Arma impropria

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Per arma impropria, in Italia, si intende uno strumento che può essere atto ad offendere, ma che non ne abbia lo scopo tipico.

Disciplina normativa[modifica | modifica wikitesto]

La definizione di arma impropria si ricava dagli articoli 585 e 704 del codice penale italiano.[1][2] Riguardo al porto di tali oggetti la legge 18 aprile 1975, n. 110, ad eccezione delle autorizzazioni previste dall'art. 42 comma 3° del TULPS, stabilisce che non possono essere portati salvo che non vi sia giustificato motivo, sfollagente, tirapugni, mazze ferrate, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento utilizzabile per l'offesa alla persona, essendone consentita detenzione nelle abitazioni private.[3]

Il porto quindi è consentito solo se si ravvisa una ragione obiettivamente valida per farlo (cioè se l'oggetto sarà usato solo per la sua destinazione primaria); infatti in base al principio della motivazione chiunque porti con sé uno di questi oggetti, se fermato dalle forze di polizia, dovrà infatti fornire una giustificazione convincente (ad esempio dimostrare che sta andando ad eseguire un lavoro, ovvero che l'oggetto gli è al momento necessario per un'attività legata alla funzione primaria dell'oggetto stesso). Così per esempio un falegname potrà trasportare con sé, all'atto del proprio operato, vari strumenti potenzialmente pericolosi (cacciaviti, seghe, martelli e così via) perché essenziali per il lavoro che dovrà svolgere o che ha appena svolto. Vi è quindi l'inversione dell'onere della prova (secondo il principio dell'"innocenza fino a prova contraria").

Caratteristiche[modifica | modifica wikitesto]

Rientra nella categoria delle armi improprie qualunque oggetto capace di arrecare lesioni, come ad esempio corpi contundenti quali mazze, tubi, catene, bulloni, sfere metalliche, martelli, spranghe ma anche armi da taglio come coltelli da cucina o accette.

Archi e balestre vengono considerati come strumenti sportivi e per uso venatorio e per questo rientrano fra le armi improprie.

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ Art. 585 del codice penale italiano [collegamento interrotto], su brocardi.it.
  2. ^ Art. 704 del codice penale italiano, su brocardi.it.
  3. ^ Art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110., su edizionieuropee.it.

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]