Arma impropria
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Per arma impropria, in Italia, si intende uno strumento atto ad offendere, ma che (a differenza di un'"arma comune" o "arma propria") non ne ha lo scopo tipico.
Caratteristiche[modifica | modifica wikitesto]
Rientrano nella categoria delle armi improprie diversi oggetti suscettibili di arrecare lesioni come le armi contundenti, tirapugni,[1] ma anche mazze, tubi, catene, bulloni, sfere metalliche, martelli, spranghe, coltelli da cucina.
La definizione normativa[modifica | modifica wikitesto]
La definizione di arma impropria è contenuta all'art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110. Riguardo al porto dell'arma secondo tale norma, ad eccezione delle autorizzazioni previste dall'art. 42 comma 3° del TULPS, non possono essere portati fuori della propria abitazione o delle pertinenze della stessa, mazze ferrate o bastoni ferrati e sfollagente.
Non possono inoltre essere portati, salvo che non vi sia giustificato motivo, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo di luogo, per l'offesa alla persona. Il porto quindi è consentito se si ravvisa una ragione obiettivamente valida per farlo (cioè se l'oggetto sarà usato solo per la sua destinazione primaria). Per strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, il R.D. 6 maggio 1940 n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza) chiarisce che sono da considerarsi tali i coltelli e le forbici con lama eccedente in lunghezza i quattro centimetri, ed alcuni utensili[2] nonché gli oggetti indicati dall'art. 45, salvo poi stabilire eccezioni.[3]
Riguardo al "giustificato motivo": chi porta con sé uno di questi oggetti, se fermato, dovrà infatti fornire una giustificazione convincente (ad esempio dimostrare che sta andando ad eseguire un lavoro, ovvero che l'oggetto gli è al momento necessario per un'attività legata alla funzione primaria dell'oggetto stesso).
Così per esempio un falegname potrà trasportare con sé, all'atto del proprio operato, vari strumenti potenzialmente pericolosi (cacciaviti, sgorbie, martelli e così via) perché essenziali per il lavoro che dovrà svolgere o che ha appena svolto. Vi è quindi l'inversione dell'onere della prova (secondo il principio dell'"innocenza fino a prova contraria").
Note[modifica | modifica wikitesto]
- ^ Bella, giovane e con un tirapugni, su ilrestodelcarlino.it.
- ^ Art. 80 comma 1 Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635.
- ^ Art. 80 comma 2 lett. a) e b) R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]
Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]
- Definizione e classificazione di armi sull sito dell'Arma dei Carabinieri, su carabinieri.it.
- Definizione di arma impropria, su avvocati.ud.it. URL consultato il 31 agosto 2012 (archiviato dall'url originale il 29 settembre 2012).
- Gli strumenti atti a offendere, su earmi.it, 3 aprile 2017.
- Infilzare, Sabotare, Percuotere...e quale sarà il futuro verbo di Impiego Duale (CeMiSS), su difesa.it.