Wikipedia:Bar/Discussioni/Sentenza definitiva caso Google, fissati importanti principi

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca

Sentenza definitiva caso Google, fissati importanti principi


La Cassazione italiana ha depositato la sentenza di assoluzione dei dirigenti di Google Italia per il noto caso Google-Vividown.

Testo della sentenza

Ci sono importanti principi che riguardano tutti coloro che operano in Rete su contenuti di terzi. I dirigenti responsabili di Youtube sono stati definiti "mero Internet host provider, soggetto che si limita a fornire una piattaforma sulla quale gli utenti possono liberamente caricare i loro video; video del cui contenuto restano gli esclusivi responsabili". Ovviamente non si ravvisa ragione per differenziare contenuti di altro formato, ad esempio testuali, perciò l'interesse nostro è lo stesso. Ma non corriamo con la fantasia: l'esclusiva responsabilità degli utenti non è la sola, ci sono condizioni alle quali se ne attiva un'altra che riguarda l'hosting provider.
Molto velocemente sintetizzo che, al di là del riconoscimento di non censurabilità generica dell'attività di raccolta di contenuti di terzi (utenti), si precisa tuttavia come una responsabilità insorga non appena alla ottenuta consapevolezza di un illecito ad essa non segua una diligente azione ristoratrice. In materia di trattamento di dati sensibili, ciò è sintetizzato nella frase seguente:

Se ne desume, ai fini della ricostruzione interpretativa della figura del titolare del trattamento dei dati, che il legislatore ha inteso far coincidere il potere decisionale sul trattamento con la capacità di concretamente incidere su tali dati, che non può prescindere dalla conoscenza dei dati stessi. In altri termini, finché il dato illecito è sconosciuto al service provider, questo non può essere considerato quale titolare del trattamento, perché privo di qualsivoglia potere decisionale sul dato stesso; quando, invece, il provider sia a conoscenza del dato illecito e non si attivi per la sua immediata rimozione o per renderlo comunque inaccessibile esso assume a pieno titolo la qualifica di titolare del trattamento ed è, dunque, destinatario dei precetti e delle sanzioni penali del Codice Privacy. In via generale, sono, dunque gli utenti ad essere titolari del trattamento dei dati personali di terzi ospitati nei servizi di hosting e non i gestori che si limitano a fornire tali servizi.

Peraltro, e più genericamente, la sentenza definisce il punto di equilibrio fra la libertà del provider e la tutela dei soggetti eventualmente danneggiati nella fissazione di obblighi di informazione alle autorità, a carico dello stesso provider, relativamente a presunte attività o informazioni illecite dei quali sia venuto a conoscenza, anche al fine di consentire l'individuazione dei responsabili.
Altri principi sono ricavati dal riguardo verso il d.lgs. n. 70 del 2003, e la sentenza conferma che il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione; b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.
Come noto, il caso verte eminentemente sui dati sensibili, nella fattispecie si trattava della strumentalizzazione della condizione di un ragazzo affetto da sindrome di Down. Considerando ciò che viene talora immesso nelle voci, o che rischia di finirvi, è perciò importante tenere a mente questo breve richiamo: per i dati idonei a rivelare lo stato di salute, vige un divieto assoluto di loro diffusione anche in presenza del consenso dell'interessato, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del d.lgs. n. 196 del 2003. Che in pratica consente questo trattamento solo in ricorrenza di particolari eccezioni che non ci riguardano direttamente (salvo eventuali cavilli sulla qualificazione dei diritti esercitabili).
I principi sono però generali, e poiché la fonte per i dati sensibili è la legge sulla privacy, che riguarda anche dati non sanitari, è bene guardare alla sentenza considerando tutte le accezioni che possano leggervisi.
Quali siano in concreto i rapporti d'obbligo che legano il provider alle Autorità resta materia non chiara e suscettibile di mutazione ad ogni istante, potendo dipendere da normazioni anche estemporanee; quando ne giungano di chiarificatrici potremo svolgere compiutamente la nostra diligenza. Nel frattempo è alla nostra portata, ed è quindi nostro dovere, la diligenza nel rimuovere i contenuti inaccettabili. Ma questo già lo si fa costantemente e regolarmente. -- g · ℵ (msg) 11:29, 11 feb 2014 (CET)[rispondi]
PS: Ora sarà magari più chiaro perché si era di recente richiesta una drastica accelerazione del varo della policy sulle BDV. La sentenza è giunta trovandoci già "in linea" con quanto evidentemente reputato doveroso da una importante Casa del diritto come la Cassazione italiana, e questo va a grato merito di tutti coloro che lavorano per tenere il Progetto libero e corretto :-)

