non sarà necessario far trascorrere il termine di cinque anni, cui fa riferimento il comma 2 dell’articolo 148, qualora la iniziativa del procedimento di autonomia sia concordata, nel termine di cui all’articolo 143, 2, oltre che dalle Deputazioni o organi interinsulari corrispondenti, dai tre quarti dei Municipi di ognuna delle province interessate che rappresentino almeno la maggioranza del corpo elettorale di ognuna di esse e detta iniziativa sia ratificata con referendum tramite il voto favorevole della maggioranza assoluta degli elettori di ogni provincia nei termini che una legge organica stabilisca. 2. Nel caso previsto dal comma precedente il procedimento per la elaborazione dello Statuto sarà il seguente: 1.º Il Governo convocherà tutti i Deputati e Senatori eletti nelle circoscrizioni comprese nell’ambito territoriale che intenda ottenere l’autogoverno affinchè si costituiscano in Assemblea al solo fine di elaborare il corrispondente progetto di Statuto di autonomia tramite l’accordo della maggioranza assoluta dei suoi membri. 2.º Il progetto di Statuto approvato dalla Assemblea dei parlamentari verrà trasmesso alla Commissione Costituzionale del Congresso che, nel termine di due mesi, lo esaminerà col concorso e l’assistenza di una delegazione della Assemblea proponente per determinare di comune intesa la sua formulazione definitiva. 46 3.º Ove si raggiunga tale accordo, il testo ottenuto sara sottoposto a referendum dal corpo elettorale delle province comprese nell’ambito territoriale del progettato Statuto. 4.º Se il progetto di Statuto è approvato in ogni provincia dalla maggioranza dei voti validamente espressi, verrà trasmesso alle Cortes Generali. Le Assemblee di entrambe le Camere decideranno sul testo mediante un voto di ratifica. Approvato lo Statuto, il Re lo sanzionerà e lo promulgherà come legge. 5.º Ove non venga raggiunto l’accordo cui si riferisce il numero 2 di questo comma, il progetto di Statuto sarà inoltrato come progetto di legge davanti alle Cortes Generali. Il testo approvato da queste sarà sottoposto a referendum del corpo elettorale delle province comprese nell’ambito territoriale del progettato statuto. Ove sia approvato dalla maggioranza dei voti validamente espressi in ogni provincia si farà luogo alla sua promulgazione nei termini di cui al numero precedente. 3. Nei casi di cui ai numeri 4 e 5 del comma precedente la mancata approvazione del progetto di Statuto da parte di una o diverse province non sarà di ostacolo alla costituzione delle Comunità Autonome progettate fra le rimanenti, nella forma che stabilisca la legge organica prevista dal comma i di questo articolo. Articolo 152 1. Negli Statuti approvati tramite il procedimento cui si riferisce l’articolo precedente, l’organizzazione istituzionale autonoma si baserà su una Assemblea Legislativa, eletta a suffragio universale in conformità a un sistema di rappresentanza proporzionale che garantisca, inoltre, la rappresentanza delle varie zone del territorio, un Consiglio di Governo con funzioni esecutive a amministrative e un Presidente, eletto dall’Assemblea fra i suoi membri e nominato dal Re, cui spettano la direzione del Consiglio di Governo, la suprema rappresentanza della rispettiva Comunità e quella ordinaria dello Stato nella medesima. Il Presidente e i membri del Consiglio di Governo saranno politicamente responsabili verso l’Assemblea. Senza pregiudizio della giurisdizione spettante al Tribunale Supremo, un Tribunale Superiore di Giustizia sarà posto al vertice dell’organizzazione giudiziaria nell’ambito territoriale della Comunità Autonoma. Negli Statuti delle Comunità Autonome potranno stabilirsi i casi e le forme di partecipazione delle stesse nelle organizzazione delle ripartizioni giudiziarie del territorio. Tutto ciò in conformità a quanto previsto nella legge organica sul potere giudiziario e nell’ambito della sua unitarietà e indipendenza. Senza pregiudizio di quanto disposto nell’articolo 123, le successive istanze processuali, se del caso, si esauriranno davanti a organi giudiziari presenti nello stesso territorio della Comunità Autonoma in cui si trovi l’organo competente in prima istanza. 2. Una volta sanzionati e promulgati i rispettivi Statuti, questi potranno venir modificati soltanto tramite i procedimenti stabiliti nei medesimi e con referendum dagli elettori facenti parte dei corrispondenti corpi elettorali. Organi delle Comunità Autonome 47 Controllo degli organi delle Comunità Autonome Delegato del Governo nelle Comunità Autonome Autonomia finanziaria delle Comunità Autonome Risorse delle Comunità Autonome 3. Gli Statuti, mediante il raggruppamento di municipi limitrofi, potranno costituire proprie circoscrizioni territoriali che godranno di personalità giuridica. Articolo 153 Il controllo dell’attività degli organi delle Comunità Autonome sarà esercitato: a) dal Tribunale Costituzionale quello concernente la costituzionalità delle sue disposizioni normative con forza di legge; b) dal Governo, previo parere del Consiglio di Stato, quello relativo alle funzioni delegate di cui al comma 2, dell’articolo 150; c) dalla giurisdizione amministrativa quello relativo alla amministrazione autonoma e alle sue disposizioni regolamentari; d) dal Tribunale dei Conti quello economico e relativo al bilancio. Articolo 154 Un Delegato di nomina governativa dirigerà l’Amministrazione statale nel territorio della Comunità Autonoma, coordinandola, ove necessario, con l’amministrazione propria della Comunità. Articolo 155 1. Ove la Comunità Autonoma non ottemperi agli obblighi imposti dalla Costituzione o dalle altre leggi, o si comporti in modo da attentare gravemente agli interessi generali della Spagna, il Governo, previa richiesta al Presidente della Comunità Autonoma e, ove questa sia disattesa con l’approvazione della maggioranza assoluta del Senato, potrà prendere le misure necessarie per obbligarla all’adempimento forzato di tali obblighi o per la protezione di detti interessi. 2. Il Governo potrà dare istruzioni a tutte le Autorità delle Comunità Autonome per l’esecuzione delle misure previste nel comma precedente. Articolo 156 1. Le Comunità Autonome godranno di autonomia finanziaria per lo sviluppo e I’esecuzione delle loro competenze con riguardo ai principi di coordinamento con la finanza statale e di solidarietà fra tutti gli spagnoli. 2. Le Comunità Autonome potranno agire come delegate o collaboratrici dello Stato per la esazione, la gestione e la liquidazione delle entrate tributarie di questo, in conformità con le leggi e gli Statuti. Articolo 157 1. Le entrate delle Comunità Autonome saranno constituite da: a) imposte cedute totalmente o parzialmente dallo Stato, addizionali su imposte statali e altre partecipazioni nelle entrate statali; b) proprie imposte, tasse e contributi speciali; c) contributi di un fondo di compensazione interritoriale e altre assegnazioni a carico del Bilancio generale dello Stato; 48 Fondo di Compensazione interterritoriale Il Tribunale Costituzionale d) rendite derivanti dal loro patrimonio e entrate di diritto privato; e) proventi di operazioni di credito. 2. Le Comunità Autonome in nessun caso potranno adottare misure fiscali relative a beni situati fuori del loro territorio o che comportino ostacolo alla libera circolazione di merci e servizi. 3. Con legge organica potranno disciplinarsi l’esercizio delle competenze finanziarie enumerate nel precedente comma 1, le norme per la risoluzione dei conflitti che possano prodursi, nonchè le possibili forme di collaborazione finanziaria fra le Comunità Autonome e lo Stato. Articolo 158 1. Nel Bilancio Generale di previsione statale potrà stabilirsi un’assegnazione a favore delle Comunità Autonome in funzione dei servizi e attività statali che abbiano assunto e della garanzia di un livello minimo nella prestazione dei servizi pubblici essenziali in tutto il territorio spagnolo. 2. Al fine di correggere gli squilibri economici interritoriali e rendere effettivo il principio di solidarietà, sarà istituito un Fondo di Compensazione destinato a spese di investimento le cui risorse verranno distribuite dalle Cortes Generali fra le Comunità Autonome e, se del caso, le province. TITOLO IX Del Tribunale Costituzionale Articolo 159 1. Il Tribunale Costituzionale è composto da dodici membri nominati dal Re; di questi, quattro su proposta del Congresso a maggioranza di tre quinti dei suoi membri; quattro su proposta del Senato con identica maggioranza; due su proposta del Governo, e due su proposta del Consiglio Generale del Potere Giudiziario. 2. I membri del Tribunale Costituzionale dovranno essere nominati fra i Magistrati e i rappresentanti della Pubblica Accusa, professori universitari, funzionari pubblici e avvocati, tutti giuristi di nota competenza e con più di quindici anni di pratica professionale. 3. I membri del Tribunale Costituzionale saranno nominati per un periodo di nove anni e si rinnoveranno per un terzo ogni tre anni. 4. Lo stato di membro del Tribunale Costituzionale è incompatibile: con qualsiasi mandato rappresentativo; con le cariche politiche o amministrative; con lo svolgimento di incarichi direttivi in un partito o in un sindacato e col rapporto di impiego alle dipendenze dei medesimi; con l’esercizio della carriera di Giudice e di Pubblico Ministero e con qualunque attività professionale o commerciale. 5. Nell’esercizio del loro mandato, i membri del Tribunale Costituzionale saranno indipendenti e inamovibii. 49 Il Presidente del Tribunale Costituzionale Competenze del Tribunale Costituzionale Ricorso di incostituzionalità e di amparo Articolo 160 Il Presidente del Tribunale Costituzionale verrà nominato fra i suoi membri dal Re per un periodo di tre anni, su proposta dello stesso Tribunale deliberata in seduta plenaria. Articolo 161 Il Tribunale Costituzionale ha giurisdizione in tutto il territorio spagnolo ed è competente a conoscere: a) del ricorso di incostituzionalità avverso le leggi e le disposizioni normative con forza di legge. La dichiarazione di incostituzionalità di una norma giuridica di grado legislativo, che abbia fatto oggetto di interpretazione da parte della giurisprudenza condizionerà quest’ultima, ma la sentenza o le sentenze in precedenza adottate non perderanno il valore di cosa giudicata; b) del ricorso di amparo per violazione dei diritti e libertà menzionati nell’articolo 53, 2 di questa Costituzione e nei casi e con le forme che la legge stabilisca; c) dei conflitti di competenza fra lo Stato e le Comunità Autonome o fra le medesime; d) delle ulteriori materie attribuitegli dalla Costituzione o dalle leggi organiche. 2. Il Governo potrà impugnare di fronte al Tribunale Costituzionale le disposizioni e risoluzioni addottate dagli organi delle Comunità Autonome. Il ricorso produrrà la sospensione della disposizione o risoluzione impugnata, ma il Tribunale dovrà ratificarla o annullarla in un termine non superiore a cinque mesi. Articolo 162 1. Hanno legittimazione: a) per proporre ricorso di incostituzionalità, il Presidente del Governo, il Difensore del Popolo, 50 Deputati, 50 Senatori, gli organi collegiali esecutivi delle Comunità Autonome e, se del caso, le Assemblee delle medesime; b) per proporre ricorso di amparo, ogni persona fisica o giuridica che invochi un legittimo interesse, come pure il Difensore del Popolo e il Pubblico Ministero. 2. La legge organica determinerà le persone e gli organi aventi legittimazione in tutti gli ulteriori casi. Articolo 163 Qualora in occasione di un processo un organo giudiziario consideri che una norma di grado legislativo, applicabile nel caso di specie e della cui validità dipenda la sentenza, possa contrastare con la Costituzione, porrà la questione al Tribunale Costituzionale nei casi, con le modalità e gli effetti stabiliti dalla legge senza che in alcun caso possa prodursi sospensione. 