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Superbonus 110%[modifica | modifica wikitesto]

Tra i principali incentivi volti alla riqualificazione energetica degli edifici il legislatore italiano ha introdotto, attraverso il Decreto Rilancio[1], il c.d. Superbonus 110%.

Tale misura di incentivazione si applica alle spese sostenute, a partire dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022[N 1] mediante strumenti tracciabili, opportunamente documentate ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedano o detengano[N 2], sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica o quelli antisismici[N 3].

Per ottenere la detrazione è necessario un miglioramento dell'efficienza energetica, relativo ad ogni unità immobiliare, di almeno due classi energetiche[2]. Qualora ciò non fosse possibile, bisognerebbe comunque ottenere il passaggio alla classe energetica immediatamente più alta. In ogni caso, il miglioramento della classe energetica dovrà essere accertato da soggetti abilitati[N 4] a compiere la procedura di certificazione energetica degli edifici sulla base di requisiti tecnici minimi[N 5] stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico. Tale certificato dovrà poi essere inviato per via telematica all'Enea entro 90 giorni dalla conclusione dell'intervento insieme all'attestato di prestazione energetica contenente per l'appunto i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio[3].

Ambito soggettivo[modifica | modifica wikitesto]

Hanno diritto alla detrazione fiscale del 110%, nei relativi limiti di spesa previsti dalla normativa, i seguenti soggetti:

  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su un massimo di due unità immobiliari[N 6], fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio;
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • le ONLUS, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le associazioni sportive dilettantistiche (per queste ultime solo per la parte di immobile destinato agli spogliatoi).

Ambito oggettivo[modifica | modifica wikitesto]

Per ottenere la detrazione fiscale del 110% è necessario che le spese sostenute riguardino uno dei seguenti interventi prioritari (c.d. trainanti):

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache inclinate, verticali e orizzontali (delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno, i vani non riscaldati o il terreno, compreso il tetto) che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell'unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia indipendente e disponga di accesso autonomo all'esterno. La superficie disperdente lorda non si limita esclusivamente all’eventuale locale sottotetto, infatti anche gli interventi di coibentazione del tetto rientrano tra quelli agevolati;
  • interventi, condominiali o su singole unità, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistente con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento (nel caso si installino pompe di calore reversibili) nonché la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore o di microcogenerazione;
  • interventi di riduzione del rischio sismico o di adozione di misure antisismiche.

Sono soggette alla stessa agevolazione, se effettuate congiuntamente agli interventi c.d. trainanti, le spese sostenute per gli interventi secondari (c.d. trainati), ad esempio quelli previsti dalla normativa ecobonus[N 7] nei relativi limiti di spesa previsti, l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici o ancora l’installazione di impianti fotovoltaici con relativi sistemi di accumulo integrati oppure impianti solari su strutture pertinenziali degli edifici.

Modalità di agevolazione[modifica | modifica wikitesto]

Il contribuente che sostiene le spese, cui viene riconosciuto il Superbonus 110%, può optare per tre diverse modalità di agevolazione:

  • detrazione delle spese in dichiarazione dei redditi ripartiti in cinque quote annuali di pari importo e, per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, in quattro quote annuali di pari importo;
  • sconto anticipato praticato dai fornitori di beni o servizi (c.d. sconto in fattura);

Note[modifica | modifica wikitesto]

Esplicative[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ Il termine indicato è soggetto ad alcune proroghe. Più nello specifico, per gli IACP, il limite temporale entro il quale è possibile detrarre le spese si estende fino al 31 dicembre 2022, posticipabile ulteriormente fino al 30 giugno 2023 qualora siano stati completati almeno il 60% dei lavori al 31 dicembre 2022. Per i condomini invece, il limite temporale è esteso fino al 31 dicembre 2022 qualora siano stati completati almeno il 60% dei lavori al 30 giugno 2022.
  2. ^ Più nello specifico, la detrazione spetta ai proprietari e nudi proprietari, ai locatari o comodatari (previo consenso del legittimo possessore), ai titolari di un diritto reale di godimento, ai familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile a condizione che le spese siano da lui sostenute e che bonifici e fatture siano a lui intestati, al convivente more uxorio del proprietario dell’immobile.
  3. ^ Gli interventi antisismici che danno diritto alla detrazione del 110% sono tutti quelli compresi nell’attuale Sismabonus, disciplinato dal DM 28 febbraio 2017, n. 58 e modificato dal DM 6 agosto 2020, n. 329, sempre che le abitazioni si trovino nella zone sismiche 1, 2 o 3. Sono detraibili anche le spese sostenute per la realizzazione congiunta di sistemi di monitoraggio strutturale continuo ai fini antisismici. Nel limite di spesa di 96.000 euro rientra anche il caso di “acquisto di case antisismiche.
  4. ^ Certificatori energetici individuati ai sensi del D.P.R. n. 75 /2013.
  5. ^ Determinati tramite il decreto attuativo del MISE del 6 agosto 2020.
  6. ^ Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1 (villette), A8 (castelli) e A9 (abitazioni signorili) ossia le abitazioni di lusso.
  7. ^ In caso di interventi che danno diritto al superbonus del 110%, svolti congiuntamente ad altri interventi che beneficiano dell'Ecobonus con percentuali ridotte, è possibile estendere la detrazione del 110% anche a questi ultimi, nel rispetto dei limiti di spesa massimi consentiti per gli stessi.

Bibliografiche[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. (PDF), su agenziaentrateriscossione.gov.it.
  2. ^ A. Mastromatteo, "Superbonus, cessione del credito e correlate responsabilità", 2020.
  3. ^ A. Quaranta, "Le linee guida nazionali per l'Ape degli edifici ai tempi della politica 2.0", 2016.
  4. ^ A. Benedetto, "Superbonus: come esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, "Pratica fiscale e professionale", 2020.