Consiglio regionale
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Il Consiglio regionale è l'organo legislativo, rappresentativo della Regione, previsto dall'art. 121 della Costituzione Italiana.
Gli organi legislativi di Sicilia e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono denominati, dai rispettivi statuti speciali, Assemblea regionale siciliana e Consiglio regionale della Valle d'Aosta (in francese, Conseil de la Vallée d'Aoste).
È un organo della Regione che, analogamente ad altri organi di rilevanza costituzionale, dispone di propri regolamenti, un proprio bilancio ed un proprio personale, distinti da quelli della Giunta regionale.
A livello nazionale i Consigli sono coordinati attraverso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome.
A livello europeo, i Presidenti dei Consigli regionali partecipano alla Conferenza delle Assemblee legislative regionali europee - CALRE
Indice |
[modifica] Elezione
| Per approfondire, vedi la voce Legge Tatarella. |
Con le legge costituzionale n. 1/1999, ai sensi del rinnovato articolo 122 della Costituzione, il sistema elettorale regionale è rimesso alla disciplina delle singole regioni nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato.
I Consiglieri sono eletti dai cittadini italiani residenti nella regione che siano maggiorenni entro il primo giorno dell'elezione; sono eletti senza alcun vincolo di mandato.
È previsto un sistema di elezione proporzionale con premio di maggioranza (introdotto con la legge 43/1995, valida per le regioni ordinarie), per cui è stabilito un premio variabile di un certo numero di consiglieri, il cui effetto è quello di attribuire alla coalizione dei partiti vincente sempre la maggioranza dei consiglieri in seno al Consiglio Regionale.
La legge determina i casi di esclusione dall'elettorato attivo e da quello passivo.
[modifica] Esclusione elettorato attivo
Sono esclusi dall'elettorato attivo della regione:
- coloro che sono stati dichiarati falliti;
- coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione della sorveglianza.
[modifica] Esclusione elettorato passivo
Sono esclusi dall'elettorato passivo della regione:
- capi e vicecapi della polizia;
- gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
- i direttori generali dei ministeri;
- gli ufficiali delle forze armate;
- i magistrati.
[modifica] Scioglimento
Il Consiglio regionale può essere sciolto (Art. 126 della costituzione):
- per scadenza naturale del mandato (5 anni);
- se sono stati commessi atti contro la Costituzione Italiana o gravi violazioni di legge;
- per ragioni di sicurezza nazionale;
- se decade il presidente della Regione qualora sia eletto direttamente dai cittadini;
- per le dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri regionali.
- con decreto motivato del presidente della Repubblica, sentita una commissione di deputati e senatori per le questioni regionali.
[modifica] Composizione
I Consigli Regionali, per le regioni a statuto ordinario, sono composti da un minimo di 30 consiglieri, ad un massimo di 80, secondo quanto stabilito dai singoli statuti regionali.
Il decreto legge approvato dal Governo il 12 agosto 2011 prevede che il numero massimo di consiglieri, escluso il presidente, dovrà essere uguale o inferiore a 20 per le Regioni con una popolazione fino a un milione di abitanti; uguale o inferiore a 30 per le Regioni con una popolazione fino a due milioni di abitanti; uguale o inferiore a 40 per le Regioni con una popolazione fino a quattro milioni di abitanti; uguale o inferiore a 50 per le Regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti; uguale o inferiore a 70 per le Regioni con una popolazione fino ad otto milioni di abitanti; uguale o inferiore a 80 per le Regioni con una popolazione superiore ad otto milioni di abitanti. [1]
[modifica] Organizzazione
- Presidente del Consiglio regionale; da non confondersi con il presidente della Giunta regionale. È una figura analoga a quelle del presidente della Camera o a quella del presidente del Senato. Spetta al presidente del Consiglio regionale dirigere le discussioni ed i lavori del Consiglio, e redigere i bilanci dello stesso.
- Ufficio di Presidenza; è composto dal presidente del Consiglio, da 2 vice presidenti e da due segretari. Spetta all'ufficio mantenere la disciplina delle sedute del Consiglio e dirigere gli uffici che dipendono dal Consiglio stesso.