50 Sentenze del Tribunale Costituzionale Riforma costituzionale Riforme essenziali dela Costituzione Articolo 164 1. Le sentenze del Tribunale Costituzionale saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale dello Stato, unitamente alle opinioni individuali, ove espresse. Hanno valore di cosa giudicata dal giorno successivo alla loro pubblicazione e non sono in alcun modo ricorribili. Quelle che dichiarano la incostituzionalità di una legge o di una norma con forza di legge e tutte quelle che non si limitino a una valutazione di un diritto, hanno pienezza di effetti verso tutti. 2. Salvo diversa disposizione contenuta nella sentenza, la legge manterrà vigore per la parte non interessata dalla incostituzionalità. Articolo 165 Una legge organica disciplinerà il funzionamento del Tribunale Costituzionale, lo Statuto dei suoi membri, il procedimento di fronte al medesimo e le condizioni per l’esercizio delle azioni. TITOLO X Della revisione Costituzionale Articolo 166 L’iniziativa per la riforma costituzionale sarà svolta alle condizioni previste dai comma 1 e 2 dell’articolo 87. Articolo 167 1. I progetti di revisione costituzionale dovranno venire approvati a maggioranza dei tre quinti di ogni Camera. Ove non si raggiunga un’intesa fra queste, serà tentata mediante la costituzione di una Comissione di conciliazione paritetica formata da deputati e senatori, che presenterà un testo da votarsi dal Congresso e dal Senato. 2. Ove non si ottenga l’approvazione mediante il procedimento di cui al precedente comma, e sempre ove il testo abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta del Senato, il Congresso potrà approvare la revisione a maggioranza dei due terzi. 3. La revisione approvata dalle Cortes Generali verrà sottoposta a referendum per ratifica quando lo richiedano, entro i quindici giorni dalla sua approvazione, un decimo dei membri di una delle due Camere. Articolo 168 1. Ove venga proposta la revisione totale della Costituzione o quella parziale riferita al Titolo Preliminare, al Capitolo secondo, Sezione prima, del Titolo I o al Titolo II, dovrà procedersi all’approvazione in via di principio con maggioranza dei due terzi di ogni Camera e quindi all’immediato scioglimento delle Cortes. 2. Le Camere elette dovranno approvare quanto deciso e procedere allo studio del nuovo testo costituzionale, che dovrà venire approvato e a maggioranza dei due terzi in ogni Camera. 3. La riforma approvata dalle Cortes Generali sarà sottoposta a referendum per ratifica. 51 Diritti dei territori dotati di diritti locali tradizionali Regime economico e fiscale dell’arcipelago delle Canarie Iniziativa di elaborazione dello Statuto d’Autonomia per gli organi in regime provvisorio di autonomia Articolo 169 Non potrà iniziarsi la riforma costituzionale in tempo di guerra o durante la vigenza di uno degli stati previsti all’articolo 116. DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE Prima La Costituzione garantisce e rispetta i diritti dei territori dotati di diritti locali tradizionali. L’attuazione generale di tale regime tradizionale di autonomia sarà svolta, in ogni caso, nell’ambito della Costituzione e degli Statuti di Autonomia. Seconda La dichiarazione di maggiore età di cui all’articolo 12 di questa Costituzione non pregiudica le situazioni garantite dai diritti locali tradizionali nell’ambito del diritto privato. Terza La riforma del regime economico e fiscale dell’arcipelago delle Canarie necessiterà della preventiva Consultazione delle Comunità Autonome o, se del caso, dell’organo provvisorio di Autonomia. Quarta Nelle Comunità Autonome in cui abbiano sede più di una istanza territoriale, gli Statuti di Autonomia potranno mantenere quelle esistenti, ripartendo fra esse le competenze, sempre in conformità con quanto disposto dalla legge organica sul potere giudiziario e nell’ambito della sua unità e independenza. DISPOSIZIONI TRANSITORIE Prima Nei territori dotati di un regime provvisorio di autonomia, gli organi collegiali superiori, tramite intese prese a maggioranza assoluta dei loro componenti, potranno sostituire l’iniziativa che il comma 2 dell’articolo 143 attribuisce alle Deputazione provinciali o agli organi interinsulari corrispondenti. Seconda I territori che in passato abbiano approvato con plebiscito progetti di Statuti di Autonomia e al momento della promulgazione di questa Costituzione siano dotati di regimi provvisori di autonomia, potranno procedere immediatamente nelle forme di cui al comma 2 dell’articolo 148, qualora così decidano a maggioranza assoluta i loro organi collegiali superiori, comunicandolo al Governo. Il progetto di Statuto 52 Navarra Ceuta e Melilla Scioglimento degli organismi provvisori in regime provvisorio di autonomia sarà elaborato conformemente a quanto stabilito nell’articolo 151, numero 2, su convocazione dell’organo collegiale di autonomia provvisoria. Terza L’iniziativa del processo di autonomia da parte degli Enti locali o dei loro componenti di cui all’articolo 143, comma 2, s’intende differita a tutti gli effetti fino allo svolgimento delle prime elezioni locali a partire dalla entrata in vigore della Costituzione. Quarta 1. Nel caso della Navarra, e con riguardo alla sua incorporazione nel Consiglio Generale basco o al regime di autonomia basco che lo sostituisca, in luogo di quanto stabilisce l’articolo 143 della Costituzione, l’iniziativa spetta all’Organo locale tradizionale competente che adotterà la sua decisione a maggioranza dei membri che lo compongono. Per la validità di detta iniziativa sarà necessario inoltre che la decisione dell’Organo locale tradizionale competente venga ratificata tramite referendum espressamente indetto allo scopo e approvata a maggioranza dei voti validamente espressi. 2. Ove l’iniziativa non venisse accolta, questa potrà essere ripresentata soltanto durante un diverso periodo di mandato dell’Organo locale tradizionale competente e, in ogni caso, dopo che sia trascorso il termine minimo fisssato dall’articolo 143. Quinta Le città di Ceuta e Melilla potranno costituirsi in Comunità Autonome qualora così venga deciso dai rispettivi Consigli Municipali mediante delibera presa a maggioranza assoluta dei loro membri e qualora così sia autorizzato dalle Cortes Generali mediante legge organica, alle condizioni previste all’articolo 144. Sesta Qualora vengano trasmessi alla Commissione per la Costituzione più progetti di Statuto, questi saranno esaminati seguendo l’ordine di presentazione, e il termine di due mesi cui fa riferimento l’articolo 151 comincerà a decorrere dal momento in cui la Commissione abbia compiuto l’esame del progetto o dei progetti successivamente portati a sua conoscenza. Settima Gli organismi provvisori di autonomia si considerano sciolti nei seguenti casi: a) quando vengano costituiti gli organi stabiliti dagli Statuti di Autonomia approvati conformemente a questa Costituzione; b) quando l’iniziativa del procedimento di autonomia non abbia successo per mancato realizzarsi dei requisiti previsti all’articolo 143; c) quando l’organismo non abbia utilizzato nel termine di tre anni il diritto riconosciutogli dalla prima disposizione transitoria. 53 Le attuali Camere ed il Governo dopo l’approvazione della Costituzione Prima rinnovazione del Tribunale Costituzionale Abrogazione delle Leggi Fondamentali Ottava 1. Le Camere che hanno approvato la presente Costituzione, dopo l’entrata in vigore della medesima, assumeranno le funzioni e competenze in essa indicate, rispettivamente, per il Congresso e per il Senato senza che in nessun caso il loro mandato possa prolungarsi oltre il 15 giugno 1981. 2. Con riferimento alla previsione dell’articolo 99 la promulgazione della Costituzione viene considerata come presupposto costituzionale per la sua applicazione. A tal fine, a decorrere da detta promulgazione decorrerà un periodo di trenta giorni per l’applicazione della previsione di tale articolo. Durante tale periodo, il Presidente del Governo, che assumerà le funzioni e competenze stabilite dalla Costituzione per tale carica, potrà optare per utilizzare la facoltà riconosciutagli dall’articolo 115, oppure dar luogo, tramite dimissioni, all’applicazione del disposto dell’articolo 99, rimanendo in tale ultimo caso nella situazione prevista al comma 2 dell’articolo 101. 3. Nel caso di scioglimento conformemente alla previsione dell’articolo e qualora non sia legalmente svolto quanto previsto agli articoli 68 e 69, si applicheranno alle elezioni le norme anteriormente vigenti, con la sola eccezione per ciò che si riferisce alle cause di ineleggibilità e incompatibilità per cui verrà applicato direttamente quanto previsto dalla seconda parte della lettera b) del comma 1 dell’articolo 70 della Costituzione, così come quanto disposto dalla stessa rispetto alla età richiesta per il voto e quanto stabilito dall’articolo 69, 3. Nona A tre anni dalla prima elezione dei membri del Tribunale Costituzionale si procederà per sorteggio alla designazione di un gruppo di quattro membri della stessa provenienza elettiva che debbano cessare ed essere sostituiti. A questo solo effetto si intenderanno raggruppati come membri della stessa provenienza i due designati su proposta governativa e i due nominati su proposta del Consiglio Generale del Potere Giudiziario. Nello stesso modo si procederà trascorsi altri tre anni fra i due gruppi non interessati al sorteggio precedente. A partire da allora ci si atterrà a quanto stabilito al numero 3 dell’articolo 159. DISPOSIZIONE ABROGATI VA 1. Viene abrogata la legge 1/1977 del quattro gennaio per la Riforma politica, così come, per quanto non già abrogato dalla sopramenzionata legge, quella relativa ai Principi Fondamentali del Movimento Nazionale del 17 maggio 1958; la Carta degli spagnoli del 17 luglio 1945, la Carta del lavoro del 9 marzo 1938; la legge costitutiva delle Cortes del 17 luglio 1942; la legge di successione alla carica di Capo dello Stato del 26 luglio 1947; tutte queste modificate dalla Legge organica dello Stato del 10 gennaio 1967, e negli stessi termini quest’ultima e quella sul Referendum nazionale del 22 ottobre 1945. 2. Per quanto potesse mantenere qualunque vigore, si considera definitivamente abrogata la legge del 25 ottobre 1839 nelle parti 54 Abrogazione delle leggi del 25 ottobre 1839 e del 21 luglio 1876 Entrata in vigore che potessero concernere le province di Maya, Guipuzcoa e Biscaglia. Negli stessi termini si considera definitivamente abrogata la legge del 21 luglio 1876. 3. Vengono similmente abrogate tutte quelle disposizioni che contrastino con quanto stabilito in questa Costituzione. DISPOSIZIONE FINALE Questa Costituzione entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione del suo testo ufficiale nel Bollettino Ufficiale dello Stato. Verrà anche pubblicata nelle ulteriori lingue di Spagna. PER TANTO, ORDINO A TUTTI GLI SPAGNOLI, PRIVATI CITTADINI E AUTORITA’, CHE OSSERVINO E FACCIANO OSSERVARE QUESTA COSTITUZIONE COME NORMA FONDAMENTALE DELLO STATO. PALAZZO DELLE CORTES, IL VENTISETTE DICEMBRE MILLE NOVECENTO SETTAN TOTTO. JUAN CARLOS{{portale|linguistica|Montenegro}} |
|||
Appartiene al gruppo occidentale delle lingue slave meridionali (appartengono a questo gruppo anche [[Lingua serbo-croata|serbo-croato]] e lo [[Lingua slovena|sloveno]])<ref name=":0">{{Cita libro|nome=Peter|cognome=Dragicěvić|titolo=Montenegro|url=https://books.google.it/books?id=hMYHr3fArRQC&printsec=frontcover&hl=it#v=onepage&q&f=false|accesso=2016-10-18|data=2009-01-01|editore=EDT srl|lingua=it|ISBN=9788860404879}}</ref>. Dal punto di vista linguistico il montenegrino non si distingue molto da serbo, croato e bosniaco (in linguistica, queste lingue sono riassunte collettivamente sotto la denominazione di [[lingua serbo-croata]])<ref name=":0" />. Le rispettive varianti linguistiche sono così vicine che sarebbe più corretto parlare di [[Dialetto|dialetti]] anziché di [[Lingua (linguistica)|lingue]] vere e proprie, poiché le variazioni di pronuncia e di lessico sono minime<ref name=":0" />. |