Degli "estremi legislativi" chiari... grazie, è sempre una fatica trovarne.--Alexmar983 (msg) 15:47, 11 feb 2014 (CET)[rispondi]
Ma in Italia il prossimo processo potrà essere deciso anche diversamente (in Italia le sentenze non fanno precedente vincolante). (Qui s'intitola addirittura che gl'importanti principi sia stati "fissati").
Il caso di Wikipedia mi pare un po' diverso (e soprattutto un giudice potrebbe considerarlo diverso), non è che ogni utente ha un proprio spazio (o vari propri spazi) su cui può caricare solo lui come su Youtube (dove però poi in effetti ci sono i commenti degli altri utenti, però chiaramente distinti).
Quanto alla biografie delle persone viventi, quello certo, ma in teoria il problema è generale (possono far causa anche altre persone, ad es. per fare un esempio evidente per un video dell'uccisione di una persona o per la voce su di lui in Wikipedia -che quindi ovviamente non sarebbe una persona adesso vivente- potrebbero far causa i familiari e forse anche altri), è quindi non solo superfluo ma anche fuorviante collegare questo discorso alle BDV. --109.54.14.20 (msg) 18:18, 11 feb 2014 (CET)[rispondi]
È anche vero che, anche se non abbiamo un sistema legale di tipo anglosassone, le sentenze di Cassazione sono materiale di estremo valore in sede di giudizio e, anche se non sempre (ma in alcuni casi lo sono) vincolanti, sono un solido appoggio per una difesa (o un'accusa, o una sentenza). Non butterei via quindi questa notizia: la Cassazione ha l'ultima parola su come devono essere interpretate e applicate le leggi. --Dry Martini confidati col barista 20:24, 11 feb 2014 (CET)[rispondi]
Esatto, ho usato il termine "fissati" perché i principi che sono stati evidenziati in sentenza finiranno in massimario e inevitabilmente qualsiasi decisione successiva (su temi coerenti) ne richiamerà almeno parte perché così sollecitato dalle parti o d'iniziativa. Per quanto in teoria anche capovolgibili, i principi sono comunque stati delineati.
In realtà l'equivalenza è fra il caricamento di un video in Youtube e la registrazione di un edit in WP; parlare di "spazio" può indurre in equivoco (e infatti la sentenza non ne parla), ciò che rileva è il contenuto (eventualmente illecito) che si pubblica con il caricamento o con l'edit e che si materializza nella "visualizzabilità" (perdonate la parolaccia) del video o dell'edit per effetto della sua interazione con l'architettura di sistema. Per Youtube non fa differenza che l'illecito sia nel video o nel commento sotto; e nemmeno da noi c'è questa differenza.
Non ho inteso collegare questo discorso alle BDV, ma certamente si tratta del maggior campo di potenziale applicazione di questi principi. Avevo fatto un richiamo di tipo diverso (in PS). Ma non ho difficoltà a entrare nel merito: non è affatto fuorviante, sono le BDV le voci che maggiormente devono essere controllate per questi aspetti. Ribadisco una volta di più che in diritto italiano i morti non hanno privacy, perché "Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano" (primo articolo del codice privacy), e per esercitare questo diritto il Sig. Chiunque si trova ad avere la necessità pratica di dimostrare la sua capacità giuridica: in genere non è dubitato che a questo fine essere vivi quanto meno aiuta. Il discorso degli eredi è altra faccenda e ci poterebbe un po' lontano. Comunque la "paura che ci facciano causa" è un modo un po' utilitaristico di guardare al tema. In realtà ledere altrui interessi non è affatto negli scopi di Progetto, pertanto il servizio offerto da WMF, che viene offerto solo a determinate