Discussioni Wikipedia:Non minacciare azioni legali/Studio

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Da un prezioso input di Jaqen, sono emersi alcuni interessanti spunti che vengono dalla giurisprudenza italiana e che mettono in relazione le minacce di azione legale con il delitto di estorsione; apro una sottopagina di talk per non disperdere il tema e per aiutare a stendere qualche riflessione (non indicizzata) a mente libera fra di noi. Lo scopo, oltre a quello di dare una miglior contezza ai nostri admin che si trovassero a valutare certe condotte, è anche quello di verificare se possa risultare opportuno o comunque utile aggiungere una noticina in pagina circa la possibile valenza eventuale delle minacce legali.

Secondo diverse sentenze italiane, dunque, le minacce di azioni legali possono integrare quella minaccia con cui si costringe uno o più soggetti a fare o a non fare qualche atto al fine di trarne un ingiusto profitto con altrui danno. Il ricorso all'azione legale è sempre lecito, agitarne invece il ricorso a fini intimidatori - in concreto nell'ipotesi di costringerci a distorcere il corretto contenuto dell'enciclopedia verso una versione di maggior comodo - può diventare estorsione. Gli elementi di questo reato sono la minaccia, la coartazione della volontà, l'ingiusto profitto e l'altrui danno.

  • la coartazione della volontà è costringere il Wikipediano a non fare Wikipedia come deve e come ritiene corretto, bensì in altro modo;
  • l'ingiusto profitto è il vantaggio di ottenere una descrizione di enti, società, persone diversa da quella che ordinariamente si dovrebbe darne (immaginiamo pure che sia una versione celebrativa quella che ci si intima)
  • l'altrui danno è il danno patito dall'enciclopedia e dal lettore: invece di avere una voce che descrive correttamente, potremmo avere una voce "adulterata", falsa, non il classico prodotto di WP.

E la minaccia, allora, può sussistere se ciò che ci si "promette" è un'azione legale?

La sentenza da cui è nata la riflessione di Jaqen è questa, Cass. Pen. II sez., n. 36365/2013. Si tratta di una sentenza lunga e complessa, in cui ciò che ci interessa riguarda pochi punti, ma la Suprema Corte ha inteso dare al principio tutta l'evidenza del caso (pag. 30):

«La minaccia di adire le vie legali, pur avendo un'esteriore apparenza di legalità, può integrare l'elemento costitutivo del delitto di estorsione quando sia formulata non con l'intenzione di esercitare un diritto, ma con lo scopo di coartare l'altrui volontà e conseguire risultati non conformi a giustizia».

Spiega la sentenza stessa nel paragrafo appena precedente: «una minaccia dall'esteriore apparenza di legalità, come quella di convenire in giudizio il soggetto passivo, formulata non con l'intenzione di esercitare un diritto, ma per coartare l'altrui volontà al fine di conseguire risultati non conformi a giustizia, può costituire illegittima intimidazione idonea ad integrare il delitto di cui all'art. 629 c.p., ove risulti l'ingiustizia o l'iniquità del vantaggio economico perseguito (Cass. pen., sez. II, n. 8496 del 10 dicembre 1990, dep. 2 agosto 1991, Palmas, rv. 188082)». Si parla di "vantaggio economico perseguito": può esser considerato economico un perseguito "vantaggio in termini di immagine e/o reputazione"? A pelle a me sembra di sì, dal momento che l'immagine e la reputazione online sono ai tempi d'oggi l'oggetto specifico di mirate attività professionali di procacciamento attivo, per le quali circolano legittimamente per le strade soggetti muniti di sito web, partita iva e (forse) contributi Inps. Immagine e reputazione sono la "merce" scambiata nei contratti con i detti professionisti, ancorché si trattasse di prestazioni di mero mezzo e non anche di fine. Doverosamente controllo e non mi pare che si stia usando estensione o analogia in malam partem, è proprio un interesse direttamente economico poiché riguardante direttamente valori economicamente tangibili. Dunque io credo che - peraltro secondo anche il buon senso - la pronuncia possa riguardare ciò che talora succede nelle nostre pagine.