|||
Ancora oggi la controversia sull'esistenza o no di una lingua montenegrina indipendente è aperta, così come lo è, in parte, per il [[Lingua bosniaca|bosniaco]]. |
|||
In alcuni enti e istituzioni la lingua serba e quella croata, che per la maggior parte dei linguisti continuano ad essere la stessa lingua, vengono accorpate, insieme alla variante bosniaca, in un'unica dicitura. L'università di Vienna, città in cui è presente una grande comunità di persone provenienti dai Paesi dell'ex-Jugoslavia<ref>{{Cita web|autore = Stadt Wien|url = https://www.wien.gv.at/menschen/integration/grundlagen/daten.html|titolo = Wiener Bevölkerung|accesso = |editore = |data = |urlarchivio = https://web.archive.org/web/20151222125628/https://www.wien.gv.at/menschen/integration/grundlagen/daten.html|dataarchivio = 22 dicembre 2015|urlmorto = sì}}</ref>, ha inserito nei propri piani di studi il serbo, il croato e il bosniaco come un'unica lingua, chiamandola '''BKS''' (''Bosnisch-Kroatisch-Serbisch'') e tenendo le lezioni senza fare distinzione di titolo tra le tre varianti<ref>{{Cita web|autore = Universität Wien|url = https://slawistik.univie.ac.at/studium/curricula/|titolo = Curriculum Bosnisch/Kroatisch/Serbisch|accesso = |editore = |data = }}</ref>. |
|||
Il montenegrino è la lingua ufficiale del Montenegro da quando ha dichiarato l'indipendenza dalla Serbia nel 2006 mentre in precedenza nelle istituzioni e nel sistema educativo era ufficiale il serbo sotto la dicitura di serbo-montenegrino. |
|||
== Status ufficiale e considerazione dei parlanti == |
|||
La Costituzione del Montenegro del 19 ottobre [[2007]]<ref>{{Cita libro|nome=Ignazio|cognome=Putzu|nome2=Gabriella|cognome2=Mazzon|titolo=Lingue, letterature, nazioni: centri e periferie tra Europa e Mediterraneo|url=https://books.google.it/books?id=xp7ptrf5AMgC&printsec=frontcover&hl=it#v=onepage&q&f=false|accesso=2016-10-18|data=2012-01-01|editore=FrancoAngeli|lingua=it|ISBN=9788820408992}}</ref> riconosce lingue ufficiali il montenegrino, il [[Lingua serba|serbo]], il [[Lingua croata|croato]], il [[Lingua bosniaca|bosniaco]] e l'[[Lingua albanese|albanese]]<ref name=":0" />. Lungo la costa adriatica viene parlato e compreso anche l'[[Lingua italiana|italiano]], pur non avendo status ufficiale<ref name=":0" />. |
|||
Secondo l'ultimo censimento del 2003, il 21,53% della popolazione del [[Montenegro]] dichiara che il montenegrino è la propria lingua madre. Il 63,5% della popolazione dichiara che il [[lingua serba|serbo]] è la propria lingua madre. Dato che il 32% della popolazione si dichiara di etnia serba, si può stimare che il 31,5% della popolazione dichiari di parlare serbo, ma non si dichiari appartenente all'etnia serba (si noti che i montenegrini sono il 42% di tutta la popolazione del Montenegro, e ciò significa che solamente la metà di coloro che si definiscono montenegrini considera il montenegrino come propria lingua madre, mentre l'altra metà considera tale lingua il serbo). |
|||
La questione linguistica è un problema dibattuto attualmente come in tutta l'area anche in Montenegro. Nel precedente censimento del 1991, la maggioranza dei cittadini montenegrini si dichiaravano locutori della lingua ufficiale di allora: il [[lingua serbo-croata|serbo-croato]]. Secondo la costituzione del Montenegro, la lingua ufficiale della repubblica, dal 1992, è il serbo secondo lo standard del dialetto [[stocavo]]-[[iecavo]] (quest'ultimo sottodialetto del [[lingua serba|serbocroato]]). Dopo la [[Seconda guerra mondiale]] e fino al 1992, la lingua ufficiale del Montenegro è stata il serbo-croato. Nell'ultimo decennio del [[XX secolo|XX]] e nei primi anni del [[XXI secolo]] sono cominciate ad apparire le prime organizzazioni per la promozione del montenegrino come lingua separata. |
|||
Alcuni comparano questa situazione con quella della [[lingua croata]] e con quella della [[lingua bosniaca]] rispetto al [[lingua serba|serbo]], e arrivano alla conclusione che la posizione del montenegrino sia uguale a quella delle due suddette lingue. Ad ogni modo non ci sono differenze sostanziali tra le due lingue e tra il montenegrino e il serbo. |
|||
== Fonologia == |
|||
Il montenegrino, come serbo, croato e bosniaco, presenta una coincidenza tra scrittura e pronuncia: ogni lettera viene pronunciata così com'è scritta e viceversa<ref name=":0" />. |
|||
Per quanto riguarda l'accentazione, la maggior parte delle parole ha l'accento sulla prima sillaba, mentre non può mai essere accentata l'ultima sillaba<ref name=":0" />. |
|||
== Sistemi di scrittura == |
|||
Il montenegrino può essere scritto sia con l'[[alfabeto latino]] che con quello [[Alfabeto cirillico|cirillico]] ed entrambi sono riconosciuti come ufficiali<ref name=":0" />, anche se ormai in Montenegro si scrive quasi esclusivamente in alfabeto latino. |
|||
== Considerazioni linguistiche == |
|||
Sia nella fonetica sia nel lessico il montenegrino si sta allontanando dal bosniaco, dal croato e dal serbo in modo maggiore di quanto queste tre lingue si differenziano tra loro.<ref name=":1">{{Cita libro|nome=AA|cognome=VV|titolo=Lezioni per l’Adriatico. Argomenti in favore di una nuova euroregione: Argomenti in favore di una nuova euroregione|url=https://books.google.it/books?id=533MNnyT9zIC&printsec=frontcover&hl=it#v=onepage&q&f=false|accesso=2016-10-18|data=2010-07-20|editore=FrancoAngeli|lingua=it|ISBN=9788856828214}}</ref> |
|||
Le lettere Ś e Ź (che rappresentano rispettivamente i fonemi consonantici [[Alfabeto fonetico internazionale|IPA]] {{IPA|[ç]}} e {{IPA|[ʝ]}}) sono una introduzione recente nella lingua e allontanano definitivamente l'ortografia montenegrina da quella delle altre tre lingue. Queste lettere sono standardizzate dalle pubblicazioni ufficiali dello Stato del Montenegro l'''Ortografia'' e il ''Dizionario della lingua montenegrina''<ref name=":1" />. I due nuovi grafemi sono rappresentazioni di fonemi che nel montenegrino e nel bosniaco esistono autonomamente, mentre nel serbo e nel croato sono presenti solo grazie all'assimilazione per sonorità<ref name=":1" />. Sono comunque grafemi già esistenti nel mondo slavo occidentale<ref name=":1" />. Non è stato introdotto un terzo grafema, lo “ӡ”, presente anche nel bosniaco, nel croato e nel serbo ma solo come risultato dell'assimilazione<ref name=":1" />. |
|||
La nuova ''Ortografia della lingua montenegrina'' sottolinea il cambiamento fonologico nella neo-lingua: il montenegrino si rifà soprattutto al proprio dialetto meridionale come una delle due basi lessicali, ma questo dialetto è alquanto distante dalla matrice [[Stocavo|stocava]] che era lo standard prebellico in [[Bosnia ed Erzegovina|Bosnia-Erzegovina]], [[Croazia]], [[Montenegro]] e [[Serbia]]<ref name=":1" />. |
|||
Il dialetto prevalentemente parlato in Montenegro è il ''neoštokavo ijekavo'', del quale esistono due sottodialetti: |
|||
* il ''dialetto dell'Erzegovina orientale'', che si usa nell'ovest del Montenegro, nella "Erzegovina antica" ("Stara Hercegovina"); |
|||
* il ''dialetto zetano'', che si usa nelle altre parti del Montenegro ed è il più diffuso. |
|||
Il vocabolario del montenegrino ha alcune caratteristiche differenti da quelle degli altri dialetti, ma le parole che veramente differiscono sono poche (ad esempio ''sjutra'' viene usata in Montenegro al posto di ''sutra'', usata nel serbo, nel croato e nel bosniaco standard). |
|||
==Note== |
|||
<references/> |
|||
==Voci correlate== |
|||
*[[Lingua serbo-croata]] |
|||
== Altri progetti == |
|||
{{interprogetto}} |
|||
== Collegamenti esterni == |
|||
* {{collegamento interrotto|1=[http://www.gov.me/english/naslovna/index.htm Pagina ufficiale del governo con ''srpski'' o 'serbo' in fondo] |data=marzo 2018 |bot=InternetArchiveBot }} - Versione precedente al referendum sull'indipendenza |
|||
* [http://www.gov.me/ Pagina ufficiale del governo montenegrino con ''CG'' (CRNOGORSKI, montenegrino)] - Versione successiva al referendum sull'indipendenza |
|||
* ''[http://www.gov.me/files/1248442673.pdf Dizionario della lingua montenegrina]'', presso il sito del Governo del Montenegro. |
|||
* {{cita web | 1 = http://montenegrina.net/pages/pages1/jezik/jezik_main.htm | 2 = La lingua montenegrina su Montenegrina.net | accesso = 23 giugno 2006 | urlarchivio = https://web.archive.org/web/20060430102218/http://montenegrina.net/pages/pages1/jezik/jezik_main.htm | dataarchivio = 30 aprile 2006 | urlmorto = sì }} |
|||
{{lingue slave}} |
|||
{{Controllo di autorità}} |
|||
{{portale|linguistica|Montenegro}} |
|||
[[Categoria:Lingua serbo-croata]] |
[[Categoria:Lingua serbo-croata]] |
Versione delle 12:37, 20 ott 2023
Montenegrino Crnogorski, Црногорски | |
---|---|
Parlato in | Montenegro |
Locutori | |
Totale | circa 140.000 |
Altre informazioni | |
Scrittura | Alfabeto latino e alfabeto cirillico |
Tipo | SVO |
Tassonomia | |
Filogenesi | Lingue indoeuropee Lingue slave Lingue slave meridionali Lingue slave sud-occidentali Lingua serbo-croata Standard montenegrino |
Codici di classificazione | |
ISO 639-2 | cnr
|
ISO 639-3 | cnr (EN)
|
Linguist List | 1ew (EN)
|
Glottolog | mont1282 (EN)
|
niiiiiiiiiiiiiiiino
to della maggioranza assoluta dei membri, conceda la sua fiducia a detto candidato, il Re lo nominerà Presidente. Ove non si raggiunga detta maggioranza, si sottoporrà la stessa proposta a nuova votazione quarantotto ore dopo la precedente, e la fiducia s’intenderà concessa ove si ottenga la maggioranza semplice. 4. Se effettuate le citate votazioni non si ottiene la fiducia per l’investitura, si presenteranno successive proposte nella forma prevista nei comma precedenti. 5. Se trascorso il termine di due mesi, a partire dalla prima votazione sulla fiducia, nessun candidato avesse ottenuto la fiducia del Congresso, il Re scioglierà entrambe le Camere e indirà nuove elezioni con la controfirma del Presidente del Congresso. Articolo 100 Gli altri membri del Governo saranno nominati e revocati dal Re, su proposta del suo Presidente. Articolo 101 1. Il Governo è dimissionario in conseguenza delle elezioni generali, nei casi di perdita della fiducia parlamentare previsti dalla Costituzione o per dimissioni o decesso del suo Presidente. 2. Il Governo dimissionario resterà in carica fino alla immissione nelle funzioni del nuovo Governo. Articolo 102 1. La responsabilità penale del Presidente e degli altri membri del Governo sarà fatta valere, se del caso, di fronte alla Sezione Penale del Tribunale Supremo. 2. L’accusa per alto tradimento o per qualsiasi reato contro la sicurezza dello Stato commesso nell’esercizio delle funzioni, potrà essere promossa solamente per iniziativa della quarta parte dei membri del Congresso e con voto favorevole della maggioranza assoluta dello stesso. 3. La prerogativa reale di grazia non sarà applicabile a nessuno dei casi di cui al presente articolo. Articolo 103 1. La Pubblica Amministrazione serve con obiettività gli interessi generali e agisce in conformità ai principi di efficienza, gerarchia, decentramento, deconcentrazione e coordinazione, con piena sottomissione alla legge e al Diritto. 2. Gli organi delle Amministrazioni dello Stato sono costituiti, governati e coordinati conformemente alla legge. 3. La legge disciplinerà lo statuto dei funzionari pubblici, l’accesso alla funzione pubblica conformemente ai principi di merito e capacità, le particolarità dell’esercizio del loro diritto a costituire sindacati, il sistema delle incompatibilità e le garanzie d’imparzialità nell’esercizio delle loro funzioni. 