Livelli essenziali di prestazione

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca

I livelli essenziali delle prestazioni (abbreviato in LEP), sono quelli che l'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione della Repubblica Italiana vuole che vengano garantiti su tutto il territorio nazionale. Il compito di definirli spetta esclusivamente allo Stato, ma la loro realizzazione compete anche ai diversi enti territoriali, ovvero alle Regioni, alle Province e ai Comuni.

Per essere correttamente compresi, i LEP vanno necessariamente inquadrati nella vasta e complessa riforma che in Italia, con la legge costituzionale n. 3 del 2001, ha interessato il Titolo V della Costituzione, ovvero la riforma con cui, abbandonando la concezione sostanzialmente centralistica dell'amministrazione statale, si è passati ad un sistema in cui sono state fortemente potenziate le varie autonomie territoriali, attuando quel principio di sussidiarietà recepito dalla sempre più presente normativa europea.

La forte autonomia di cui godono ora le Regioni e gli altri enti prima ricordati ha tuttavia spinto il legislatore a prevedere una serie di strumenti volti a garantire non solo una sostanziale unità nazionale, ma anche la presenza, su tutto il territorio, di servizi capaci di rispondere alle esigenze fondamentali del cittadino, salvaguardando cioè i livelli essenziali delle prestazioni soprattutto nel settore dei diritti civili e sociali.

Individuazione dei LEP[modifica | modifica wikitesto]

Una corretta determinazione dei LEP parte dall'individuazione dei diritti civili e sociali che si intendono garantire su tutto il territorio nazionale. Questi sembrano potersi ricondurre almeno a quattro ambiti:

  • diritti connessi all'istruzione e alla formazione
  • diritti connessi alla salute
  • diritti connessi all'assistenza sociale
  • diritti connessi alla mobilità e al trasporto.

Non è tuttavia corretto il riferimento in astratto a tali diritti: nel nostro caso, occorre individuare puntualmente le prestazioni che si ritiene li possano soddisfare. Bisogna quindi, e qui sta il compito del legislatore, precisare quali siano le prestazioni afferenti alla compiuta realizzazione di un determinato diritto civile e sociale, chi sia il soggetto tenuto (o i soggetti tenuti) ad organizzarla e realizzarla, quale debba essere il livello ritenuto minimo o essenziale di quella data prestazione e quale il suo costo standard. Allo Stato, dunque, compete la definizione dei criteri cui attenersi nel definire il livello minimo atteso; alla Regione e agli altri soggetti autonomi (Province, Comuni, Istituzioni scolastiche etc.) competerà invece di fornire la prestazione specifica a favore dell'utenza. Nulla impedisce ovviamente a tali ultimi soggetti di ampliare il livello essenziale fornendo prestazioni qualitativamente o quantitativamente superiori. Ciò che importa è che, a livello nazionale, non vi siano Regioni nelle quali non si raggiunga nemmeno il necessario livello minimo. A tal fine lo Stato può anche prevedere interventi finanziari perequativi.

Problematiche aperte[modifica | modifica wikitesto]

Una delle ragioni per cui i LEP tardano a trovare una puntuale definizione è di natura economica. La loro individuazione comporta infatti l'approntamento delle risorse finanziarie necessarie per attuarli e garantirli; tali coperture dovrebbero gravare tanto sui soggetti tenuti a fornire le relative prestazioni quanto sullo stesso Stato con finalità perequative. È quindi solo con la piena attuazione di quanto indicato nell'articolo 119 della Costituzione, attuativo del cosiddetto "federalismo fiscale", che i LEP potranno avere integrale attuazione.

Nel febbraio 2023, il Governo della Repubblica presenta alle Camere il d.d.l. c.d. Calderoli (dal nome del ministro proponente) sull'autonomia differenziata, nel quale vengono puntualizzati anche i livelli essenziali delle prestazioni che le Regioni devono garantire nelle materie indicate dalla Costituzione e il loro finanziamento.[1]

Riferimenti normativi[modifica | modifica wikitesto]

  • Art. 1 commi 791 e succ. della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.

Note[modifica | modifica wikitesto]

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

Controllo di autoritàThesaurus BNCF 56575
  Portale Diritto: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di diritto