Autorità di regolazione dei trasporti

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Autorità di Regolazione dei Trasporti
Il complesso torinese del Lingotto in cui ha sede l'autorità
SiglaART
StatoBandiera dell'Italia Italia
TipoAutorità amministrativa indipendente
Istituito6 dicembre 2011
daGoverno Monti
Operativo dal17 settembre 2013
PresidenteNicola Zaccheo
Segretario generaleGuido Improta
Ultima elezione2020
Numero di membri3
Durata mandato7 anni
Bilancio22,41 milioni di euro[1]
Impiegati58
SedeTorino
IndirizzoVia Nizza, 230 - 10126 Torino
Sito webwww.autorita-trasporti.it

L'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) è un'autorità amministrativa indipendente italiana di regolazione e garanzia, con sede presso il Lingotto di Torino. È stata istituita dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

È competente nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture. Tra i suoi compiti rientrano anche la definizione delle condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto e dei contenuti minimi dei diritti degli utenti nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto (in analogia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni).

Storia[modifica | modifica wikitesto]

Dopo la legge n. 481 del 14 novembre 1995 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità)[2] che ha istituito l'AEEG e l'AGCOM, si è aperto nel paese un dibattito per la creazione di una serie di "autorità settoriali, con compiti "tecnici" di monitoraggio sulla osservanza delle regole da parte delle imprese e di tutela nei confronti dei consumatori/utenti"[3] tra cui anche un'autorità per la regolazione dei trasporti.

All'interno del c.d. "Salva Italia" del Governo Monti, il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201[4] e in particolare all'articolo 37, la disposizione diventa legge con la delega al governo ad istituire un'autorità di regolazione dei trasporti volta a realizzare "una compiuta liberalizzazione nel settore ferroviario, aereo e marittimo".

Il primo Consiglio dell’Autorità di regolazione dei trasporti è stato nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 2013, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (SG n. 217 del 16 settembre 2013).

L’Autorità si è insediata a Torino il 17 settembre 2013 ed ha sede presso il palazzo “Lingotto”, in Via Nizza n. 230.

Funzioni[modifica | modifica wikitesto]

Secondo la legge istitutiva le funzioni sono:

  1. garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture e alle reti ferroviarie, aeroportuali e portuali;
  2. definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni e dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'orientamento ai costi e l'equilibrio economico delle imprese regolate, alla luce degli oneri di servizio pubblico imposti e delle eventuali sovvenzioni pubbliche concesse;
  3. stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto connotati da oneri di servizio pubblico o sovvenzionati, e i contenuti minimi dei diritti degli utenti nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto;
  4. definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare.

Si tratta di un'autorità amministrativa indipendente che opera in piena autonomia, in conformità con la disciplina europea e nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti locali.

È organo collegiale, composto dal Presidente e da due Componenti nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente e con il parere favorevole di almeno due terzi dei componenti delle competenti commissioni parlamentari. Presidente e Componenti durano in carica sette anni e non sono rinnovabili.

Tutela dei diritti dei passeggeri[modifica | modifica wikitesto]

ART è l’organismo nazionale responsabile della corretta applicazione dei Regolamenti europei in materia di diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, nel trasporto effettuato con autobus, e nel trasporto via mare e per vie navigabili interne.

Tali competenze – assegnate all’Autorità in base ai decreti legislativi n. 70/2014, n. 169/2014 e n. 129/2015 – si aggiungono alle competenze attribuite dalla norma istitutiva dell’Autorità, ossia dall’articolo 37 del decreto-legge n. 201/2011.

In caso di violazione delle disposizioni dei Regolamenti UE relativi ai diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario, con autobus e navale, il passeggero che intende presentare reclamo deve rivolgersi innanzitutto all’impresa di trasporto che effettua il servizio.

Solo successivamente, in caso di risposta insoddisfacente o di mancato riscontro da parte dell’impresa di trasporto, i passeggeri possono rivolgersi all’Autorità di regolazione dei trasporti, inoltrando il proprio reclamo ai fini dell’accertamento di una eventuale violazione dei Regolamenti UE di riferimento.

Sistema Telematico di acquisizione reclami (SiTe)[modifica | modifica wikitesto]

La normativa europea tutela i passeggeri che viaggiano nell’ambito dell’UE a bordo di treni, autobus, navi ed aerei, riconoscendo un insieme di diritti essenziali comuni ai diversi modi di trasporto collettivo.

L'Autorità di regolazione dei trasporti è l’organismo nazionale responsabile della corretta applicazione dei Regolamenti comunitari in materia di diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, nel trasporto effettuato con autobus, e nel trasporto via mare e per vie navigabili interne.

Il passeggero che intende presentare reclamo deve rivolgersi innanzitutto all’impresa di trasporto che ha emesso il biglietto di viaggio.

Solo successivamente, in caso di risposta insoddisfacente o in caso di mancato riscontro da parte dell’impresa di trasporto, i passeggeri – anche mediante associazioni rappresentative dei loro interessi, espressamente delegate – possono rivolgersi all’Autorità di regolazione dei trasporti, inoltrando il proprio reclamo ai fini dell’accertamento di una eventuale violazione dei Regolamenti UE sui diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, con autobus o via mare e per vie navigabili interne.

Al fine di istruire e valutare i reclami presentati dai passeggeri, per accertare eventuali infrazioni degli obblighi previsti dai Regolamenti EU – e così come previsto dalla normativa di riferimento – l’Autorità ha predisposto uno strumento telematico di semplificazione, per la predisposizione e la trasmissione dei reclami on line: sistema telematico di acquisizione reclami (SiTe).

Presidenti dell'ART[modifica | modifica wikitesto]

Note[modifica | modifica wikitesto]

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]