32 Le Forze ed i Corpi di Sicurezza dello Stato Partecipazione dei cittadini Controllo giudiziale dell’amministrazione Il Consiglio di Stato Responsabilità del Governo di fronte al Parlamento Diritto all’informazione della Camera Il Governo nelle Camere Articolo 104 1. Le Forze e i Corpi di sicurezza, sotto la direzione del Governo, avranno come missione la protezione del libero esercizio dei diritti e libertà e la garanzia della sicurezza dei cittadini. 2. Una legge organica determinerà le funzioni, i principi basilari di azione e gli statuti delle Forze e Corpi di sicurezza. Articolo 105 La legge disciplinerà: a) la presenza dei cittadini, direttamente o attraverso le organizzazioni e associazioni riconosciute dalla legge, nel procedimento di elaborazione delle disposizioni amministrative che li riguardano; b) l’acceso dei cittadini agli archivi e registri amministrativi, eccezion fatta per ciò che riguarda la sicurezza e difesa della Stato, l’accertamento dei reati e l’intimità delle persone; c) il procedimento attraverso cui devono adottarsi gli atti amministrativi assicurando, quando necessario, la partecipazione dell’interessato. Articolo 106 1. I Tribunali controllano la potestà regolamentare e la legalità dell’azione amministrativa, così come la corrispondenza di questa ai fini che la giustificano. 2. Nei termini stabiliti dalla legge, i privati avranno diritto a essere indennizzati per qualunque lesione nei loro beni e diritti, salvo nei casi di forza maggiore, sempre che la lesione sia conseguenza del funzionamento dei pubblici esercizi. Articolo 107 Il Consiglio di Stato è il supremo organo consultivo del Governo. Una legge organica regolerà la sua composizione e competenza. TITOLO V Delle relazioni tra il Governo e le Cortes Generali Articolo 108 Il Governo risponde solidalmente dalla sua gestione politica di fronte al Congresso dei Deputati. Articolo 109 Le Camere e le loro Commissioni, attraverso i rispettivi Presidenti, potranno ottenere l’informazione e l’assistenza di cui necessitano dal Governo e dai suoi Dipartimenti e da qualsiasi autorità dello Stato e delle Comunità Autonome. Articolo 110 1. Le Camere e le loro Commissioni possono pretendere la presenza dei membri del Governo. 2. I membri del Governo hanno accesso alle sedute delle Camere e delle loro Commissioni e facoltà di farsi ascoltare da queste e 33 Interpellanze e interrogazioni La questione di fiducia La mozione di censura Dimissioni del Governo Scioglimento delle Camere potranno richiedere che funzionari dei rispettivi Dipartimenti vengano ascoltati dalle stesse. Articolo 111 1. Il Governo e ciascuno dei suoi membri sono soggetti alle interpellanze e interrogazioni formulate nelle Camere. Per questo tipo di dibattito i Regolamenti stabiliranno un tempo minimo settimanale. 2. Ogni interpellanza potrà dar luogo alla presentazione di una mozione in cui la Camera manifesti la sua posizione. Articolo 112 Il Presidente del Governo, previa delibera del Consiglio dei Ministri, può porre di fronte al Congresso dei Deputati la questione di fiducia sul suo programma o su una dichiarazione di politica generale. La fiducia si considererà accordata quando voti a favore la maggioranza semplice dei Deputati. Articolo 113 1. Il Congresso dei Deputati può impegnare la responsabilità politica del Governo mediante l’adozione a maggioranza assoluta della mozione di censura. 2. La mozione di censura dovrà essere proposta almeno dalla decima parte dei Deputati e dovrà indicare un candidato alla Presidenza del Governo. 3. La mozione di censura non potrà essere votata fino a che non trascorrano cinque giorni dalla sua presentazione. Nei due primi giorni di tale periodo si potranno presentare mozioni alternative. 4. Se la mozione di censura non fosse approvata dal Congresso, i suoi firmatari non potranno presentarne un’altra durante lo stesso periodo di sessione. Articolo 114 1. Se il Congresso nega la sua fiducia al Governo, questi presenterà le sue dimissioni al Re, procedendosi immediatamente alla designazione del Presidente del Governo, conformemente all’articolo 99. 2. Se il Congresso approva una mozione di censura, il Governo presenterà le sue dimissioni al Re e il candidato incluso in quella mozione s’intenderà investito della fiducia della Camera agli effetti previsti nell’articolo 99. Il Re lo nominerà Presidente del Governo. Articolo 115 1. Il Presidente del Governo, previa delibera del Consiglio dei Ministri e sotto la sua esclusiva responsabilità, potrà proporre lo scioglimento del Congresso, del Senato e delle Cortes Generali, che sarà decretato dal Re. Il decreto di scioglimento fisserà la data delle elezioni. 2. Non potrà presentarsi proposta di scioglimento quando sia già stata depositata una mozione di censura. 3. Non si procederà a nuovo scioglimento prima che trascorra un anno dall’antecedente, salvo quanto disposto nell’articolo 99, comma 5. 34 Stato d’allarme Stato di eccezione Stato d’assedio Indipendenza della giustizia Inamovibilità dei Giudici e dei Magistrati Articolo 116 1. Una legge organica regolerà gli stati di allarme, di eccezione e di assedio, le competenze e le limitazioni corrispondenti. 2. Lo stato di allarme sarà dichiarato dal Governo mediante decreto deliberato dal Consiglio dei Ministri, per un termine massimo di quindici giorni, riferendo al Congresso dei Deputati riunito immediatamente a tale scopo, senza la cui autorizzazione detto periodo non potrà essere prorogato. Il decreto determinerà l’ambito territoriale cui si riferiscono gli effetti della dichiarazione. 3. Lo stato di eccezione sarà dichiarato dal Governo mediante decreto deliberato dal Consiglio dei Ministri, previa autorizzazione del Congresso dei Deputati. L’autorizzazione e proclamazione dello stato di eccezione dovrà determinare espressamente gli effetti dello stesso, l’ambito territoriale cui si riferisce e la sua durata, che non potrà eccedere i trenta giorni, prorogabili per un altro periodo di uguale durata, con gli stessi requisiti. 4. Lo stato di assedio sarà dichiarato dalla maggioranza assoluta del Congresso dei Deputati, su proposta esclusiva del Governo. Il Congresso determinerà il suo ambito territoriale, durata e condizioni. 5. Non potrà procedersi allo scioglimento del Congresso durante la vigenza di alcuno degli stati compresi nel presente articolo, venendo le Camere convocate automaticamente qualora non fossero in periodo di sessione. Il loro funzionamento, come quello degli altri poteri costituzionali dello Stato, non potrà interrompersi durante la vigenza di tali stati. Si se producesse alcuna delle situazioni che danno luogo a uno qualsiasi di detti stati, quando il Congresso sia sciolto o scaduto dal suo mandato, le competenze del Congresso saranno assunte dalla sua Deputazione Permanente. 6. La dichiarazione degli stati di allarme, di eccezione e di assedio non modificheranno il principio di responsabilità del Governo e dei suoi agenti riconosciuto nella Costituzione e nelle leggi. TITOLO VI Del Potere Giudiziario Articolo 117 1. La giustizia emana del popolo ed è amministrata nel nome del Re dai Giudici e Magistrati che fanno parte del potere giudizario, indipendenti, inamovibii, responsabili e sottomessi unicamente all’imperio della legge. 2. I Giudici e Magistrati non potranno essere allontanati, sospesi, trasferiti né collocati a riposo, se non per le cause e con le garanzie previste dalla legge. 3. L’esercizio della potestà giurisdizionale in ogni tipo di processo, giudicando e facendo eseguire il giudicato, spetta esclusivamente alle Preture e ai Tribunali determinati dalle leggi, secondo le norme di competenza e procedimento che le stesse stabiliscono. 4. Le Preture e i Tribunali non eserciteranno altre funzioni che quelle indicate nel comma precedente e quelle che espressamente vengano loro attribuite dalla legge a garanzia di qualsiasi diritto. 35 Unità della giurisdizione Collaborazione con la giustizia Gratuità della giustizia Pubblicità degli adempimenti giudiziari Indennizzo per errori giudiziari Preture e Tribunali Consiglio Generale del potere giudiziario 5. Il principio di unità della giurisdizione è la base dell’organizzazione e funzionamento dei Tribunali. La legge regolerà l’esercizio della giurisdizione militare nell’ambito esclusivo delle Forze Armate e nei casi di stato di assedio, conformemente ai principi della Costituzione. 6. Si proibiscono i Tribunali di eccezione. Articolo 118 E’ fatto obbligo di osservare le sentenze e le altre risoluzioni definitive dei Pretori e dei Tribunali, così come di prestare la collaborazione richiesta dagli stessi nel corso del processo e nell’esecuzione delle decisioni. Articolo 119 Il patrocinio sarà gratuito nei casi disposti dalla legge e, in ogni caso, a favore di coloro che dimostrino l’insufficienza di mezzi economici per sostenere le spese delle difesa. Articolo 120 1. Gli adempimenti giudiziari saranno pubblici, con le eccezioni previste dalle leggi di procedura. 2. Il procedimento sarà prevalentemente orale, specialmente in materia penale. 3. Le sentenze saranno sempre motivate e saranno pronunciate in udienza pubblica. Articolo 121 I danni causati per errori giudiziari, così come quelli che siano conseguenza del funzionamento anormale dell’Amministrazione della Giustizia, daranno diritto a un indennizzo a carico dello Stato, conformemente alla legge. Articolo 122 1. La legge organica del potere giudiziario determinerà la costituzione, il funzionamento e governo delle Preture e Tribunali, così come lo statuto giuridico dei Pretori e Magistrati di carriera, che formeranno un corpo unico, e del personale al servizio dell’Amministrazione della Giustizia. 2. Il Consiglio Generale del potere giudiziario è l’organo di governo dello stesso. La legge organica stabilirà il suo statuto, il regime di incompatibilità dei suoi membri e le sue funzioni, in particolare in materia di nomine, promozioni, controlli e regime disciplinare. 3. Il Consiglio Generale del Potere Giudiziario sarà composto dal Presidente del Tribunale Supremo, che lo presiederà, e da venti membri nominati dal Re per un periodo di cinque anni. Di questi: dodici tra Giudici e Magistrati di tutte le categorie giudiziarie, nei termini che la legge organica stabilisce; quattro su proposta del Congresso dei Deputati e quattro su proposta del Senato, eletti in ambo i casi a maggioranza dei tre quinti dei suoi membri, tra avvocati e altri giuristi, tutti questi di riconosciuta competenza e con più di quindici anni di pratica nella loro professione. 36 Il Tribunale Supremo Il Ministero Pubblico Il Procuratore Generale dello Stato Istituzione della Giuria La Polizia giudiziaria Incompatibilità di Pretori, Magistrati e addetti alla Pubblica Accusa Funzione pubblica della ricchezza Articolo 123 1. Il Tribunale Supremo, con giurisdizione in tutta la Spagna, è l’organo giurisdizionale superiore in tutte le materie, salvo ciò che è disposto in materia di garanzie costituzionali. 2. Il Presidente del Tribunale Supremo sarà nominato dal Re, su proposta del Consiglio Generale del Potere Giudiziario, nella forma determinata dalla legge. Articolo 124 1. Il Ministero Pubblico, senza pregiudizio per le funzioni conferite ad altri organi, ha per missione di promuovere l’azione della giustizia a difesa della legalità, dei diritti dei cittadini e dell’interesse pubblico tutelato dalla legge, d’ufficio o su istanza degli interessati, così come di vigilare per l’independenza dei Tribunali e ottenere di fronte a questi la soddisfazione dell’interesse sociale. 2. Il Pubblico Ministero esercita le proprie funzioni tramite organi propri conformemente ai principi di unità di azione e di dipendenza gerarchica e con rispetto, in ogni caso, di quelli di legalità e imparzialità. 3. La legge disciplinerà lo statuto organico del Pubblico Ministero. 