condizioni, viene abusato laddove gli edit vadano a ledere legittimi interessi altrui, perché il sito non è qui per fare questo. E, pensa, ci sono anche utenti che considerano che innanzitutto non è mai corretto andare a ledere interessi altrui. Ci può essere talora motivo di farlo, legittimamente: non posso parlare di atleti partecipanti alla Paralimpiadi, argomento che è mio diritto trattare qui, senza ipso facto rivelare implicitamente o esplicitamente informazioni riguardanti lo stato di salute. Ma a parte i dettagli su Pistorius, quando non si tratta di situazioni come queste non ho titolo a interessarmi di ciò che deve restare riservato. Il che vuol dire che, fra tanti tipi di voci che abbiamo, c'è una voce ogni 8, una BDV, in cui è il caso di controllare che non vi siano illeciti, non si stia ledendo interesse legittimo di terzi, non si stia abusando di questa installazione del MediaWiki. -- g · ℵ (msg) 01:44, 12 feb 2014 (CET)[rispondi]
mi sorge però un dubbio... se l'interpretazione che mi sono fatto del punto riguardante lo stato di salute è corretto, dovrò rivedere un mucchio di cosucce... faccio un esempio... qualche stagione fa un noto sciatore alpino svizzero, ora ritiratosi, cadde in maniera rovinosa su una celebre pista di Coppa del Mondo... l'incidente comportò conseguenze fisiche... qui non si tratta di gossip, perchè l'evento ha avuto rilievo sia sulla carriera dell'atleta, che sullo sport in questione... il nostro infatti era in lizza per la coppa di cristallo e la vicenda modificò il seguito della stagione agonistica (per non parlare del casotto mediatico, che poco ci interessa)... dunque, enciclopedicamente è sicuramente rilevante in questo caso, precisare che ci fu un ricovero ospedaliero, che ci furono delle lesioni, che tutte le versioni linguistiche di 'pedia, tra cui quella che per questo sport è riferimento essenziale (de:wiki) offrono... se però è sostanzialmente "vietata" la divulgazione di informazioni di questo tipo, credo che le voci su chi pratica sport saranno amputate in maniera (uso questo termine che non è quello idoneo) "deleteria" ai fini del nostro Progetto... ma spero d'aver capito male... --torsolo 09:24, 12 feb 2014 (CET)[rispondi]
E dovremmo eliminare l'informazione che un certo politico ebbe un ictus? Io credo sia sotteso "per i dati idonei a rivelare lo stato reale di salute differente da quanto percepito pubblicamente , vige un divieto assoluto di loro diffusione anche in presenza del consenso dell'interessato". Ovvero non si possono mettere indiscrezioni, fughe di notizie di cartelle mediche, ecc... La prova del nove e' nessuno ha mai denunciato giornali o televisioni per aver diffuso la notizia di stati di salute, ricoveri in ospedale (uno degli ultimissimi casi) di personaggi famosi, sarebbe pure impossibile oggi (12 febbraio 2014) avere la notizia di quella poveretta morta ieri per un ascesso al dente non curato! Sul fatto che poi una legge possa impedire ad una persona di divulgare notizie di se' stesso riguardanti al sua salute, credo che al primo caso portato in tribunale si andrebbe direttamente alla valutazione di costituzionalità del paragrafo della legge stessa ledendo il diritto personale di parole e opinione: non potrei dire che nonostante un'aritmia mi sento benissimo? oppure che pur risultando sano a tutti gli esami mi sento provato e fiacco? --Bramfab Discorriamo 10:03, 12 feb 2014 (CET)[rispondi]
