Convenzione sui diritti umani e la biomedicina

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La convenzione sui diritti umani e la biomedicina o convenzione di Oviedo è il primo trattato internazionale sulla bioetica, firmato ad Oviedo il 4 aprile 1997.[1] La convenzione è stata redatta in inglese e francese.[2]

Storia[modifica | modifica wikitesto]

L'idea di redigere un accordo internazionale per regolare questa materia è stata del Consiglio d'Europa. Per attuare ciò fu costituita una commissione scientifica di esperti nella materia. Alla convenzione sono stati aggiunti tre protocolli: il primo, adottato a Parigi il 12 gennaio 1998, vieta la clonazione umana; il secondo, adottato a Strasburgo il 4 dicembre 2001 ha per oggetto l'adozione di regole per il trapianto di organi e tessuti tra umani; l'ultimo, sottoscritto sempre a Strasburgo il 25 gennaio 2005, tratta il caso della ricerca biomedica.[1] La convenzione è stata sottoscritta da tutti i paesi dell'Unione europea ad eccezione di Austria, Germania, Belgio e Malta. La scelta di non aderire a tale accordo è stata presa anche dalla Russia, dal Regno Unito e dai microstati d'Europa.[3]

Procedimento di ratifica[modifica | modifica wikitesto]

Lo stesso argomento in dettaglio: Ratifica.

Il trattato è entrato in vigore il 1º dicembre 1999 a seguito della ratifica dei primi cinque stati.[4] I primi stati a ratificare la convenzione sono stati, nel 1998, la Grecia, la Slovacchia e la Slovenia.[3] In Svizzera la convenzione è entrata in vigore il 1º novembre 2008.[5] L'Italia ha autorizzato la ratifica con la legge 28 marzo 2001, n. 145,[6] ma non ha mai depositato il relativo strumento.[7] Tuttavia i contenuti della Convenzione di Oviedo si applicano in Italia come accertato dalla Corte di Cassazione con la storica sentenza n. 21748 del 16 ottobre 2007 sul caso Englaro.[8]

Consenso informato[modifica | modifica wikitesto]

Art. 5 Regola generale

Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ a b www.treccani.it
  2. ^ Art. 38 della Convenzione.
  3. ^ a b stato delle ratifiche
  4. ^ L'art. 34, comma 2, della convenzione dispone che "Per ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa."
  5. ^ www.bj.admin.ch[collegamento interrotto]
  6. ^ Legge di ratifica
  7. ^ Stato delle firme e ratifiche di trattato 164
  8. ^ [1]

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

  • Adriano Bompiani, Consiglio d'Europa, diritti umani e biomedicina. Genesi della Convenzione di Oviedo e dei Protocolli, Studium, 2009. ISBN 88-382-4073-6.
  • Ilja R. Pavone La convenzione europea sulla biomedicina, Milano, Giuffrè Editore, 2009. ISBN 88-14-14663-2.

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]