4. Il Procuratore Generale dello Stato sarà nominato dal Re su proposta del Governo, sentito il Consiglio Generale del Potere Giudiziario. Articolo 125 I cittadini potranno esercitare l’azione popolare e partecipare all’Amministrazione della giustizia tramite l’istituto della Giuria con le forme e relativamente a quei processi penali che la legge determina, così come nei tribunali consuetudinari e tradizionali. Articolo 126 La polizia giudiziaria è a disposizione dei giudici dei Tribunali e del Pubblico Ministero, con funzioni di accertamento dei reati e di scoperta e fermo del reo, secondo le modalità che la legge stabilisce. Articolo 127 1. I Pretori e Magistrati, come pure gli addetti alla Pubblica Accusa, nel tempo in cui svolgono le loro funzioni non potranno disimpegnare altri pubblici incarichi né appartenere a partiti politici o sindacati. La legge stabilirà il sistema e le modalità di associazione professionale dei Pretori, Magistrati e addetti alla Pubblica Accusa. 2. La legge stabilirà il regime delle incompatibilità dei membri del potere giudiziario, che dovrà assicurare la totale indipendenza degli stessi. TITOLO VII Economia e finanza Articolo 128 1. Tutte le risorse economiche del paese, nelle loro differenti forme e indipendentemente dalla loro titolarità, sono subordinate all’interesse generale. 37 Partecipazione nell’impresa en negli organismi pubblici Sviluppo del settore economico Pianificazione dell’attività economica Beni del demanio Potestà tributaria 2. Si riconosce la pubblica iniziativa nell’attività economica. Mediante legge potranno riservarsi al settore pubblico risorse e servizi essenziali, con particolare riferimento al caso di monopolio, e così pure decidere l’intervento imprenditoriale quando lo esiga l’interesse generale. Articolo 129 1. La legge stabilirà le forme di partecipazione degli interessati alla Previdenza Sociale e l’attività degli organismi pubblici la cui funzione interessi direttamente la qualità di vita o il benessere generale. 2. I pubblici poteri promuoveranno efficacemente le diverse forme di partecipazione nell’impresa e aiuteranno, mediante una adeguata legislazione, le società cooperative. Similmente stabiliranno le modalità per agevolare l’accesso dei lavoratori alla proprietà dei mezzi di produzione. Articolo 130 1. I pubblici poteri attenderanno alla modernizzazione e allo sviluppo di tutti i settori economici e, in particolare, dell’agricoltura, dell’allevamento del bestiame, della pesca e dell’artigianato, al fine di equiparare il livello di vita di tutti gli spagnoli. 2. Con lo stesso fine si dispenserà un trattamento speciale alle zone di montagna. Articolo 131 1. Lo Stato, mediante legge, potrà pianificare l’attività economica generale per soddisfare le necessità collettive, equilibrare e armonizzare lo sviluppo regionale e settoriale e stimolare la crescita della rendita e della ricchezza e la sua più giusta distribuzione. 2. Il Governo elaborerà i progetti di pianificazione, in accordo con le previsioni che gli siano sottoposte dalle Comunità Autonome e con l’assistenza e collaborazione dei sindacati e delle altre organizzazioni professionali, imprenditoriali ed economiche. A tal fine si costituirà un Consiglio, la cui composizione e funzioni si specificheranno per legge. Articolo 132 1. La legge regolerà il regime giuridico dei beni del demanio pubblico o comunali, ispirandosi ai principi di inalienabilità, imprescrittibiità e insequestrabilità, così come la loro sclassificazione. 2. Sono beni del pubblico demanio statale quelli che la legge determina e, in ogni caso, la zona marittimo-terrestre, le spiagge, il mare territoriale e le risorse naturali della zona economica e la piattaforma continentale. 3. Per legge si regoleranno il Patrimonio dello Stato e il Patrimonio Nazionale, la loro amministrazione, difesa e conservazione. Articolo 133 1. La potestà primaria di stabilire tributi spetta esclusivamente allo stato tramite legge. 2. Le Comunità Autonome e gli Enti locali potranno stabilire ed esigere tributi in accordo con la Costituzione e le leggi. 38 Bilancio Generale di previsione dello Stato Stabilità di bilancio 3. Ogni esenzione fiscale che interessi i tributi statali dovrà determinarsi in base alla legge. 4. Le pubbliche Amministrazioni potranno contrarre obbligazioni finanziarie e procedere a spese soltanto in dipendenza di leggi. Articolo 134 1. Spetta al Governo la predisposizione del Bilancio generale di previsione dello Stato e alle Cortes Generali il suo esame, modifica e approvazione. 2. Il Bilancio Generale di previsione dello Stato sarà annuale, comprenderà la totalità delle spese e entrate del settore pubblico statale, e in esso sarà indicato l’importo delle agevolazioni fiscali che interessino i tributi statali. 3. Il Governo dovrà presentare al Congresso dei Deputati il Bilancio Generale di previsione dello Stato almeno tre mesi prima della scadenza di quello dell’anno precedente. 4. Ove la Legge di Bilancio non venga approvata anteriormente al primo giorno del corrispondente esercizio economico, si considererà automaticamente prorogato il Bilancio dell’esercizio precedente fino all’approvazione del nuovo. 5. Aprovato il Bilancio Generale dello Stato, il Governo potrà introdurre progetti di legge che comportino aumento della spesa pubblica o diminuzione delle entrate relative al medesimo esecizio. 6. Ogni proposta o emendamento che comporti aumento dei crediti o diminuzione delle entrate di bilancio richiederà per aver corso l’accettazione del Governo. 7. La Legge di Bilancio non può istituire imposte. Potrà modificarle qualora una legge tributaria sostanziale lo preveda. Articolo 135 1. Tutte le Pubbliche Amministrazioni adeguano i propri atti al principio della stabilità di bilancio. 2. Lo Stato e le Comunità Autonome non possono incorrere in un deficit strutturale che superi i limiti eventualmente stabiliti dall’Unione Europea per i suoi Stati Membri. Una legge organica fissa il livello massimo di deficit strutturale consentito allo Stato ed alle Comunità Autonome, in relazione al rispettivo prodotto interno lordo. Gli Enti Locali devono mantenere un equilibrio di bilancio. 3. Lo Stato e le Comunità Autonome saranno autorizzati, mediante legge, ad emettere debito pubblico o contrarre crediti. I crediti diretti a soddisfare il pagamento d’interessi e capitali dell’indebitamento pubblico delle Amministrazioni si considerano sempre compresi nello stato di previsione della spesa dei relativi bilanci ed il loro pagamento gode della priorità assoluta. Tali crediti non possono essere oggetto di emendamento o modifica, ove si conformino alle condizioni della legge di emissione. Il volume di debito pubblico di tutte le Pubbliche Amministrazioni in relazione al prodotto interno lordo dello Stato non può superare il valore di riferimento stabilito dal Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea. 4. I limiti del disavanzo strutturale e del volume di debito pubblico possono essere superati solo in caso di catastrofi naturali, reces- 39 Il tribunale del Conti Municipi, province e Comunità Autonome sione economica o situazioni di emergenza straordinaria che sfuggano al controllo dello Stato e che pregiudichino seriamente la situazione finanziaria o la sostenibilità economica o sociale dello Stato, dichiarate con voto a maggioranza assoluta dei membri del Congresso dei Deputati. 5. Una legge organica attua i principi di cui al presente articolo, così come la partecipazione, nei rispettivi procedimenti, degli organi di coordinamento istituzionale fra le Pubbliche Amministrazioni in materia di politica fiscale e finanziaria. In ogni caso, prevede: a) La distribuzione dei limiti del deficit e del debito tra le varie Pubbliche Amministrazioni, le circostanze eccezionali per il loro superamento, nonché la forma e i termini di correzione delle deviazioni che per entrambi si possono verificare. b) La metodologia e la procedura per il calcolo del disavanzo strutturale. c) La responsabilità di ogni Pubblica Amministrazione in caso di inosservanza degli obiettivi di stabilità di bilancio. 6. Le Comunità Autonome, in conformità ai rispettivi Statuti e nei limiti di cui al presente articolo, adottano le disposizioni necessarie per l’applicazione effettiva del principio della stabilità nelle proprie norme e decisioni di bilancio. Articolo 136 1. Il Tribunale dei Conti è il supremo organo di controllo della contabilità e gestione economica dello Stato così come del settore pubblico. Dipenderà direttamente dalle Cortes Generali e svolgerà le sue funzioni per loro delega nell’esame e riscontro del Rendiconto Generale dello Stato. 2. I Rendiconti dello Stato e del settore pubblico statale saranno trasmessi al Tribunale dei Conti e saranno da questo verificati. Il Tribunale dei Conti, senza pregiudizio della propria giurisdizione, trasmetterà alle Cortes Generali una relazione annuale in cui, ove necessario, comunicherà le infrazioni o resposabiità che a suo giudizio si siano verificate. 3. I membri del Tribunale dei Conti godranno della stessa independenza e inamovibilità e saranno sottoposti alle stesse incompatibilità dei giudici. 4. Una legge organica disciplinerà la composizione, organizzazione e funzione del Tribunale dei Conti. TITOLO VIII Della organizzazione territoriale dello Stato CAPITOLO PRIMO Principi Generali Articolo 137 Lo Stato si organizza territorialmente in municipi, in province e nelle comunità Autonome che si costituiscano. Tutte tali entità godono di autonomia per la gestione dei rispettive interessi. 40 Solidarietà e uguaglianza territoriale Uguaglianza degli spagnoli nei territori dello Stato Autonomia e democrazia dei municipi Le province. Le isole Gli Enti locali Articolo 138 1. Lo Stato garantisce la effetiva realizzazione del principio di solidarietà consacrato nell’articolo 2 della Costituzione, vegliando allo stabilimento di un adeguato e giusto equilibrio economico fra le diverse parti del territorio spagnolo, tenendo conto in particolare delle circostanze connesse alle situazioni delle isole. 2. Le diversità fra gli Statuti delle distinte Comunità Autonome in nessun caso potranno comportare privilegi economici o sociali. Articolo 139 1. Tutti gli Spagnoli hanno gli stessi diritti e obblighi in qualunque parte del territorio statale. 2. Nessuna autorità potrà adottare misure che ostacolino direttamente o indirettamente la libertà di circolazione e di stabilimento delle persone e la libera circolazione dei beni in tutto il territorio spagnolo. CAPITOLO SECONDO Della Amministrazione Locale Articolo 140 La Costituzione garantisce l’autonomia dei municipi. Questi godranno di piena personalità giuridica. Il loro governo e la loro amministrazione spetta ai rispettivi Consigli formati dai Sindaci e dai Consiglieri. I Consiglieri saranno eletti dai cittadini del municipio mediante suffragio universale, uguale, libero, diretto e segreto, nelle forme previste dalla legge. I Sindaci saranno eletti dai Consiglieri o dai cittadini. La legge regolerà le condizioni in base alle quali potrà operarsi un regime di Consiglio aperto. Articolo 141 1. La provincia è entità locale con propria personalità giuridica, costituita dal raggruppamento di più municipi, e ripartizione territoriale per lo svolgimento delle attività statali. Qualsiasi variazione dei confini provinciali dovrà essere approvata con legge organica dalle Cortes Generali. 2. Il governo e la amministrazione autonoma delle province saranno affidati a Deputazioni o ad altri Corpi di carattere rappresentativo. 3. Potranno costituirsi raggruppamenti di municipi diversi dalla provincia. 4. Negli arcipelaghi, le isole avranno inoltre proprie amministrazioni sotto forma di Capitoli o Consigli. Articolo 142 Le finanze degli Enti locali dovranno disporre dei mezzi sufficienti ad assolvere le funzioni che la legge assegna ai rispettivi Enti, alimentandosi fondamentalmente con propri tributi e con la partecipazione a quelli dello stato e delle Comunità Autonome. 