- Commissioni consiliari, che possono essere permanenti o speciali; queste hanno funzioni referenti nel procedimento legislativo, o di controllo, di indagine o conoscitive sulle materie di competenza regionale.
- Gruppi Consiliari, composti da consiglieri di uno stesso orientamento politico.
- Conferenza dei capigruppo, costituita dai rappresentanti dei vari gruppi consigliari, è presieduta dal presidente del Consiglio; ha lo scopo di coordinare e programmare i lavori del Consiglio e delle commissioni regionali.
[modifica] Funzioni
Le funzioni del Consiglio Regionale si suddividono in funzioni:
- legislative
Il Consiglio Regionale esplica le funzioni legislative sulle materie di competenza regionale. In particolare legifera sulle materie su cui la Regione ha competenza esclusiva, e in quelle su cui la Regione ha competenza complementare riguardo a quella dello Stato, rispetto alle quali legifera nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge ordinaria (art. 117 cost.). Il Consiglio ha potere di iniziativa legislativa ordinaria, in quanto ha la facoltà di presentare al Parlamento, proposte di legge anche per materie per le quali non ha competenza, ma che hanno rilevanza per la Regione. Spetta al Consiglio Regionale, l'approvazione e la modifica dello Statuto Regionale.
- amministrative
Spettano al Consiglio l'amministrazione degli uffici e dei servizi dell'ente regione, e l'organizzazione del personale regionale, oltre che le funzioni regolamentatrici riservategli dallo Statuto Regionale.
- di controllo
Il Consiglio Regionale esplica funzioni di controllo sull'operato del Presidente della Giunta Regionale e della Giunta Regionale. In particolare il Consiglio approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio di previsione della Regione redatto dalla giunta. In mancanza di tale approvazione, tramite legge regionale, il Consiglio Regionale, può autorizzare la giunta ed il presidente, all'esercizio provvisorio. Sempre il Consiglio approva, entro il 31 luglio di ogni anno, il bilancio consuntivo della Regione per l'esercizio dell'anno precedente (ad esempio entro il 31 luglio del 2000 si doveva approvare il bilancio consuntivo del 1999).
- di indagine e d'inchiesta
Queste funzioni, svolte su materie di interesse regionale, vengono normalmente svolte tramite delle commissioni consiliari, appositamente costituite.
- di indirizzo politico
La maggior parte degli statuti delle regioni ordinarie attribuisce al Consiglio il potere di determinare l'indirizzo politico ed amministrativo della regione.
[modifica] Incompatibilità
La carica di Consigliere regionale è incompatibile con quella di parlamentare nazionale ed europeo (art. 122 cost. ).
[modifica] Regioni a Statuto Speciale
[modifica] Sicilia
In Sicilia non si parla di Consiglio regionale ma di Assemblea regionale; l'assemblea regionale è composta da 90 deputati regionali.
[modifica] Friuli-Venezia Giulia
Il Consiglio regionale svolge la sua attività a Trieste ed è composto da 59 membri. Ciascun Consigliere regionale per poter esercitare le sue funzioni deve prestare giuramento davanti all'Assemblea secondo la formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione".
Dopo averlo fatto in lingua italiana, è data facoltà ai Consiglieri di ripetere il giuramento anche in una delle lingue dei gruppi linguistici della regione (friulano, sloveno, tedesco).
[modifica] Trentino-Alto Adige
Il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige svolge le sue attività a Trento e a Bolzano, in due sessioni di uguale durata.
Il Consiglio regionale non è eletto direttamente, ma è composto dai consiglieri eletti nei due consigli provinciali di Trento e di Bolzano. Prima della riforma del 2001 avveniva l'opposto: veniva eletto il consiglio regionale, ed i consiglieri erano anche consiglieri provinciali della provincia in cui erano stati eletti.
[modifica] Valle d'Aosta
In Valle d'Aosta il Consiglio prende il nome di Consiglio della Valle/Conseil de la Vallée, ed è composto da 35 membri.
[modifica] Composizioni politiche
Dati aggiornati all'aprile 2010. Puglia e Lazio[2] hanno visto aumentare transitoriamente i propri seggi in ottemperanza alle disposizioni della Legge Tatarella relative alla tutela delle maggioranze.