Utente:Luti19/Sandbox

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Il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale[modifica | modifica wikitesto]

La via incidentale rappresenta uno dei modi di accesso, dell'ordinamento italiano, al giudizio di legittimità costituzionale. Essi sono previsti dalla l. cost. n. 1/1948, la quale prevede, all'art. 1, che "la questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione". Il giudizio di costituzionalità ha per oggetto, dunque, una norma giuridica ricavabile da una disposizione di una legge o di un atto avente forza di legge di rango primario.

I REQUISITI[modifica | modifica wikitesto]

Ai sensi della suddetta legge costituzionale, è necessario, anzitutto, che la questione di costituzionalità venga rilevata nell'ambito di un giudizio pendente davanti all'autorità giurisdizionale, che prende il nome di processo principale (o c.d. processo a quo). Nel corso del giudizio a quo la questione, ai sensi della l. n. 87/1953, può essere rilevata d'ufficio dall'autorità giurisdizionale (c.d. giudice a quo) mediante apposita ordinanza, oppure sollevata da una delle parti o dal pubblico ministero mediante apposita istanza; in quest'ultima circostanza la questione deve essere rimessa, dal giudice a quo, alla Corte costituzionale "qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla questione", oppure non ritenga che la stessa sia manifestamente infondata. In entrambi i casi devono essere indicate le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge viziate da illegittimità costituzionale e le disposizioni costituzionali "che si assumono violate". Va precisato, tuttavia, che il processo principale ed il giudizio costituzionale mantengono tra di loro un certo grado di autonomia. Infatti, una volta che il processo dinanzi alla Corte costituzionale si sia legittimamente instaurato, "la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo principale non producono effetti" sul giudizio costituzionale (art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte cost.).

L'ORDINANZA DI RIMESSIONE[modifica | modifica wikitesto]

Ove sussistano contestualmente i precedenti requisiti, il giudice del processo principale adotta un'ordinanza di rimessione, con la quale ordina "l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio" (art. 23 l. n. 87/1953). Il giudice a quo dispone, inoltre, che l'ordinanza di rimessione venga notificata, a cura della Cancelleria, alle parti ed al pubblico a ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Presidente della Regione "a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione". L'ordinanza stessa viene comunicata, altresì, a cura del cancelliere, ai Presidenti delle Camere o al Presidente del Consiglio Regionale interessato. L'ordinanza, infine, viene pubblicata, su disposizione del Presidente della Corte costituzionale, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e, ove occorra, nel Bollettino ufficiale delle Regioni interessate.

I TERMINI[modifica | modifica wikitesto]

Ai sensi dell'art. 25 l. n. 84/1953, le parti del giudizio a quo possono, entro venti giorni dalla notificazione dell'ordinanza, costituirsi in giudizio davanti alla Corte costituzionale "per esaminare gli atti depositati nella cancelleria e presentare le loro deduzioni". Entro lo stesso termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri o quello della Regione interessata possono intervenire nel giudizio dinanzi alla Corte e presentare le loro deduzioni.