41 Autogoverno delle Comunità Autonome Iniziativa del processo autonomico Cooperazione fra le Comunità Autonome Elaborazione dello Statuto Gli Statuti di Autonomia CAPITOLO TERZO Delle Comunità Autonome Articolo 143 1. Nell’esercizio del diritto alla autonomia riconosciuto nell’articolo 2 della Costituzione, le province limitrofe dotate di comuni caratteristiche storiche, culturali ed economiche, i territori insulari e le province costituenti entità regionali storiche, potranno accedere all’autogoverno e costituirsi in Comunità Autonome in base a quanto previsto in questo Titolo e nei rispettivi Statuti. 2. L’iniziativa del procedimento diretto ad ottenere l’autonomia spetta a tutte le Deputazioni interessate o al corrispondente organo interinsulare e ai due terzi dei municipi la cui popolazione costituisca almeno la maggioranza del corpo elettorale di ogni provincia o isola. Tali requisiti dovranno essere verificati entro il termine di sei mesi dalle prime intese adottate allo scopo da alcuni degli Enti locali interessati. 3. Ove il procedimento non possa perfezionarsi, l’iniziativa non potrà ripresentarsi prima del decorso di cinque anni. Articolo 144 Le Cortes Generali per motivi di interesse nazionale, con legge organica potranno: a) autorizzare la costituzione di una Comunità Autonoma quando il suo ambito territoriale non superi quello di una provincia e non siano presenti le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 143; b) autorizzare o accordare, se del caso, uno Statuto di autonomia a territori che non siano ricompresi nella organizzazione provinciale; c) sostituirsi all’iniziativa degli Enti locali cui fa riferimento il comma 2 dell’articolo 143. Articolo 145 1. In nessun caso sarà ammessa la federazione di Comunità Autonome. 2. Gli Statuti potranno prevedere i casi, i presupposti e le modalità in base ai quali le Comunità Autonome potranno stipulare convenzioni fra loro per la gestione e prestazione di servizi delle medesime, come pure la natura e gli effetti della corrispondente comunicazione delle Cortes Generali. Negli altri casi gli accordi di cooperazione fra le Comunità Autonome dovranno ottenere l’autorizzazione delle Cortes Generali. Articolo 146 Il progetto di Statuto sarà elaborato da un’assemblea formata dai membri della Deputazione o dell’organo interinsulare delle province interessate e dai Deputati e Senatori eletti nell’ambito delle medesime e sarà trasmesso alle Cortes Generali per essere adottato come legge. Articolo 147 1. Gli Statuti, nel quadro della presente Costituzione, saranno la normativa istituzionale fondamentale di ogni Comunità Autonoma e 42 Riforma degli Statuti di Autonomia Competenze delle Comunità Autonome lo Stato li riconoscerà e garantirà come parte integrante del suo ordinamento giuridico. 2. Gli Statuti di autonomia dovranno contenere: a) la denominazione della Comunità che più corrisponda alla sua identità storica; b) la delimitazione del suo territorio; c) la denominazione, organizzazione e sede delle proprie istituzioni autonome; d) le competenze assunte nel quadro stabilito dalla Costituzione e i principi per il trasferimento dei servizi corrispondenti alle medesime. 3. La riforma degli Statuti si conformerà al procedimento stabilito nei medesimi e in ogni caso richiederà l’approvazione delle Cortes Generali tramite legge organica. Articolo 148 1. Le Comunità Autonome potranno avere competenza nelle seguenti materie: 1.º Organizzazione delle istituzioni di autogoverno. 2.º Le variazioni dei confini municipali compresi nel loro territorio e, in generale, le funzioni che spettano allo Stato nei confronti degli Enti locali e il cui trasferimento venga autorizzato dalla legislazione sugli Enti locali. 3.º Ordinamento del territorio, urbanistica e abitazione. 4.º Le opere pubbliche di interesse della Comunità Autonoma sul propio territorio. 5.º Le ferrovie e strade il cui tracciato si svolga interamente sul territorio della Comunità Autonoma e, nello stesso ambito, i trasporti svolti con questi mezzi o via cavo. 6.º I porti di rifugio, i porti e aeroporti sportivi e, in generale, quelli non addetti ad attività commerciali. 7.º L’agricoltura e l’allevamento, in conformità all’ordinamento generale dell’economia. 8.º I boschi e le migliorie forestali. 9.º La gestione della tutela ambientale. 10.º Progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti idraulici, canali e sistemi di irrigazione d’interesse della Comunità Autonoma; acque minerali e termali. 11.º La pesca nelle acque interne, la raccolta dei frutti di mare e l’acquicoltura, la caccia e pesca fluviale. 12.º Mercati locali. 13.º L’aiuto allo sviluppo economico della Comunità Autonoma nel quadro degli obiettivi indicati dalla politica economica nazionale. 14.º L’artigianato. 15.º Musei, biblioteche, conservatori musicali d’interesse della Comunità Autonoma. 16.º Patrimonio artistico d’interesse della Comunità Autonoma. 17.º L’aiuto alla cultura, alla ricerca e, se del caso, all’insegnamento della lingua della Comunità Autonoma. 18.º Promozione e controllo del turismo nel proprio ambito territoriale. 43 Competenze esclusive dello Stato 19.º Promozione dello sport e della conveniente utilizzazione del tempo libero. 20.º Assistenza sociale. 21.º Sanità e igiene. 22.º La vigilanza e protezione sui propri edifici e impianti. Il coordinamento e ulteriori facoltà in relazione alle politiche locali nei termini che stabilisca una legge organica. 2. Le Comunità Autonome potranno in seguito ampliare le proprie competenze, nel quadro fissato nell’articolo 149, dopo il decorso di cinque anni e in seguito alla riforma dei loro Statuti. Articolo 149 1. Lo Stato ha competenza esclusiva nelle seguenti materie: 1.º La disciplina delle condizioni fondamentali che garantiscano l’uguaglianza di tutti gli spagnoli nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento dei doveri costituzionali. 2.º Nazionalità, immigrazione, emigrazione, Statuto degli stranieri, diritto di asilo. 3.º Relazioni internazionali. 4.º Difesa e Forze Armate. 5.º Amministrazione della Giustizia. 6.º Legislazione commerciale, penale e penitenziaria; legislazione processuale, senza pregiudizio delle necessarie specializzazioni che derivino dalle particolarità del diritto sostanziale delle Comunità Autonome. 7.º Legislazione del lavoro, senza pregiudizio di una sua attuazione da parte delle Comunità Autonome. 8.º Legislazione civile, senza pregiudizio del mantenimento, modifica e sviluppo da parte delle Comunità Autonome dei diritti civili, locali, tradizionali, o speciali, là dove esistano. In ogni caso le regole relative all’a applicazione ed efficacia delle norme giuridiche, le relazioni giuridico-civili relative alle forme di matrimonio, la disciplina dei registri e atti pubblici, le basi delle obbligazioni contrattuali, le norme per risolvere i conflitti di leggi e la determinazione delle fonti del diritto, con rispetto, in quest’ultimo caso, delle norme di diritto locale tradizionale o speciale. 9.º Legislazione sulla proprietà intellettuale e industriale. 10.º Regime doganiero e tariffario; commercio estero. 11.º Sistema monetario, valute, cambio e convertibiità, basi dell’ordinamento creditizio, banca e assicurazioni. 12.º Legislazione sui pesi e misure, determinazione dell’ora ufficiale. 13.º Principi fondamentali e coordinamento della pianificazione generale dell’attività economica. 14.º Finanza e debito pubblico. 15.º Sviluppo e coordinamento generale della ricerca scientifica e tecnica. 16.º Sanità estera. Fondamenti e coordinamento generale della sanità. Legislazione sui prodotti farmaceutici. 17.º Legislazione fondamentale e regime economico della Previdenza Sociale, senza pregiudizio dello svolgimento dei relativi servizi tramite le Comunità Autonome. 44 Servizio culturale dello Stato 18.º Le basi del regime giuridico delle Amministrazioni pubbliche e del regime statutario dei pubblici funzionari che, in ogni caso, garantiranno agli amministrati un trattamento comune davanti alle medesime; il procedimento amministrativo comune, senza pregiudizio delle specialità connesse all’organizzazione propria delle Comunita Autonome; la legislazione sulla espropriazione forzata; la legislazione di base sui contratti e sulle concessioni amministrative e sulle responsabilità di tutte le pubbliche Amministrazioni. 19.º Pesca marittima, senza pregiudizio delle competenze che nella disciplina del settore vengano affidate alle Comunità Autonome. 20.º Marina mercantile e immatricolazione del naviglio; fari costieri e segnali marittimi; porti di interesse generale; aeroporti di interesse generale; controllo dello spazio aereo, traffico e trasporti aerei, servizio metereologico e immatricolazione degli aeromobili. 21.º Ferrovie e trasporti via terra che attraversino il territorio di più di una Comunità Autonoma; regime generale delle comunicazioni; traffico e circolazione di veicoli a motore; poste e telecomunicazioni; cavi aerei, sottomarini e radiocomunicazioni. 22.º La legislazione, ordinamento e concessioni relative alle risorse e utilità idrauliche quando le acque scorrano attraverso più di una Comunità Autonoma e l’autorizzazione alle installazioni elettriche quando le relative utilità interessino altra Comunità o il trasporto di energia sia diretto all’esterno del suo ambito territoriale. 23.º Legislazione fondamentale sulla protezione ambientale, senza pregiudizio della facoltà delle Comunità Autonome di fissare norme protettive addizionali. La legislazione fondamentale sui boschi, miglioramenti forestali e pascoli. 24.º Opere pubbliche di interesse generale o la cui realizzazione interessi più di una Comunità Autonoma. 25.º Principi fondamentali del regime minerario ed energetico. 26.º Regime della produzione, commercio, detenzione e uso di armi ed esplosivi. 27.º Norme fondamentali del regime della stampa, radio e televisione, e in generale di tutti i mezzi di comunicazione sociale, senza pregiudizio delle facoltà che spettino alle Comunità Autonome nel loro sviluppo e attuazione. 28.º Difesa del patrimonio culturale, artistico e monumentale spagnolo dalle esportazioni e spoliazioni; musei, bilbioteche e archivi spettanti allo stato, senza pregiudizio della loro gestione da parte delle Comunità Autonome. 29.º Pubblica Sicurezza, senza pregiudizio della costituzione da parte delle Comunità Autonome di forze di polizia nella forma che venga stabilita dai rispettivi Statuti e nel quadro di quanto disponga una legge organica. 30.º Disciplina delle condizioni per il conseguimento, rilascio e omologazione dei titoli accademici e professionali e norme fondamentali per lo svolgimento dell’articolo 27 della Costituzione, al fine di assicurare l’attuazione degli obblighi dei pubblici poteri in questa materia. 31.º Statistica per fini statali. 32.º Autorizzazione alla convocazione di consulte popolari per mezzo di referendum. 2. Senza pregiudizio delle competenze che le Comunità Autonome potranno assumere, lo Stato considererà il servizio culturale come dovere e attribuzione essenziale e, d’intesa con le medesime, agevolerà i rapporti culturali fra le Comunità Autonome. 45 Coordinazione delle competenze legislative Elaborazione dello Statuto speciale 3. Le materie non espressamente attribuite da questa Costituzione allo Stato, potranno attribuirsi alle Comunità Autonome in virtù dei rispettivi Statuti. La competenza nelle materie che non siano assunte dagli Statuti di Autonomia, spetterà allo Stato, le cui norme in caso di conflitto prevarranno su quelle delle Comunità Autonome per quanto non venga attribuito alla loro competenza esclusiva. Il diritto statale sarà comunque suppletivo del diritto delle Comunità Autonome. Articolo 150 1. In materia di competenza statale le Cortes Generali potranno attrìbuire a tutte o ad alcune delle Comunità Autonome la facoltà di adottare per le medesime norme legislative nel quadro dei principi, basi e direttive stabiliti dalla legge statale. Senza pregiudizio della competenza dei Tribunali, in ogni legge quadro si stabiliranno le modalità del controllo delle Cortes Generali su queste norme legislative delle Comunità Autonome. 