(confl.) Io ho sempre assunto che se una cosa è di impatto sull'attività che rende enciclopedica vada detta. L'ictus di Bossi determinò in parte una serie di riarrangiamneti di "potere" nella Lega che ne influenzarono molte dinamiche successive nel partito. Molto diverso invece fu il caso di un altro politico decisamente famoso che mi pare ebbe una magagna di salute (cancro a ....) verso la fine degli anni Novanta, ma non ne parla quasi mai nessuno... Già dubbi su casi come quello di Bersani, che di fatto era già fuori dalla vita politica... ma se è un dato che ha riscontro oggettivo ed è su tutti i giornali penso sia assurdo non farne menzione. Tipo mezzo rigo, non di più.
Un caso delicato p.e. è Monica Vitti. Se ne parla, ma non così tanto, della sua malattia. Non si sa nemmeno cosa sia del resto, o almeno pur sentendone parlare io non lo so quindi non e' proprio un fatto noto in dettaglio, quindi mi chiedo se anche qua mezzo rigo sia opportuno oppure ci si deve limitare a prendere atto che non compare in pubblico e che alcuni colleghi hanno detto che sarebbe epr motivi di salute.--Alexmar983 (msg) 10:19, 12 feb 2014 (CET)[rispondi]
(confl) @Bramfab, Torsolo: il punto è diverso: noi ci occupiamo di personaggi che in un modo o nell'altro sono personaggi pubblici. Per essi la riservatezza viaggia su binari diversi che sono quelli della pertinenza alla ragione di pubblicità, e della continenza a quanto davvero pertinente in quel senso. Se il presidente Segni ebbe il tal malanno (o comunque così si disse), ciò ebbe riflesso sulla sua ragione di pubblicità, poiché ne interruppe uno degli elementi costitutivi: era personaggio pubblico in quanto presidente, il malanno lo costrinse all'abbandono della carica, posso parlare sì di quel dato di salute. Ma se contemporaneamente avesse avuto una micosi (dico per ipotesi), che non gli avrebbe impedito di continuare ad essere ciò che era e non avrebbe fatto alcuna differenza pubblica, non vi sarebbe stata pertinenza nel dirlo, e non vi sarebbe stata continenza ai soli argomenti davvero pertinenti. Pertinenza e continenza. Ad esempio, è stato enormemente apprezzabile che vi sia stato di recente un personaggio pubblico con più che evidente grave menomazione, in nulla influente sulle ragioni di pubblicità, e si deve registrare che le notizie sul punto erano davvero difficilissime da reperire, riportate solo da stampa trash. La corretta indicazione dovrebbe essere questa, io credo.
Teniamo presente che lo spirito di queste osservazioni è sempre quello per cui WP è un Progetto che cerca di essere compatibile con quante più legislazioni possibile, e già questa è una fatica di Ercole, ma ha i suoi principi e i suoi diritti. Solo che, in questo caso, ciò che viene dal diritto italiano sembra perfettamente compatibile ed estremamente ragionevole. -- g · ℵ (msg) 10:25, 12 feb 2014 (CET)[rispondi]
grazie della precisazione... riletta sotto quest'ottica tutto mi pare sensato... posto che noi non trattiamo correntemente di persone comuni, ma di personalità rilevanti nel loro campo d'attività, basta limitarsi a informazioni strettamente correlate alla citata attività, tralasciando tutto quello che non ci compete... diciamo che le motivazioni della sentenza allora contribuiscono a rafforzare l'idea che già ci eravamo fatti a prescindere da essa... --torsolo 10:40, 12 feb 2014 (CET)[rispondi]
(conflittato) La sentenza è logica conseguenza della direttiva sul commercio elettronico: la Cassazione ha fatto il suo dovere coordinando in modo sensato le varie legislazioni. Auspicabilmente non vedremo piú sentenze assurde come quella in primo grado su questo caso, che aveva reso l'Italia un'anomalia mondiale e oggetto dell'universale ridicolo. --Nemo 10:42, 12 feb 2014 (CET)[rispondi]