Il bello è che questa pronuncia non è affatto una novità dell'ultim'ora: la sentenza n. 5300/2011 definisce anch'essa (pag. 6) quell'ingiusto profitto come "conseguire risultati non conformi a giustizia" e ricorda che questo era già stato ripetutamente insegnato da altre pronunce (8496/1990, 119/2009, 3380/1991, sino alla remota n. 19/1971). La 5300/2011 però riconosce, in modo che più chiaro non potrebbesi (pag. 8), che doversi difendere in un giudizio civile o penale, «affrontandone comunque i costi di difesa notoriamente non indifferenti ed i disagi conseguenti in termini di durata della pendenza e incertezza di soluzione, costituisca un obiettivo pregiudizio di fatto che, quando l'azione da cui ci si deve difendere è solo strumentale, può essere per sé idoneo a influire sulle scelte e le condotte professionali future del convenuto» (grassetti e sottolineatura ovviamente miei). Questo può esserci utile ricordarlo anche per situazioni di diversa articolazione.

Non essendo un simposio di diritto, veniamo al dunque. Insomma, pare abbastanza ben chiaro che la minaccia di azione legale per indurci a modificare i contenuti dell'enciclopedia in senso non coerente con le ordinarie modalità di edizione (che, ricordo, quando si edita correttamente sono perfettamente lecite e integralmente legittime), rischi di costituire estorsione. WP per sua prassi non sollecita MAI l'azione penale, ma non vieterebbe ai singoli estorti di agire individualmente ove lo ritenessero. Tuttavia penso che magari una piccola parolina la potremmo aggiungere, non già per minacciare a nostra volta (...), ma per svolgere anche in questo specifico argomento la nostra funzione di informazione.
Che ne pensate? -- g · ℵ (msg) 18:23, 7 giu 2016 (CEST)[rispondi]

My2cent: interessante, utile, doveroso. Il difficile (e qui approfitterei di te) è sintetizzare il tutto in poche righe esaustive ed efficaci. Intanto grazie.--Ale Sasso (msg) 19:35, 7 giu 2016 (CEST)[rispondi]
mah, la massima sintesi che posso pensare è: per la Cassazione italiana le minacce di azione legale possono costituire estorsione. Il resto entrava in dettaglio perché detta così sicuramente fa effetto, e perché in caso di necessità bisogna sapere qualche cosina in più, ma l'essenza è quella, minacce → estorsione. Ora vediamo come fare uso del concetto :-) -- g · ℵ (msg) 23:13, 7 giu 2016 (CEST)[rispondi]
La questione è davvero molto interessante e vale la pena discuterne. A me per adesso vengono due dubbi. Il primo: i presupposti di tale concetto non sono solidissimi, essendo giurisprudenziali (e nemmeno troppo consolidati) e non normativi; inoltre ci sono nella fattispecie elementi scivolosi, almeno a volerli applicare al nostro contesto: il danno, l'ingiusto profitto, l'intenzionalità che deve ricoprire il tutto... Il secondo: accennando alla questione nella pagina forse si rischia di esacerbare un po' gli animi e farla più grossa di quel che è, dato che nella maggior parte dei casi (almeno questa è la mia esperienza), chi minaccia qui non sono illustri a.d. di potenti multinazionali ma personaggi di bassissimo calibro. --Carlomartini86(Dlin-Dlon) 10:34, 9 giu 2016 (CEST)[rispondi]
ma forse proprio per questo la semplice frase proposta da superG, la cui sinesi ho apprezzato, può risultare molto efficace. Come dire: "costa poco e non impegna". --Ale Sasso (msg) 21:09, 10 giu 2016 (CEST)[rispondi]