2. Lo Stato potrà, con legge organica, trasferire o delegare alle Comunità Autonome facoltà corrispondenti a materie spettanti allo Stato che per loro natura siano suscettibili di trasferimento o delegazione. La legge in ogni caso prevederà il corrispondente trasferimento di mezzi finanziari, così come le forme di controllo che lo Stato si riservi. 3. Qualora l’interesse generale lo esiga, lo Stato potrà adottare leggi che stabiliscano i principi necessari per armonizzare le disposizioni normative delle Comunità Autonome, anche in caso di materie attribuite alla loro competenza. Spetta alle Cortes Generali valutare questa esigenza, deliberando a maggioranza assoluta di ogni Camera. Articolo 151 1. Non sarà necessario far trascorrere il termine di cinque anni, cui fa riferimento il comma 2 dell’articolo 148, qualora la iniziativa del procedimento di autonomia sia concordata, nel termine di cui all’articolo 143, 2, oltre che dalle Deputazioni o organi interinsulari corrispondenti, dai tre quarti dei Municipi di ognuna delle province interessate che rappresentino almeno la maggioranza del corpo elettorale di ognuna di esse e detta iniziativa sia ratificata con referendum tramite il voto favorevole della maggioranza assoluta degli elettori di ogni provincia nei termini che una legge organica stabilisca. 2. Nel caso previsto dal comma precedente il procedimento per la elaborazione dello Statuto sarà il seguente: 1.º Il Governo convocherà tutti i Deputati e Senatori eletti nelle circoscrizioni comprese nell’ambito territoriale che intenda ottenere l’autogoverno affinchè si costituiscano in Assemblea al solo fine di elaborare il corrispondente progetto di Statuto di autonomia tramite l’accordo della maggioranza assoluta dei suoi membri. 2.º Il progetto di Statuto approvato dalla Assemblea dei parlamentari verrà trasmesso alla Commissione Costituzionale del Congresso che, nel termine di due mesi, lo esaminerà col concorso e l’assistenza di una delegazione della Assemblea proponente per determinare di comune intesa la sua formulazione definitiva. 46 3.º Ove si raggiunga tale accordo, il testo ottenuto sara sottoposto a referendum dal corpo elettorale delle province comprese nell’ambito territoriale del progettato Statuto. 4.º Se il progetto di Statuto è approvato in ogni provincia dalla maggioranza dei voti validamente espressi, verrà trasmesso alle Cortes Generali. Le Assemblee di entrambe le Camere decideranno sul testo mediante un voto di ratifica. Approvato lo Statuto, il Re lo sanzionerà e lo promulgherà come legge. 5.º Ove non venga raggiunto l’accordo cui si riferisce il numero 2 di questo comma, il progetto di Statuto sarà inoltrato come progetto di legge davanti alle Cortes Generali. Il testo approvato da queste sarà sottoposto a referendum del corpo elettorale delle province comprese nell’ambito territoriale del progettato statuto. Ove sia approvato dalla maggioranza dei voti validamente espressi in ogni provincia si farà luogo alla sua promulgazione nei termini di cui al numero precedente. 3. Nei casi di cui ai numeri 4 e 5 del comma precedente la mancata approvazione del progetto di Statuto da parte di una o diverse province non sarà di ostacolo alla costituzione delle Comunità Autonome progettate fra le rimanenti, nella forma che stabilisca la legge organica prevista dal comma i di questo articolo. Articolo 152 1. Negli Statuti approvati tramite il procedimento cui si riferisce l’articolo precedente, l’organizzazione istituzionale autonoma si baserà su una Assemblea Legislativa, eletta a suffragio universale in conformità a un sistema di rappresentanza proporzionale che garantisca, inoltre, la rappresentanza delle varie zone del territorio, un Consiglio di Governo con funzioni esecutive a amministrative e un Presidente, eletto dall’Assemblea fra i suoi membri e nominato dal Re, cui spettano la direzione del Consiglio di Governo, la suprema rappresentanza della rispettiva Comunità e quella ordinaria dello Stato nella medesima. Il Presidente e i membri del Consiglio di Governo saranno politicamente responsabili verso l’Assemblea. Senza pregiudizio della giurisdizione spettante al Tribunale Supremo, un Tribunale Superiore di Giustizia sarà posto al vertice dell’organizzazione giudiziaria nell’ambito territoriale della Comunità Autonoma. Negli Statuti delle Comunità Autonome potranno stabilirsi i casi e le forme di partecipazione delle stesse nelle organizzazione delle ripartizioni giudiziarie del territorio. Tutto ciò in conformità a quanto previsto nella legge organica sul potere giudiziario e nell’ambito della sua unitarietà e indipendenza. Senza pregiudizio di quanto disposto nell’articolo 123, le successive istanze processuali, se del caso, si esauriranno davanti a organi giudiziari presenti nello stesso territorio della Comunità Autonoma in cui si trovi l’organo competente in prima istanza. 2. Una volta sanzionati e promulgati i rispettivi Statuti, questi potranno venir modificati soltanto tramite i procedimenti stabiliti nei medesimi e con referendum dagli elettori facenti parte dei corrispondenti corpi elettorali. Organi delle Comunità Autonome 47 Controllo degli organi delle Comunità Autonome Delegato del Governo nelle Comunità Autonome Autonomia finanziaria delle Comunità Autonome Risorse delle Comunità Autonome 3. Gli Statuti, mediante il raggruppamento di municipi limitrofi, potranno costituire proprie circoscrizioni territoriali che godranno di personalità giuridica. Articolo 153 Il controllo dell’attività degli organi delle Comunità Autonome sarà esercitato: a) dal Tribunale Costituzionale quello concernente la costituzionalità delle sue disposizioni normative con forza di legge; b) dal Governo, previo parere del Consiglio di Stato, quello relativo alle funzioni delegate di cui al comma 2, dell’articolo 150; c) dalla giurisdizione amministrativa quello relativo alla amministrazione autonoma e alle sue disposizioni regolamentari; d) dal Tribunale dei Conti quello economico e relativo al bilancio. Articolo 154 Un Delegato di nomina governativa dirigerà l’Amministrazione statale nel territorio della Comunità Autonoma, coordinandola, ove necessario, con l’amministrazione propria della Comunità. Articolo 155 1. Ove la Comunità Autonoma non ottemperi agli obblighi imposti dalla Costituzione o dalle altre leggi, o si comporti in modo da attentare gravemente agli interessi generali della Spagna, il Governo, previa richiesta al Presidente della Comunità Autonoma e, ove questa sia disattesa con l’approvazione della maggioranza assoluta del Senato, potrà prendere le misure necessarie per obbligarla all’adempimento forzato di tali obblighi o per la protezione di detti interessi. 2. Il Governo potrà dare istruzioni a tutte le Autorità delle Comunità Autonome per l’esecuzione delle misure previste nel comma precedente. Articolo 156 1. Le Comunità Autonome godranno di autonomia finanziaria per lo sviluppo e I’esecuzione delle loro competenze con riguardo ai principi di coordinamento con la finanza statale e di solidarietà fra tutti gli spagnoli. 2. Le Comunità Autonome potranno agire come delegate o collaboratrici dello Stato per la esazione, la gestione e la liquidazione delle entrate tributarie di questo, in conformità con le leggi e gli Statuti. Articolo 157 1. Le entrate delle Comunità Autonome saranno constituite da: a) imposte cedute totalmente o parzialmente dallo Stato, addizionali su imposte statali e altre partecipazioni nelle entrate statali; b) proprie imposte, tasse e contributi speciali; c) contributi di un fondo di compensazione interritoriale e altre assegnazioni a carico del Bilancio generale dello Stato; 48 Fondo di Compensazione interterritoriale Il Tribunale Costituzionale d) rendite derivanti dal loro patrimonio e entrate di diritto privato; e) proventi di operazioni di credito. 2. Le Comunità Autonome in nessun caso potranno adottare misure fiscali relative a beni situati fuori del loro territorio o che comportino ostacolo alla libera circolazione di merci e servizi. 3. Con legge organica potranno disciplinarsi l’esercizio delle competenze finanziarie enumerate nel precedente comma 1, le norme per la risoluzione dei conflitti che possano prodursi, nonchè le possibili forme di collaborazione finanziaria fra le Comunità Autonome e lo Stato. Articolo 158 1. Nel Bilancio Generale di previsione statale potrà stabilirsi un’assegnazione a favore delle Comunità Autonome in funzione dei servizi e attività statali che abbiano assunto e della garanzia di un livello minimo nella prestazione dei servizi pubblici essenziali in tutto il territorio spagnolo. 2. Al fine di correggere gli squilibri economici interritoriali e rendere effettivo il principio di solidarietà, sarà istituito un Fondo di Compensazione destinato a spese di investimento le cui risorse verranno distribuite dalle Cortes Generali fra le Comunità Autonome e, se del caso, le province. TITOLO IX Del Tribunale Costituzionale Articolo 159 1. Il Tribunale Costituzionale è composto da dodici membri nominati dal Re; di questi, quattro su proposta del Congresso a maggioranza di tre quinti dei suoi membri; quattro su proposta del Senato con identica maggioranza; due su proposta del Governo, e due su proposta del Consiglio Generale del Potere Giudiziario. 2. I membri del Tribunale Costituzionale dovranno essere nominati fra i Magistrati e i rappresentanti della Pubblica Accusa, professori universitari, funzionari pubblici e avvocati, tutti giuristi di nota competenza e con più di quindici anni di pratica professionale. 3. I membri del Tribunale Costituzionale saranno nominati per un periodo di nove anni e si rinnoveranno per un terzo ogni tre anni. 4. Lo stato di membro del Tribunale Costituzionale è incompatibile: con qualsiasi mandato rappresentativo; con le cariche politiche o amministrative; con lo svolgimento di incarichi direttivi in un partito o in un sindacato e col rapporto di impiego alle dipendenze dei medesimi; con l’esercizio della carriera di Giudice e di Pubblico Ministero e con qualunque attività professionale o commerciale. 5. Nell’esercizio del loro mandato, i membri del Tribunale Costituzionale saranno indipendenti e inamovibii. 49 Il Presidente del Tribunale Costituzionale Competenze del Tribunale Costituzionale Ricorso di incostituzionalità e di amparo Articolo 160 Il Presidente del Tribunale Costituzionale verrà nominato fra i suoi membri dal Re per un periodo di tre anni, su proposta dello stesso Tribunale deliberata in seduta plenaria. Articolo 161 Il Tribunale Costituzionale ha giurisdizione in tutto il territorio spagnolo ed è competente a conoscere: a) del ricorso di incostituzionalità avverso le leggi e le disposizioni normative con forza di legge. La dichiarazione di incostituzionalità di una norma giuridica di grado legislativo, che abbia fatto oggetto di interpretazione da parte della giurisprudenza condizionerà quest’ultima, ma la sentenza o le sentenze in precedenza adottate non perderanno il valore di cosa giudicata; b) del ricorso di amparo per violazione dei diritti e libertà menzionati nell’articolo 53, 2 di questa Costituzione e nei casi e con le forme che la legge stabilisca; c) dei conflitti di competenza fra lo Stato e le Comunità Autonome o fra le medesime; d) delle ulteriori materie attribuitegli dalla Costituzione o dalle leggi organiche. 2. Il Governo potrà impugnare di fronte al Tribunale Costituzionale le disposizioni e risoluzioni addottate dagli organi delle Comunità Autonome. Il ricorso produrrà la sospensione della disposizione o risoluzione impugnata, ma il Tribunale dovrà ratificarla o annullarla in un termine non superiore a cinque mesi. Articolo 162 1. Hanno legittimazione: a) per proporre ricorso di incostituzionalità, il Presidente del Governo, il Difensore del Popolo, 50 Deputati, 50 Senatori, gli organi collegiali esecutivi delle Comunità Autonome e, se del caso, le Assemblee delle medesime; b) per proporre ricorso di amparo, ogni persona fisica o giuridica che invochi un legittimo interesse, come pure il Difensore del Popolo e il Pubblico Ministero. 