Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
Delitto di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio | |
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Fonte | Codice penale italiano Libro II, Titolo II, Capo I |
Disposizioni | art. 326 |
Procedibilità | d'ufficio |
Fermo | o |
Pena | reclusione da 6 mesi a 3 anni |
La rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio è un reato previsto dall'art. 326 del codice penale italiano.
La norma
[modifica | modifica wikitesto]Secondo l'art. 326 c.p.:
«1. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.
3. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni»
Analisi e caratteristiche
[modifica | modifica wikitesto]Si ha il reato di rivelazione di segreti d'ufficio quando un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle sue funzioni, utilizza illegittimamente notizie che per loro natura devono rimanere segrete. Il bene giuridico tutelato è il buon andamento della Pubblica amministrazione.
Si ha agevolazione quando un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio rende possibile, anche con comportamenti omissivi, a chi non ne abbia diritto la conoscenza di notizie che per loro natura devono rimanere segrete. Anche in questo caso, il bene giuridico tutelato è il buon andamento della Pubblica amministrazione.