Federazione Nazionale Ordini Medici Chirurghi e Odontoiatri
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La Federazione Nazionale Ordini Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO) è l'organo che raccoglie tutti gli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri delle provincie italiane e ha sede a Roma.
In Italia infatti, contrariamente a quanto succede in altri paesi, l'Ordine dei MCeO è a regime provinciale, retaggio storico della frammentazione territoriale del Bel Paese. L'esame di Stato nasce col fine concettuale di equiparare i diversi titoli di dottorato in medicina, così da consentire la libera circolazione del medico in tutte le provincie.
L'articolo 1 del DLPCS 233 (Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato) del 13 settembre 1946 sulla "Ricostruzione degli ordini e delle professioni sanitarie e disciplina dell'esercizio delle professioni stesse", stabilisce che in ogni provincia siano costituiti gli Ordini dei medici chirurghi.
Nel 1985, in seguito all'istituzione della professione di odontoiatra, all'Ordine è affidata anche la tenuta del nuovo Albo degli odontoiatri.
L'Ordine controlla l'operato dei suoi associati e si pone come interlocutore nei confronti delle varie istituzioni.
Vigila sul decoro degli iscritti (professionale ed extra professionale); promuove iniziative per l'aggiornamento professionale (ECM); esercita potere disciplinare, comminando nei casi dovuti le dovute sanzioni; interviene nella controversia in materia di onorari fra medici e assistiti e ha potere tariffario; collabora con le autorità; ha facoltà di contrastare i fenomeni del prestanomismo e dell'abusivismo.
Il codice di deontologia vigente è stato elaborato e approvato dalla FNOMCeO.
L'Ordine, nella persona dell'Ordine provinciale, può procedere a sanzionare i propri iscritti con:
- l'avvertimento
- la censura
- la sospensione dall'esercizio della professione, da uno a sei mesi, salvo eventuale comportamenti di rilevanza penale dell'iscritto quali
- l'emissione di mandato di cattura
- l'applicazione di pene accessorie o detentive
- la radiazione dall'Albo: comporta la decadenza dall'abilitazione, sicché, per essere nuovamente iscritto, occorrerà ripetere l'esame di abilitazione (esame di Stato).
Naturalmente nessun medico senza abilitazione può esercitare in alcun stato del mondo.