2. La legge organica determinerà le persone e gli organi aventi legittimazione in tutti gli ulteriori casi. Articolo 163 Qualora in occasione di un processo un organo giudiziario consideri che una norma di grado legislativo, applicabile nel caso di specie e della cui validità dipenda la sentenza, possa contrastare con la Costituzione, porrà la questione al Tribunale Costituzionale nei casi, con le modalità e gli effetti stabiliti dalla legge senza che in alcun caso possa prodursi sospensione. 50 Sentenze del Tribunale Costituzionale Riforma costituzionale Riforme essenziali dela Costituzione Articolo 164 1. Le sentenze del Tribunale Costituzionale saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale dello Stato, unitamente alle opinioni individuali, ove espresse. Hanno valore di cosa giudicata dal giorno successivo alla loro pubblicazione e non sono in alcun modo ricorribili. Quelle che dichiarano la incostituzionalità di una legge o di una norma con forza di legge e tutte quelle che non si limitino a una valutazione di un diritto, hanno pienezza di effetti verso tutti. 2. Salvo diversa disposizione contenuta nella sentenza, la legge manterrà vigore per la parte non interessata dalla incostituzionalità. Articolo 165 Una legge organica disciplinerà il funzionamento del Tribunale Costituzionale, lo Statuto dei suoi membri, il procedimento di fronte al medesimo e le condizioni per l’esercizio delle azioni. TITOLO X Della revisione Costituzionale Articolo 166 L’iniziativa per la riforma costituzionale sarà svolta alle condizioni previste dai comma 1 e 2 dell’articolo 87. Articolo 167 1. I progetti di revisione costituzionale dovranno venire approvati a maggioranza dei tre quinti di ogni Camera. Ove non si raggiunga un’intesa fra queste, serà tentata mediante la costituzione di una Comissione di conciliazione paritetica formata da deputati e senatori, che presenterà un testo da votarsi dal Congresso e dal Senato. 2. Ove non si ottenga l’approvazione mediante il procedimento di cui al precedente comma, e sempre ove il testo abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta del Senato, il Congresso potrà approvare la revisione a maggioranza dei due terzi. 3. La revisione approvata dalle Cortes Generali verrà sottoposta a referendum per ratifica quando lo richiedano, entro i quindici giorni dalla sua approvazione, un decimo dei membri di una delle due Camere. Articolo 168 1. Ove venga proposta la revisione totale della Costituzione o quella parziale riferita al Titolo Preliminare, al Capitolo secondo, Sezione prima, del Titolo I o al Titolo II, dovrà procedersi all’approvazione in via di principio con maggioranza dei due terzi di ogni Camera e quindi all’immediato scioglimento delle Cortes. 2. Le Camere elette dovranno approvare quanto deciso e procedere allo studio del nuovo testo costituzionale, che dovrà venire approvato e a maggioranza dei due terzi in ogni Camera. 3. La riforma approvata dalle Cortes Generali sarà sottoposta a referendum per ratifica. 51 Diritti dei territori dotati di diritti locali tradizionali Regime economico e fiscale dell’arcipelago delle Canarie Iniziativa di elaborazione dello Statuto d’Autonomia per gli organi in regime provvisorio di autonomia Articolo 169 Non potrà iniziarsi la riforma costituzionale in tempo di guerra o durante la vigenza di uno degli stati previsti all’articolo 116. DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE Prima La Costituzione garantisce e rispetta i diritti dei territori dotati di diritti locali tradizionali. L’attuazione generale di tale regime tradizionale di autonomia sarà svolta, in ogni caso, nell’ambito della Costituzione e degli Statuti di Autonomia. Seconda La dichiarazione di maggiore età di cui all’articolo 12 di questa Costituzione non pregiudica le situazioni garantite dai diritti locali tradizionali nell’ambito del diritto privato. Terza La riforma del regime economico e fiscale dell’arcipelago delle Canarie necessiterà della preventiva Consultazione delle Comunità Autonome o, se del caso, dell’organo provvisorio di Autonomia. Quarta Nelle Comunità Autonome in cui abbiano sede più di una istanza territoriale, gli Statuti di Autonomia potranno mantenere quelle esistenti, ripartendo fra esse le competenze, sempre in conformità con quanto disposto dalla legge organica sul potere giudiziario e nell’ambito della sua unità e independenza. DISPOSIZIONI TRANSITORIE Prima Nei territori dotati di un regime provvisorio di autonomia, gli organi collegiali superiori, tramite intese prese a maggioranza assoluta dei loro componenti, potranno sostituire l’iniziativa che il comma 2 dell’articolo 143 attribuisce alle Deputazione provinciali o agli organi interinsulari corrispondenti. Seconda I territori che in passato abbiano approvato con plebiscito progetti di Statuti di Autonomia e al momento della promulgazione di questa Costituzione siano dotati di regimi provvisori di autonomia, potranno procedere immediatamente nelle forme di cui al comma 2 dell’articolo 148, qualora così decidano a maggioranza assoluta i loro organi collegiali superiori, comunicandolo al Governo. Il progetto di Statuto 52 Navarra Ceuta e Melilla Scioglimento degli organismi provvisori in regime provvisorio di autonomia sarà elaborato conformemente a quanto stabilito nell’articolo 151, numero 2, su convocazione dell’organo collegiale di autonomia provvisoria. Terza L’iniziativa del processo di autonomia da parte degli Enti locali o dei loro componenti di cui all’articolo 143, comma 2, s’intende differita a tutti gli effetti fino allo svolgimento delle prime elezioni locali a partire dalla entrata in vigore della Costituzione. Quarta 1. Nel caso della Navarra, e con riguardo alla sua incorporazione nel Consiglio Generale basco o al regime di autonomia basco che lo sostituisca, in luogo di quanto stabilisce l’articolo 143 della Costituzione, l’iniziativa spetta all’Organo locale tradizionale competente che adotterà la sua decisione a maggioranza dei membri che lo compongono. Per la validità di detta iniziativa sarà necessario inoltre che la decisione dell’Organo locale tradizionale competente venga ratificata tramite referendum espressamente indetto allo scopo e approvata a maggioranza dei voti validamente espressi. 2. Ove l’iniziativa non venisse accolta, questa potrà essere ripresentata soltanto durante un diverso periodo di mandato dell’Organo locale tradizionale competente e, in ogni caso, dopo che sia trascorso il termine minimo fisssato dall’articolo 143. Quinta Le città di Ceuta e Melilla potranno costituirsi in Comunità Autonome qualora così venga deciso dai rispettivi Consigli Municipali mediante delibera presa a maggioranza assoluta dei loro membri e qualora così sia autorizzato dalle Cortes Generali mediante legge organica, alle condizioni previste all’articolo 144. Sesta Qualora vengano trasmessi alla Commissione per la Costituzione più progetti di Statuto, questi saranno esaminati seguendo l’ordine di presentazione, e il termine di due mesi cui fa riferimento l’articolo 151 comincerà a decorrere dal momento in cui la Commissione abbia compiuto l’esame del progetto o dei progetti successivamente portati a sua conoscenza. Settima Gli organismi provvisori di autonomia si considerano sciolti nei seguenti casi: a) quando vengano costituiti gli organi stabiliti dagli Statuti di Autonomia approvati conformemente a questa Costituzione; b) quando l’iniziativa del procedimento di autonomia non abbia successo per mancato realizzarsi dei requisiti previsti all’articolo 143; c) quando l’organismo non abbia utilizzato nel termine di tre anni il diritto riconosciutogli dalla prima disposizione transitoria. 53 Le attuali Camere ed il Governo dopo l’approvazione della Costituzione Prima rinnovazione del Tribunale Costituzionale Abrogazione delle Leggi Fondamentali Ottava 1. Le Camere che hanno approvato la presente Costituzione, dopo l’entrata in vigore della medesima, assumeranno le funzioni e competenze in essa indicate, rispettivamente, per il Congresso e per il Senato senza che in nessun caso il loro mandato possa prolungarsi oltre il 15 giugno 1981. 2. Con riferimento alla previsione dell’articolo 99 la promulgazione della Costituzione viene considerata come presupposto costituzionale per la sua applicazione. A tal fine, a decorrere da detta promulgazione decorrerà un periodo di trenta giorni per l’applicazione della previsione di tale articolo. Durante tale periodo, il Presidente del Governo, che assumerà le funzioni e competenze stabilite dalla Costituzione per tale carica, potrà optare per utilizzare la facoltà riconosciutagli dall’articolo 115, oppure dar luogo, tramite dimissioni, all’applicazione del disposto dell’articolo 99, rimanendo in tale ultimo caso nella situazione prevista al comma 2 dell’articolo 101. 3. Nel caso di scioglimento conformemente alla previsione dell’articolo e qualora non sia legalmente svolto quanto previsto agli articoli 68 e 69, si applicheranno alle elezioni le norme anteriormente vigenti, con la sola eccezione per ciò che si riferisce alle cause di ineleggibilità e incompatibilità per cui verrà applicato direttamente quanto previsto dalla seconda parte della lettera b) del comma 1 dell’articolo 70 della Costituzione, così come quanto disposto dalla stessa rispetto alla età richiesta per il voto e quanto stabilito dall’articolo 69, 3. Nona A tre anni dalla prima elezione dei membri del Tribunale Costituzionale si procederà per sorteggio alla designazione di un gruppo di quattro membri della stessa provenienza elettiva che debbano cessare ed essere sostituiti. A questo solo effetto si intenderanno raggruppati come membri della stessa provenienza i due designati su proposta governativa e i due nominati su proposta del Consiglio Generale del Potere Giudiziario. Nello stesso modo si procederà trascorsi altri tre anni fra i due gruppi non interessati al sorteggio precedente. A partire da allora ci si atterrà a quanto stabilito al numero 3 dell’articolo 159. DISPOSIZIONE ABROGATI VA 1. Viene abrogata la legge 1/1977 del quattro gennaio per la Riforma politica, così come, per quanto non già abrogato dalla sopramenzionata legge, quella relativa ai Principi Fondamentali del Movimento Nazionale del 17 maggio 1958; la Carta degli spagnoli del 17 luglio 1945, la Carta del lavoro del 9 marzo 1938; la legge costitutiva delle Cortes del 17 luglio 1942; la legge di successione alla carica di Capo dello Stato del 26 luglio 1947; tutte queste modificate dalla Legge organica dello Stato del 10 gennaio 1967, e negli stessi termini quest’ultima e quella sul Referendum nazionale del 22 ottobre 1945. 2. Per quanto potesse mantenere qualunque vigore, si considera definitivamente abrogata la legge del 25 ottobre 1839 nelle parti 54 Abrogazione delle leggi del 25 ottobre 1839 e del 21 luglio 1876 Entrata in vigore che potessero concernere le province di Maya, Guipuzcoa e Biscaglia. Negli stessi termini si considera definitivamente abrogata la legge del 21 luglio 1876. 3. Vengono similmente abrogate tutte quelle disposizioni che contrastino con quanto stabilito in questa Costituzione. DISPOSIZIONE FINALE Questa Costituzione entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione del suo testo ufficiale nel Bollettino Ufficiale dello Stato. Verrà anche pubblicata nelle ulteriori lingue di Spagna. PER TANTO, ORDINO A TUTTI GLI SPAGNOLI, PRIVATI CITTADINI E AUTORITA’, CHE OSSERVINO E FACCIANO OSSERVARE QUESTA COSTITUZIONE COME NORMA FONDAMENTALE DELLO STATO. PALAZZO DELLE CORTES, IL VENTISETTE DICEMBRE MILLE NOVECENTO SETTAN TOTTO. JUAN CARLOS